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Document 31997R0119

Regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese e decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni

OJ L 22, 24.1.1997, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 025 P. 169 - 181
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 025 P. 169 - 181
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 025 P. 169 - 181
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 025 P. 169 - 181
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 025 P. 169 - 181
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 025 P. 169 - 181
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 025 P. 169 - 181
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 025 P. 169 - 181
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 025 P. 169 - 181

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/119/oj

31997R0119

Regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio del 20 gennaio 1997 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese e decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni

Gazzetta ufficiale n. L 022 del 24/01/1997 pag. 0001 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 119/97 DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1997 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese e decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare gli articoli 9 e 23,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1465/96 della Commissione (2) (in appresso «regolamento provvisorio») sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00, originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese.

II. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, alcune parti interessate hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni.

(3) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

(4) La Commissione ha continuato a chiedere a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.

(5) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(6) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, prese in considerazione ai fini delle risultanze definitive della Commissione.

III. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) Ai fini delle conclusioni preliminari, la Commissione ha considerato i meccanismi per la legatura di fogli (in appresso «meccanismi») prodotti e venduti nella Comunità, i meccanismi prodotti e venduti in Malaysia e quelli esportati verso la Comunità dalla Malaysia e dalla Repubblica popolare cinese come «prodotti simili» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»), in quanto o sono identici o hanno caratteristiche molto simili.

(8) Un importatore, che è anche produttore del prodotto a valle (vale a dire fabbricante di classificatori e di altri articoli di cancelleria), ha ribadito quanto sostenuto precedentemente, ossia che i meccanismi con 17 e 23 anelli non sono prodotti simili a quelli «standard» con 2 o 4 anelli e che pertanto dovrebbero esser esclusi dall'ambito del procedimento.

(9) A sostegno di tale affermazione, l'importatore ha osservato che la denuncia citava soltanto i meccanismi con 2 o 4 anelli, senza includere nell'elenco dei prodotti assertivamente oggetto di dumping quelli con 17 e 23 anelli.

Anche se, effettivamente, nei calcoli presentati nella denuncia come prova prima facie del dumping e del conseguente pregiudizio sono stati usati come esempi soltanto i modelli con 2 o 4 anelli, è anche vero che la descrizione del prodotto contenuta nella denuncia comprendeva tutti i meccanismi ad anelli, con 2 o più anelli. Si noti a questo proposito che sul mercato della Comunità si vendono ad esempio meccanismi con 6, 13 o 16 anelli.

(10) È stato sostenuto che, oltre al numero di anelli, i meccanismi con 17 e 23 anelli hanno caratteristiche fisiche distinte, in particolare una maggiore lunghezza e larghezza della base, che li rendono più resistenti all'usura degli altri meccanismi e pertanto notevolmente diversi.

Dall'esame di questo aspetto è emerso che le variazioni, se ci sono, possono essere considerate paragonabili a quelle esistenti tra i diversi modelli di meccanismi con 2 o 4 anelli. Pertanto si ritiene che, oltre al numero degli anelli, tra i meccanismi con 17 e 23 anelli e gli altri meccanismi ad anelli non vi sia nessun'altra differenza fisica significativa.

(11) È stato inoltre sostenuto che i metodi di fabbricazione e i costi di produzione dei meccanismi con 17 e 23 anelli sono sostanzialmente diversi da quelli relativi agli altri meccanismi.

Occorre notare che le operazioni e le macchine necessarie per fabbricare gli anelli, fissarli alle lame e montare le lame nella lamina esterna sono essenzialmente uguali per tutti i tipi di meccanismi. Il maggior contenuto di materie prime e la necessità di ripetere più volte l'operazione di fissaggio degli anelli nel caso dei meccanismi con 17 e 23 anelli determinano una differenza nei costi di produzione. Tuttavia questa differenza, per quanto significativa, non è sproporzionata rispetto a quella constatata tra i tipi piccoli e grandi di meccanismi con un minor numero di anelli. Pertanto le eventuali operazioni di fabbricazione particolari e i conseguenti costi dei meccanismi con 17 e 23 anelli non sono tali da comprometterne la somiglianza con gli altri meccanismi. In ogni caso, per quanto riguarda le differenze nel processo di fabbricazione applicato, secondo la prassi consueta delle istituzioni comunitarie, esse sono tutte non pertinenti all'analisi del prodotto simile.

(12) È stato altresì sostenuto che i meccanismi con 17 o 23 anelli sono sufficientemente costosi per poter essere considerati come appartenenti ad un segmento di mercato separato.

Benché sia stata constatata una significativa differenza di prezzo tra i meccanismi con 17 o 23 anelli e i meccanismi simili con un minor numero di anelli, si ritiene che, data l'analogia di impieghi e di consumatori, potrebbero aversi effetti di sostituzione se i prodotti dovessero subire evoluzioni di prezzo sufficientemente divergenti. Si deve pertanto concludere che il segmento di mercato per i meccanismi con 17 o 23 anelli non presenta caratteristiche sufficientemente distinte per essere complessivamente escluso dall'ambito dell'inchiesta.

(13) È stato anche sostenuto che vi sono differenze di impiego tra raccoglitori con meccanismi diversi. Mentre quelli con meccanismi «standard» sarebbero principalmente utilizzati per fogli di carta forati dal consumatore stesso, quelli con meccanismi a 17 e 23 anelli sarebbero utilizzati per fogli già forati, a causa sia del prezzo dell'apposita perforatrice sia del numero limitato di fogli che essa può perforare contemporaneamente.

Occorre notare al riguardo che anche alcuni tipi di raccoglitori come classificatori o cataloghi, dotati di meccanismi con 2-6 anelli contemplati dal presente procedimento, hanno fogli forati inseriti nel prodotto finito o fogli supplementari già forati e che le perforatrici adatte per alcuni di questi raccoglitori non sono necessariamente disponibili per i consumatori. Inoltre, fogli perforati per meccanismi con 2 o 4 anelli sono in commercio e vengono venduti in quantità considerevoli nella Comunità, in particolare per uso scolastico (mercato principale anche per i meccanismi con 17 e 23 anelli). Si può pertanto concludere che i meccanismi con 17 e 23 anelli hanno un uso simile a quello degli altri tipi di meccanismi.

(14) È stato anche osservato che i meccanismi a leva, che sono classificati nello stesso codice NC degli altri e sono esclusi dall'ambito del presente procedimento, sono più simili ai meccanismi con 2 anelli che a quelli con 17 e 23 anelli.A questo proposito, le caratteristiche fisiche e il mercato dei meccanismi a leva sono risultati sufficientemente distinti da quelli dei meccanismi ad anello da giustificare l'esclusione dei meccanismi a leva dalla denuncia e dall'ambito del procedimento.

(15) L'esame degli argomenti addotti consente di confermare che i meccanismi con 17 e 23 anelli hanno caratteristiche molto simili a quelle degli altri meccanismi e sono pertanto prodotti simili a questi ultimi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base. La richiesta di cui sopra è quindi respinta.

IV. DUMPING

A. Paese terzo ad economia di mercato

(16) In apertura del procedimento un importatore aveva contestato la scelta della Malaysia come mercato analogo per la determinazione del valore normale nei confronti della Repubblica popolare cinese. Poiché tuttavia l'importatore non ha comprovato le sue osservazioni né proposto alcun paese alternativo, il 22 novembre 1995 la Commissione gli ha notificato che l'obiezione doveva essere respinta. In una lettera pervenuta alla Commissione il 27 novembre 1995 il medesimo importatore proponeva di determinare il valore normale per la Repubblica popolare cinese utilizzando il costo di produzione di un produttore italiano che non faceva parte dell'industria comunitaria.

Essendo la lettera pervenuta 20 giorni dopo il termine stabilito nell'avviso di apertura, non è stato possibile tener conto della proposta. L'importatore, dopo essere stato informato dei fatti e delle considerazioni essenziali alla base dell'istituzione delle misure provvisorie, ha reiterato i suoi argomenti. Anche se la richiesta era fatta oltre ogni termine utile per la scelta di un paese terzo ad economia di mercato, la Commissione ha esaminato se l'applicazione di un metodo diverso potesse incidere sull'aliquota del dazio. A tal fine, dato che il costo di produzione di un solo produttore non avrebbe potuto ritenersi rappresentativo della situazione degli altri produttori comunitari, la Commissione ha interpretato la proposta dell'importatore in questione come una richiesta di utilizzare quale mercato analogo per la determinazione del valore normale delle esportazioni cinesi il mercato comunitario. Essa ha quindi confrontato i prezzi indicativi medi determinati per l'industria comunitaria (i prezzi effettivi erano inferiori al costo di produzione) con i prezzi medi delle esportazioni cinesi. Dal calcolo è emerso che l'applicazione di questo metodo non avrebbe avuto nessuna incidenza sull'aliquota del dazio proposta dalla Commissione, in quanto entrambi i metodi davano come risultato un margine di dumping chiaramente superiore al livello definitivamente calcolato come necessario per eliminare il pregiudizio.

Alla luce di quanto precede e in considerazione del fatto che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base si può utilizzare un paese ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta, la Commissione ha concluso che la scelta della Malaysia ai fini della determinazione del valore normale non era inappropriata e che non vi erano motivi per sostituire alla Malaysia un altro paese analogo.

B. Malaysia

1. Valore normale

(17) Un importatore ha sostenuto che le vendite del prodotto malese sul mercato interno, pari al 5,8 % dei quantitativi esportati verso la Comunità, non erano sufficientemente rappresentative ai fini della determinazione del valore normale. A questo riguardo, la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, secondo il quale un volume di vendite sul mercato interno pari al 5 % è sufficiente per considerare il mercato interno rappresentativo.

(18) Il medesimo importatore ha inoltre sostenuto che sul mercato malese la concorrenza è limitata e che pertanto i prezzi interni sono più elevati di quanto lo sarebbero in condizioni di concorrenza normali. Già al momento di scegliere la Malaysia come paese analogo appropriato la Commissione aveva esaminato la questione, che è specificamente citata al punto 10 del regolamento provvisorio. In assenza di ulteriori nuovi argomenti o elementi di prova, la Commissione ha confermato che sul mercato malese esiste un certo livello di concorrenza in seguito alla presenza di meccanismi originari della Repubblica popolare cinese. Si può pertanto concludere che la Malaysia rappresenta una scelta appropriata ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese.

2. Margine di dumping

(19) Non essendo stati presentati altri argomenti che potessero dar luogo ad una modifica della determinazione del dumping, la Commissione ritiene che il metodo di calcolo del dumping e le conclusioni provvisorie di cui ai punti da 18 a 26 del regolamento provvisorio debbano essere confermati. Pertanto, il margine di dumping per la Malaysia è definitivamente ritenuto pari al 42,8 %.

C. Repubblica popolare cinese

1. Valore normale

(20) Due esportatori cinesi hanno chiesto un adeguamento del valore normale in considerazione di differenze nella struttura dei costi dovute al basso costo della manodopera nella Repubblica popolare cinese e di differenze nella tecnologia delle operazioni di fabbricazione.

Per quanto riguarda i costi di produzione, i servizi della Commissione osservano che il motivo per il quale si fa riferimento ad un paese terzo ad economia di mercato è la mancanza di informazioni attendibili sui costi e sui prezzi nel paese in questione non retto da un'economia di mercato. Pertanto è infondato sostenere che alcuni costi sono più bassi nel paese non retto da un'economia di mercato che nel paese analogo e che si dovrebbero effettuare adeguamenti del valore normale, se questo valore normale è applicato al paese non retto da un'economia di mercato.

Per quanto riguarda la differenza di tecnologia, i servizi della Commissione ritengono che il processo di produzione impiegato per fabbricare un determinato prodotto non ha rilevanza se le caratteristiche fisiche e l'uso del prodotto sono simili. Nella fattispecie, le diversità addotte non comportavano nessuna differenza significativa nelle caratteristiche fisiche essenziali del prodotto in questione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a) del regolamento di base la richiesta di adeguamento ha dovuto essere respinta.

(21) Due parti interessate hanno sostenuto che non potevano formulare osservazioni sul calcolo del valore normale fatto dalla Commissione poiché i dati relativi al calcolo del valore normale determinato nel paese analogo non erano stati resi completamente noti, in quanto riservati, agli esportatori cinesi. Nella lettera di informazione inviata alle parti in questione la Commissione aveva accluso tutti i calcoli significativi per le stesse, nonché illustrato dettagliatamente il metodo applicato per la determinazione del valore normale, assicurando la debita protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4 del regolamento di base. La comunicazione particolareggiata dei dati assoluti avrebbe violato il legittimo diritto di una parte interessata al trattamento riservato e non era necessaria per la comprensione del calcolo. Pertanto questo argomento non ha potuto essere accettato.

2. Prezzo all'esportazione

(22) Un esportatore ha sostenuto che gli importi detratti dal prezzo all'esportazione per le riduzioni differite riscontrate presso la sede dell'importatore collegato erano eccessivi.

La Commissione osserva che la società in questione, nel rispondere al questionario inviatole, aveva omesso di menzionare le riduzioni, constatate poi dai funzionari della Commissione durante l'inchiesta in loco. Pertanto la Commissione aveva dovuto determinare le detrazioni in base ai dati raccolti in tale circostanza. Peraltro, l'esportatore faceva riferimento ad una stima delle riduzioni, mentre gli importi detratti dalla Commissione erano stati quelli verificati in occasione dell'inchiesta.

(23) Un esportatore ha sostenuto che il margine di profitto detratto dalla Commissione era troppo elevato rispetto al profitto netto realmente ricavato dall'importatore collegato.

Dato l'accordo di associazione tra le due società, la Commissione non ha potuto, ai fini della costruzione di un prezzo all'esportazione attendibile, tener conto del margine di profitto figurante nella contabilità dell'importatore collegato. Secondo la prassi seguita dalla Commissione, è stato ritenuto equo utilizzare i dati effettivi di società importatrici del prodotto in questione nella Comunità indipendenti. Nel determinare il margine di profitto normalmente ricavato da tali società è stato tenuto conto soltanto del prodotto in questione. Pertanto il margine di profitto del 7,8 % non comprende alcun margine di profitto ricavato da articoli di cancelleria diversi dai meccanismi per la legatura di fogli. La determinazione del margine di profitto è stata effettuata sulla base di dati relativi a importatori indipendenti verificati presso le loro sedi, tenuto debitamente conto del diverso volume delle rispettive vendite.

3. Confronto

(24) Due parti interessate hanno chiesto chiarimenti e sollevato alcune obiezioni circa le differenze relative allo stadio commerciale prese in considerazione dalla Commissione ai fini del confronto tra il valore normale calcolato in Malaysia e i prezzi all'esportazione cinesi. Una parte ha sostenuto che l'adeguamento avrebbe dovuto essere più sostanziale.

La Commissione osserva che durante le varie fasi dell'inchiesta nessuno degli esportatori interessati aveva chiesto l'adeguamento in questione e che essa lo aveva di sua iniziativa ritenuto opportuno nella fattispecie ai fini di un confronto equo. In assenza di specifici elementi di prova forniti dagli esportatori interessati, la Commissione, per determinare in modo equo l'importo dell'adeguamento, aveva ritenuto appropriato effettuare il calcolo secondo la prassi da essa seguita in situazioni di questo genere.

4. Trattamento individuale

(25) World Wide Stationery (in appresso «WWS»), che inizialmente aveva chiesto un trattamento individuale, ha rinnovato tale richiesta dopo l'istituzione delle misure provvisorie.

Dopo una ulteriore valutazione dei fatti i servizi della Commissione hanno concluso, previa verifica a Hong Kong, che a questa società si poteva concedere un trattamento individuale in considerazione del contenuto e delle modalità di applicazione dell'accordo di produzione tra la stessa e i rappresentanti delle autorità locali della Repubblica popolare cinese. Secondo tale accordo, la società con sede a Hong Kong risultava controllare le operazioni di produzione nella Repubblica popolare cinese in quanto pagava alle autorità locali cinesi soltanto un'imposta di trasformazione per tonnellata per i prodotti esportati. I macchinari utilizzati nelle operazioni effettuate nella Repubblica popolare cinese erano di proprietà della società e figuravano come attività nella sua contabilità. Inoltre la società risultava detenere il controllo dell'approvvigionamento delle materie prime nonché di tutte le vendite del prodotto in questione. Pertanto è stato ritenuto opportuno determinare per la WWS un margine di dumping e un dazio antidumping individuali.

(26) Le società collegate Champion Stationery Manufacturing Co e Sun Kwong Metal Manufacturer Co Ltd, considerate dalla Commissione un'unica società per i motivi di cui al punto 5, lettera b) del regolamento provvisorio, dopo l'istituzione delle misure provvisorie non hanno rinnovato la richiesta di trattamento individuale né hanno addotto ulteriori argomenti al riguardo. Pertanto la Commissione conferma le conclusioni provvisorie di cui ai punti da 37 e 39 del regolamento provvisorio, secondo le quali la richiesta di trattamento individuale era stata respinta.

(27) Nella sua risposta alle informazioni finali, la società Bensons ha contestato a nome della Wah Hing Stationery (in appresso «WHS») Hong Kong che soltanto la WWS dovesse beneficiare di un trattamento individuale, sostenendo che anche la WHS rispondeva alle condizioni fissate dalla Commissione al riguardo ed era pertanto idonea ad ottenere tale trattamento. La Commissione osserva tuttavia che la WHS non ha chiesto il trattamento individuale entro il termine stabilito e ha sollevato la questione soltanto in una fase molto avanzata dell'inchiesta. Pertanto la Commissione non era in grado di verificare, per la WHS, le effettive condizioni applicabili, a causa dei termini vigenti per il presente procedimento. Essa quindi non ha potuto proporre un trattamento individuale per la società in questione.

5. Margine di dumping

(28) La Commissione ritiene che il metodo di calcolo del dumping e le conclusioni provvisorie di cui ai punti da 27 e 36 del regolamento provvisorio debbano essere confermati.

Il margine di dumping individuale della WWS è pari al 96,6 %. Il margine di dumping definitivo per gli altri esportatori della Repubblica popolare cinese è complessivamente pari al 129,22 %.

V. INDUSTRIA COMUNITARIA

(29) Per quando riguarda l'industria comunitaria, alcuni esportatori e un importatore hanno messo in discussione, senza tuttavia fornire elementi a sostegno delle loro affermazioni, il trattamento delle importazioni di un produttore comunitario dall'Ungheria, connesso alla questione delle regole relative all'origine non preferenziale delle merci.

Come spiegato nel regolamento provvisorio (punto 43), la Commissione accetta il fatto che gran parte dei prodotti in questione è chiaramente originaria dell'Ungheria: tale è il caso ad esempio quando tutti i componenti utilizzati provengono dall'Ungheria e/o quando in Ungheria avviene una trasformazione sostanziale. Questi prodotti sono stati esclusi dalla produzione comunitaria e, di conseguenza, non hanno avuto alcun peso nella definizione dell'industria comunitaria. Inoltre, le vendite di tali prodotti (che di fatto sono fabbricati in Ungheria) non sono state comprese tra le vendite dell'industria comunitaria in sede di valutazione del pregiudizio subito da quest'ultima.

Invece, i prodotti semplicemente assemblati in Ungheria a partire da componenti austriaci sono stati considerati parte della produzione comunitaria in quanto l'operazione di assemblaggio effettuata in Ungheria non conferiva ai prodotti finiti l'origine ungherese. Questa determinazione è stata basata sulle regole applicabili in materia di origine non preferenziale delle merci, poiché nelle inchieste antidumping è consuetudine delle Istituzioni basare in linea di principio le loro conclusioni su tali regole. Il ricorso alle regole relative all'origine preferenziale di cui all'articolo 1 del protocollo 4 dell'accordo di associazione UE-Ungheria non sarebbe né appropriato né giustificato nel contesto di un procedimento antidumping.

(30) In conclusione, la risultanza provvisoria secondo la quale i due produttori comunitari denunzianti costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base è confermata.

VI. PREGIUDIZIO

A. Osservazioni preliminari

(31) Per quanto riguarda il metodo usato per la determinazione del pregiudizio, esposto al punto 46 del regolamento provvisorio, occorre ricordare che la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo dal 1992 al settembre 1995 e che l'ambito geografico dell'inchiesta per tale periodo è stata la Comunità quale composta al momento dell'apertura, ossia comprendente quindici Stati membri.

(32) Alcuni esportatori hanno ribadito l'argomento, già trattato dalla Commissione al punto 46 del regolamento provvisorio, che ai fini della determinazione del pregiudizio i dati attinenti all'industria austriaca potevano essere presi in considerazione soltanto se relativi al periodo posteriore al 1° gennaio 1995, data in cui il paese è diventato membro dell'Unione europea. Un esportatore ha sostenuto che il combinato disposto degli articolo 3, paragrafo 4 e 4 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 escluderebbe i paesi non membri dalla definizione di industria nazionale e diversi esportatori hanno sostenuto che né l'articolo VI del GATT 1994, né l'accordo SEE giustificherebbero la decisione della Commissione di determinare in parte il pregiudizio, sulla base di dati relativi all'Austria e al periodo compreso tra il gennaio 1992 e il dicembre 1994.

Riguardo a tale argomento occorre notare che secondo l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 l'istituzione di misure in un determinato territorio deve essere basata su un'inchiesta formale circa gli effetti delle presunte pratiche di dumping nell'ambito del medesimo territorio. Pertanto, l'inchiesta svolta nel caso in esame era estesa a tutti i quindici Stati membri. Ciò è stato in particolare reso possibile dall'integrazione del mercato sottoposto ad esame prima dell'ampliamento della Comunità.

Si conferma quindi che il produttore austriaco è stato a buon diritto considerato parte dell'industria comunitaria (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base) e idoneo ad agire quale denunziante. Per questa ragione si conferma che, ai fini della valutazione del pregiudizio subito, occorreva determinare, per un periodo di diversi anni, le tendenze dell'industria comunitaria quale definita al momento dell'avvio del procedimento.

B. Consumo sul mercato comunitario

(33) In base a stime relative al consumo annuo pro capite di raccoglitori, un importatore ha sostenuto che il consumo dei meccanismi in questione sul mercato comunitario era di 400 milioni di unità e non di 283 milioni come indicato nel regolamento provvisorio.

Si dovrebbe tenere presente che la Commissione ha basato le sue conclusioni provvisorie sulle informazioni fornite dagli esportatori, dagli importatori e dai produttori comunitari. Dato l'elevato livello di collaborazione, sono stati esaminati i dati relativi a tutte le principali società presenti sul mercato; nessuna parte avrebbe potuto fornire senza che se ne tenesse conto durante il periodo dell'inchiesta indicazioni su un produttore/importatore le cui vendite potrebbero giustificare la differenza tra la valutazione della Commissione e la dimensione del mercato asserita. Si ritiene pertanto che i dati ottenuti dalle società nella fattispecie offrano ai fini del calcolo del consumo sul mercato comunitario una base più accurata di quella offerta da una semplice stima fondata sui tassi di consumo pro capite. Le conclusioni di cui al punto 47 del regolamento provvisorio sono quindi confermate.

C. Fattori e considerazioni relativi alle importazioni oggetto di dumping

(34) Un esportatore ha sostenuto che si doveva tener conto di una differenza di qualità per garantire un equo confronto tra le sue vendite del prodotto simile per l'esportazione nella Comunità e le vendite dell'industria comunitaria. Egli ha affermato di produrre meccanismi con una base più stretta che sarebbero meno costosi del 12-17,5 % rispetto a quelli con base più larga venduti dai denunzianti e ha sostenuto che per tener conto di questo aspetto si dovevano effettuare adeguamenti in sede di determinazione del livello di sottoquotazione.

Avendo esaminato quanto sostenuto dall'esportatore, la Commissione ha verificato che erano stati confrontati soltanto modelli di larghezza simile (al massimo con 1 mm di differenza) e ha constatato che in ogni caso non si potevano stabilire differenze di prezzo significative tra meccanismi di diversa larghezza. Pertanto le conclusioni di cui ai punti da 52 a 54 del regolamento provvisorio e il metodo esposto al punto 84 del medesimo regolamento sono confermati.

D. Situazione dell'industria comunitaria

(35) Un esportatore ha sostenuto che le tendenze negative dell'industria comunitaria a livello di produzione, vendite e occupazione dipendevano dal progressivo trasferimento di un ex produttore britannico in Estremo Oriente.

Occorre notare che il produttore in questione, avendo cessato le sue operazioni di produzione nella Comunità nel 1991, non è stato compreso nella definizione di industria comunitaria ai fini del presente procedimento e che gli indicatori di pregiudizio stabiliti nella fattispecie non poggiano su dati relativi a detto produttore. Questo argomento è stato pertanto respinto.

(36) Nessun ulteriore argomento debitamente comprovato è stato addotto in relazione alle conclusioni di cui ai punti da 55 a 62 del regolamento provvisorio.

E. Conclusioni in materia di pregiudizio

(37) Alla luce di quanto precede e in assenza di altri argomenti, si conferma che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

VII. RAPPORTO DI CAUSALITÀ

(38) Un esportatore ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era dovuto al processo di ristrutturazione cui era stata sottoposta.

Come spiegato nel regolamento provvisorio, in particolare ai punti 61 e 65, la situazione effettiva mostra piuttosto che l'industria comunitaria non ha avuto modo di beneficiare della ristrutturazione poiché, in presenza delle importazioni in dumping, non ha potuto né ottenere risultati finanziari positivi né raggiungere la stabilità a livello di quota di mercato. Si considera quindi che il pregiudizio subito non è stato causato dalla ristrutturazione dell'industria comunitaria. L'argomento addotto è stato pertanto respinto.

(39) Il medesimo esportatore ha inoltre ribadito che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato dal parziale spostamento in Ungheria delle operazioni di un produttore comunitario.

Non essendo stati forniti nuovi elementi a sostegno di tale affermazione, le conclusioni di cui al punto 71 del regolamento provvisorio sono confermate.

(40) Diverse parti hanno ribadito l'argomento, già addotto prima del regolamento provvisorio, secondo il quale il pregiudizio subito deriverebbe da precedenti pratiche anticoncorrenziali.

Le parti in questione non hanno fornito alcun elemento a sostegno di quanto affermato; inoltre si fa presente che nessuna denuncia in tal senso è stata presentata alle autorità competenti in materia di concorrenza nella Comunità. Non è stato pertanto possibile tener conto di questa affermazione.

(41) In conclusione, non essendo pervenuti nuovi argomenti circa le risultanze di cui ai punti da 67 a 74 del regolamento provvisorio, tali risultanze sono confermate.

VIII. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

A. Osservazioni generali

(42) Occorre tenere presente, con riferimento ai punti 75 e seguenti del regolamento provvisorio, che tutti i vari interessi, compresi quelli dell'industria comunitaria e degli utilizzatori, sono stati valutati e che secondo la conclusione provvisoria della Commissione non esistevano motivi convincenti per non prendere misure contro le importazioni in questione. Successivamente ha avuto luogo un ulteriore esame delle questioni ritenute pertinenti in sede di analisi dell'interesse della Comunità.

B. Impatto sugli utilizzatori

1. Introduzione

(43) Diverse parti interessate hanno ribadito le loro argomentazioni, trattate ai punti da 77 a 80 del regolamento provvisorio, secondo le quali l'adozione di misure antidumping avrebbe avuto effetti negativi sulla situazione dei fabbricanti comunitari di raccoglitori.

2. Raccolta di informazioni

(44) Le conclusioni esposte più avanti sono basate sulle osservazioni pervenute da diversi utilizzatori interessati, in tutto ventisette società; dati quantitativi esistevano o erano significativi per nove di queste, che rappresentavano il 17 % del consumo annuo apparente dei meccanismi in questione nella Comunità. Ove possibile, l'attendibilità dei dati è stata verificata durante visite in loco.

3. Impatto industriale sull'industria utilizzatrice

(45) Nel determinare le dimensioni dell'industria utilizzatrice che potrebbe risentire delle misure imposte sui meccanismi si dovrebbero escludere le società che producono articoli di cancelleria per ufficio diversi dai raccoglitori. Sulla base delle produzione comunitaria annua di raccoglitori e degli indici di produttività emersi dalle osservazioni pervenute, si calcola che l'industria comunitaria dei raccoglitori occupa 6 000 persone.

(46) Quanto alla struttura dell'industria in questione, è stata riscontrata l'esistenza di due categorie di prodotti, quelli standard e quelli su ordinazione. Sulla base del livello di produttività per queste due categorie e delle quote di mercato degli utilizzatori interessati, si ritiene che il comparto dei raccoglitori su ordinazione rappresenti un terzo dell'industria comunitaria di raccoglitori in termini di volume e il 50 % del suo giro d'affari totale.

(47) Alcune parti hanno sostenuto che l'adozione di misure antidumping escluderebbe dal mercato comunitario i meccanismi importati, così che le fonti di approvvigionamento si ridurrebbero ai due produttori comunitari. È stato inoltre sostenuto che, data la notevole dimensione di uno dei due produttori comunitari, il mercato dell'offerta potrebbe ben presto diventare un monopolio. Occorre notare tuttavia che la differenza di dimensioni tra i due produttori comunitari è limitata e non è tale da poter verosimilmente dar luogo alla scomparsa di uno dei due. Inoltre, non è stato fornito alcun nuovo elemento a sostegno della prima parte dell'argomento addotto. Le risultanze di cui al punto 78 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate.

4. Impatto finanziario diretto sull'industria utilizzatrice

(48) In primo luogo, è stato sostenuto che per alcuni particolari tipi di raccoglitori il meccanismo in questione rappresentava fino al 30 % del costo di fabbricazione.

A tale riguardo, è stato constatato che il meccanismo costituisce un componente importante del raccoglitore finito e che il numero di anelli e le dimensioni incidono in misura considerevole sulla parte di costo del prodotto finito che esso rappresenta. Data questa varietà, si ritiene che un'analisi valida dell'incidenza dei meccanismi sul costo dei raccoglitori non possa essere basata su un modello particolare, bensì che debba essere effettuata globalmente per ciascuna società, con riferimento all'effettiva varietà di prodotti compresi nelle sue vendite.

È stato pertanto considerato che il costo totale dell'approvvigionamento di meccanismi per una data società doveva essere esaminato alla luce del valore totale delle sue vendite di raccoglitori. È risultato un livello medio ponderato del 10,8 % («quota di costo»), sostanzialmente omogeneo per le società esaminate. Nonostante alcune differenze tra le società produttrici di raccoglitori standard e quelle orientate alla fabbricazione su ordinazione, per nessuna società è emersa, in media, una quota superiore al 13 %.

(49) Per quanto riguarda l'eventuale impatto dei meccanismi sui raccoglitori standard in termini di prezzo, un'osservazione pervenuta dopo l'informazione finale fa riferimento ad una quota di costo del 14,4 %. Questo livello è assertivamente dovuto al fatto che il prezzo di un raccoglitore su ordinazione è due volte quello di raccoglitore standard e che la quota di costo per il primo dovrebbe essere quindi metà di quella per il secondo.

Tale impostazione ignora totalmente il fatto che le due categorie di raccoglitori non sono necessariamente fabbricate con gli stessi meccanismi. Tipi speciali di meccanismi, prodotti in serie limitata, sono costosi e sono usati per i raccoglitori su ordinazione. Ciò vuol dire che entrambi i termini della quota di costo sono diversi e che, anche se la quota per i raccoglitori standard è più elevata di quella per i raccoglitori su ordinazione, non è due volte maggiore. Come indicato sopra al punto 48, non sono state riscontrate quote di costo superiori al 13 %. Inoltre, alcune società sono esclusivamente orientate alla fabbricazione di prodotti standard.

(50) In secondo luogo, in parte sulla base della suddetta affermazione sulla quota di costo, è stato sostenuto che l'imposizione di misure antidumping avrebbe avuto un impatto fortemente negativo sulla situazione finanziaria dei fabbricanti di raccoglitori.

Queste affermazioni relative al prevedibile impatto di eventuali misure sono state attentamente esaminate. Per quanto riguarda i prezzi di vendita dei meccanismi in questione, probabilmente l'industria comunitaria, con una quota di mercato del 35 %, non potrebbe aumentare i prezzi oltre un certo livello (indicativamente inferiore al 10 %), senza rischiare di aggravare l'attuale tendenza alla diminuzione della sua quota di mercato. Inoltre, le importazioni da paesi non contemplati dal presente procedimento rappresentano il 9 % del mercato dei meccanismi in questione e si prevede che i relativi fabbricanti non saranno disposti o in grado di imporre aumenti di prezzo. Quanto alle importazioni dalla Malaysia, occorre tenere presente che il livello necessario per eliminare il pregiudizio previsto per questo paese è considerevolmente inferiore che per la Repubblica popolare cinese. Poiché la quota di mercato dei meccanismi originari della Cina è pari al 45 %, è stato stabilito che anche se detti meccanismi dovessero subire un aumento del prezzo di rivendita del 20 % e quelli originari di paesi diversi dalla Repubblica popolare cinese gli aumenti ipotizzati nel presente paragrafo, l'aumento di prezzo medio sul mercato nella sua totalità sarebbe pari al 12 % circa.

Pertanto, in considerazione della quota di costo media di cui al punto 48, si calcola che l'impatto generale sul giro d'affari che l'imposizione di misure comporterebbe per l'industria dei raccoglitori sarebbe pari al 12 % del 10,8 %, ossia all'1,3 %. Anche nell'eventualità, peraltro improbabile, che il più elevato dazio antidumping proposto si riflettesse pienamente nel prezzo di rivendita dei meccanismi in questione, ossia per il 39,4 % a livello cif o per il 29,9 % a livello di rivendita, l'impatto prevedibile sui prezzi di vendita dei fabbricanti di raccoglitori non sarebbe superiore al 3,2 %.

(51) È stato altresì sostenuto che l'aumento dei costi per i raccoglitori non potrebbe tradursi in un aumento del prezzo del prodotto finale a causa di un'offerta superiore alla domanda, di mutamenti nella distribuzione dei raccoglitori e del timore di una diminuzione della domanda.

In considerazione del fatto che il prezzo dei raccoglitori al dettaglio o alle imprese subirebbe un aumento medio inferiore all'1 % (vedi punto 50, in cui l'aumento del prezzo franco fabbrica per i raccoglitori è stimato all'1,3 %), si ritiene che non vi siano probabilità di una conseguente sostanziale contrazione della domanda e che l'eventuale impatto sulla situazione dei consumatori di raccoglitori sarebbe minimo. Inoltre, non sembrano esistere prodotti sostitutivi che si trovino in una situazione concorrenziale tale da poter subentrare ai raccoglitori in seguito alla minima evoluzione dei prezzi. Alcune società del settore hanno addirittura confermato che non sono prevedibili cambiamenti del modello di consumo per i prossimi 5-10 anni.

Si conclude pertanto che né la concorrenza relativamente forte tra i fabbricanti di raccoglitori né la comparsa di prodotti sostitutivi nella CE rischiano di impedire ai fabbricanti di raccoglitori di aumentare i loro prezzi proporzionalmente ai costi, in particolare in considerazione della modesta entità dell'aumento necessario per riflettere l'impatto dei livelli di dazio antidumping proposti.

5. Concorrenza dei paesi terzi

(52) Diverse parti interessate hanno ribadito l'argomento, trattato al punto 79 del regolamento provvisorio, che le misure antidumping danneggerebbero la posizione concorrenziale dei fabbricanti comunitari di raccoglitori nei confronti dei produttori di paesi terzi. Questi esportatori potrebbero trarre vantaggio da costi più bassi per i meccanismi e da politiche globali di offerta praticate da alcuni grandi distributori di raccoglitori standard la cui influenza sul mercato è in aumento. È stato sostenuto che in seguito a tali circostanze l'industria utilizzatrice comunitaria potrebbe perdere quote di mercato ed essere indotta a trasferire la produzione in paesi vicini. A proposito di questa affermazione occorre tenere presente che il mercato dei raccoglitori si può dividere in due segmenti, ossia i prodotti fabbricati su ordinazione e quelli standard.

a) Prodotti fabbricati su ordinazione

(53) Occorre ribadire che, per la parte del mercato orientata verso le aziende, è essenziale che i fabbricanti siano situati vicino ai clienti e abbiano una produzione flessibile per fornire il prodotto e il servizio richiesti. Inoltre, per questo tipo di prodotto, l'impatto dei meccanismi sul prezzo finale può essere più basso della media di cui al punto 48. Va sottolineato pertanto che la questione della posizione concorrenziale per questo segmento del mercato è pertinente in relazione all'esistenza di prodotti standard importati da adattare poi alle esigenze del cliente. A tale riguardo esistono importazioni di prodotti finiti in polipropilene dell'Estremo Oriente, tra cui i modelli di raccoglitori più piccoli. Tuttavia, quanto al carattere sostitutivo di questi prodotti rispetto ai raccoglitori fabbricati su ordinazione, si fa presente che questi ultimi non sono semplicemente raccoglitori standard con un logo stampato. Si tratta infatti di prodotti che richiedono varie materie prime particolari e tecniche di assemblaggio usate per la realizzazione di un numero ristretto di articoli del tutto individualizzati. A fini di pubbliche relazioni, un cambiamento da questo particolare tipo di prodotto su ordinazione ad un raccoglitore standard con la semplice aggiunta di un logo richiederebbe una differenza di prezzo di entità tale che una simile evoluzione non può verosimilmente essere causata dall'effetto delle misure antidumping.

b) Prodotti standard

(54) Per quanto riguarda i fabbricanti di raccoglitori standard nella Comunità, è stato sostenuto che il loro mercato era sottoposto all'influenza della distribuzione. Questa è sempre più caratterizzata da catene di grandi supermercati che praticano politiche di approvvigionamento basate sul prezzo d'acquisto più basso a livello mondiale per prodotti comparabili e condizionate soltanto dai costi di trasporto. A questo proposito è stato calcolato che i costi di trasporto stradale su una distanza normale all'interno di uno Stato membro o tra un paese terzo limitrofo e la Comunità non sarebbero inferiori al 5 % del valore del prodotto. Su distanze maggiori, tra paesi terzi e la CE, con ricorso al trasporto marittimo, i costi in questione potrebbero raggiungere il 10 % del valore del prodotto.

(55) Sulla base della quota di costo massima di cui sopra al punto 49 si considera che l'impatto prevedibile in termini di prezzo sull'industria dei raccoglitori standard sarebbe limitato a 13 % (quota di costo massima per i prodotti standard) × 12 % (incremento medio dei prezzi), ossia all'1,6 %.

Su tale base, l'analisi dovrebbe operare una distinzione tra la concorrenza della Norvegia, dei paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO) e dei paesi dell'Estremo Oriente.

b.1) Concorrenza della Norvegia

(56) È stato sostenuto che le importazioni dalla Norvegia costituivano la minaccia più grave per l'industria comunitaria dei raccoglitori, in quanto già erano significative e in aumento.

Non essendo state presentate denunce né prove in merito a pratiche commerciali sleali, sembrerebbe ragionevole considerare che l'industria comunitaria di raccoglitori ha costi franco fabbrica identici o simili a quelli dei concorrenti norvegesi. La Commissione ritiene che l'eventuale aumento dei costi a carico dei fabbricanti comunitari consentirebbero loro di essere ancora competitivi, in quanto i costi di trasporto per le vendite dei concorrenti norvegesi nella CE sarebbero almeno tre volte più elevati (5 %) del prevedibile aumento dei costi sopra citato (1,6 %).

b.2) Concorrenza dei PECO

(57) È stato sostenuto che i PECO si trovano in una situazione concorrenziale che consente loro di creare un'industria di raccoglitori in grado di competere sul mercato comunitario.

A questo proposito occorre notare che finora in questi paesi la dimensione dell'industria dei raccoglitori è rimasta modesta e che secondo le statistiche le importazioni di prodotti per ufficio sono limitate. Tuttavia, non si possono negare né la crescita di questa industria né il suo vantaggio comparato in termini di costo della manodopera. La riduzione del costo di produzione che si può ottenere in questi paesi rispetto alla Comunità è superiore ai necessari costi di trasporto verso il mercato comunitario.

Si deve tuttavia considerare che la creazione nei paesi vicini di un'industria orientata verso l'esportazione sarebbe legata al trasferimento di operazioni di produzione comunitarie. Anche se è stato fatto riferimento a piani aziendali di spostamento della produzione verso i paesi in questione, gli elementi ricevuti dalla Commissione riguardavano soltanto il confronto degli attuali costi della manodopera e dei costi di trasporto. Su tale base, anche indipendentemente dall'introduzione di misure antidumping sui meccanismi in questione, questo confronto risulterebbe a favore di un immediato trasferimento dell'industria dei raccoglitori. Ne consegue che, nel prendere la decisione di trasferire la produzione, la direzione di un'impresa valuta anche altri fattori importanti. In questo contesto, occorre mettere in conto il costo del trasferimento degli impianti in quanto tali e, soprattutto, l'incertezza connessa ai paesi in rapida espansione.

Si ritiene che nella decisione di trasferire la produzione nei PECO il possibile impatto di un aumento di prezzo per i meccanismi in questione, data la sua modesta entità media dell'1,6 %, sarebbe trascurabile. Del resto non sono pervenuti elementi convincenti atti a mostrare che l'imposizione di un dazio sui meccanismi in questione darebbe luogo al trasferimento dell'industria dei raccoglitori nei PECO e ad un sostanziale sviluppo delle importazioni da tali paesi.

b.3) Concorrenza dell'Estremo Oriente

(58) Un esportatore ha fornito informazioni secondo le quali raccoglitori finiti provenienti dall'estremo Oriente potrebbero essere importati al di sotto del relativo costo di produzione comunitario.

Dalle statistiche Eurostat relative alle importazioni emerge che le importazioni di prodotti di plastica per ufficio originari di questi paesi sono relativamente modeste e stabili. Analogamente, quasi tutti i fabbricanti comunitari di raccoglitori, tanto le società piccole quanto quelle importanti, minimizzano l'impatto competitivo di tali importazioni.

Si ritiene pertanto improbabile che la suddetta situazione concorrenziale tra i fabbricanti orientali di raccoglitori e quelli comunitari possa essere modificata dall'imposizione di misure sulle importazioni comunitarie dei meccanismi in questione.

c) Conclusioni sulla concorrenza dei paesi terzi

(59) In conclusione non si è potuto stabilire che l'istituzione di misure antidumping sui meccanismi in questione comprometterebbe in misura significativa la situazione concorrenziale dei fabbricanti comunitari di raccoglitori nei confronti dei produttori dei paesi terzi. Questa conclusione vale sia per i raccoglitori fabbricati su ordinazione che per quelli standard.

C. Conseguenze per l'industria comunitaria

(60) Quanto alle conseguenze che l'assenza di misure antidumping comporterebbe per l'industria comunitaria, è stato accertato a titolo provvisorio (punto 76 del regolamento provvisorio) che quest'ultima subirebbe un ulteriore aggravamento della sua situazione finanziaria. Le perdite registrate ininterrottamente dal 1992 continuerebbero nonostante la vasta ristrutturazione già effettuata.

Inoltre la situazione fortemente depressa del capitale netto e l'entità del debito a breve termine diventerebbero insostenibili. Dal punto di vista commerciale, la riduzione della gamma di prodotti offerti dall'industria comunitaria in risposta alla depressione dei prezzi non sarebbe una soluzione. Qualora i produttori comunitari fossero tentati di procedere in tal senso, perderebbero uno dei loro vantaggi competitivi e, data la dispersione dell'industria utilizzatrice, non riuscirebbero a raggiungere gli elevati volumi di produzione e di vendita necessari in questo tipo di industria. Dal punto di vista industriale, gli investimenti nell'automazione sono stati considerevoli ed efficaci, nella misura in cui hanno conferito a quest'industria un carattere altamente competitivo a livello mondiale. Dato il grado di automazione e di integrazione raggiunto, con attrezzature quali gli impianti per il trattamento del metallo uniche in ciascuna società, non sarebbe sostenibile abbandonare alcune linee di produzione senza aggravare la situazione delle altre.

Per tali motivi e in seguito alla concorrenza sleale delle importazioni in dumping, entro un breve periodo di tempo la produzione comunitaria non avrebbe più prospettive valide e cesserebbe del tutto.

D. Conclusioni

(61) Alla luce di quanto precede, le conclusioni esposte dalla Commissione nel regolamento provvisorio in merito all'interesse della Comunità sono confermate. Infatti dall'esame di molteplici aspetti e dei vari interessi in causa non sono emerse ragioni convincenti per concludere che l'adozione di misure definitive non sarebbe nell'interesse della Comunità ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base.

IX. MISURE ANTIDUMPING

A. Osservazioni generali

(62) Occorre tener presente che i calcoli dettagliati utilizzati nella fase provvisoria del procedimento al fine di determinare il livello necessario per eliminare il pregiudizio erano basati sul livello dei prezzi dei modelli più venduti nell'industria comunitaria (60 % in volume), determinato per categoria di modelli aventi caratteristiche specifiche uguali (sulla base della media ponderata dei costi di produzione, più un margine di profitto). Questo livello è stato poi confrontato con il prezzo di rivendita dei prodotti importati oppure, se del caso, con il prezzo all'importazione cif adeguato allo stato reso cliente, per ciascuna categoria corrispondente. Ai fini di un confronto equo, sono state confrontate soltanto categorie aventi le stesse caratteristiche di base ed è stato considerato che per le categorie comparabili il dazio doveva essere pari alla differenza tra il livello di prezzo non pregiudizievole e i prezzi di vendita effettivi delle importazioni nella Comunità. L'aumento di prezzo per categoria così determinato è stato espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria dei prodotti importati per ciascuna categoria. È stato poi determinato per ciascun paese sottoposto al procedimento un unico livello necessario per eliminare il pregiudizio calcolando la media ponderata dei livelli determinati per categoria.

(63) A questo proposito un importatore ha sostenuto che la Commissione, utilizzando per il confronto tra il margine di dumping e il livello necessario per eliminare il pregiudizio un metodo basato su una media, non aveva esaminato le diverse situazioni presenti nei vari segmenti del mercato. Ha chiesto quindi alla Commissione di effettuare, per ogni segmento del mercato (ad esempio meccanismi con due anelli), un confronto tra il livello risultato necessario per eliminare il pregiudizio e il margine di dumping e di considerare soltanto il margine più basso per segmento nel calcolo di un unico dazio medio finale per tutti i segmenti.

Si noti a tale riguardo che il metodo di calcolo usato nella fattispecie è conforme all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base e alla prassi riguardante la determinazione di un dazio inferiore al margine di dumping nei casi in cui tale dazio sia idoneo ad eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Questa impostazione è giustificata dal fatto che la presente inchiesta antidumping riguarda le vendite di un prodotto simile nell'ambito del quale più categorie o modelli sono risultati in concorrenza tra loro.

(64) Su questa base il metodo seguito per la determinazione del livello necessario per eliminare il pregiudizio, esposto ai punti da 82 a 84 del regolamento provvisorio, è confermato.

B. Aliquota e forma dei dazi

(65) Alla luce delle conclusioni di cui sopra in merito al dumping, al pregiudizio, al rapporto di causalità e all'interesse della Comunità è stato esaminato quali dovessero essere la forma e l'aliquota delle misure antidumping per eliminare gli effetti distorsivi del commercio prodotti dalle pratiche pregiudizievoli di dumping e per ristabilire le condizioni di concorrenza leale sul mercato comunitario dei meccanismi in questione.

(66) Poiché il livello dei prezzi sufficiente per eliminare gli effetti negativi delle importazioni era inferiore al margine di dumping di entrambi i paesi esportatori interessati, per determinare il livello delle misure da adottare è stato utilizzato il livello necessario per eliminare il pregiudizio.

(67) La concessione del trattamento individuale alla WWS è risultata incidere sulle conclusioni provvisorie. Per calcolare il livello necessario per eliminare il pregiudizio nel caso di questa società è stato applicato il metodo sopra descritto; il livello così calcolato è pari a 32,5 %.

(68) La diminuzione del livello necessario per eliminare il pregiudizio nel caso della WWS si è tradotta in un aumento, dal 35,4 % al 39,4 %, del livello necessario per eliminare il pregiudizio per tutti gli altri esportatori della Repubblica popolare cinese.

(69) Su tale base, sarebbero imposti dazi antidumping definitivi sotto forma di dazi ad valorem nel modo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

C. Forma del dazio per i meccanismi con 17 e 23 anelli

(70) È stato tuttavia osservato che l'imposizione di un dazio ad valorem, sui meccanismi con 17 e 23 anelli, con la stessa aliquota applicabile agli altri meccanismi, era inappropriata alla luce della differenza di prezzo tra le due categorie.

In tale contesto occorre notare che il prezzo all'importazione per i meccanismi con 17 o 23 anelli è sostanzialmente più elevato del prezzo medio all'importazione per tutti i meccanismi. Pertanto, alla luce del carattere esclusivo di alcuni degli impieghi di questi meccanismi e della facilità con cui questi prodotti possono essere individuati, si considera che, tutto sommato, nel calcolare il livello necessario per eliminare il pregiudizio, si debba tener debitamente conto del prezzo particolarmente elevato dei meccanismi con 17 e 23 anelli e dell'intensità della concorrenza tra certi segmenti del mercato, garantendo che non risenta di eccessive differenze di prezzo. A tal fine si dovrebbe far sì che i meccanismi con 17 e 23 anelli fossero importati al di sopra un determinato livello di prezzo sufficiente, come per gli altri meccanismi, per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping. In seguito a quanto precede è stato ritenuto appropriato istituire le misure in una forma diversa dal dazio ad valorem. In base ai confronti effettuati tra i prezzi (vedi punto 62) si considera che portando il prezzo all'importazione cif per i meccanismi con 17 o 23 anelli all'importo minimo di 325 ECU per 1 000 unità, le condizioni sopracitate siano soddisfatte.

X. IMPEGNO

(71) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base, il termine per la presentazione di osservazioni dopo la comunicazione delle informazioni finali era applicabile anche per eventuali offerte di impegni. L'esportatore cinese che aveva ottenuto un trattamento individuale ha inviato poco dopo la scadenza di tale termine una lettera in cui manifestava l'intenzione di offrire un impegno.

A questo proposito si considera che, dato l'elevato numero di tipi di meccanismi esportati dalla società in questione, nella fattispecie sarebbe praticamente impossibile definire e controllare un impegno. Da parte dell'esportatore non è infine pervenuta nessuna offerta formale di impegno.

XI. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(72) Data l'entità dei margini di dumping accertati per i produttori e i paesi esportatori e in considerazione della gravità del pregiudizio arrecano all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori per le transazioni relative al prodotto in questione siano definitivamente riscossi in ragione del livello dei dazi definitivi.

(73) Per quanto riguarda la World Wide Stationery, la riscossione dei dazi antidumping provvisori dovrebbe essere limitata all'aliquota del dazio imposto a titolo definitivo, ossia al 32,5 %.

(74) Dove sia possibile mostrare, in modo ritenuto sufficiente dalle autorità doganali, che gli importi depositati riguardano meccanismi con 17 o 23 anelli, la riscossione dovrà essere limitata al dazio istituito a titolo definitivo per questi tipi di meccanismi, se esso è inferiore all'importo depositato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00 originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese.

Ai fini del presente regolamento, i meccanismi in questione sono costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno 4 semianelli in filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un dispositivo a scatto fissato al meccanismo.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

a) per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codice Taric 8305 10 00*20) originari della Repubblica popolare cinese e della Malaysia, l'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 ECU per 1 000 unità e il prezzo franco frontiera comunitaria non sdoganato;

b) per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codice Taric 8305 10 00*10)

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 1465/96 sono riscossi definitivamente:

a) nel caso degli importi depositati per i quali si può provare, in modo ritenuto sufficiente dalle autorità doganali, che riguardano importazioni di meccanismi con 17 o 23 anelli, l'importo riscosso è pari a quello depositato, ma è limitato a un importo calcolato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), se questo è inferiore a quello depositato. Se non si può stabilire che gli importi depositati riguardano i meccanismi con 17 o 23 anelli, si applica la lettera b) seguente.

b) Nel caso degli importi depositati per meccanismi diversi da quelli con 17 e 23 anelli, la riscossione è effettuata in ragione dell'aliquota del dazio istituito a titolo definitivo, se inferiore o pari all'importo depositato. In caso contrario la riscossione è limitata all'importo depositato.

2. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 47.

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