EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0065

Direttiva 97/65/CE della Commissione del 26 novembre 1997 recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 335, 6.12.1997, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/65/oj

31997L0065

Direttiva 97/65/CE della Commissione del 26 novembre 1997 recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 06/12/1997 pag. 0017 - 0018


DIRETTIVA 97/65/CE DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1997 recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1), e in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (2), modificata da ultimo dalla direttiva 97/59/CE della Commissione (3), e in particolare l'articolo 19,

visto il parere del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

considerando che le disposizioni fissate nella direttiva 90/679/CEE devono essere considerate come elemento fondamentale nell'approccio globale della protezione della salute dei lavoratori sul posto di lavoro;

considerando che lo scopo della direttiva 93/88/CEE del Consiglio (4) che fissa un primo elenco di agenti biologici sulla base delle definizioni fornite dall'articolo 2, lettera d), paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 90/679/CEE, è armonizzare le condizioni in questo settore pur mantenendo i progressi effettuati;

considerando che l'elenco e la classificazione degli agenti biologici deve essere regolarmente esaminata e rivista sulla base dei nuovi dati scientifici; considerando in particolare, alla luce delle ultime prove scientifiche riguardanti la trasmissibilità agli esseri umani dell'agente dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), che occorre aggiornare la classificazione dell'agente della BSE e fare riferimento alla variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob;

considerando che occorre proteggere i lavoratori contro i possibili rischi sul lavoro di trasmissione di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) degli esseri umani e degli animali;

considerando che le misure stabilite in questa direttiva sono in accordo con il parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 90/679/CEE viene emendato in accordo con il presente allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1997.

Per la Commissione

Pádraig FLYNN

Membro della Commissione

(1) GU L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

(2) GU L 374 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(3) GU L 282 del 15. 10. 1997, pag. 33.

(4) GU L 268 del 29. 10. 1993, pag. 71.

ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 90/679/CEE è così modificato:

1) Sotto il titolo «Virus»:

- la formulazione «Agenti non classici associati con (i)» è sostituito dalla seguente: «Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE)»;

- vengono aggiunti i seguenti agenti classificati sotto la voce «Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE)», classificati come segue dopo la voce «morbo di Creutzfeldt-Jacob»:

- «variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob», classificata come gruppo 3 (**), con le note «D (d)»;

- «Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a questa associate», classificata come gruppo 3 (**), con le note «D (d)».

2) La formulazione della nota a piè di pagina «(i)» che segue l'elenco dei virus è sostituita dalla seguente:

«Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE degli animali. Tuttavia, a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di contenimento 3 (**), ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente.»

Top