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Document 31996L0083

Direttiva 96/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

OJ L 48, 19.2.1997, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 253 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 253 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 253 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 253 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 253 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 253 - 256
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 253 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 253 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 253 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 254 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 254 - 257
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 031 P. 3 - 6

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrog. impl. da 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/83/oj

31996L0083

Direttiva 96/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 19/02/1997 pag. 0016 - 0019


DIRETTIVA 96/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che dopo l'adozione della direttiva 94/35/CE (4) nel settore degli edulcoranti si sono verificati numerosi progressi tecnici;

considerando che occorre adeguare la direttiva a questi progressi;

considerando che il Comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito dalla decisione 95/273/CE della Commissione (5), è stato consultato prima dell'adozione di misure che possono interessare la salute pubblica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/35/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«5. La presente direttiva si applica anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ai sensi della direttiva 89/398/CEE.»

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Fatte salve disposizioni specifiche, gli edulcoranti non possono essere utilizzati in alimenti destinati ai lattanti e bambini nella prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, inclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia che non godono di buona salute.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Nell'allegato, il termine «quantum satis» significa che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, le sostanze edulcoranti devono essere utilizzate secondo le norme di buona fabbricazione e la dose utilizzata non deve essere superiore alla quantità necessaria per raggiungere lo scopo prefisso e a condizione di non indurre in inganno il consumatore.»

3) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, la presenza di un edulcorante in un prodotto alimentare è autorizzata:

- se si tratta di un prodotto alimentare composto senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, di prodotti composti dietetici destinati a un regime ipocalorico o di prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 3, nella misura in cui questo edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto, oppure

- se tale prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un prodotto alimentare composto conforme alla presente direttiva.»

4) All'allegato, la categoria «Vitamine e preparati dietetici» è sostituita da «Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare».

5) La tabella dell'allegato è completata dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano, se del caso, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali in modo da:

- autorizzare il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 19 dicembre 1997;

- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 19 giugno 1998. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data ma non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addi 19 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE (GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1).

(2) GU n. C 174 del 17. 6. 1996, pag. 1.

(3) Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 1996 (GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 24), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 1996 (GU n. C 315 del 24. 10. 1996, pag. 12) e decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU n. C 347 del 18. 11. 1996). Decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996.

(4) GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 3.

(5) GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 22.

ALLEGATO

Nota:

1. Per la sostanza E 952, Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in acido libero.

2. Per la sostanza E 954, Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in imide libera.

>SPAZIO PER TABELLA>

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