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Document 31994D0034

94/34/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 1994, relativa all'entrata in funzione della rete informatizzata ANIMO

OJ L 21, 26.1.1994, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 055 P. 367 - 368
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 055 P. 367 - 368
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 9 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 182 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 182 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 36 - 36

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/34(1)/oj

31994D0034

94/34/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 1994, relativa all'entrata in funzione della rete informatizzata ANIMO

Gazzetta ufficiale n. L 021 del 26/01/1994 pag. 0022 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0367
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0367


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 1994 relativa all'entrata in funzione della rete informatizzata ANIMO (94/34/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando che la Commissione ha adottato varie decisioni riguardanti la rete informatizzata ANIMO, tra cui la decisione 91/398/CEE, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO) (3), la decisione 92/486/CEE, del 25 settembre 1992, relativa alle modalità di collaborazione tra il centro di gestione (server) ANIMO e gli Stati membri (4), e la decisione 93/227/CEE, del 5 aprile 1993, relativa all'attuazione provvisoria della rete informatizzata ANIMO in Italia (5);

considerando che la rete informatizzata ANIMO è pronta per essere resa operativa in gran parte della Comunità;

considerando che è importante giungere ad un funzionamento generalizzato della rete sull'insieme del territorio comunitario; che occorre a tal fine stabilire i termini ultimi entro i quali la rete deve entrare integralmente in funzione;

considerando che è tuttavia d'uopo prevedere le norme applicabili nell'eventualità che uno Stato membro non sia in grado di partecipare pienamente all'attività della rete;

considerando che la presente decisione lascia impregiudicate le precedenti disposizioni relative alla rete ANIMO, in particolare quelle delle decisioni 92/486/CEE e 93/227/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché entro il 1o febbraio 1994 le loro unità centrali siano collegate alla rete ANIMO (trasmissione e ricezione di tutti i messaggi previsti dal sistema ANIMO).

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché entro il 1o giugno 1994 tutte le unità locali ed i posti d'ispezione frontalieri siano collegati alla rete ANIMO.

Articolo 3

Qualora uno Stato membro non fosse in grado di servirsi della rete informatizzata ANIMO a decorrere dal 1o febbraio 1994, conformemente a quanto disposto dall'articolo 1, l'autorità centrale di tale Stato membro comunica per telefax all'autorità centrale del paese di destinazione tutti i messaggi previsti dal sistema ANIMO.

Articolo 4

Qualora in uno Stato membro un'unità locale non fosse in grado di servirsi della rete informatizzata ANIMO a decorrere dal 1o giugno 1994, l'autorità centrale di tale Stato membro provvede affinché l'unità centrale si faccia carico di tutti i messaggi previsti dal sistema ANIMO riguardanti l'unità locale di cui trattasi.

Articolo 5

La presente decisione lascia impregiudicate le precedenti disposizioni relative alla rete ANIMO, in particolare quelle delle decisioni 92/486/CEE e 93/227/CEE.

Articolo 6

La situazione relativa alla realizzazione della rete ANIMO sarà riesaminata nel marzo 1994.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

(2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(3) GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.

(4) GU n. L 291 del 7. 10. 1992, pag. 20.

(5) GU n. L 97 del 23. 4. 1993, pag. 31.

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