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Document 31996R2036

Regolamento (CE) n. 2036/96 della Commissione del 24 ottobre 1996 che stabilisce un termine per la presentazione della domanda di rimborso da parte degli operatori che nel 1995 hanno importato prodotti di cui al codice NC 2309 90 31 originari della Norvegia, nel quadro di un contingente tariffario

OJ L 272, 25.10.1996, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2036/oj

31996R2036

Regolamento (CE) n. 2036/96 della Commissione del 24 ottobre 1996 che stabilisce un termine per la presentazione della domanda di rimborso da parte degli operatori che nel 1995 hanno importato prodotti di cui al codice NC 2309 90 31 originari della Norvegia, nel quadro di un contingente tariffario

Gazzetta ufficiale n. L 272 del 25/10/1996 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 2036/96 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1996 che stabilisce un termine per la presentazione della domanda di rimborso da parte degli operatori che nel 1995 hanno importato prodotti di cui al codice NC 2309 90 31 originari della Norvegia, nel quadro di un contingente tariffario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/582/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica, dall'altro, in merito a taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che nel quadro dell'accordo concluso tra la Comunità e il Regno di Norvegia, è stato garantito a partire dal 1° gennaio 1995 l'accesso di tutti gli importatori della Comunità al contingente tariffario annuo di 1 177 tonnellate di alimenti per pesci, originari della Norvegia, di cui all'allegato II dell'accordo; che tale contingente prevede l'esenzione del dazio doganale per tali prodotti;

considerando che la decisione 95/582/CE prevede l'apertura del contingente con efficacia retroattiva; che le modalità di applicazione del contingente sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 306/96 della Commissione (2); che nel corso del 1995 alcuni importatori comunitari hanno importato i prodotti suddetti, originari della Norvegia, previo pagamento del dazio doganale ad aliquota piena, applicabile alle importazioni fuori contingente; che, in seguito, alcuni importatori hanno chiesto il rimborso dei dazi versati, sulla scorta dei documenti doganali relativi alle importazioni effettuate;

considerando che le quantità importate complessivamente superano il volume del contingente; che il rimborso dei dazi pagati è quindi soggetto all'applicazione di un coefficiente di riduzione;

considerando che, per procedere al rimborso degli importatori, è necessario conoscere con esattezza il volume delle importazioni realizzate nel 1995 nel quadro del contingente; che è quindi opportuno invitare gli importatori a comunicare alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati rilasciati i titoli d'importazione nel 1995, il volume delle importazioni e l'importo dei dazi doganali versati, entro un termine ragionevole; che occorre inoltre fissare un termine entro il quale gli Stati membri interessati sono tenuti a comunicare i dati di cui sopra ai servizi della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli operatori che nel corso del 1995 hanno importato nella Comunità prodotti di cui al codice NC 2309 90 31, originari della Norvegia, dietro versamento di un dazio all'importazione, presentano alle autorità competenti per il rilascio dei titoli, nello Stato membro in cui è stato rilasciato il titolo d'importazione, una domanda di rimborso dei dazi versati, accompagnata dai documenti giustificativi, entro e non oltre il 15 novembre 1996.

Gli operatori che abbiano già espletato tale formalità non sono tenuti a presentare una nuova domanda.

2. Entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1, primo comma, le autorità competenti degli Stati membri interessati comunicano ai servizi della Commissione, in particolare alla direzione generale dell'Agricoltura (VI-C-2), le quantità importate e gli importi dei dazi versati.

3. Le domande presentate o comunicate dopo la scadenza dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1996.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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