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Document 31995L0031
Commission Directive 95/31/EC of 5 July 1995 laying down specific criteria of purity concerning sweeteners for use in foodstuffs
Direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare
Direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare
GU L 178 del 28.7.1995, p. 1–19
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No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2008; abrogato da 32008L0060
Direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare
Gazzetta ufficiale n. L 178 del 28/07/1995 pag. 0001 - 0019
DIRETTIVA 95/31/CE DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1995 che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), modificata dalla direttiva 94/34/CE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), sentito il comitato scientifico per l'alimentazione umana; considerando che occorre stabilire requisiti di purezza per tutti gli edulcoranti citati nella direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (3); considerando che occorre prendere in considerazione le caratteristiche degli edulcoranti definite nel Codex Alimentarius, nonché il parere del comitato misto di esperti FAO/OMS per gli additivi alimentari (JECFA); considerando che gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli previsti nella valutazione originale del comitato scientifico per l'alimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio del comitato scientifico per l'alimentazione che ne effettua una valutazione completa facendo particolare attenzione ai requisiti di purezza; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. I requisiti di purezza menzionati all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE relativi agli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE, sono specificati nell'allegato. 2. I requisiti di purezza per le sostanze E 420 (i), E 420 (ii) e E 421 stabiliti nell'allegato della presente direttiva prevalgono sui requisiti di purezza stabiliti per le sostanze nell'allegato della direttiva 78/663/CEE del Consiglio (4). Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva, possono tuttavia essere venduti fino ad esaurimento delle scorte. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1995. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. (2) GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1. (3) GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 3. (4) GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 7. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>