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Document 31994D0003

94/3/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1993, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti

OJ L 5, 7.1.1994, p. 15–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013 P. 89 - 112
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013 P. 89 - 112

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; abrogato da 300D0532

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/3(1)/oj

31994D0003

94/3/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1993, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 07/01/1994 pag. 0015 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0089
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0089


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (94/3/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (1) e, in particolare, l'articolo 1 a),

considerando che detto articolo stabilisce che la Commissione prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1 della medesima direttiva; che la Commissione è assistita in questo compito da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva;

considerando che le misure previste dalla presente decisione rispecchiano il parere espresso da detto comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato l'elenco contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

ALLEGATO

Elenco dei rifiuti conformemente all'articolo 1 a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti

(CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI)

Nota introduttiva

1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine « rifiuti » nel modo seguente: « qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi ».

2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.

3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.

Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.

4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.

5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti (1).

6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.

7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.

8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di « rifiuti pericolosi » disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi (2).

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.

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