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Document 31997L0016

Direttiva 97/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 recante quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

OJ L 116, 6.5.1997, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 285 - 286
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 5 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 5 - 7

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 26/05/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/16/oj

31997L0016

Direttiva 97/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 recante quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 06/05/1997 pag. 0031 - 0032


DIRETTIVA 97/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 aprile 1997 recante quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che l'articolo 7 A del trattato crea uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Austria, della Finlandia, della Grecia, dell'Italia e del Lussemburgo sono parti della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (convenzione di Parigi, 1974); che la commissione di Parigi, organo esecutivo della convenzione di Parigi, considera l'esacloroetano e le sostanze che possono formarsi in seguito alla sua utilizzazione come sostanze il cui inquinamento deve essere eliminato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Parigi; che il Consiglio, con mandato adottato il 4 marzo 1996, ha autorizzato la Commissione a negoziare una decisione per eliminare progressivamente l'utilizzazione dell'esacloroetano, con riserva di alcune eccezioni nelle industrie dei metalli non ferrosi e in particolare nelle fonderie non integrate che producono colate di alluminio e per alcune leghe di magnesio; che, in esito ai negoziati svoltisi nella riunione delle commissioni di Oslo e di Parigi, che si è tenuta a Oslo nel giugno 1996, è stata adottata la decisione PARCOM 96/1 sull'eliminazione progressiva dell'esacloroetano nell'industria dei metalli non ferrosi, la quale sostituisce le decisioni vigenti PARCOM 92/4 e 93/1 sullo stesso argomento; che la decisione PARCOM 96/1 prevede un riesame, nel 1998, dell'esigenza di deroghe al divieto di utilizzazione dell'esacloroetano;

considerando che le limitazioni imposte agli Stati membri relativamente all'immissione sul mercato di esacloroetano per l'impiego da parte delle industrie dei metalli non ferrosi incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario procedere ad un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in questo settore, e modificare l'allegato I della direttiva 76/769/CEE (4);

considerando che, tenuto conto della portata e degli effetti dell'azione proposta, le misure comunitarie previste dalla presente direttiva risultano non solo necessarie, ma indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti; che detti obiettivi non possono essere raggiunti singolarmente dagli Stati membri; che inoltre la loro attuazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 76/769/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato in base all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano non oltre il 31 dicembre 1997 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 aprile 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

A. VAN DOK VAN WEELE

(1) GU n. C 382 del 31. 12. 1994, pag. 35 e

GU n. C 12 del 17. 1. 1996, pag. 12.

(2) GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 12.

(3) Parere del Parlamento europeo del 20 settembre 1995 (GU n. C 269 del 16. 10. 1995, pag. 63), posizione comune del 26 novembre 1996 (GU n. C 41 del 10. 2. 1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 1997 (GU n. C 33 del 3. 2. 1997) e decisione del Consiglio del 13 marzo 1997.

(4) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/60/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 1).

ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunta la seguente sostanza:

>SPAZIO PER TABELLA>

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