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Document 31995L0019

Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura

GU L 143 del 27.6.1995, p. 75–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/03/2001; abrogato da 32001L0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/19/oj

31995L0019

Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 27/06/1995 pag. 0075 - 0078


DIRETTIVA 95/19/CE DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1995 riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che una maggiore integrazione del settore comunitario dei trasporti è essenziale per il mercato interno e che le ferrovie costituiscono un elemento vitale di tale settore;

considerando che il principio della libertà di prestare servizi deve essere applicato al settore ferroviario tenendo conto delle caratteristiche peculiari di tale settore;

considerando che la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (4), prevede taluni diritti di accesso nel trasporto ferroviario internazionale per le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie;

considerando che è importante garantire che le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali che esse costituiscono, quando effettuano i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE, beneficino pienamente dei nuovi diritti di accesso; che, a questo fine, è opportuno istituire un sistema di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e di riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, non discriminatorio e uniforme nella Comunità;

considerando che è opportuno mantenere l'ambito di applicazione della direttiva 91/440/CEE, comprese le eccezioni previste per i servizi regionali, urbani e suburbani, precisando tuttavia che le operazioni di trasporto mediante servizi di navetta attraverso il tunnel sotto la Manica sono anch'esse escluse dall'ambito d'applicazione;

considerando che, in applicazione del principio di sussidiarietà, è opportuno che la Comunità stabilisca i principi generali di tale sistema demandando agli Stati membri il compito di definire le norme dettagliate di attuazione pratica del sistema;

considerando che gli Stati membri devono garantire una flessibilità sufficiente nella ripartizione delle capacità di infrastruttura così da permettere un impiego efficace e ottimale di detta infrastruttura;

considerando che è tuttavia necessario concedere alcune priorità al momento della ripartizione delle capacità di infrastruttura, soprattutto a favore dei servizi pubblici e dei servizi effettuati su una infrastruttura ferroviaria specifica;

considerando che è inoltre necessario prevedere la possibilità di accordare diritti speciali nella ripartizione delle capacità di infrastruttura qualora essi siano indispensabili per garantire servizi di trasporto adeguati o permettere il finanziamento di nuove infrastrutture;

considerando infine che il gestore dell'infrastruttura deve trovarsi in una situazione finanziaria che gli permetta di coprire le spese di infrastruttura;

considerando che è d'altronde necessario stabilire condizioni non discriminatorie per quanto riguarda la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura in un medesimo mercato;

considerando che l'utilizzo efficace delle capacità di infrastruttura richiede criteri generali comuni per la fissazione dei diritti;

considerando che, in un intento generale di trasparenza e di non discriminazione, occorre adottare norme comuni riguardanti le procedure di ripartizione delle capacità di infrastruttura e di riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

considerando che, nell'interesse della sicurezza del traffico, l'impresa ferroviaria, in vista dell'accesso a una determinata infrastruttura, deve essere titolare di un certificato di sicurezza, basato su alcuni criteri comuni e sulle disposizioni nazionali, rilasciato dall'organismo competente per l'infrastruttura prescelta; che inoltre essa deve concludere, con il gestore dell'infrastruttura, gli indispensabili accordi tecnici, amministrativi e finanziari;

considerando che è necessario garantire delle possibilità di ricorso dinanzi ad un organismo indipendente contro le decisioni adottate dalle autorità e/o dagli organismi competenti in materia di ripartizione delle capacità di infrastruttura e di riscossione dei diritti per l'utilizzo delle infrastrutture; che questa possibilità di ricorso è segnatamente richiesta per risolvere eventuali conflitti di interesse qualora il gestore dell'infrastruttura, che è allo stesso tempo il gestore dei servizi di trasporto, sia incaricato della ripartizione delle linee ferroviarie e/o della riscossione dei diritti per l'utilizzo delle infrastrutture,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

Obiettivi e ambito d'applicazione

Articolo 1

1. La presente direttiva ha per oggetto la definizione dei principi e delle procedure da seguire nella ripartizione delle capacità di infrastrutture ferroviaria e nella riscossione dei diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura per quanto riguarda le imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno nella Comunità e le associazioni internazionali che esse costituiscono, qualora tali imprese e associazioni effettuino i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE alle condizioni definite da detto articolo.

2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva le imprese ferroviarie la cui attività si limita all'esercizio dei servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali.

Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali la cui attività è limitata alla fornitura di servizi di navetta per il trasporto di veicoli stradali attraverso il tunnel sotto la Manica sono anch'esse escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

3. Le capacità di infrastruttura ferroviaria sono ripartite secondo l'attribuzione delle linee ferroviarie conformemente alla legislazione comunitaria e a quella nazionale.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) « impresa ferroviaria », qualsiasi impresa di diritto privato o pubblico la cui attività principale è la fornitura di prestazioni di trasporto ferroviario di merci e/o di passeggeri e che garantisce obbligatoriamente la trazione;

b) « associazione internazionale », qualsiasi associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in Stati membri diversi che abbia lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri;

c) « gestore dell'infrastruttura », qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati soprattutto della creazione e della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza;

d) « linea ferroviaria », l'infrastruttura necessaria per far viaggiare un convoglio ferroviario tra due località in un determinato momento;

e) « ripartizione », l'assegnazione delle capacità di infrastruttura ferroviaria da parte di un organo a ciò preposto;

f) « organo preposto alla ripartizione delle capacità », l'autorità e/o il gestore dell'infrastruttura incaricati dagli Stati membri di ripartire le capacità di infrastruttura.

SEZIONE II

Ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria

Articolo 3

Ogni Stato membro designa l'organo preposto alla ripartizione conformemente alle disposizioni della presente direttiva. In particolare tale organo, che sarà a conoscenza di tutte le linee ferroviarie disponibili, garantisce che:

- la capacità di infrastruttura ferroviaria sia ripartita su base equa e non discriminatoria;

- fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, la procedura di ripartizione permetta un uso efficace e ottimale dell'infrastuttura ferroviaria.

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie a garantire che in sede di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria sia data priorità ai seguenti servizi ferroviari:

a) servizi prestati nell'interesse della collettività come definiti nel regolamento (CEE) n. 1191/69, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (5);

b) servizi effettuati totalmente o parzialmente su infrastrutture all'uopo costruite o sistemate per tali servizi (linee per l'alta velocità o linee specializzate per il trasporto merci), fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato.

Questa disposizione si applica senza discriminazioni nei confronti di tutti i servizi forniti in applicazione dell'articolo 1, le cui caratteristiche siano comparabili e le prestazioni analoghe.

2. Con riferimento ai servizi di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono indennizzare il gestore dell'infrastruttura per le perdite finanziarie conseguenti all'imposizione di destinare una determinata capacità di infrastruttura nell'interesse dei servizi pubblici.

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 85, 86 e 90 del trattato, gli Stati membri possono concedere diritti speciali per quanto riguarda la ripartizione delle capacità di infrastruttura su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi o li forniscono in determinate regioni, se tali diritti sono indispensabili per garantire un buon livello di servizio pubblico o un utilizzo efficace delle capacità di infrastruttura, o per consentire il finanziamento di nuove infrastrutture.

SEZIONE III

Riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura

Articolo 6

1. In condizioni di attività normali, i conti del gestore di un'infrastruttura, devono presentare, su un arco di tempo ragionevole, un equilibrio tra il gettito dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura e i contributi statali, da un lato, e i costi dell'infrastruttura, dall'altro.

2. Il gestore dell'infrastruttura può finanziare lo sviluppo dell'infrastruttura stessa, tra l'altro attraverso la fornitura o il rinnovo di capitale fisso e può inoltre realizzare un utile sul capitale impiegato.

Articolo 7

Diritti per servizi di natura equivalente nel medesimo mercato sono riscossi senza alcuna discriminazione.

Dopo aver consultato il gestore dell'infrastruttura, gli Stati membri stabiliscono le modalità di determinazione di tali diritti che devono offrire al gestore dell'infrastruttura la possibilità di commercializzare in modo efficace le capacità di infrastruttura di cui dispone.

Articolo 8

1. I diritti dovuti al gestore dell'infrastruttura sono fissati segnatamente secondo la natura del servizio, il tempo del servizio, la situazione di mercato nonché il tipo e l'usura dell'infrastruttura.

2. Per quanto concerne le procedure per il pagamento dei diritti, gli Stati membri possono prevedere la possibilità di stipulare un accordo globale con il gestore dell'infrastruttura per quanto attiene ai servizi pubblici, in conformità al regolamento (CEE) n. 1191/69.

Articolo 9

1. I diritti sono corrisposti direttamente al gestore/ai gestori dell'infrastruttura.

2. Gli Stati membri possono esigere che il gestore dell'infrastruttura fornisca tutte le informazioni necessarie per consentire loro di garantire che i diritti siano riscossi in modo non discriminatorio.

3. Il gestore dell'infrastruttura comunica tempestivamente alle imprese ferroviarie che utilizzano la sua infrastruttura per effettuare i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE ogni modifica rilevante della qualità o della capacità dell'infrastruttura in questione.

SEZIONE IV

Disposizioni generali

Articolo 10

1. Gli Stati membri definiscono le procedure per la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Tali procedure sono rese pubbliche dallo Stato membro in questione e la Commissione ne è informata.

2. La richiesta di capacità di infrastruttura è presentata all'organo preposto alla ripartizione dello Stato membro sul cui territorio si trova la località di partenza del servizio in questione.

3. L'organo preposto alla ripartizione cui la richiesta è stata presentata ne informa immediatamente gli altri organi corrispondenti interessati. Questi ultimi adottano una decisione senza indugio e comunque non oltre un mese dalla data di presentazione di tutte le informazioni necessarie; ciascun organo preposto alla ripartizione può respingere una richiesta. Tali organi informano immediatamente l'organo preposto alla ripartizione delle capacità cui è stata presentata la richiesta.

L'organo preposto alla ripartizione cui è stata presentata una richiesta, di concerto con gli altri organi corrispondenti interessati, decide sulla richiesta senza indugio e comunque non oltre due mesi dalla data di presentazione di tutte le informazioni necessarie.

Un richiesta respinta per ragioni di insufficienti capacità è riesaminata in occasione del successivo adeguamento dell'orario per gli itinerari interessati ove il richiedente lo desideri. Le date per tali adeguamenti e le altre disposizioni amministrative sono a disposizione delle parti interessate.

La decisione è comunicata all'impresa richiedente. Il rigetto deve essere motivato.

4. Un'impresa richiedente può contattare direttamente gli altri organi preposti alla ripartizione interessati purché l'organo preposto alla ripartizione cui è stata presentata la richiesta ne venga informato.

5. Le imprese ferroviarie cui è stata attribuita una capacità di infrastruttura stipulano i necessari accordi amministrativi, tecnici e finanziari con i gestori dell'infrastruttura.

Articolo 11

1. Gli Stati membri dispongono inoltre che sia presentato obbligatoriamente un certificato di sicurezza che stabilisca gli standards imposti alle imprese ferroviarie in materia di sicurezza, per garantire un servizio sicuro sui percorsi in questione.

2. Ai fini del rilascio del certificato di sicurezza, l'impresa ferroviaria deve rispettare le prescrizioni della legislazione nazionale compatibili con la legislazione comunitaria, imposte in modo non discriminatorio per quanto riguarda i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari e i requisiti in materia di sicurezza che si applicano al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa.

Essa deve in particolare fornire la prova che il personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei treni che effettuano i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE possieda la formazione richiesta per conformarsi alle norme in materia di circolazione applicate dal gestore dell'infrastruttura e per rispettare le disposizioni in materia di sicurezza impostegli nell'interesse del traffico ferroviario.

L'impresa deve inoltre provare che il materiale rotabile che compone i treni è stato autorizzato dall'autorità pubblica o dal gestore dell'infrastruttura ed è stato controllato in base al regolamento di esercizio in vigore sull'infrastruttura utilizzata. Il certificato di sicurezza è rilasciato dall'organo designato a tal fine dallo Stato membro in cui si trova l'infrastruttura utilizzata.

Articolo 12

Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le richieste di accesso alle infrastrutture siano accompagnate dal deposito di una cauzione ovvero che sia costituita una garanzia analoga.

Se un richiedente non utilizza una linea attribuitagli, dalla cauzione può essere trattenuto un importo equivalente ai costi sostenuti per l'esame della richiesta e al lucro cessante per il mancato utilizzo della capacità di infrastruttura in questione. Negli altri casi la cauzione è integralmente rimborsata.

SEZIONE V

Disposizioni finali

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le decisioni adottate in materia di ripartizione delle capacità di infrastruttura o in materia di riscossione di diritti possano essere oggetto di ricorso davanti ad un organo indipendente su richiesta scritta di un'impresa ferroviaria. Tale organo si pronuncia entro due mesi dalla data di comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 siano suscettibili di controllo giurisdizionale.

Articolo 14

1. La Commissione presenta al Consiglio, un anno dopo la messa in applicazione della presente direttiva, una relazione sull'applicazione stessa corredata, se del caso, da proposte in merito al prosieguo dell'azione comunitaria in materia di sviluppo delle ferrovie, segnatamente riguardo alla possibilità di ampliare l'ambito di applicazione della direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla data di entrata della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. PONS

(1) GU n. C 24 del 28. 1. 1994, pag. 2 e GU n. C 225 del 13. 8. 1994, pag. 11.

(2) Parere espresso il 14 settembre 1994 (GU n. C 393 del 31. 12. 1994, pag. 56).

(3) Parere del Parlamento europeo espresso il 3 maggio 1994 (GU n. C 205 del 25. 7. 1994, pag. 38), posizione comune del Consiglio del 21 novembre 1994 (GU n. C 354 del 13. 12. 1994, pag. 19) e decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 1995 (GU n. C 89 del 10. 4. 1995, pag. 31).

(4) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25.

(5) GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1893/91 (GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 1).

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