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Document 31997L0002

Direttiva 97/2/CE del Consiglio del 20 gennaio 1997 recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

OJ L 25, 28.1.1997, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 238 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 204 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 204 - 205

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/02/2009; abrog. impl. da 32008L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/2/oj

31997L0002

Direttiva 97/2/CE del Consiglio del 20 gennaio 1997 recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 28/01/1997 pag. 0024 - 0025


DIRETTIVA 97/2/CE DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1997 recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 6 della direttiva 91/629/CEE (3), il 9 novembre 1995 il comitato scientifico veterinario ha espresso un parere sulla base del quale la Commissione ha elaborato una relazione che ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio;

considerando che alla luce delle conclusioni di tale relazione occorre modificare alcune disposizioni della direttiva 91/629/CEE al fine di assicurare che le norme si basino su dati scientifici e non vadano oltre ciò che è necessario per garantire l'efficace funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che nella dichiarazione n. 24 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea si invitano le istituzioni europee e gli Stati membri a prendere pienamente in considerazione, all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione della legislazione comunitaria, le esigenze in materia di benessere degli animali;

considerando che l'armonizzazione delle norme che disciplinano le condizioni di allevamento dei vitelli nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati è necessaria ai fini di uno sviluppo razionale della produzione in condizioni di concorrenza soddisfacenti; che, a questo proposito, è scientificamente riconosciuto che i vitelli abbisognano di condizioni ambientali conformi alle esigenze della specie, la quale tende a raggrupparsi in mandrie; che, pertanto, i vitelli devono essere allevati in gruppo; che il sistema di alloggiamento dei vitelli, siano essi raggruppati o in box individuali, deve prevedere sufficiente spazio per consentire un minimo di esercizio fisico, contatti con altri bovini e movimenti normali, sia in piedi che coricati;

considerando che occorre concedere un periodo di tempo alle aziende perché prendano le misure necessarie per conformarsi alle nuove norme,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/629/CEE del Consiglio è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e a tutte le aziende che entrano in funzione per la prima volta dopo tale data si applicano le seguenti disposizioni:

a) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esige che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.

Ogni recinto individuale per vitelli (salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati) non deve avere muri compatti bensì pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile, tra i vitelli;

b) per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 m² per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 m² per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi ma inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 m² per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.

Tuttavia, le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili:

- alle aziende con meno di sei vitelli;

- ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento.

A decorrere dal 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le aziende.»

2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo trattino è soppresso.

3) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2 è soppresso.

4) All'articolo 6 la data 1° ottobre 1997 è sostituita dalla data del «1° gennaio 2006».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Tuttavia, a decorrere dalla data prevista al paragrafo 1, per quanto riguarda la protezione dei vitelli, gli Stati membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle norme generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

(1) GU n. C 85 del 22. 3. 1996, pag. 19.

(2) GU n. C 320 del 28. 10. 1996, pag. 259.

(3) GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 28.

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