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Document 31996Y0919(03)

Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 1994 concernente la limitazione all'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini dell'esercizio di un'attività professionale autonoma

OJ C 274, 19.9.1996, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

31996Y0919(03)

Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 1994 concernente la limitazione all'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini dell'esercizio di un'attività professionale autonoma

Gazzetta ufficiale n. C 274 del 19/09/1996 pag. 0007 - 0009


ALLEGATO I.2

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1994 concernente la limitazione all'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini dell'esercizio di un'attività professionale autonoma

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.1,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

A. Considerazioni generali sulla politica da seguire

1. Il Consiglio ricorda che nella relazione dei ministri responsabili dell'immigrazione, relativa alla politica di immigrazione e di asilo, adottata dal Consiglio europeo di Maastricht nel 1991, era stata data la precedenza all'armonizzazione delle politiche concernenti l'ammissione ai fini dell'esercizio di un'attività professionale autonoma. Tali politiche sono in linea di massima restrittive. Occorre, ad ogni modo, tenere conto degli obblighi esistenti e dei futuri sviluppi, ad esempio, in sede di accordi GATT, GATS e OCSE.

2. Il Consiglio osserva che nel programma di lavoro prioritario per il 1994, relativo al settore «Giustizia e affari interni», adottato dal Consiglio nella sessione svoltasi a Bruxelles il 29 e 30 novembre 1993, tra le misure di carattere prioritario è stato anche deciso di concludere i lavori in materia di ammissione ai fini dell'esercizio di un'attività autonoma.

3. Il Consiglio si compiace dei progressi realizzati con la firma degli atti finali e degli accordi dell'Uruguay Round avvenuta a Marrakech il 15 aprile 1994, per quanto si riferisce alla creazione di un sistema internazionale di libero scambio allo scopo d'incoraggiare gli investimenti e creare nuovi posti di lavoro.

4. Il Consiglio ritiene che fino a una certa misura il problema dell'ammissione ai fini dell'esercizio di una attività in qualità di lavoratore subordinato e quello dell'ammissione riguardante un'attività autonoma possano essere trattati in maniera diversa. L'ammissione ai fini dell'esercizio di un'attività professionale autonoma che comporta un valore aggiunto (investimenti, innovazione, trasferimento di tecnologia, creazione di posti di lavoro) per l'economia del paese ospitante presenta dei vantaggi. Possono essere altresì ammessi artisti che esercitano un'attività autonoma significativa.

5. Il Consiglio è del parere che occorra evitare che cittadini di paesi terzi siano ammessi in uno Stato membro per esercitarvi un'attività economica autonoma qualora questa attività non presenti alcun interesse economico per lo Stato in questione o per una delle sue regioni né concorra all'arricchimento culturale.

6. Il Consiglio è dell'avviso che sia necessario vigilare affinché le persone che sono in cerca di un'attività lavorativa avente carattere subordinato non ottengano l'ammissione in qualità di lavoratori autonomi.

7. Il Consiglio ritiene inoltre che occorra evitare l'insediamento negli Stati membri di persone che iniziano un'attività autonoma senza possederne le capacità e/o i mezzi finanziari ed evitare che inizino un'attività lavorativa avente carattere subordinato.

8. Il Consiglio conviene di non trattare nell'ambito della presente risoluzione il problema dei cittadini di paesi terzi che da tempo risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro, senza possedere tuttavia il diritto all'ammissione o al soggiorno in un altro Stato membro. Questo punto sarà esaminato in una fase successiva.

9. Alla luce di queste considerazioni il Consiglio conviene che le politiche nazionali applicate dagli Stati membri nei confronti dei cittadini dei paesi terzi che chiedono l'ammissione nel loro territorio o il permesso di rimanervi per esercitare un'attività autonoma devono essere disciplinate dai principi enunciati in appresso. Il Consiglio conviene che gli Stati membri non possano rendere meno restrittivi detti principi nell'ambito della legislazione nazionale. Esso conviene di tener conto di tali principi in tutte le proposte di revisione delle legislazioni nazionali. Gli Stati membri si adoperano inoltre per far sì che entro il 1° gennaio 1996 queste ultime siano conformi ai medesimi. Detti principi non sono vincolanti giuridicamente per gli Stati membri e non costituiscono il fondamento per eventuali azioni legali da parte di singoli.

10. Il Consiglio conviene che l'attuazione della presente risoluzione sia soggetta a riesame periodico al fine di valutare la necessità di eventuali modifiche.

11. Il Consiglio conferma inoltre che l'applicazione di questi principi non osta all'applicazione delle norme nazionali in materia di ordine pubblico, sanità pubblica e sicurezza nazionale.

B. Persone cui non si applica la presente risoluzione

I principi di armonizzazione non si applicano:

- alle persone che, in virtù della legislazione comunitaria, godono del diritto di libera circolazione, ossia ai cittadini degli Stati membri, ai cittadini dei paesi membri dell'EFTA che aderiscono all'accordo sullo Spazio economico europeo e ai loro familiari;

- ai cittadini di paesi terzi la cui ammissione è stata autorizzata ai fini del ricongiungimento familiare con cittadini di uno Stato membro o di paesi terzi che risiedono nello Stato membro in questione;

- ai cittadini di paesi terzi che, ai fini dell'accesso all'esercizio di un'attività, godono di diritti derivanti da accordi conclusi con paesi terzi che sono disciplinati dal diritto comunitario, nonché da accordi bilaterali e multinazionali quali gli accordi in sede GATT, GATS o OCSE;

- ai cittadini di paesi terzi che si recano negli Stati membri per esercitarvi un'attività subordinata. Queste persone sono soggette ai principi contenuti nella risoluzione concernente le limitazioni all'accesso di cittadini di paesi terzi negli Stati membri per fini di occupazione, che il Consiglio ha adottato in data 20 e 21 giugno 1994;

- ai cittadini di paesi terzi che si recano negli Stati membri per motivi di studio. Queste persone sono soggette ai principi che saranno stabiliti nella risoluzione sull'ammissione di cittadini di paesi terzi negli Stati membri a fini di studio.

C. Principi generali

Punto 1

1. La presente risoluzione concerne solo le persone e non riguarda la creazione di società.

2. Per «attività professionale autonoma» si intende qualsiasi attività esercitata individualmente o nella forma giuridica di una società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato CE senza, in entrambi i casi, vincolo di subordinazione nei confronti di un datore di lavoro.

3. Soltanto i soci che partecipano attivamente e la cui presenza è necessaria alla realizzazione dell'obiettivo della società e alla sua gestione possono essere autorizzati a stabilirsi nel territorio dello Stato membro ospitante. Nel caso in cui detti soci non detengano la maggioranza o una parte considerevole delle azioni della società, gli Stati membri possono riservarsi il diritto di non ammetterli, salvo qualora si tratti di lavoratori subordinati in possesso di permesso di lavoro.

Punto 2

1. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio i cittadini di paesi terzi che intendano esercitarvi un'attività autonoma, allorché sia debitamente accertato che questa attività comporta i vantaggi di cui alla sezione A, paragrafo 4, o corrisponde all'attività menzionata nell'ultima frase di detto paragrafo conformemente alle esigenze di ciascuno Stato membro, e che sono soddisfatte le disposizioni generali in materia di diritto di accesso e di soggiorno.

2. Nell'ambito della procedura di ammissione occorre vigilare affinché le persone che in maniera del tutto palese intendono esercitare un'attività lavorativa avente carattere subordinato, ovvero la cui funzione di socio o amministratore celi in realtà un'attività lavorativa a carattere subordinato, non ottengano l'ammissione in qualità di lavoratori autonomi. Fatta salva l'applicazione del punto 8, paragrafo 2, l'ammissione per l'esercizio di un'attività autonoma non consente alla persona, una volta ammessa, di cercare o accettare un posto sul mercato del lavoro.

Punto 3

1. La domanda di ammissione deve essere presentata alle autorità competenti - ai sensi della legislazione nazionale - dello Stato ospitante tramite la rappresentanza consolare o diplomatica di tale Stato o un'altra autorità nazionale competente a tal fine designata nello Stato di origine o di provenienza della persona che chiede di essere ammessa all'esercizio di un'attività professionale autonoma.

2. La domanda deve essere corredata di informazioni che consentano di verificare se l'attività progettata soddisfi le condizioni indicate al precedente punto 2. Deve inoltre essere corredata di documenti attestanti che l'attività sarà esercitata conformemente alla legislazione nazionale applicabile in materia.

3. Per valutare se sono soddisfatte le condizioni indicate al punto 2, possono per esempio essere richiesti, conformemente al diritto nazionale:

- documenti relativi al tipo, alla portata e alla durata dell'attività progettata;

- documenti contenenti dati sul fabbisogno di manodopera previsto;

- una descrizione dei luoghi di esercizio dell'attività che dovranno essere consoni all'attività progettata;

- una giustificazione dei mezzi finanziari disponibili per raggiungere l'obiettivo previsto.

4. Per valutare l'ottemperanza alla legislazione in vigore si può ad esempio richiedere, conformemente al diritto nazionale, quanto segue:

- una prova che il lavoratore autonomo soddisfa le condizioni dello Stato ospitante in materia di qualifiche professionali e accesso alla professione;

- per quanto concerne le società, atto costitutivo, relativa pubblicazione o registrazione, nomi degli amministratori e gestori, nonché dei soci legalmente autorizzati a rappresentare la società;

- una prova, ad esempio, un estratto del casellario giudiziale o altro documento equivalente, che attesti l'integrità della persona in questione.

Punto 4

1. La concessione dell'autorizzazione per l'esercizio di una attività lavorativa autonoma avviene, in base alle disposizioni nazionali in materia di cittadini stranieri, in forma scritta, ad esempio sotto forma di timbro apposto sul passaporto o altro documento. L'autorizzazione di ammissione è strettamente personale e non è cedibile.

2. La validità dell'autorizzazione iniziale può essere limitata nel tempo. Successivamente questa autorizzazione può, a richiesta, essere prorogata e/o ottenere una validità illimitata nella misura in cui continuano a sussistere le condizioni di accesso, conformemente a quanto disposto dalla legislazione nazionale.

Punto 5

1. A condizione che ciò sia previsto dal diritto nazionale degli Stati membri interessati, ogni domanda di rinnovo è corredata di documenti attestanti che il lavoratore autonomo offre garanzie per l'ulteriore regolare esercizio della sua attività.

2. Almeno all'atto della presentazione di una richiesta di proroga di cui al punto 4, paragrafo 2, può essere effettuato un controllo per verificare se l'attività in questione è effettivamente esercitata, se è conforme all'attività per la quale è stata concessa l'autorizzazione, se l'interessato può sopperire alle proprie necessità con i proventi di tale attività, nonché se detta attività soddisfa ancora le condizioni di cui al punto 2, paragrafo 1.

3. Successivamente, qualora gli Stati membri effettuino ulteriori controlli, questi ultimi potrebbero avere essenzialmente carattere limitato.

Punto 6

1. Gli Stati membri possono, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale, autorizzare l'accesso nel loro territorio ai cittadini di paesi terzi che intendono prestarvi un servizio, mediante un'autorizzazione a svolgere il lavoro necessario alla realizzazione del servizio in questione.

2. Per «prestatore di un servizio» si intende un lavoratore autonomo (residente all'estero), le cui prestazioni sono richieste da una persona residente in uno Stato membro ai fini di assolvere, un incarico retribuito preciso e limitato nel tempo.

Punto 7

La persona che si trovi già nel territorio di uno Stato membro in veste di studente, tirocinante, lavoratore stagionale, prestatore di un servizio, lavoratore sotto contratto, o per altri motivi, non è di solito autorizzata a prolungare il soggiorno per stabilirsi come lavoratore autonomo. Tale persona è in effetti tenuta a lasciare il paese allorché vengono meno le condizioni in base alle quali le era stato concesso l'ingresso.

Punto 8

1. In linea di massima occorre evitare che le persone a cui è stata concessa l'ammissione ai fini dell'esercizio di un'attività autonoma accettino, in un secondo tempo, un rapporto di lavoro avente carattere subordinato.

2. Gli Stati membri possono prevedere che i lavoratori autonomi che hanno acquisito il diritto ad un soggiorno di lunga durata/permanente abbiano la facoltà di chiedere eventualmente un permesso di lavoro al fine di svolgere un'attività subordinata.

Punto 9

Il coniuge di un lavoratore autonomo e i figli non coniugati di età inferiore ad un'età compresa tra i 16 e i 18 anni a seconda dello Stato membro interessato, sono, in linea di principio, autorizzati a raggiungerlo, alle condizioni enunciate nella risoluzione sul ricongiungimento familiare adottata il 1° giugno 1993 dai ministri degli Stati membri dell'Unione europea responsabili dell'immigrazione.

Punto 10

1. La presente risoluzione lascia impregiudicate le normative degli Stati membri che prevedono il rifiuto dell'ammissione per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

2. La presente risoluzione lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in materia di esercizio delle professioni, nonché la normativa sul reciproco riconoscimento dei titoli professionali.

Punto 11

Nulla nella presente risoluzione vieta a uno Stato membro di riservarsi il diritto di ammettere nel suo territorio, a norma della sua legislazione nazionale, cittadini di paesi terzi che vi effettuino ingenti investimenti nel settore commerciale e industriale qualora valide ragioni economiche giustifichino un'esenzione dai principi della presente risoluzione che limitano le attività economiche in cui sia impegnato il cittadino di un paese terzo.

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