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Document 31993R0339
Council Regulation (EEC) No 339/93 of 8 February 1993 on checks for conformity with the rules on product safety in the case of products imported from third countries
Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti
Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti
GU L 40 del 17.2.1993, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32008R0765
Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti
Gazzetta ufficiale n. L 040 del 17/02/1993 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0081
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0081
REGOLAMENTO (CEE) N. 339/93 DEL CONSIGLIO dell'8 febbraio 1993 relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione (1), considerando che un prodotto non può essere immesso sul mercato della Comunità se non è conforme alla pertinente regolamentazione e che pertanto gli Stati membri sono responsabili del controllo sulla conformità dei prodotti; considerando che con la soppressione dei controlli alle frontiere interne della Comunità, conformemente all'articolo 8 A del Trattato, occorre garantire che ciascuno Stato membro agisca, nell'esercizio di tali controlli alle frontiere esterne, secondo modalità analoghe, onde evitare qualsiasi distorsione che possa pregiudicare la sicurezza e la salute; considerando che, nel rispetto delle competenze e dei mezzi rispettivi delle amministrazioni nazionali interessate, le autorità doganali debbono essere strettamente associate all'esercizio della vigilanza sul mercato e ai sistemi di informazione previsti dalle norme comunitarie e nazionali, nella misura in cui si tratti di prodotti provenienti dai paesi terzi; considerando in particolare che, qualora le autorità doganali constatino, verificando le operazioni di immissione in libera pratica, che taluni prodotti presentano caratteristiche tali da suscitare un serio dubbio circa l'esistenza di un pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza, dette autorità debbono poter sospendere la concessione dello svincolo ed informare le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato, affinché possano prendere le misure appropriate; considerando che la stessa facoltà deve sussistere anche quando, nelle stesse circostanze, le autorità doganali constatino l'assenza di un documento che deve accompagnare i prodotti e/o l'assenza di una marcatura, peraltro previsti dalle norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nello Stato membro in cui viene richiesta l'immissione in libera pratica; considerando che, a fini di efficienza e coordinamento, occorre che gli Stati membri designino l'autorità o le autorità nazionali competenti in maniera di vigilanza del mercato che devono essere informate dalle autorità doganali nelle fattispecie summenzionate; considerando che, ricevute tali informazioni, le autorità competenti devono poter accertare che i prodotti di cui trattasi rispettino le norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti; considerando nondimeno che le autorità competenti devono intervenire entro un termine sufficientemente breve tenuto conto del serio dubbio sopra evocato e degli impegni internazionali della Comunità, specialmente in materia di controllo di conformità alle norme tecniche; considerando che, se le autorità nazionali competenti in maniera di vigilanza sul mercato non hanno preso entro questo termine provvedimenti, compresi quelli di natura cautelare, l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi deve essere autorizzata, salvo espletamento delle altre formalità d'importazione; considerando tuttavia che, per motivi di coerenza, il presente regolamento deve applicarsi solo qualora non esistano nell'ambito delle regolamentazioni comunitarie in materia di sanità e sicurezza norme specifiche sull'organizzazione dei controlli di determinati prodotti alle frontiere; considerando che l'esercizio di questi controlli deve rispettare, da una parte, il principio di proporzionalità ed essere quindi strettamente funzionale alle esigenze e, dall'altra, gli obblighi imposti dalla convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, approvata a norme della Comunità con il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio (2); considerando che, per garantire un alto livello di sicurezza alle operazioni d'importazione, spetta alla Commissione e a ciascuno Stato membro assicurare la trasparenza delle misure di esecuzione del presente regolamento e a tutti gli Stati membri prestarsi reciprocamente tutta l'assistenza necessaria; considerando, in particolare, che le autorità doganali devono poter disporre di informazioni adeguate all'esercizio del loro compito, grazie alla conoscenza tanto dei prodotti o categorie di prodotti più particolarmente interessati quanto delle marcature e dei documenti di accompagnamento dei prodotti di cui trattasi; considerando che occorre assoggettare a costante verifica l'applicazione del presente regolamento, in modo da permetterne gli adeguamenti necessari a garantirne l'efficacia; considerando che il presente regolamento costituisce parte integrante della politica commerciale comune; che esso si limita a quanto è necessario all'armonioso esercizio dei controlli sulla conformità dei prodotti importati dai paesi terzi alle norme applicabili in materia di sicurezza dei prodotti sul mercato comunitario; considerando che tali controlli dovrebbero rispettare gli obblighi assunti dalla Comunità, nell'ambito del GATT, per sviluppare gli scambi su una base non discriminatoria, nonché gli obblighi previsti dal codice del GATT sugli ostacoli tecnici agli scambi, secondo il quale l'applicazione di norme non dovrebbe costituire un mezzo per creare ostacoli agli scambi internazionali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento, si intende per: - « autorità nazionale competente in materia di vigilanza sul mercato »: l'autorità o le autorità nazionali designate dagli Stati membri e incaricate di eseguire controlli atti a verificare la conformità dei prodotti immessi sul mercato comunitario o nazionale con la pertinente legislazione comunitaria o nazionale loro applicabile; - « documento di accompagnamento »: qualsiasi documento che deve accompagnare obbligatoriamente e materialmente un prodotto all'atto della sua immissione sul mercato, secondo la vigente legislazione comunitaria o nazionale; - « marcatura »: qualsiasi marcatura o etichettatura che deve essere obbligatoriamente apposta su un prodotto, secondo la vigente legislazione comunitaria o nazionale, e che attesta la conformità di detto prodotto a tale legislazione; - « autorità doganali »: le autorità competenti, fra l'altro, per l'applicazione della regolamentazione doganale. Articolo 2 Le autorità doganali che, nell'ambito dei controlli sulle merci dichiarate ai fini dell'immissione in libera pratica constatino: - la presenza di un prodotto - o lotto di prodotti - avente caratteristiche tali da suscitare un serio dubbio circa l'esistenza di un pericolo grave ed immediato per la salute o la sicurezza, quando il prodotto sia utilizzato in condizioni normali e prevedibili, e/o, - l'assenza di un documento che deve accompagnare un prodotto - o lotto di prodotti - ovvero l'assenza di una marcatura, documento o marcatura peraltro previsti dalle pertinenti norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti e in vigore nello Stato membro in cui viene richiesta l'immissione in libera pratica, sospendono lo svincolo del prodotto - o lotto di prodotti - interessato ed informano quanto prima l'autorità nazionale competente in materia di vigilanza sul mercato. Articolo 3 Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato che ha designato quali organi da informare in caso di applicazione dell'articolo 2. Articolo 4 1. Le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato devono poter intervenire riguardo ad ogni prodotto il cui svincolo è stato sospeso dalle autorità doganali in forza dell'articolo 2. In assenza di un loro intervento si applica l'articolo 5, secondo comma. 2. Nel caso di merci deperibili, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato e le autorità doganali vigilano, nei limiti del possibile, affinché le condizioni di deposito delle merci o di stazionamento dei mezzi di trasporto eventualmente imposte non siano incompatibili con la conservazione delle merci. Articolo 5 Se le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato, intervenendo conformemente all'articolo 4, ritengono che il prodotto in oggetto non costituisca un pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza e/o non possa essere considerato non conforme alle pertinenti norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti, il prodotto in oggetto viene immesso in libera pratica, sempreché siano state rispettate tutte le altre condizioni e formalità relative all'immissione in libera pratica. Lo stesso avviene se entro tre giorni lavorativi dalla sospensione dello svincolo le autorità doganali che hanno applicato l'articolo 2 non hanno avuto comunicazione dei provvedimenti, compresi quelli di natura cautelare, presi dalle autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato. Articolo 6 1. Qualora constatino che il prodotto in oggetto rappresenta un pericolo grave ed immediato, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato adottano provvedimenti inibitori dell'immissione sul mercato secondo le pertinenti norme comunitarie o nazionali, e chiedono alle autorità doganali di apporre sulla fattura commerciale che accompagna il prodotto e su qualsiasi altro appropriato documento d'accompagnamento una delle seguenti diciture: - Producto peligroso - no se autoriza su despacho a libre práctica - Reglamento (CEE) no 339/93; - Farligt produkt - overgang til fri omsaetning ikke tilladt - forordning (EOEF) nr. 339/93; - Gefaehrliches Erzeugnis - UEberfuehrung in den zollrechtlich freien Verkehr nicht gestattet - Verordnung (EWG) Nr. 339/93; - Epikindyno proion - den epitrepetai i eleftheri kykloforia - Kanonismos (EOK) arith. 339/93; - Dangerous product - release for free circulation not authorized - Regulation (EEC) No 339/93; - Produit dangereux - mise en libre pratique non autorisée - règlement (CEE) no 339/93; - Prodotto pericoloso - immissione in libera pratica non autorizzata - regolamento (CEE) n. 339/93; - Gevaarlijk produkt - het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan - Verordening (EEG) nr. 339/93; - Produto perigoso - colocaçao em livre prática nao permitida - Regulamento (CEE) no 339/93. 2. Qualora constatino che il prodotto in oggetto non rispetta le norme comunitarie o nazionali vigenti in materia di sicurezza dei prodotti, le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato prendono le misure del caso, incluse, ove necessario, misure di divieto di immissione sul mercato, secondo dette norme; in caso di divieto di immissione sul mercato, chiedono alle autorità doganali di apporre sulla fattura commerciale che accompagna il prodotto e su qualsiasi altro appropriato documento di accompagnamento una delle seguenti diciture: - Producto no conforme - no se autoriza su despacho a libre práctica - Reglamento (CEE) no 339/93; - Ikke overensstemmende produkt - overgang til fri omsaetning ikke tilladt - forordning (EOEF) nr. 339/93; - Nichtkonformes Erzeugnis - UEberfuehrung in den zollrechtlich freien Verkehr nicht gestattet - Verordnung (EWG) Nr. 339/93; - Akatallilo proion - den epitrepetai i eleftheri kykloforia - Kanonismos (EOK) arith. 339/93; - Product not in conformity - release for free circulation not authorized - Regulation (EEC) No 339/93; - Produit non conforme - mise en libre pratique non autorisée - règlement (CEE) no 339/93; - Prodotto non conforme - immissione in libera pratica non autorizzata - regolamento (CEE) n. 339/93; - Niet-conform produkt - het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan - Verordening (EEG) nr. 339/93; - Produto nao conforme - colocaçao em livre prática nao permitida - Regulamento (CEE) no 339/93. 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (3) sono applicabili mutatis mutandis. 4. Quando il prodotto considerato sia successivamente dichiarato per una destinazione doganale diversa dall'immissione in libera pratica e a condizione che le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul mercato non vi si oppongano, le diciture di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono apposte, secondo le stesse modalità, anche sui documenti relativi a questa destinazione. Articolo 7 Il presente regolamento si applica in assenza di disposizioni comunitarie specifiche relative all'organizzazione di controlli alle frontiere di particolari prodotti. In ogni caso il presente regolamento non si applica nelle fattispecie disciplinate da norme comunitarie relative ai controlli fitosanitari, veterinari, zootecnici e relativi alla protezione degli animali. Articolo 8 Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e ai fini della sua applicazione, viene definito, secondo la procedura prevista all'articolo 9, l'elenco dei prodotti o delle categorie di prodotti più particolarmente interessati dall'applicazione dell'articolo 2, secondo trattino nei limiti della regolamentazione comunitaria; questo elenco è stabilito in base all'esperienza e/o alle regole applicabili in materia di sicurezza dei prodotti. Secondo la medesima procedura, l'elenco viene rivisto nei limiti del necessario, in maniera da adeguarlo alle nuove situazioni che risultino dall'esperienza e dall'evoluzione delle norme pertinenti in materia di sicurezza dei prodotti. Articolo 9 1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato il progetto di misure che definiscono o emendano l'elenco dei prodotti o di categorie di prodotti più particolarmente contemplati dall'articolo 2, secondo trattino. Il comitato formula il suo parere su questo progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle misure da prendere. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle misure che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta misure immediatamente applicabili. b) Se esse non sono tuttavia conformi al parere del comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso: - la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui sopra; - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine previsto al primo trattino. Articolo 10 Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le caratteristiche delle marcature e dei documenti di accompagnamento dei prodotti definiti all'articolo 1, che sono richiesti dalla regolamentazione comunitaria o dalla propria regolamentazione nazionale, nonché la motivazione delle istruzioni date alle autorità doganali in vista dell'applicazione dell'articolo 2, secondo trattino. La Commissione trasmette immediatamente agli altri Stati membri le comunicazioni ricevute. La prima comunicazione avviene entro un termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 11 1. Lo Stato membro che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, ritenga necessario designare punti di sdoganamento specializzati per il controllo di talune merci, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri; la Commissione tiene un elenco aggiornato dei punti di sdoganamento specializzati e lo rende pubblico. 2. I vincoli connessi con l'obbligo di passare per un punto di sdoganamento specializzato, in forza del paragrafo 1, non debbono essere, per gli operatori economici, sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito, tenuto conto delle circostanze di fatto che possono giustificare tale obbligo. Articolo 12 Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni prese ai fini della sua esecuzione. La Commissione le comunica agli altri Stati membri. Articolo 13 Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle sue modalità di applicazione, proponendo ogni modifica che ritenga appropriata. Ai fini dell'elaborazione di tale relazione gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione utile sulla maniera in cui essi applicano il presente regolamento e in particolare sulle statistiche relative all'applicazione dell'articolo 6. Articolo 14 Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1993. Per il Consiglio Il Presidente J. TROEJBORG (1) GU n. C 329 del 15. 12. 1992, pag. 3. (2) GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3).