Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0904

94/904/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

GU L 356 del 31.12.1994, p. 14–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; abrogato da 300D0532

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/904/oj

31994D0904

94/904/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 356 del 31/12/1994 pag. 0014 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 14 pag. 0156
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 14 pag. 0156


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (94/904/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, deve essere stabilito un elenco di rifiuti pericolosi in base agli allegati I e II della stessa e alla consapevolezza che i rifiuti presentano una o più caratteristiche indicate nel suo allegato III;

considerando che gli Stati membri possono in casi eccezionali stabilire, sulla base di sufficienti prove documentali fornite dal detentore, che un dato rifiuto dell'elenco non presenta alcuna delle caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE;

considerando che l'elenco sarà periodicamente riesaminato e, se necessario, riveduto secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato l'elenco di rifiuti pericolosi allegato alla presente decisione.

Si considera che questi rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, per quanto riguarda le voci da H3 a H8 di tale allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità <= 55°C,

- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale >= 0,1 %,

- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale >= 3 %,

- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale >= 25 %,

- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale >= 1 %,

- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >= 5 %,

- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale >= 10 %,

- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale >= 20 %,

- una o più sostanze riconosciute come cancerogene (categorie 1 e 2) in concentrazione totale >= 0,1 %.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28).

(2) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

ALLEGATO

RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE

Introduzione

1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.

2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.

3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/686/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.

4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

>SPAZIO PER TABELLA>

Top