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Document 31993R0673
Commission Regulation (EEC) No 673/93 of 24 March 1993 applying a transitional measure for maize and sorghum at the end of marketing year 1992/93
Regolamento (CEE) n. 673/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, recante applicazione di una misura transitoria per il granturco e il sorgo al termine della campagne 1992/93
Regolamento (CEE) n. 673/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, recante applicazione di una misura transitoria per il granturco e il sorgo al termine della campagne 1992/93
OJ L 72, 25.3.1993, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993
Regolamento (CEE) n. 673/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, recante applicazione di una misura transitoria per il granturco e il sorgo al termine della campagne 1992/93
Gazzetta ufficiale n. L 072 del 25/03/1993 pag. 0014 - 0014
REGOLAMENTO (CEE) N. 673/93 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 1993 recante applicazione di una misura transitoria per il granturco e il sorgo al termine della campagna 1992/93 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 26, considerando che il periodo di intervento per il granturco e il sorgo termina il 30 aprile nei paesi meridionali e il 31 maggio nei paesi settentrionali; che tale limitazione, tenendo conto dell'incertezza degli sbocchi sul mercato, aggravata dal calo dei prezzi di intervento conseguenti all'attuazione della riforma nel settore dei cereali, è tale da incoraggiare gli operatori ad offrire ingenti quantitativi di granturco e di sorgo all'intervento alla fine del mese di aprile nei paesi meridionali e alla fine del mese di maggio nei paesi settentrionali, quantitativi per i quali esistono ancora alcune possibilità di smaltimento sul mercato dopo tale data; che si può ovviare a tale situazione offrendo una possibilità di acquisto all'intervento di questi cereali nel corso del mese di maggio e del mese di giugno 1993; considerando che le condizioni di acquisto dei cereali all'intervento sono definite dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2486/92 (3); considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli organismi di intervento acquistano i quantitativi di granturco e di sorgo loro offerti tra il 1o maggio e il 30 giugno 1993. 2. Il prezzo da pagare è il prezzo di acquisto all'intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (4), fissato per la campagna 1992/93, aumentato di sette maggiorazioni mensili, espresso in moneta nazionale mediante il tasso rappresentativo in vigore il 31 maggio 1993. 3. Salve le disposizioni del paragrafo 2, l'acquisto è eseguito conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 689/92. Tuttavia, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 689/92, l'ultima consegna dei quantitativi di granturco o sorgo offerti all'intervento nel quadro del presente regolamento è effettuata entro e non oltre il 31 agosto 1993. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18. (3) GU n. L 248 del 28. 8. 1992, pag. 8. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.