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Document 31996R1110

Regolamento (CE) n. 1110/96 della Commissione del 20 giugno 1996 recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il secondo semestre del 1996

OJ L 148, 21.6.1996, p. 15–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1110/oj

31996R1110

Regolamento (CE) n. 1110/96 della Commissione del 20 giugno 1996 recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il secondo semestre del 1996

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 21/06/1996 pag. 0015 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 1110/96 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1996 recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il secondo semestre del 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (3), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (4), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (5), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (6), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra (7), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (8), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (9), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (10), in particolare l'articolo 1,

considerando che l'esperienza acquisita e le previsioni per il 1996 dimostrano che, in assenza di misure comunitarie, sono da temere massicce importazioni nella Comunità di bovini vivi di peso fino a 300 kg, in particolare per le favorevoli condizioni economiche nel settore dell'allevamento in taluni paesi terzi; che queste importazioni rischiano di superare significativamente sia il livello tradizionale delle importazioni annue sia la capacità di assorbimento del mercato comunitario; che, in tal caso, il mercato delle carni bovine sarebbe minacciato da gravi perturbazioni, tali da compromettere, in particolare, la situazione dei prezzi di mercato e i redditi dei produttori;

considerando che, tuttavia, è necessario tener conto dell'applicazione dell'accordo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'OMC; che le misure di gestione previste devono pertanto essere limitate ai prodotti provenienti dai paesi terzi ai quali la Comunità accorda un trattamento preferenziale e che hanno accettato che la Comunità possa adottare misure intese a gestire l'importazione degli animali di cui trattasi;

considerando che la capacità totale di assorbimento del mercato comunitario nel 1996 può essere stimata in 425 000 capi, esclusi i riproduttori di razza pura; che, dato il livello delle importazioni previste nel 1996 con alcuni regimi preferenziali, ossia 300 500 capi nell'ambito del contingente fissato nel quadro dell'Uruguay Round, relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 kg destinati all'ingrasso, e nel quadro degli accordi europei conclusi con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania e la Bulgaria, nonché in virtù degli accordi di libero scambio e delle misure di accompagnamento con le Repubbliche baltiche, è opportuno ammettere l'importazione nel 1996 di 124 500 capi con la riscossione del dazio doganale a tasso integrale o ridotto, secondo i casi;

considerando che per il primo semestre del 1996 i regolamenti (CE) n. 3018/95 della Commissione (11) modificato dal regolamento (CE) n. 425/96 (12), e (CE) n. 403/96 della Commissione (13) hanno già previsto l'importazione di 89 000 capi; che occorre adottare misure di gestione per l'importazione nel secondo semestre del 1996 dei 35 500 capi restanti in provenienza dai paesi summenzionati;

considerando che la Commissione seguirà da vicino l'andamento del mercato delle carni bovine per poter reagire in tempo alle eventuali variazioni dei parametri economici da prendere in considerazione;

considerando che, per rispettare nella misura del possibile la struttura tradizionale del mercato comunitario dei vitelli, occorre limitare le importazioni agli animali di peso non superiore agli 80 kg;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione ai fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di bovini vivi; che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali nel settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 100 capi sia stato esportato o importato dagli operatori interessati nel corso del 1995; che una partita di 100 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile; che, per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

considerando che occorre garantire la parità di accesso alla ripartizione dei quantitativi disponibili agli operatori della prima categoria stabiliti nei nuovi Stati membri; che nei loro confronti è quindi opportuno prendere in considerazione, come quantitativi di riferimento che danno accesso alla parte riservata agli importatori «tradizionali», le importazioni di animali, corrispondenti a quelli contemplati dal contingente, da essi realizzate tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 in provenienza dai paesi che, per i nuovi Stati membri, sono da considerarsi paesi terzi in funzione dell'anno dell'importazione;

considerando che, per evitare operazioni speculative, occorre vietare l'accesso al contingente agli operatori che al 1° gennaio 1996 non svolgevano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che è opportuno che il regime venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (15), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95 (17); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel secondo semestre del 1996 le importazioni nella Comunità, al tasso integrale del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di animali vivi della specie bovina di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 e 0102 90 49, disciplinati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (18), originari dei paesi terzi di cui all'allegato I, sono soggette alle misure di gestione contemplate dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Possono essere rilasciati titoli d'importazione a norma del presente regolamento soltanto per 35 500 animali di cui al codice NC 0102 90 05.

2. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due quote:

a) la prima quota, pari al 70 %, ossia a 24 850 capi, è ripartita tra:

- gli importatori della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1994 che possono dimostrare di aver importato animali di cui al codice NC 0102 90 05 negli anni 1993, 1994 o 1995 nel quadro dei regolamenti di cui all'allegato II, e

- gli importatori dei nuovi Stati membri che possono dimostrare di aver importato nello Stato membro di stabilimento, nel corso del 1993 o del 1994 animali di cui al codice NC succitato, provenienti dai paesi che, per il rispettivo paese di stabilimento, sono da considerarsi come paesi terzi al 31 dicembre 1994, nel corso del 1995 animali nel quadro dei regolamenti di cui all'allegato II, lettera b);

b) la seconda quota, pari al 30 % ossia a 10 650 capi, è ripartita tra gli operatori che possono dimostrare di aver importato o esportato, nel 1995, almeno 100 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 90, diversi da quelli contemplati alla lettera a). Gli operatori devono essere iscritti in un registro IVA nazionale.

3. La ripartizione della quota di 24 850 capi tra gli importatori aventi diritto viene effettuata proporzionalmente alle importazioni di animali, ai sensi del paragrafo 2, lettera a), effettuate negli anni 1993, 1994 e 1995 e comprovate conformemente al paragrafo 5.

4. La ripartizione della quota di 10 650 capi viene effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto.

5. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare una copia di documenti suddetti, debitamente certificata dall'autorità competente.

Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° gennaio 1996, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

Articolo 4

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 5, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 28 giugno 1996.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 12 luglio 1996, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e l'indirizzo ed i quantitativi di animali ammissibili importati durante ciascuno degli anni di riferimento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sono presentate dagli operatori sino al 28 giugno 1996.

Ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono inammissibili. La domanda può vertere al massimo sul quantitativo disponibile.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 12 luglio 1996, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax; ove vengano presentate domande d'importazione, vanno compilati i moduli riprodotti negli allegati III e IV del presente regolamento.

Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 100 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 100 capi è emesso un solo titolo per tale quantitativo.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati conformemente all'articolo 5 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Detto titolo può essere richiesto soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda d'importazione.

3. I titoli sono rilasciati a richiesta degli operatori a decorrere dall'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Il numero di animali per i quali è rilasciato un titolo è espresso in unità. Un eventuale arrotondamento sarà effettuato, secondo il caso, per eccesso o per difetto.

4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati,

b) nella casella 16, la sottovoce NC 0102 90 05,

c) nella casella 20, la dicitura seguente:

- Reglamento (CE) n° 1110/96

- Forordning (EF) nr. 1110/96

- Verordnung (EG) Nr. 1110/96

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1110/96

- Regulation (EC) No 1110/96

- Règlement (CE) n° 1110/96

- Regolamento (CE) n. 1110/96

- Verordening (EG) nr. 1110/96

- Regulamento (CE) nº 1110/96

- Asetus (EY) N:o 1110/96

- Förordning (EG) nr 1110/96.

5. La durata di validità dei titoli d'importazione scade il 31 dicembre 1996.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

7. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non si applica.

Articolo 7

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

Articolo 8

All'atto del rilascio dei titoli viene costituita la cauzione prevista all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95.

Articolo 9

Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Gli animali sono immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 4 allegato agli accordi europei.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

(4) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

(5) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

(6) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(7) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

(8) GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.

(9) GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.

(10) GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.

(11) GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 58.

(12) GU n. L 60 del 9. 3. 1996, pag. 1.

(13) GU n. L 55 del 6. 3. 1996, pag. 9.

(14) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(15) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

(16) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(17) GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 10.

(18) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi

- Ungheria,

- Polonia,

- Repubblica ceca,

- Slovacchia,

- Romania,

- Bulgaria,

- Lituania,

- Lettonia,

- Estonia.

ALLEGATO II

Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Regolamenti della Commissione:

a) (CEE) n. 3619/92 (GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 17)

(CE) n. 3409/93 (GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 22)

b) (CE) n. 3076/94 (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 8)

(CE) n. 1566/95 (GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 24)

(CE) n. 2491/95 (GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 36).

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO IV

>INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

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