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Document 31996Y0318(02)

Risoluzione del Consiglio del 4 marzo 1996 sullo status dei citttadini dei paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata nel territorio degli Stati membri

OJ C 80, 18.3.1996, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

31996Y0318(02)

Risoluzione del Consiglio del 4 marzo 1996 sullo status dei citttadini dei paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata nel territorio degli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. C 080 del 18/03/1996 pag. 0002 - 0004


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1996

sullo status dei citttadini dei paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata nel territorio degli Stati membri

(96/C 80/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando che, in virtù dell'articolo K.1, punto 3, lettera b) del trattato sull'Unione europea, le condizioni di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati membri sono considerate una questione di interesse comune;

considerando che gli Stati membri devono compiere passi verso l'adozione di misure che consentano l'integrazione, nella società del paese di accoglienza, dei cittadini di paesi terzi che soggiornano nel suo territorio quali persone che soggiornano in maniera prolungata;

considerando che l'integrazione delle persone che soggiornano in maniera prolungata contribuisce alla maggiore sicurezza e stabilità, sia nella vita quotidiana che nel lavoro, nonché alla pace sociale nei vari Stati membri;

considerando che, per compiere passi verso l'integrazione delle persone che soggiornano in maniera prolungata nel territorio dello Stato in cui soggiornano, è opportuno definire alcuni principi comuni agli Stati membri;

considerando che l'applicazione dei suddetti principi non osta all'applicazione delle norme nazionali riguardanti l'ordine pubblico e la sanità o la sicurezza pubblica,

ADDOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

I

Il Consiglio invita gli Stati membri a tener conto, nella loro politica in materia di integrazione delle persone di cui al punto II, paragrafo 1, dei principi definiti nella presente risoluzione.

II

1. La presente risoluzione riguarda i cittadini di paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata nel territorio degli Stati membri, in appresso denominati «persone che soggiornano in maniera prolungata».

2. La presente risoluzione non riguarda:

a) le persone seguenti, allorché esercitino il loro diritto alla libera circolazione in applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea o dell'accordo sullo Spazio economico europeo,

- i familiari di un cittadino dell'Unione europea;

- i cittadini di Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e i loro familiari;

b) i cittadini di Stati terzi il cui status è disciplinato da accordi conclusi dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri con paesi terzi, nella misura in cui tali accordi contengano disposizioni più favorevoli;

c) i cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro per compiervi studi o effettuare ricerche.

3. La presente risoluzione si intende senza pregiudizio per i diritti:

- dei familiari di un cittadino dell'Unione europea che soggiornano con lui nel paese di cui quest'ultimo è cittadino, qualora la legislazione dello Stato membro conceda loro, in materia di soggiorno, nelle situazioni in cui il diritto comunitario non si applica, gli stessi benefici accordati alle persone cui si applica il diritto comunitario;

- dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro quali rifugiati, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati;

- dei cittadini di un paese terzo con cui uno Stato membro ha concluso un accordo bilaterale per quanto riguarda l'entrata, il soggiorno o le attività lavorative di tali cittadini.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il riferimento ai «familiari» si intende secondo le disposizioni della legislazione comunitaria.

III

1. Fatte salve le disposizioni del punto IV, in ciascuno Stato membro dovrebbero essere riconosciute come persone che soggiornano in maniera prolungata i seguenti cittadini di paesi terzi:

- coloro che dimostrino di aver soggiornato in modo regolare e ininterrotto nel territorio dello Stato membro in questione durante un periodo di tempo determinato dalla legislazione di tale Stato, ed in ogni caso dopo dieci anni di soggiorno legale;

- coloro cui, in virtù della legislazione dello Stato membro in questione, sono riconosciute le stesse condizioni di soggiorno della categoria di persone di cui al primo trattino.

2. Gli Stati membri dovrebbero concedere, secondo la loro legislazione, alle persone riconosciute come persone che soggiornano in maniera prolungata ai sensi del paragrafo 1, un'autorizzazione a soggiornare di almeno dieci anni o per il periodo di tempo corrispondente al periodo massimo di validità previsto nella loro legislazione nazionale, che deve tendere ad una durata equivalente, o un'autorizzazione permanente (1).

IV

1. In tutti i casi, l'autorizzazione a soggiornare è concessa salvo che vi si oppongano eventuali motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

2. Qualora una persona richieda l'autorizzazione a soggiornare per il fatto di aver risieduto nello Stato membro in questione precedentemente in modo regolare e senza interruzioni, il livello e la stabilità dei mezzi di sussistenza comprovati dal richiedente, compresa l'adesione ad un regime di assicurazione malattia, nonché le condizioni di esercizio dell'attività professionale dovrebbero poter figurare tra i fattori determinanti per la concessione dell'autorizzazione.

V

1. Le persone che soggiornano in maniera prolungata e i loro familiari dovrebbero essere ammessi, secondo la legislazione dello Stato in cui risiedono, in tutto il territorio di quest'ultimo.

2. La persona che soggiorna in maniera prolungata e i membri della sua famiglia che vivono con lei legalmente non dovrebbero avere, secondo la legislazione dello Stato membro in questione, un trattamento meno favorevole di quello concesso ai cittadini di tale Stato per quanto riguarda:

- le condizioni di lavoro;

- l'appartenenza a organizzazioni sindacali;

- la politica pubblica nel settore degli alloggi;

- la previdenza sociale, secondo, oltre la legislazione dello Stato membro in questione, quanto stabilito negli accordi internazionali in materia;

- l'assistenza medica d'urgenza;

- l'istruzione obbligatoria.

3. Alla persona che soggiorna in maniera prolungata e ai membri della sua famiglia che vivono con lei legalmente si dovrebbero poter concedere, secondo la legislazione dello Stato membro in questione, vantaggi non contributivi.

VI

L'autorizzazione a soggiornare concessa a una persona che soggiorna in maniera prolungata dovrebbe poter essere revocata o non rinnovata per i seguenti motivi:

- il fatto che la persona che soggiorna in maniera prolungata ha costituito oggetto di un provvedimento di allontanamento, secondo la legislazione dello Stato membro in questione, fermo restando che tale persona godrà, quanto al provvedimento di allontanamento adottato nei suoi confronti, della massima protezione giuridica prevista dalla legislazione del suddetto Stato membro, secondo procedure che garantiscano che si tenga debitamente conto della durata del suo soggiorno legale.

Se il provvedimento di allontanamento è stato preso per motivi di ordine pubblico, detti motivi dovrebbero consistere in un comportamento personale della persona che soggiorna in maniera prolungata che costituisca una minaccia sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato;

- l'abbandono definitivo del territorio dello Stato membro in questione;

- l'assenza dal territorio dello Stato membro in questione per un periodo determinato dalla legislazione di tale Stato, periodo che comunque non dovrebbe essere inferiore a sei mesi consecutivi;

- la dimostrazione che si è ottenuta con frode l'autorizzazione a soggiornare.

VII

Le persone che soggiornano in maniera prolungata dovrebbero poter ottenere l'autorizzazione ad esercitare attività lucrative nel territorio di tale Stato membro secondo la sua legislazione.

VIII

1. Il Consiglio invita gli Stati membri a riferirgli, anteriormente al 1° gennaio 1997, in merito all'evoluzione delle loro legislazioni nazionali per quanto riguarda la materia disciplinata dalla presente risoluzione.

2. La presente risoluzione si intende senza pregiudizio della facoltà propria di ciascuno Stato membro di concedere uno status più favorevole ai cittadini di paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata nel loro territorio.

(1) L'autorizzazione a soggiornare prevista al paragrafo 2 corrisponde, in Belgio, all'autorizzazione di stabilimento.

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