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Document 31993R3607

Regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3607/93 del Consiglio del 13 dicembre 1993 che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

OJ L 332, 31.12.1993, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1999; abrog. impl. da 398R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3607/oj

31993R3607

Regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3607/93 del Consiglio del 13 dicembre 1993 che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 31/12/1993 pag. 0011 - 0011


REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CE) N. 3607/93 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1993 che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 23,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che all'Istituto monetario europeo va estesa l'applicazione del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (3) affinché i membri del suo organico, tenuto conto delle loro mansioni e responsabilità nonché della loro situazione particolare, beneficino dei medesimi privilegi, immunità e agevolazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Fatto salvo l'articolo 23 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per quanto riguarda i membri del consiglio dell'Istituto monetario europeo, beneficiano dei privilegi e delle immunità di cui all'articolo 12, all'articolo 13, secondo comma e all'articolo 14 del protocollo, in condizioni e limiti analoghi a quelli previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento:

- il personale dell'Istituto monetario europeo;

- i beneficiari di pensioni di invalidità, di anzianità o di reversibilità versate dall'Istituto monetario europeo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. C 324 dell'1. 12. 1993, pag. 14.(2) Parere reso il 2 dicembre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. L 74 del 27. 3. 1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3520/85 (GU n. L 355 del 13. 12. 1985, pag. 60).

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