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Document 31993R3503

REGOLAMENTO (CE) N. 3503/93 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 recante terza modifica del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

OJ L 319, 21.12.1993, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3503/oj

31993R3503

REGOLAMENTO (CE) N. 3503/93 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 recante terza modifica del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 21/12/1993 pag. 0030 - 0030


REGOLAMENTO (CE) N. 3503/93 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 recante terza modifica del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in una regione di produzione in Germania, con il regolamento (CE) n. 3088/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3414/93 (4), sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro;

considerando che, dato il periodo di applicazione delle limitazioni alla libera circolazione, il numero di suini vivi fissato all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3088/93, ammessi a beneficiare di un aiuto all'atto della consegna alle autorità tedesche, è stato raggiunto; che le limitazioni alla libera circolazione restano in vigore e che è pertanto necessario aumentare il numero dei suini vivi ammissibili al beneficio della misura;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3088/93 è modificato come segue:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 5. In caso di raggiungimento del numero di suini vivi indicato ai paragrafi 2 e 3, può essere concesso un aiuto per ulteriori 161 000 suini vivi, alle condizioni di cui al paragrafo 2 e per ulteriori 69 000 suini vivi alle condizioni di cui al paragrafo 3. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 30.

(4) GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 33.

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