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Document 31993R0673

Regolamento (CEE) n. 673/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, recante applicazione di una misura transitoria per il granturco e il sorgo al termine della campagne 1992/93

OJ L 72, 25.3.1993, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/673/oj

31993R0673

Regolamento (CEE) n. 673/93 della Commissione, del 24 marzo 1993, recante applicazione di una misura transitoria per il granturco e il sorgo al termine della campagne 1992/93

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 25/03/1993 pag. 0014 - 0014


REGOLAMENTO (CEE) N. 673/93 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 1993 recante applicazione di una misura transitoria per il granturco e il sorgo al termine della campagna 1992/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 26,

considerando che il periodo di intervento per il granturco e il sorgo termina il 30 aprile nei paesi meridionali e il 31 maggio nei paesi settentrionali; che tale limitazione, tenendo conto dell'incertezza degli sbocchi sul mercato, aggravata dal calo dei prezzi di intervento conseguenti all'attuazione della riforma nel settore dei cereali, è tale da incoraggiare gli operatori ad offrire ingenti quantitativi di granturco e di sorgo all'intervento alla fine del mese di aprile nei paesi meridionali e alla fine del mese di maggio nei paesi settentrionali, quantitativi per i quali esistono ancora alcune possibilità di smaltimento sul mercato dopo tale data; che si può ovviare a tale situazione offrendo una possibilità di acquisto all'intervento di questi cereali nel corso del mese di maggio e del mese di giugno 1993;

considerando che le condizioni di acquisto dei cereali all'intervento sono definite dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2486/92 (3);

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli organismi di intervento acquistano i quantitativi di granturco e di sorgo loro offerti tra il 1o maggio e il 30 giugno 1993.

2. Il prezzo da pagare è il prezzo di acquisto all'intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (4), fissato per la campagna 1992/93, aumentato di sette maggiorazioni mensili, espresso in moneta nazionale mediante il tasso rappresentativo in vigore il 31 maggio 1993.

3. Salve le disposizioni del paragrafo 2, l'acquisto è eseguito conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 689/92.

Tuttavia, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 689/92, l'ultima consegna dei quantitativi di granturco o sorgo offerti all'intervento nel quadro del presente regolamento è effettuata entro e non oltre il 31 agosto 1993.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

(3) GU n. L 248 del 28. 8. 1992, pag. 8.

(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

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