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Document 31995D0227

95/227/CE: Decisione del Parlamento europeo, del 5 aprile 1995, che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993

OJ L 141, 24.6.1995, p. 81–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/04/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/227/oj

31995D0227

95/227/CE: Decisione del Parlamento europeo, del 5 aprile 1995, che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 24/06/1995 pag. 0081 - 0083


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 5 aprile 1995 che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993 (95/227/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il trattato CE,

- vista la quarta Convenzione ACP-CEE (1),

- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993 [COM (94) 0365],

- viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1993 e le risposte delle istituzioni (2),

- vista la raccomandazione del Consiglio del 20 marzo 1995 (C4-0103/95),

- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0060/95),

1. concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993 sulla base dei seguenti importi:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie L).

Il Segretario generale

Enrico VINCI

Il Presidente

Klaus HÄNSCH

(1) GU n. L 229 del 17. 8. 1991.

(2) GU n. C 327 del 24. 11. 1994.

RISOLUZIONE recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni che concedono il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto, sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1993

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti gli articoli 137 e 206 del trattato CE,

- visti gli articoli 70, 73 e 77 dei regolamenti finanziari applicabili rispettivamente al quinto, sesto e settimo FES, a norma dei quali la Commissione deve adottare tutte le misure opportune per dare seguito alle osservazioni che figurano nelle decisioni di discarico,

- vista la prossima revisione della Convenzione di Lomé e l'istituzione dell'ottavo Fondo Europeo di sviluppo,

- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0060/95),

Considerazione generale

1. condivide il concetto di base dei FES quali Fondi di sviluppo di tipo multilaterale, essendo questo il sistema più equo ed efficace per la fornitura di aiuti strutturali allo sviluppo a lungo termine; rileva in tale contesto che le attuali disposizioni per il finanziamento dei FES non riflettono tale concetto né lo rifletteranno fino a quando i Fondi non saranno iscritti nel bilancio comunitario;

Esecuzione finanziaria

2. ribadisce la propria preoccupazione per il lento ritmo di esecuzione dei FES, specialmente nel settore dei programmi tradizionali di aiuto basati su progetti e gestiti congiuntamente con i paesi ACP;

3. invita la Commissione a introdurre disposizioni che consentano di riassegnare a progetti di aiuto non programmabile gli stanziamenti destinati a programmi indicativi, nazionali o regionali, rimasti inutilizzati per un determinato periodo di tempo dopo il loro trasferimento a FES successivi;

Amministrazione e gestione

4. chiede alla Commissione di riesaminare tutti i regolamenti finanziari applicabili ai FES e, dopo l'iscrizione in bilancio di tali Fondi, anche il Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità, al fine di adeguare maggiormente le disposizioni di tali regolamenti alle condizioni di attuazione dei FES;

5. chiede alla Commissione di riferirgli, nella sua relazione sul seguito da dare alle presenti decisioni sul discarico, in merito a tutti i cambiamenti da essa apportati ai suoi sistemi di gestione finanziaria e contabile dei FES in seguito alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua Relazione annuale per l'esercizio 1993 (1);

6. invita la Commissione, nell'ambito di un processo di decentramento della gestione, a delegare i poteri decisionali e la responsabilità per determinati aspetti della gestione finanziaria alle sue delegazioni nei paesi ACP; in tale contesto chiede alla Commissione di rivedere la sua politica del personale nell'ambito delle delegazioni e, in ogni caso, ad assicurare che i loro organici siano completi;

7. invita la Commissione, la Banca europea per gli investimenti e la Corte dei Conti a cooperare per garantire verifiche sul posto, regolari e frequenti, delle operazioni gestite sotto mandato dalla BEI;

8. chiede alla Corte dei conti di fornire un breve riepilogo di tutte le verifiche effettuate sul posto durante la preparazione della sua relazione annuale sulla spesa dei FES, presentandolo sotto forma di allegato al corrispondente capitolo della relazione annuale;

9. riconosce e accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione dal 1993 per migliorare i suoi sistemi di gestione finanziaria e contabile dei FES e i progressi realizzati in questo campo;

10. dà atto alla Corte dei conti di aver individuato un certo numero di discrepanze nei conti del FES e constata che la Commissione ha riconosciuto tali discrepanze; si attende che questi errori vengano corretti nei conti del 1994, la cui legittimità e regolarità dovrà essere certificata per la prima volta dalla Corte nella sua dichiarazione di affidabilità;

Adeguamento strutturale

11. sottolinea l'importanza del rispetto delle regole democratiche quale presupposto per la concessione dell'assistenza a titolo dello strumento di adeguamento strutturale, nonché l'assoluta necessità che la Comunità faccia quanto in suo potere per mitigare le gravi conseguenze sociali delle riforme strutturali;

12. ritiene che i fondi di contropartita creati con il sesto FES non vengano utilizzati conformemente alle priorità stabilite dalla Comunità per i settori della sanità e dell'istruzione; nonostante i significativi miglioramenti realizzati in tale contesto nell'ambito del settimo FES, chiede alla Commissione di esercitare la sua influenza sui governi dei paesi ACP affinché i settori della sanità e dell'istruzione siano adeguatamente finanziati con i fondi di contropartita;

13. chiede alla Commissione di presentargli, entro il 30 settembre 1995, una relazione che fornisca una valutazione dei risultati già conseguiti con lo strumento di adeguamento strutturale e con i fondi di contropartita da esso generati, specificando i criteri utilizzati per effettuare tale valutazione;

14. invita la Corte dei conti a inserire nel corrispondente capitolo della sua prossima relazione annuale una valutazione dei risultati già conseguiti con lo strumento di adeguamento strutturale, indicando i criteri utilizzati per tale valutazione;

Stabex

15. manifesta la sua preoccupazione per la persistente « impasse » tra Commissione e paesi ACP sulla questione delle risorse Stabex; chiede alla Commissione di assicurare che i paesi ACP rispettino gli obblighi assunti nell'ambito delle regolamentazioni quadro degli obblighi reciproci; invita inoltre la Commissione a rivedere attentamente l'intero funzionamento del sistema Stabex nel contesto dei nuovi FES;

Fondi FES per operazioni dell'ONU

16. insiste sul fatto che i fondi FES devono essere utilizzati soltanto per obiettivi per i quali le Convenzioni di Lomé prevedano una chiara base giuridica.

(1) GU n. C 327 del 24. 11. 1994.

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