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Document 31997L0022

Direttiva 97/22/CE del Consiglio del 22 aprile 1997 che modifica la direttiva 92/117/CEE, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari

OJ L 113, 30.4.1997, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 60 - 61
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 60 - 61
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 60 - 61
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 60 - 61
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Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 60 - 61
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 60 - 61

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/22/oj

31997L0022

Direttiva 97/22/CE del Consiglio del 22 aprile 1997 che modifica la direttiva 92/117/CEE, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 30/04/1997 pag. 0009 - 0010


DIRETTIVA 97/22/CE DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1997 che modifica la direttiva 92/117/CEE, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e dell'importanza accordata alla prevenzione e al controllo delle zoonosi, occorre rivedere in modo sostanziale la direttiva 92/117/CEE (4);

considerando che, in attesa di tale revisione, occorre differire le disposizioni sulle nuove norme che disciplinano il sistema di notifica delle zoonosi, la fissazione di metodi per la raccolta di campioni e per l'esecuzione di analisi, l'applicazione e l'approvazione di talune misure nazionali e i piani che dovranno essere presentati da paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/117/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) paragrafo 1, la data «31 marzo» è sostituita da «31 maggio»;

b) paragrafo 2, la data «1° ottobre» è sostituita da «1° novembre»;

c) è soppresso il paragrafo 3.

2) All'articolo 6, lettera b), è soppressa l'espressione «prima della data prevista dall'articolo 17 per quanto concerne le salmonelle».

3) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la data «1° ottobre 1993» è sostituita da «1° marzo 1998»;

b) al paragrafo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tuttavia, in attesa del riesame previsto dall'articolo 15 bis, per gli Stati membri che non hanno ancora presentato tali piani alla Commissione per quanto concerne la salmonella nel pollame, l'obbligo fatto agli Stati membri di sottoporre piani è sospeso.»

4) L'articolo 10 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, primo e secondo comma, la data «1° gennaio 1994» è sostituita da «1° gennaio 1998»;

b) al paragrafo 1 sono soppressi il terzo e il quarto comma;

c) è soppresso il paragrafo 2.

5) All'articolo 14, paragrafo 2, la data «31 dicembre 1995» è sostituita da «31 dicembre 1998».

6) All'articolo 15 è soppresso il secondo comma.

7) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

1. Anteriormente al 1° novembre 1997 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulle misure da applicare per la prevenzione e la lotta contro le zoonosi. La relazione riguarderà in particolare:

- le nuove norme che disciplinano il sistema di notifica delle zoonosi;

- i metodi per la raccolta di campioni e per l'esecuzione di analisi nei laboratori nazionali autorizzati;

- il controllo della salmonella nei branchi di galline ovaiole;

- il controllo della salmonella nei gruppi di pollame da riproduzione e nei mangimi composti per pollame;

- le eventuali misure previste per lottare contro le zoonosi diverse dalla salmonellosi.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da proposte adeguate riguardanti le zoonosi, in particolare nel contesto della revisione della presente direttiva. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in merito a tali proposte anteriormente al 1° giugno 1998.»

8) All'allegato III, sezione I, è aggiunto il seguente punto:

«V bis: In attesa del riesame previsto dall'articolo 15 bis, gli Stati membri possono derogare all'obbligo di distruzione di cui al punto V.1, lettera b) e all'obbligo di macellazione previsto al punto V.1, lettera c) nella misura in cui siano in grado di garantire:

i) che non possa aver luogo l'immissione sul mercato di uova non incubate provenienti da un branco di cui al punto V.1, lettera b), eccetto per il trattamento ai sensi della direttiva 89/437/CEE (*),

ii) che non possa aver luogo da quel branco alcun movimento di pollame vivo - ivi compresi i pulcini di un giorno che ne sono nati - eccetto la macellazione immediata prevista dalla lettera c) di cui sopra,

e ciò finché non sia stato dimostrato, persuadendone l'autorità competente, che l'infezione dovuta alla salmonella enteritidis o alla salmonella typhimurium è scomparsa.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma non possono beneficiare della partecipazione finanziaria comunitaria di cui all'articolo 29 della decisione 90/424/CEE (**).

(*) GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10).

(**) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31).»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

(1) GU n. C 13 del 18. 1. 1996, pag. 23.

(2) GU n. C 320 del 28. 10. 1996, pag. 261.

(3) GU n. C 97 dell'1. 4. 1996, pag. 29.

(4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

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