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Document 31993R3514

REGOLAMENTO (CE) N. 3514/93 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 relativo alla sospensione della pesca di sogliole da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

OJ L 320, 22.12.1993, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3514/oj

31993R3514

REGOLAMENTO (CE) N. 3514/93 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 relativo alla sospensione della pesca di sogliole da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

Gazzetta ufficiale n. L 320 del 22/12/1993 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 3514/93 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 relativo alla sospensione della pesca di sogliole da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3919/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1993 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3177/93 (4), prevede dei contingenti di sogliole per il 1993;

considerando che, al fine dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliole nelle acque delle divisioni CIEM VII d da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate nel Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1993; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 10 dicembre 1993; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliole nelle acque delle divisioni CIEM VII d eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate nel Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per 1993.

La pesca di sogliole nelle acque delle divisioni CIEM VII d eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate nel Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 10 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 1.

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