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Document 31993R0536

    Regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 57 del 10.3.1993, p. 12–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2002; abrogato da 32001R1392

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/536/oj

    31993R0536

    Regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 057 del 10/03/1993 pag. 0012 - 0017
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0202
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0202


    REGOLAMENTO (CEE) N. 536/93 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1993 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 11,

    visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 1,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3950/92 ha prorogato il regime del prelievo supplementare nel settore lattiero per altri sette periodi consecutivi di 12 mesi, a decorrere dal 1o aprile 1993; che detto regolamento abroga e sostituisce le disposizioni previgenti in materia; che è pertanto opportuno introdurre le nuove modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 abrogando quelle adottate dalla Commissione nel contesto del regime precedente;

    considerando che le disposizioni del presente regolamento riguardano anzitutto gli elementi complementari occorrenti per il conteggio finale del prelievo a carico del produttore, indi le misure che garantiscono il pagamento del prelievo in tempo utile, ed infine le norme di controllo che consentono di verificare la regolarità di riscossione del prelievo stesso;

    considerando che occorre pertanto determinare le caratteristiche del latte considerate rappresentative e, più particolarmente, stabilire quale incidenza vada attribuita al tenore di materia grassa nel calcolare il volume finale dei quantitativi consegnati; che questo calcolo si basa su un tenore di materia grassa di riferimento, che - così come il quantitativo di riferimento individuale al quale è associato - dev'essere quello preso in considerazione al 31 marzo 1993; che devono essere adottate disposizioni specifiche, per il caso che il quantitativo di riferimento « consegne » sia stato aumentato oppure fissato mediante conversione di un quantitativo di riferimento « vendite dirette »; che, infine, l'esperienza acquisita mostra l'opportunità di stabilire con precisione le disposizioni applicabili nel caso che un produttore lattiero inizi la propria attività;

    considerando che è opportuno far chiaramente presente che, in nessun caso, una correzione individuale verso il basso, basata sul tenore di materia grassa del latte consegnato, può esentare dal pagamento del prelievo un qualsiasi quantitativo che ecceda il quantitativo globale garantito in uno Stato membro;

    considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che il regime non era pienamente efficiente a causa di forti ritardi sia nella comunicazione dei dati relativi alla raccolta o alla vendita diretta, sia nel pagamento del prelievo; che occorre pertanto trarre da questa constatazione le conclusioni che si impongono, emanando disposizioni rigorose, corredate di sanzioni, per quanto riguarda le scadenze di comunicazione ed i termini di pagamento;

    considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92, spetta alla Commissione decidere in base a quali criteri delle categorie prioritarie di produttori possano beneficiare di un rimborso del prelievo, qualora lo Stato membro abbia preferito non procedere nel proprio territorio ad una riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati; che unicamente nel caso in cui tali criteri non possano venir pienamente applicati in uno Stato membro, quest'ultimo può essere autorizzato a fissare - d'intesa con la Commissione - altri criteri;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3950/92 conferisce all'acquirente la responsabilità principale di una corretta applicazione del regime; che è quindi fondamentale che gli Stati membri accordino il loro riconoscimento agli acquirenti operanti nel loro territorio;

    considerando infine che gli Stati membri devono disporre di adeguati mezzi di controllo per poter verificare a posteriori se, ed in quale misura, il prelievo sia stato riscosso conformemente alle disposizioni in vigore; che siffatte verifiche devono comportare, come minimo, un certo numero di operazioni che è d'uopo precisare;

    considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del calcolo del prelievo supplementare istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92:

    1) « per quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati in un dato Stato membro » - ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 di detto regolamento -, si intende qualunque quantitativo di latte o di equivalente latte che esca da una qualsiasi azienda situata nel territorio di tale Stato membro.

    I quantitativi forniti da un produttore per essere trattati o trasformati in base a un contratto di lavorazione sono da considerarsi come consegne;

    2) le equivalenze da applicare sono le seguenti:

    - 1 kg di crema = 26,3 kg di latte × % di materia grassa della crema 100

    - 1 kg di burro = 22,5 kg di latte

    Per i formaggi e tutti gli altri prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono determinare le equivalenze tenendo conto del tenore di estratto secco e di materia grassa dei tipi di formaggi o di prodotti lattieri in questione, oppure fissare forfettariamente i quantitativi di equivalente latte, assumendo come base di calcolo il numero di vacche lattiere del produttore e una resa lattiera media per vacca che sia rappresentativa dell'allevamento.

    Se il produttore è in grado di fornire all'autorità competente la prova relativa ai quantitativi effettivamente impiegati per la fabbricazione dei prodotti di cui trattasi, lo Stato membro utilizza tale prova in luogo delle equivalenze sopra indicate;

    3) in caso di consegna di latte interamente o parzialmente scremato, il produttore deve dimostrare all'autorità competente che la materia grassa del latte è stata contabilizzata ai fini del calcolo del prelievo. In mancanza di tale prova, tali consegne vengono contabilizzate come latte intero ai fini del calcolo del prelievo;

    4) il prezzo indicativo e il tasso di conversione agricolo applicabile sono quelli vigenti l'ultimo giorno del periodo di 12 mesi in questione.

    Articolo 2

    1. Le caratteristiche del latte, fra cui la materia grassa, considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3950/92 sono quelle associate al quantitativo di riferimento individuale disponibile il 31 marzo 1993.

    In caso di modificazione del quantitativo di riferimento individuale si applicano le seguenti disposizioni:

    a) il tenore rappresentativo di materia grassa del latte resta invariato in caso d'assegnazione di quantitativi di riferimento supplementari provenienti dalla riserva nazionale od in caso d'aumento del quantitativo di riferimento in forza dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92;

    b) qualora, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, il quantitativo di riferimento « consegne » venga calcolato mediante conversione del quantitativo di riferimento « vendite dirette », il tenore rappresentativo di materia grassa associato al quantitativo di riferimento « consegne » è fissato al 3,8 %;

    c) in caso di applicazione degli articoli 6 e 7 nonché dell'articolo 8, terzo, quarto e quinto trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92, il tenore rappresentativo di materia grassa viene trasferito unitamente al quantitativo di riferimento cui è associato.

    In questi casi, il tenore rappresentativo di materia grassa che ne risulta è pari alla media del tenore rappresentativo iniziale e di quello trasferito, ponderata in base al quantitativo di riferimento iniziale ed a quello trasferito;

    d) per i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento proveniente per intero dalla riserva nazionale e che hanno iniziato la loro attività dopo il 1o aprile 1992, il tenore rappresentativo di materia grassa del latte è costituito dal tenore medio di materia grassa del latte da essi consegnato nei primi 12 mesi di attività. Tuttavia, il tenore rappresentativo non può superare il tenore medio nazionale di materia grassa del latte raccolto nello Stato membro durante il periodo di 12 mesi di riferimento, a meno che il produttore fornisca annualmente la prova di aver conservato nel proprio allevamento razze lattiere che giustifichino l'applicazione di un tenore superiore. In mancanza di tale prova, il tenore rappresentativo di materia grassa è fissato al livello del tenore medio nazionale del latte raccolto nello Stato membro durante il periodo di 12 mesi di riferimento.

    2. Ai fini del computo finale del prelievo previsto all'articolo 3 per ogni produttore, il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte da lui consegnato viene raffrontato al tenore rappresentativo attribuitogli:

    - ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene maggiorato dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa in più per chilogrammo di latte;

    - ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato viene diminuito dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa in meno per chilogrammo di latte.

    Se il quantitativo di latte consegnato è espresso in litri, sull'adeguamento dello 0,18 % per ogni 0,1 g di materia grassa si applica il coefficiente 0,971.

    3. Se la raccolta in uno Stato membro supera la raccolta rettificata a norma del paragrafo 2, il prelievo va pagato sulla differenza tra la raccolta e il quantitativo globale garantito « consegne » di cui dispone lo Stato membro.

    Articolo 3

    1. Alla fine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92, l'acquirente effettua, per ogni produttore, un conteggio nel quale, a fronte del quantitativo di riferimento di cui il produttore dispone e del relativo tenore rappresentativo di materia grassa, indica il volume e il tenore di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte consegnato dal produttore durante il periodo in questione.

    Negli anni bisestili, il volume di latte o di equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi consegnati durante i mesi di febbraio e marzo.

    2. Ogni anno, entro il 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore, o se del caso - a seconda di quanto deciso dallo Stato membro - comunica a detta autorità competente il volume totale, il volume rettificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli è stato consegnato da produttori, nonché la somma dei quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori stessi dispongono e il relativo tenore rappresentativo medio di materia grassa.

    Ove non rispetti la suddetta scadenza, l'acquirente deve pagare una penalità pari all'importo del prelievo che verrebbe riscosso se i quantitativi di latte e di equivalente latte consegnatigli da produttori lattieri venissero superato dello 0,1 %. Detta penalità non può superare i 20 000 ECU.

    3. Lo Stato membro può disporre che l'autorità competente notifichi all'acquirente l'importo del prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato - a seconda di quanto deciso dallo Stato membro stesso - la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, o direttamente ai produttori interessati od agli acquirenti affinché li ripartiscano fra i produttori stessi.

    4. Ogni anno, anteriormente al 1o settembre, l'acquirente versa all'organismo competente l'importo del prelievo da lui dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro.

    Se il termine di pagamento non è rispettato, si applica alle somme dovute un interesse annuale ad un saggio fissato dallo Stato membro e che non può comunque essere inferiore al saggio d'interesse applicato da quest'ultimo per la ripetizione dell'indebito.

    Articolo 4

    1. Per quanto riguarda le vendite dirette, alla fine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 il produttore indica in una dichiarazione - prodotto per prodotto - il volume del latte e/o degli altri prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumo e/o a grossisti, imprese di stagionatura o dettaglianti.

    Negli anni bisestili, il volume di latte o di equivalente latte viene ridotto di un sessantesimo dei quantitativi venduti direttamente nei mesi di febbraio e marzo, oppure di un trecentosessantaseiesimo dei quantitativi venduti direttamente nel periodo di 12 mesi in questione.

    2. Ogni anno, entro il 15 maggio, il produttore trasmette la suddetta dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.

    Qualora non rispetti tale scadenza, il produttore è soggetto al prelievo su tutti i quantitativi di latte e di equivalente latte venduti direttamente che superino il quantitativo di riferimento di cui egli dispone, oppure, ove quest'ultimo non sia stato superato, ad una penalità pari all'importo del prelievo che verrebbe riscosso se il quantitativo di riferimento disponibile venisse superato dello 0,1 %. Detta penalità non può superare i 1 000 ECU.

    Qualora la dichiarazione non venga presentata anteriormente al 1o luglio, si applica il disposto dell'articolo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92, alla scadenza del termine di 30 giorni dall'intimazione dello Stato membro.

    3. Lo Stato membro può disporre che la propria autorità competente notifichi al produttore l'importo del prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato - a seconda di quanto deciso dallo Stato membro stesso - ai produttori interessati la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati.

    4. Ogni anno, anteriormente al 1o settembre, il produttore versa all'organismo competente l'importo dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro.

    Se il termine di pagamento non è rispettato, si applica alle somme dovute un interesse annuale ad un saggio fissato dallo Stato membro, e che non può essere inferiore al saggio d'interesse applicato da quest'ultimo per la ripetizione dell'indebito.

    Articolo 5

    1. Se del caso, gli Stati membri determinano le categorie prioritarie di produttori menzionate all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92, fondandosi su uno o più dei seguenti criteri oggettivi elencati in ordine di priorità:

    a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è indebitamente riscossa;

    b) la posizione geografica dell'azienda e, in primo luogo, le zone di montagna quali definite all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (3);

    c) la densità massima degli animali nell'azienda, caratterizzante l'estensivazione della produzione zootecnica;

    b) l'entità del superamento del quantitativo di riferimento individuale;

    e) il volume del quantitativo di riferimento di cui dispone il produttore.

    Qualora l'applicazione dei summenzionati criteri non esaurisca il finanziamento disponibile per un determinato periodo, vengono adottati, d'intesa con la Commissione, altri criteri obiettivi stabiliti dallo Stato membro.

    2. Gli Stati membri adottano misure complementari per garantire che il prelievo dovuto alla Comunità venga versato entro il termine prescritto.

    Se dalla documentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione (4), che gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione, risulta che questo termine non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole proporzionalmente all'importo dovuto o ad una stima del medesimo.

    Gli Stati membri detraggono dalle spese del settore lattiero gli interessi versati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 4.

    Articolo 6

    I quantitativi di riferimento che non formano o non formano più oggetto di assegnazione individuale vengono versati nella riserva nazionale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi di riferimento « consegne » e « vendite dirette » vengono contabilizzati separatamente.

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri adottano le necessarie misure di controllo per garantire la riscossione del prelievo sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati in eccesso rispetto ai quantitativi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. A tal fine:

    a) ogni acquirente che operi nel territori di un dato Stato membro dev'essere riconosciuto da tale Stato membro.

    L'acquirente è riconosciuto soltanto:

    - se può comprovare la propria qualità di commerciante ai sensi della legislazione nazionale,

    - se dispone, nello Stato membro in questione, di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui alla lettera c),

    - se s'impegna a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui alla lettera c),

    - se s'impegna a trasmettere all'autorità competente dello Stato membro in questione le dichiarazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

    Il riconoscimento viene ritirato in caso d'inosservanza delle disposizioni sopra esposte; esso può essere ritirato ove si constati che l'acquirente non ha ripetutamente adempiuto un altro obbligo prescritto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 o dal presente regolamento;

    b) il produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto;

    c) gli acquirenti tengono per almeno tre anni a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro sia una contabilità di magazzino nella quale, per singolo periodo di dodici mesi e per ogni produttore, indicano il rispettivo nome e indirizzo, il quantitativo di riferimento disponibile all'inizio e alla fine di ogni periodo, i quantitativi di latte o di equivalente latte da lui consegnati ogni mese od ogni periodo di quattro settimane, il tenore rappresentativo e il tenore medio di materia grassa dei prodotti da lui consegnati, sia i documenti commerciali, la corrispondenza e le altre informazioni complementari previste dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (5) che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino;

    d) l'acquirente è responsabile della contabilizzazione, nel quadro del regime del prelievo supplementare, di tutti i quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari che gli sono stati consegnati; a tal fine egli tiene a disposizione dell'autorità competente, per almeno tre anni, l'elenco degli acquirenti e delle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione di latte o di altri prodotti lattieri che lo hanno rifornito in latte od altri prodotti lattieri, e registra, mese per mese, il volume consegnato da ogni produttore;

    e) in occasione della raccolta nelle aziende, il latte e/o gli altri prodotti lattiero-caseari devono essere scortati da un documento che ne individualizzi la consegna. Inoltre, l'acquirente conserva per almeno tre anni la registrazione di ogni consegna individuale;

    f) i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento « vendite dirette » tengono per almeno tre anni a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro sia una contabilità di magazzino nella quale, per ogni periodo di dodici mesi, indicano, mese per mese e prodotto per prodotto, il volume di latte e/o dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente al consumo e/o a grossisti, imprese di stagionatura o dettaglianti, sia il registro degli animali che utilizzano nell'azienda per la produzione di latte, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio (6), e i documenti giustificativi che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino.

    2. Gli Stati membri adottano misure complementari allo scopo di:

    - controllare i casi di abbandono totale o parziale della produzione lattiera e/o del quantitativo di riferimento, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3950/92, quando si faccia ricorso alle pertinenti disposizioni;

    - garantire l'informazione degli interessati per quanto riguarda le sanzioni penali o amministrative alle quali si espongono in caso di inosservanza delle norme del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del presente regolamento.

    3. Lo Stato membro verifica concretamente l'esattezza della contabilizzazione dei quantitativi commercializzati di latte e di equivalente latte; a tal fine, esso procede ad accertamenti sui trasporti di latte durante le operazioni di raccolta nelle aziende e, in particolare, controlla sul posto:

    a) presso gli acquirenti, i conteggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché l'attendibilità della contabilità di magazzino e degli approvvigionamenti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), sulla base dei documenti commerciali e d'altro tipo attestanti l'uso che è stato fatto del latte e dell'equivalente latte raccolti;

    b) presso i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento « vendite dirette », l'attendibilità della dichiarazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e della contabilità di magazzino di cui al paragrafo 1, lettera f).

    Le operazioni di controllo vengono stabilite dallo Stato membro in base a un'analisi del rischio. Ogni anno il loro numero non può essere inferiore:

    - per quanto riguarda la lettera a), al 40 % del numero di acquirenti,

    - per quanto riguarda la lettera b), al 5 % del numero di produttori interessati.

    Articolo 8

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    - entro il mese successivo alla loro adozione, le misure adottate ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del presente regolamento, nonché, se del caso, le relative modifiche;

    - la propria decisione debitamente motivata, in caso di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92;

    - ogni anno, anteriormente al 1o marzo, i quantitativi convertiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92;

    - ogni anno, anteriormente al 1o settembre, l'accluso questionario debitamente compilato; se tale scadenza non è rispettata, la Commissione procede a una riduzione forfettaria degli anticipi concessi sulle spese agricole;

    - i risultati e le informazioni occorrenti per la valutazione delle misure applicate in virtù dell'articolo 8, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92.

    Articolo 9

    Il regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione (7) è abrogato.

    Tuttavia esso resta applicabile per garantire l'adempimento degli obblighi relativi all'applicazione del regime di prelievo supplementare per il nono periodo e, se del caso, per i periodi precedenti.

    Per non compromettere la continuità delle misure nazionali intese a far rispettare il regime del prelievo supplementare, i richiami all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (8), al regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio (9) o al regolamento (CEE) n. 1546/88 possono, in via transitoria, essere riferiti al regolamento (CEE) n. 3950/92 e al presente regolamento.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal periodo di 12 mesi che inizia il 1o aprile 1993.

    Tuttavia, in caso di difficoltà amministrative, lo Stato membro interessato può differire sino al 31 dicembre 1993 l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) ed e).

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1993.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

    (4) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9.

    (5) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18.

    (6) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32.

    (7) GU n. L 139 del 4. 6. 1988, pag. 12.

    (8) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (9) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

    ALLEGATO

    Questionario annuale sull'applicazione del regime di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseari, istituito dal regolamento (CEE) n. 3950/92 PERIODO DI APPLICAZIONE: STATO MEMBRO:

    1. Consegne

    1.1. Numero di acquirenti

    di cui associazioni di acquirenti

    1.2. Somma dei quantitativi di riferimento individuali « consegne » assegnati (in t)

    1.3. Numero di produttori

    di cui produttori che dispongono anche di un quantitativo di riferimento « vendite dirette »

    1.4. Numero di domande di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92

    e quantitativi in questione (in t)

    1.5. Tenore rappresentativo medio di materia grassa (in g/kg)

    1.6. Volume delle consegne di latte e di equivalente latte (in t)

    di cui prodotti lattieri in equivalente latte (in t)

    1.7. Tenore effettivo medio di materia grassa dei prodotti consegnati (in g/kg)

    1.8. Adeguamento delle consegne al tenore rappresentativo di materia grassa (in t)

    1.9. Numero delle cessioni temporanee di quantitativi di riferimento registrate al 31 dicembre

    e quantitativi in questione (in t)

    1.10. Quantitativi di riferimento non utilizzati prima di un'eventuale riassegnazione (in t)

    1.11. Numero di produttori che hanno beneficiato dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92, ripartiti per categoria

    importi ridistribuiti, per categoria di produttori (in moneta nazionale)

    importi destinati al finanziamento delle misure di cui all'articolo 8, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92 (in moneta nazionale)

    2. Vendite dirette

    2.1. Somma dei quantitativi di riferimento individuali per le vendite dirette assegnati (in t)

    2.2. Numero di produttori

    2.3. Volume delle vendite dirette di latte e di equivalente latte (in t)

    di cui prodotti lattieri in equivalente latte (in t)

    di cui: - crema e burro

    - formaggi

    - iogurt

    - altri

    2.4. Quantitativi di riferimento inutilizzati prima di un'eventuale riassegnazione (in t)

    2.5. Frazione del prelievo riscosso destinata alle misure di cui all'articolo 8, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92 (in moneta nazionale)

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