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Document 31997E0193

97/193/PESC: Posizione comune del 17 marzo 1997 definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che hanno commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997

OJ L 81, 21.3.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 40 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 33 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 008 P. 7 - 8

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2018; abrogato da 32018D0458

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1997/193/oj

31997E0193

97/193/PESC: Posizione comune del 17 marzo 1997 definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che hanno commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997

Gazzetta ufficiale n. L 081 del 21/03/1997 pag. 0001 - 0002


POSIZIONE COMUNE del 17 marzo 1997 definita dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea su provvedimenti restrittivi nei confronti di persone che hanno commesso atti di violenza durante gli incidenti di Mostar il 10 febbraio 1997 (97/193/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che l'Unione europea è impegnata in una politica di riconciliazione e di cooperazione tra le comunità di Mostar e nel rafforzamento della Federazione;

considerando che secondo il Consiglio gli incidenti che si sono verificati a Mostar il 10 febbraio 1997 minacciano di pregiudicare l'attuazione di questa politica;

considerando, in tale contesto, che il Consiglio reputa opportuno dare seguito alle raccomandazioni formulate dall'Ufficio dell'Alto Rappresentante a Sarajevo, secondo le quali a coloro che sono stati individuati come responsabili di atti di violenza durante gli incidenti di cui sopra si dovrebbe vietare di viaggiare in Europa e oltremare,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

1. I nomi delle persone elencati nell'allegato sono comunicati ai fini della loro non ammissione nei territori degli Stati membri. L'elenco è aggiornato in seguito all'esito di ulteriori indagini e procedimenti giudiziari.

2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni di cui al punto 1 a decorrere dalla data di definizione della presente posizione comune.

3. La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI AL PUNTO 1

HRKAC Ivan

PLANINIC Zeljko

PERIC Bozo

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