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Document 31995R2869

Regolamento n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli)

OJ L 303, 15.12.1995, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 296
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 13 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 13 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 46 - 51

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/03/2016; abrogato e sostituito da 32015R2424

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2869/oj

31995R2869

Regolamento n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli)

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 15/12/1995 pag. 0033 - 0038


REGOLAMENTO (CE) N. 2869/95 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1), modificato del regolamento (CE) n. 3288/94 (2), in particolare l'articolo 139,

visto il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (3),

considerando che l'articolo 139, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 40/94 (in prosieguo: «il regolamento») prevede che il regolamento relativo alle tasse sia adottato secondo la procedura di cui all'articolo 141 del regolamento stesso;

considerando che l'articolo 139, paragrafo 1 del regolamento prevede che il regolamento relativo alle tasse fissi in particolare l'importo di queste ultime e le modalità della loro riscossione;

considerando che l'articolo 139, paragrafo 2 del regolamento prevede che l'importo delle tasse sia determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti ad equilibrare il bilancio dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo «l'Ufficio»);

considerando che, nella fase di avvio dell'Ufficio, l'equilibrio è però realizzabile solo mediante una sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunità europee, conformemente all'articolo 134, paragrafo 3 del regolamento;

considerando che la tassa generale di deposito per la domanda di marchio comunitario dovrà includere l'importo che l'Ufficio deve corrispondere a ciascun ufficio centrale della proprietà industriale degli Stati membri per ogni ricerca effettuata da tali uffici conformemente all'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento;

considerando che, per garantire la necessaria flessibilità, è opportuno che il presidente dell'Ufficio (in prosieguo «il presidente») sia abilitato, a certe condizioni, a determinare gli addebiti da versare all'Ufficio per i servizi che esso può rendere, gli addebiti per l'accesso alla base dati dell'Ufficio e per la disponibilità del contenuto della medesima in forma automatizzata e gli addebiti per la vendita delle sue pubblicazioni;

considerando che, per agevolare il pagamento delle tasse e degli addebiti, occorre che il presidente sia abilitato ad autorizzare modalità di pagamento che siano aggiuntive rispetto a quelle esplicitamente menzionate nel presente regolamento;

considerando che è opportuno che gli importi delle tasse e degli addebiti da corrispondere all'Ufficio siano determinati nell'unità di conto utilizzata per il suo bilancio;

considerando che il bilancio dell'Ufficio è stabilito in ecu;

considerando inoltre che la determinazione di questi importi in ecu evita le discrepanze cui possono dare luogo le variazioni dei tassi di cambio;

considerando che i pagamenti in contanti devono essere fatti nella valuta dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato costituito a norma dell'artiolo 141 del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni generali

Sono riscosse in norma del presente regolamento:

a) le tasse da corrispondere all'Ufficio, in applicazione del regolamento e del regolamento (CE) n. 2868/95;

b) le tariffe fissate dal presidente in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

Tasse previste dal regolamento e dal regolamento (CE) n. 2868/95

Le tasse da corrispondere all'Ufficio in virtù dell'articolo 1, lettera a) sono fissate come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

Diritti fissati dal presidente

1. Il presidente fissa l'importo da versare per le prestazioni di servizi dell'Ufficio non previste nell'articolo 2.

2. Il presidente fissa l'importe da versare per il Bollettino dei marchi comunitari e la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio nonché per eventuali altre pubblicazioni dell'Ufficio.

3. Gli importi sono fissati in ecu.

4. I prezzi fissati dal presidente a norma dei paragrafi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 4

Esigibilità delle tasse e delle tariffe

1. Le tasse e le tariffe per le quali la data di esigibilità non risulta dalle disposizioni del regolamento o da quelle del regolamento (CE) n. 2868/95, sono esigibili alla data di ricezione della domanda relativa al servizio cui si riferiscono.

2. Il presidente può decidere che la prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1 non sia subordinata al pagamento preliminare delle relative tasse o tariffe.

Articolo 5

Modalità di pagamento delle tasse e delle tariffe

1. Le tasse e le tariffe da corrispondere all'Ufficio sono versate:

a) mediante versamento o trasferimento su un conto corrente bancario dell'Ufficio,

b) mediante consegna o invio di assegni bancari all'ordine dell'Ufficio,

c) in contanti.

2. Il presidente può autorizzare il pagamento tramite mezzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, in particolare tramite depositi su conti correnti aperti presso l'Ufficio.

3. Le decisioni del presidente di cui al paragrafo 2 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 6

Monete di pagamento

1. I versamenti o i trasferimenti su conto bancario di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), i pagamenti mediante consegna o invio di assegni bancari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e gli eventuali altri mezzi di pagamento autorizzati dal presidente a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 sono effettuati in ecu.

2. I pagamenti in contanti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) sono effettuati nella moneta dello Stato membro nel quale ha sede l'Ufficio. Il presidente determina gli equivalenti dell'ecu in tale moneta sulla base dei tassi di cambio in vigore, che sono fissati quotidianamente dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi del regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio (4).

Articolo 7

Informazioni relative al pagamento

1. Tutti i pagamenti devono indicare il nome della persona che li effettua e contenere tutte le informazioni necessarie a consentire all'Ufficio di identificare immediatamente l'oggetto del pagamento. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni:

a) quando viene pagata la tassa di deposito della domanda, la causale del pagamento, ossia «tassa di deposito della domanda»;

b) quando viene pagata la tassa di registrazione, il numero di fascicolo della domanda alla base della stessa e la causale del pagamento, ossia «tassa di registrazione»;

c) quando viene pagata la tassa di opposizione, il numero di fascicolo della domanda e il nome del richiedente del marchio comunitario contro il quale è presentata l'opposizione e la causale del pagamento, ossia «tassa di opposizione»;

d) quando vengono pagate la tassa di domanda di decadenza o la tassa di domanda di nullità, il numero di registrazione, il nome del titolare marchio comunitario contro il quale è diretta la domanda e la causale del pagamento, ossia «tassa di domanda di decadenza» o «tassa di domanda di nullità».

2. Qualora la causale del pagamento non sia facilmente identificabile l'Ufficio invita il pagatore a comunicarla per iscritto entro un termine da esso stabilito. Ove il pagatore non adempia all'invito in tempo utile, il pagamento è considerato nullo. L'importo già versato viene rimborsato.

Articolo 8

Data alla quale il pagamento è considerato effettuato

1. La data alla quale i pagamenti sono considerati effettuati presso l'Ufficio è la seguente:

a) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la data alla quale l'importo del versamento o del trasferimento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio;

b) nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la data alla quale l'assegno è ricevuto dall'Ufficio, purché risulti coperto;

c) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la data alla quale viene ricevuto l'importo del pagamento in contanti.

2. Qualora autorizzi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, mezzi di pagamento delle tasse diversi da quelli previsti dallo stesso articolo 5, paragrafo 1, il presidente determina anche la data alla quale i pagamenti sono considerati effettuati.

3. Qualora, a norma dei paragrafi 1 e 2, il pagamento della tassa sia considerato effettuato dopo la scadenza del termine questo si considera per osservato se all'Ufficio è fornita la prova che il pagatore:

a) entro il termine in uno Stato membro:

i) ha effettuato il pagamento presso una banca;

ii) o ha impartito ad una banca un regolare ordine di bonifico della somma dovuta;

iii) o ha spedito tramite un ufficio postale o con altri mezzi una lettera, indirizzata alla sede dell'Ufficio, contenente un assegno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), purché l'assegno risulti coperto;

e, inoltre:

b) ha pagato una sovrattassa pari al 10 % dell'importo della tassa o delle tasse in questione, ma non superiore a 200 ECU; il pagamento della sovrattassa non è richiesto quando una delle condizioni stabilite nella lettera a) sia stata soddisfatta almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento.

4. L'Ufficio può invitare il pagatore a fornire la prova della data alla quale è stata soddisfatta una delle condizioni del paragrafo 3, lettera a), ed eventualmente a pagare la sovrattassa di cui al paragrafo 3, lettera b) entro un termine da esso impartito. Ove l'interessato non adempia all'invito, la prova fornita non sia sufficiente, o la sovrattassa richiesta non sia pagata in tempo debito, il termine di pagamento è considerato come non osservato.

Articolo 9

Pagamento incompleto

1. Il termine di pagamento è considerato di norma rispettato solo se la tassa è stata pagata per intero entro il medesimo. Se la tassa non viene integralmente corrisposta, la somma pagata viene restituita dopo la scadenza del termine.

2. Tuttavia, se il tempo che rimane fino alla scadenza del termine lo consente l'Ufficio può dare al pagatore l'opportunità di versare la differenza ancora dovuta oppure, se tale differenza è minima può prescinderne in casi giustificati salvaguardando così i diritti del pagatore.

Articolo 10

Rimborso degli importi di entità trascurabile

1. Nei casi in cui per tasse e tariffe sia corrisposta una somma superiore al dovuto, l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ha esplicitamente richiesto il rimborso. Il presidente definisce la nozione di entità trascurabile.

2. Le decisioni del presidente ai sensi del paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1995.

Per la Commissione

MARIO MONTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 11 del 14. 1. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 83.

(3) Vedi a pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 27.

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