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Document 31997R1103

    Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro

    GU L 162 del 19.6.1997, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1103/oj

    31997R1103

    Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro

    Gazzetta ufficiale n. L 162 del 19/06/1997 pag. 0001 - 0003


    REGOLAMENTO (CE) N. 1103/97 DEL CONSIGLIO del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere dell'Istituto monetario europeo (3),

    (1) considerando che il Consiglio europeo ha confermato nella riunione svoltasi a Madrid nei giorni 15 e 16 dicembre 1995 che la terza fase dell'Unione economica e monetaria avrà inizio il 1° gennaio 1999, come previsto dall'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato; che, conformemente al trattato, gli Stati membri che adotteranno l'euro come moneta unica sono denominati, ai fini del presente regolamento, «Stati membri partecipanti»;

    (2) considerando che nella riunione del Consiglio europeo a Madrid è stato deciso che l'espressione «ECU» utilizzata dal trattato per indicare l'unità monetaria europea è un'espressione generica; che i Governi dei quindici Stati membri hanno convenuto che questa decisione costituisce l'interpretazione concordata e definitiva delle disposizioni pertinenti del trattato; che la denominazione della moneta europea sarà «euro»; che l'euro come moneta degli Stati membri partecipanti sarà suddiviso in cento unità divisionali denominate «cent»; che il Consiglio europeo ha inoltre convenuto che la denominazione della moneta unica deve essere la stessa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi;

    (3) considerando che per definire il quadro giuridico dell'euro sarà adottato dal Consiglio, sulla base dell'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato, un regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro non appena saranno noti gli Stati membri partecipanti; che alla data d'inizio della terza fase il Consiglio, conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato adotterà i tassi di conversione irrevocabilmente fissati;

    (4) considerando che, nel funzionamento del mercato comune e per il passaggio alla moneta unica, è necessario assicurare ai cittadini e alle imprese di tutti gli Stati membri certezza giuridica in relazione a talune disposizioni riguardanti l'introduzione dell'euro, con notevole anticipo rispetto all'avvio della terza fase; che detta certezza giuridica anticipata consentirà che i preparativi dei cittadini e delle imprese procedano in condizioni soddisfacenti;

    (5) considerando che l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase, che consente al Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri partecipanti, di adottare le altre misure necessarie per la rapida introduzione della moneta unica, può essere utilizzato come base giuridica solo quando sia stato confermato, conformemente all'articolo 109 J, paragrafo 4, quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica; che pertanto è necessario fondarsi sull'articolo 235 quale base giuridica per le disposizioni che necessitano urgentemente di certezza giuridica; che pertanto il presente regolamento e il summenzionato regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro offrono insieme il quadro giuridico dell'euro, i cui principi sono stati convenuti dal Consiglio europeo di Madrid; che l'introduzione dell'euro riguarda le operazioni quotidiane di tutta la popolazione degli Stati membri partecipanti; che, per assicurare un passaggio equilibrato, specialmente per i consumatori, occorre prendere in esame disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento e in quello che sarà adottato in base all'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato;

    (6) considerando che l'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994, che codifica la vigente legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ecu a seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea (4), cesserà al 1° gennaio 1999 di essere definito come paniere di valute e l'euro diverrà una moneta a pieno titolo; che la decisione del Consiglio riguardante l'adozione dei tassi di conversione non modificherà di per sé il valore esterno dell'ecu; che di conseguenza un ecu, definito come composto da un paniere di valute, diverrà un euro; che il regolamento (CE) n. 3320/94 diventa pertanto obsoleto e deve essere abrogato; che per quanto riguarda i riferimenti all'ecu contenuti negli strumenti giuridici si presumerà che le parti abbiano voluto far riferimento all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e come definito nel suddetto regolamento; che tale presunzione dovrebbe essere confutabile tenendo conto delle intenzioni delle parti;

    (7) considerando che è un principio di diritto generalmente accettato che la continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici non è influenzata dall'introduzione di una nuova moneta; che il principio della libertà contrattuale deve essere rispettato; che il principio della continuità dovrebbe essere compatibile con qualsiasi elemento concordato tra le parti in relazione all'introduzione dell'euro; che per rafforzare la certezza giuridica e la chiarezza è opportuno confermare esplicitamente che il principio della continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici si applica tra le ex monete nazionali e l'euro, oltre che tra l'ecu, ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e come definito dal regolamento (CE) n. 3320/94, e l'euro; che ciò comporta in particolare che in caso di strumenti a tasso di interesse fisso l'introduzione dell'euro non modifica il tasso d'interesse nominale dovuto dal debitore; che le disposizioni sulla continuità possono conseguire il loro obiettivo di certezza giuridica e di trasparenza per gli operatori economici, specialmente per i consumatori, soltanto se entrano in vigore al più presto;

    (8) considerando che l'introduzione dell'euro costituisce un mutamento della normativa monetaria di ciascuno Stato membro partecipante; che il riconoscimento della normativa monetaria di uno Stato è un principio universalmente accettato; che la conferma esplicita del principio di continuità dovrebbe portare al riconoscimento della continuità dei contratti e degli altri strumenti giuridici nelle giurisdizioni dei paesi terzi;

    (9) considerando che il termine «contratto» utilizzato per la definizione degli strumenti giuridici comprende tutti i tipi di contratto, indipendentemente dalle modalità della loro stipulazione;

    (10) considerando che il Consiglio, deliberando conformemente all'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato, adotterà i tassi di conversione dell'euro nei confronti di ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti; che questi tassi di conversione dovranno essere utilizzati per qualunque conversione tra l'euro e le unità monetarie nazionali o tra le unità monetarie stesse; che, per qualunque conversione tra le unità monetarie nazionali, il risultato dovrebbe essere definito da un algoritmo fisso; che l'impiego di tassi di conversione inversi implicherebbe un arrotondamento dei tassi e potrebbe generare notevoli imprecisioni, specie nel caso di importi elevati;

    (11) considerando che l'introduzione dell'euro richiede l'arrotondamento di importi monetari; che l'indicazione tempestiva delle regole di arrotondamento è necessaria per il funzionamento del mercato comune e per consentire che venga preparata tempestivamente la transizione senza intoppi verso l'Unione economica e monetaria; che tali regole non pregiudicano altre pratiche, convenzioni o disposizioni nazionali di arrotondamento che offrano un maggior grado di precisione nei calcoli intermedi;

    (12) considerando che, per ottenere un grado elevato di precisione nelle operazioni di conversione, conviene che i tassi di conversione siano definiti con sei cifre significative; che un tasso con sei cifre significative consiste in un tasso che, computato a partire da sinistra e dalla prima cifra diversa da zero, è composto da sei cifre,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    - «strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;

    - «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri che adottano la moneta unica conformemente al trattato;

    - «tassi di conversione»: i tassi di conversione irrevocabilmente fissati che il Consiglio adotta a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato;

    - «unità monetarie nazionali»: le unità delle monete degli Stati membri partecipanti, definite il giorno precedente l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria;

    - «unità euro»: unità della moneta unica definita nel regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro, che entrerà in vigore alla data di avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria.

    Articolo 2

    1. Qualunque riferimento all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 3320/94, contenuto in uno strumento giuridico, è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu. In assenza di tale definizione, si presume, e la presunzione è confutabile tenendo conto delle intenzioni delle parti, che i riferimenti all'ecu contenuti nello strumento giuridico costituiscono riferimenti all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 3320/94.

    2. Il regolamento (CE) n. 3320/94 è abrogato.

    3. Il presente articolo è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999, conformemente alla decisione di cui all'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato.

    Articolo 3

    L'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico. La presente disposizione non pregiudica eventuali accordi assunti dalle parti.

    Articolo 4

    1. I tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti. Tali tassi si compongono di sei cifre significative.

    2. I tassi di conversione non vengono arrotondati o troncati all'atto delle conversioni.

    3. I tassi di conversione vengono utilizzati per le conversioni delle unità euro nelle unità monetarie nazionali e viceversa. Non si utilizzano tassi inversi derivati dai tassi di conversione.

    4. Gli importi monetari da convertire da un'unità monetaria nazionale in un'altra vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in unità euro, arrotondato almeno fino alla terza cifra decimale, importo che viene successivamente convertito nell'altra unità monetaria nazionale. Non possono essere utilizzati metodi alternativi di calcolo, salvo se producono gli stessi risultati.

    Articolo 5

    Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all'articolo 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1997.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. JORRITSMA-LEBBINK

    (1) GU n. C 369 del 7. 12. 1996, pag. 8.

    (2) GU n. C 380 del 16. 12. 1996, pag. 49.

    (3) Parere espresso il 29 novembre 1996.

    (4) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 27.

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