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Document 31994L0011

    Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore

    GU L 100 del 19.4.1994, p. 37–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/11/oj

    31994L0011

    Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore

    Gazzetta ufficiale n. L 100 del 19/04/1994 pag. 0037 - 0041
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 26 pag. 0039
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 26 pag. 0039


    DIRETTIVA 94/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato,

    considerando che in alcuni Stati membri esiste una normativa sull'etichettatura delle calzature, intesa a tutelare e informare il pubblico nonché a assicurare i legittimi interessi dell'industria;

    considerando che la disparità tra tali normative rischia di creare ostacoli agli scambi intracomunitari e di pregiudicare il funzionamento del mercato interno;

    considerando che è opportuno, per evitare i problemi dovuti alla coesistenza di sistemi diversi, specificare gli elementi esatti di un sistema comune di etichettatura per le calzature;

    considerando che la risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori (3), invita a compiere degli sforzi per migliorare l'informazione sui prodotti destinati ai consumatori;

    considerando che è nell'interesse reciproco dei consumatori e dell'industria della calzatura introdurre un sistema che riduca i rischi di frode, indicando la natura esatta dei materiali impiegati nelle componenti principali delle calzature;

    considerando che nella risoluzione del Consiglio del 5 aprile 1993, sulle future misure in materia di etichettatura dei prodotti nell'interesse dei consumatori (4), l'etichettatura è considerata un mezzo importante per garantire una migliore informazione e una maggiore trasparenza per i consumatori nonché per garantire il funzionamento armonioso del mercato interno;

    considerando che l'armonizzazione delle legislazioni nazionali costituisce il mezzo idoneo per sopprimere questi ostacoli al libero scambio; che tale obiettivo non può essere raggiunto in modo soddisfacente dai singoli Stati membri; che la presente direttiva stabilisce soltanto i requisiti indispensabili alla libera circolazione dei prodotti ai quali si applica,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. La presente direttiva si applica all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.

    Ai fini della presente direttiva, si intendono per «calzature»: tutti i prodotti dotati di suole intesi a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente di cui all'allegato I.

    Un elenco non esaustivo dei prodotti contemplati dalla presente direttiva figura all'allegato II.

    Sono esclusi dalla presente direttiva:

    - le calzature d'occasione, usate;

    - le calzature di protezione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE (5);

    - le calzature contemplate dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio (6);

    - le calzature aventi il carattere di giocattoli.

    2. L'etichetta contiene le informazioni sulla composizione delle calzature secondo le modalità di cui all'articolo 4.

    i) L'etichetta deve fornire informazioni sulle tre parti della calzatura quali definite nell'allegato I, e cioè a) tomaia,

    b) rivestimento della tomaia e suola interna,

    c) suola esterna.

    ii) La composizione delle calzature deve essere indicata conformemente al disposto dell'articolo 4 mediante simboli o informazioni scritte per i materiali indicati nell'allegato I.

    iii) Per la tomaia, la determinazione dei materiali ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e all'allegato I verrà effettuata senza tener conto degli accessori o dei rinforzi quali bordure proteggicaviglia, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori simili.

    iv) Per la suola esterna la classificazione si basa sul volume dei materiali in essa contenuti secondo il disposto dell'articolo 4.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che solo le calzature conformi ai requisiti di etichettatura della presente direttiva possano avere accesso al mercato, fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia.

    2. Qualora vengano immesse sul mercato calzature non conformi alle disposizioni in materia di etichettatura, lo Stato membro competente adotta le opportune misure previste nella legislazione nazionale.

    Articolo 3

    Fatti salvi altri obblighi contenuti nella normativa comunitaria, gli Stati membri non possono vietare o impedire la commercializzazione sul loro territorio di calzature conformi ai requisiti di etichettatura della presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano l'etichettatura di determinate calzature o di calzature in generale.

    Articolo 4

    1. L'etichetta fornisce informazioni sul materiale determinato ai sensi dell'allegato I che costituisce almeno l'80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura e almeno l'80 % del volume della suola esterna. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80 % è opportuno fornire informazioni sulle due componenti principali.

    2. Tali informazioni sono fornite sulle calzature. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità può scegliere simboli o informazioni scritte almeno nella (nelle) lingua (lingue) che può (possono) essere determinata (determinate) dallo Stato membro di consumo in conformità del trattato, definiti e illustrati nell'allegato I. Nelle disposizioni nazionali gli Stati membri fanno in modo che i consumatori siano correttamente informati del significato dei simboli. Essi vigilano affinché tali disposizioni non creino ostacoli agli scambi.

    3. Ai sensi della presente direttiva l'etichettatura consiste nel munire almeno uno degli articoli di ciascun paio di calzature delle indicazioni prescritte. L'etichetta può essere stampata, incollata, goffrata o applicata a un supporto attaccato.

    4. L'etichetta deve essere visibile, saldamente applicata e accessibile e la dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute sull'etichetta. L'etichetta non deve poter indurre in errore il consumatore.

    5. Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nella Comunità ha l'obbligo di fornire l'etichetta ed è responsabile dell'esattezza delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante, né il suo rappresentante hanno sede nella Comunità, tale obbligo incombe alla persona responsabile della prima immissione nella Comunità. Il venditore al dettaglio deve assicurarsi della presenza sulle calzature in vendita dell'idonea etichetta prescritta dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    Informazioni scritte supplementari apposte se del caso sull'etichetta potranno accompagnare le indicazioni richieste ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri tuttavia non possono vietare od ostacolare l'immissione sul mercato di calzature conformi al disposto della presente direttiva, come previsto all'articolo 3.

    Articolo 6

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 settembre 1995 e ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Essi applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 23 marzo 1996. Lo stock fatturato consegnato al venditore al dettaglio prima di questa data non è soggetto a queste disposizioni fino al 23 settembre 1997.

    3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    4. La Commissione sottopone al Consiglio, tre anni dopo l'applicazione della presente direttiva, una relazione valutativa che tenga conto delle eventuali difficoltà incontrate dagli operatori nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e presenta, se del caso, adeguate proposte di revisione.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1994.

    Per il Parlamento europeo Il Presidente E. KLEPSCH Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS

    (1) GU n. C 74 del 25. 3. 1992, pag. 10.

    (2) GU n. C 287 del 4. 11. 1992, pag. 36.

    (3) GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1.

    (4) GU n. C 110 del 20. 4. 1993, pag. 3.

    (5) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 18.

    (6) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

    ALLEGATO I

    1. Definizione delle parti di calzature da identificare e simboli o informazioni scritte corrispondenti

    Simbolo Informazione scritta a) Tomaia La tomaia è la superficie esterna dell'elemento strutturale attaccato alla suola esterna.

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    F Tige D Obermaterial IT Tomaia NL Bovendeel EN Upper DK Overdel GR AAÐÁÍÙ ÌAAÑÏÓ ES Empeine P Parte superior b) Rivestimento della tomaia e suola interna Si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    F Doublure et semelle de propreté D Futter und Decksohle IT Fodera e sottopiede NL Voering en inlegzool EN Lining and sock DK Foring og bindsaal GR OEÏAEÑAAÓ ES Forro y plantilla P Forro e Palmilha c) Suola esterna Si tratta della superficie inferiore della calzatura soggetta ad usura abrasiva e attaccata alla tomaia.

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    F Semelle extérieure D Laufsohle IT Suola esterna NL Buitenzool EN Sole DK Ydersaal GR ÓÏËÁ ES Suela P Sola

    2. Definizione dei materiali e simboli corrispondenti

    I simboli dei materiali devono figurare sull'etichetta, vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura, come specificato all'articolo 4 e al punto 1 di questo allegato.

    Simbolo Informazione scritta a) i) Cuoio Termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici, ad esempio, la Convenzione di Washington.

    Qualora, nell'ambito delle informazioni scritte supplementari facoltative di cui all'articolo 5, venga utilizzata la dicitura «cuoio pieno fiore», essa si applica alla pelle che comporta la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    F Cuir D Leder IT Cuoio NL Leder EN Leather DK Laeder GR AEAAÑÌÁ ES Cuero P Couros e peles curtidas Simbolo Informazione scritta a) ii) Cuoio rivestito Un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm.

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    F Cuir enduit D Beschichtetes Leder IT Cuoio rivestito NL Gecoat leder EN Coated leather DK Overtrukket laeder GR AAÐAAÍAEAAAEÕÌAAÍÏ AEAAÑÌÁ ES Cuero untado P Couro revestido b) Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute Per «materie tessili» s'intendono tutti i prodotti che rientrano nella direttiva 71/307/CEE, tenendo conto di tutte le sue modifiche.

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    F Textile D Textil IT Tessili NL Textiel EN Textile DK Tekstilmaterialer GR ÕÑÁÓÌÁ ES Textil P Téxteis c) Altre materie >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    F Autres matériaux D Sonstiges Material IT Altre materie NL Overige materialen EN Other materials DK Andre materialer GR ÁËËÁ ÕËÉÊÁ ES Otros materiales P Outros materiais

    ALLEGATO II

    ESEMPI DI CALZATURE CONTEMPLATE DALLA PRESENTE DIRETTIVA

    L'espressione «calzature» può coprire tutti gli articoli, dai sandali la cui superficie esterna è fatta semplicemente di lacci o strisce regolabili fino agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e coscia. Sono pertanto inclusi tra questi prodotti:

    i) scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;

    ii) stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;

    iii) sandali di vario tipo, «espadrilles» (scarpe con tomaia in tela e suole in materia vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo;

    iv) calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle;

    v) scarpe da ballo;

    vi) calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli «usa e getta» in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);

    vii) calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;

    viii) calzature «usa e getta» con suole riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;

    ix) calzature ortopediche.

    Per motivi di chiarezza e di omogeneità e fatte salve le disposizioni citate nella descrizione dei prodotti contemplati nella presente direttiva, i prodotti cui si riferisce il capitolo 64 della nomenclatura combinata («NC») possono in linea di massima considerarsi come rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

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