This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31993L0118
Council Directive 93/118/EEC of 22 December 1993 amending Directive 85/73/EEC on the financing of health inspections and controls of fresh meat and poultrymeat
DIRETTIVA 93/118/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1993 che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile
DIRETTIVA 93/118/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1993 che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile
GU L 340 del 31.12.1993, p. 15–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; abrog. impl. da 396L0043
DIRETTIVA 93/118/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1993 che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile
Gazzetta ufficiale n. L 340 del 31/12/1993 pag. 0015 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0188
DIRETTIVA 93/118/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1993 che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che i prodotti d'origine animale sono inclusi nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato II del trattato; che l'immissione sul mercato di tali prodotti costituisce un'importante fonte di reddito per una parte considerevole della popolazione agricola; considerando che la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (4), ha stabilito, in particolare, i requisiti per i controlli veterinari da effettuare negli Stati membri speditori per un gran numero di prodotti di origine animale; considerando che la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti in provenienza da paesi terzi importati nella Comunità (5), ha stabilito, in particolare, i requisiti per i controlli da effettuare per i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi; considerando che la direttiva 85/73/CEE (6) ha stabilito norme armonizzate per il finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari relativi alle carni fresche di talune specie animali; che tale direttiva prescrive, in particolare, la riscossione di un contributo relativo a tali ispezioni e controlli; considerando che è necessario modificare la direttiva 85/73/CEE, per tenere conto delle nuove disposizioni in materia di controllo; considerando che è opportuno estendere i principi stabiliti dalla direttiva 85/73/CEE, in particolare quello relativo alla riscossione di contributi; che tale estensione è giustificata dall'esigenza di assicurare un funzionamento efficace del regime di controllo e di evitare distorsioni di concorrenza; considerando che è necessario prevedere fin da ora le modalità necessarie per assicurare il finanziamento dei controlli delle carni di cui alle direttive 64/433/CEE (7), 71/118/CEE (8) e 72/462/CEE (9); considerando che per gli altri prodotti di origine animale le modalità saranno fissate ulteriormente, tenendo conto della specificità dei prodotti da controllare, della natura dei controlli da effettuare e dell'interesse circa le norme di concorrenza per la fissazione di un contributo comunitario; considerando che occorre prevedere una presentazione omogenea delle disposizioni comunitarie in questa materia, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 85/73/CEE è modificata come segue: 1) Il titolo è sostituito dal testo seguente: «Direttiva 85/73/CEE del Consiglio relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE». 2) Si legga l'articolo 1 come segue: «Articolo 1 1. Gli Stati membri provvedono: - a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari delle carni contemplate dalle direttive 64/433/CEE, 72/462/CEE e 71/118/CEE, comprese le spese inerenti ai controlli previsti dalla direttiva 86/469/CEE, nonché le spese derivanti dal controllo delle norme della direttiva 93/118/CEE (*); - a garantire il finanziamento: - delle altre ispezioni e controlli veterinari previsti per i prodotti contemplati dalle direttive elencate nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE; - dei controlli previsti dalla direttiva 90/675/CEE per i prodotti d'origine animale diversi dalle carni contemplate al primo trattino, compresi i controlli sulla presenza di residui. 2. I contributi di cui al paragrafo 1 sono fissati in modo tale da coprire i costi sostenuti dall'autorità competente a titolo: - degli oneri salariali, compresi gli oneri sociali; - delle spese amministrative cui possono essere imputate le spese necessarie alla formazione permanente degli ispettori, per l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui al paragrafo 1. 3. È vietata qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti dalla presente direttiva. 3) Gli articoli 2, 2 bis e 3 sono sostituiti dai seguenti articoli: «Articolo 2 1. Ai fini esclusivi del finanziamento dei controlli effettuati dalle autorità competenti in conformità delle direttive di cui all'articolo 1, gli Stati membri provvedono a riscuotere: - per le carni di cui alle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE, a decorrere dal 1° gennaio 1994, i contributi comunitari, conformemente alle modalità specificate in allegato; - a decorrere da una data da stabilire al momento dell'adozione delle decisioni previste all'articolo 6, un contributo comunitario per i controlli effettuati sui prodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino. 2. In attesa delle decisioni menzionate al secondo trattino del paragrafo 1, gli Stati membri possono riscuotere contributi nazionali, nel rispetto dei principi pertinenti per la fissazione dei contributi comunitari. 3. Gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro non sia superiore al costo effettivo delle spese d'ispezione. 4. I contributi comunitari si sostituiscono a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso dalle autorità nazionali, regionali o comunali degli Stati membri per le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 1 e la loro certificazione. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1995, gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere le spese di registrazione degli stabilimenti autorizzati, in conformità della normativa di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE. La presente direttiva non preclude la possibilità per gli Stati membri di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizoozie. 5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione - per la prima volta due anni dopo l'istituzione del nuovo regime e in seguito su sua richiesta - i dati relativi alla ripartizione e all'utilizzo di tali contributi e devono essere in grado di motivare il loro metodo di calcolo. Articolo 3 1. Nel quadro dei controlli di cui all'articolo 12 della direttiva 64/433/CEE, all'articolo 10 della direttiva 71/118/CEE e all'articolo 20 della direttiva 90/675/CEE, la Commissione ha la facoltà di verificare, senza preavviso, l'effettiva applicazione delle disposizioni della presente direttiva. 2. Quando uno Stato membro ritiene che in un altro Stato membro i controlli siano effettuati in modo tale che i contributi previsti dalla presente direttiva non corrispondono agli oneri effettivamente sostenuti per detti controlli, esso ricorre alle pertinenti disposizioni della direttiva 89/608/CEE, in particolare agli articoli 10 e 11. Articolo 4 I contributi devono essere versati dal conduttore o dal proprietario dello stabilimento che procede alle operazioni contemplate nelle direttive di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE cui è concessa la facoltà di trasferire i contributi versati per l'operazione in questione alla persona fisica o giuridica per conto della quale sono effettuate dette operazioni. Per le importazioni i contributi sono a carico dell'importatore o dell'agenzia doganale che agisce a nome dell'importatore. Articolo 5 Il tasso da adottare per la conversione in moneta nazionale degli importi in ecu previsti dalla presente direttiva è quello pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre. Tale tasso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Gli Stati membri adottano tuttavia per il 1994 il tasso di conversione in vigore il 1° settembre 1992 e per il 1995 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al primo comma per gli ultimi tre anni. Articolo 6 1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può completare la presente direttiva con allegati specifici, in modo da stabilire, nella misura necessaria all'esecuzione dei controlli previsti dalle direttive di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e dalla direttiva 90/675/CEE, i livelli forfettari dei contributi comunitari e fissare le modalità e i principi di applicazione della presente direttiva, nonché le eccezioni. 2. L'allegato della presente direttiva può essere modificato o completato secondo la procedura prevista al paragrafo 1. 3. Anteriormente al 1° gennaio 1996 il Consiglio procede a un riesame della presente direttiva sulla base di una relazione della Commissione, corredata di eventuali proposte. Articolo 7 Gli Stati membri informano la Commissione in merito a quanto segue: - tassi di conversione adottati ogni anno a titolo dell'articolo 5; - luogo/luoghi di riscossione dei contributi, con le necessarie motivazioni, a titolo dell'allegato, capitolo I, punto 6. Articolo 8 1. La Grecia è autorizzata a derogare ai principi della presente direttiva qualora, a causa delle caratteristiche geografiche, i costi di riscossione di un contributo in regioni isolate siano superiori ai proventi del contributo. Le autorità greche informano la Commissione riguardo all'estensione territoriale delle deroghe concesse. Tale informazione è corredata delle necessarie motivazioni. 2. Per quanto riguarda altre regioni ultraperiferiche, ai sensi della procedura prevista dall'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE altri Stati membri possono essere autorizzati a beneficiare delle stesse deroghe.». 4) Gli attuali articoli 4 e 5 diventano rispettivamente articoli 9 e 10. 5) È aggiunto l'allegato riportato nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 La decisione 88/408/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1994. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1993 per i requisiti dell'allegato nonché dell'articolo 5 e al più tardi il 31 dicembre 1994 per le altre disposizioni. Il Portogallo dispone di un termine supplementare di un anno per conformarsi alle nuove disposizioni del capitolo I dell'allegato. Essi informano immediatamente la Commissione delle disposizioni adottate. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente J.-M. DEHOUSSE (1) GU n. C 325 del 14. 12. 1991, pag. 21. (2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 326. (3) GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 17. (4) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49). (5) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49). (6) GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 88/409/CEE (GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 28). (7) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. (8) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. (9) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (*) GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 15.» ALLEGATO «ALLEGATO CONTRIBUTI APPLICABILI ALLE CARNI CHE RIENTRANO NEL CAMPO D'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE CAPITOLO I Carni che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive 64/433/CEE e 71/118/CEE Il contributo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, è fissato nel modo seguente, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2: 1. Fatta salva l'applicazione dei punti 4 e 5, gli Stati membri riscuotono per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione - i sguenti importi forfettari: a) carni bovine: - bovini adulti: 4,75 ecu/capo, - giovani bovini: 2,5 ecu/capo; b) solipedi/equidi: 4,4 ecu/capo; c) suini: 1,30 ecu/capo; d) carni ovine e caprine: animali di peso carcassa: i) inferiore a 12 kg: 0,175 ecu/capo, ii) compreso tra 12 e 18 kg: 0,35 ecu/capo, iii) superiore a 18 kg: 0,5 ecu/capo. In attesa di un riesame delle norme di ispezione per gli agnelli, i caprini e i suinetti di peso inferiore a 12 kg e comunque entro il 31 dicembre 1995, gli Stati membri possono riscuotere, a titolo dell'ispezione di tali animali macellati, un importo corrispondente al costo reale dell'ispezione; e) fino al 31 dicembre 1995 l'importo minimo da riscuotere per l'ispezione ante mortem e post mortem prevista dalla direttiva 71/118/CEE è fissato: i) o forfettariamente ai livelli seguenti: - polli e galline da carne e altri giovani volatili da cortile da ingrasso di peso inferiore a 2 kg, nonché galline di riforma: 0,01 ecu/capo; - altri volatili da cortile giovani da ingrasso di peso carcassa superiore a 2 kg: 0,02 ecu/capo; - altri volatili da cortile adulti di peso superiore a 5 kg: 0,04 ecu/capo; ii) o, qualora uno Stato membro decida di non distinguere in funzione della categoria di volatili, conformemente al punto i): 0,03 ecu/volatile; - una parte relativa a) alle spese amministrative non potrà essere inferiore a 0,725 ecu per tonnellata; b) alla ricerca dei residui non potrà essere inferiore a 1,35 ecu/tonnellata. 2. I controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 71/118/CEE devono essere coperti: a) forfettariamente, mediante l'aggiunta di un importo forfettario di 3 ecu per tonnellata applicato alle carni che sono introdotte in un laboratorio di sezionamento. Questo importo si aggiunge agli importi indicati al punto 1; b) mediante la riscossione dei costi reali di ispezione per ogni ora prestata, considerando come prestata ogni ora iniziata. Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stabilimento da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 55 % sugli importi previsti al punto 1; 3. Gli Stati membri riscuotono un importo corrispondente al costo reale necessario per il controllo o l'ispezione delle carni immagazzinate, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto D della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto C della direttiva 71/118/CEE. Le modalità di applicazione del presente punto possono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE o all'articolo 21 della direttiva 71/118/CEE, in particolare al fine di disciplinare i casi delle carni d'intervento e delle carni che formano oggetto di immagazzinamento di breve durata in depositi diversi. 4. Per coprire costi più elevati gli Stati membri possono: a) ricorrere ad un aumento, per un determinato stabilimento, dei livelli forfettari previsti ai punti 1 e 2, lettera a). Oltre a quella prevista al punto 5, lettera a), le condizioni da soddisfare possono essere le seguenti: - maggiore costo dell'ispezione a seguito di una particolare mancanza di uniformità dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute, - maggiori tempi di attesa e tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione, a seguito di insufficiente programmazione dello stabilimento per quanto riguarda le forniture dei capi destinati ad essere macellati oppure a seguito di mancanze e interruzioni tecniche, ad esempio in stabilimenti vecchi, - frequenti ritardi nell'esecuzione delle macellazioni, ad esempio a seguito di insufficiente personale addetto alla macellazione, e pertanto utilizzazione ridotta del personale addetto all'ispezione, - maggiori spese causate da particolari durate del trasporto, - maggiore durata a causa di frequenti cambiamenti degli orari di macellazione, non dovuti al personale di ispezione, - frequenti interruzioni nelle macellazioni per le operazioni di pulizia e disinfezione, - esecuzione di ispezioni dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione. L'ammontare dei supplementi al livello forfettario di riferimento del contributo dipende dall'ammontare dei costi da coprire; b) o riscuotere un contributo specifico per coprire i costi effettivi. 5. Gli Stati membri in cui i costi salariali, struttura degli stabilimenti e rapporto esistente tra veterinari e ispettori si scostano dalla media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari stabiliti ai punti 1 e 2, lettera a), possono derogare verso il basso a concorrenza dei costi reali di ispezione: a) in generale, quando il costo della vita e i costi salariali presentano differenze particolarmente rilevanti; b) per un determinato stabilimento, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: - il numero minimo di macellazioni giornaliere deve consentire di programmare il numero necessario di persone addette all'ispezione, - il numero di capi macellati deve essere costante affinché, programmando le forniture dei capi, sia possibile disporre in modo razionale del personale addetto all'ispezione, - lo stabilimento deve fruire di una rigida organizzazione e programmazione e le macellazioni devono essere effettuate rapidamente, consentendo un impiego ottimale del personale addetto all'ispezione, - non devono esserci tempi di attesa o altri tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione, - deve essere assicurata un'uniformità ottimale dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute. L'applicazione di tali deroghe non può in nessun caso comportare riduzioni superiori al 55 % dei livelli che figurano al punto 1. 6. I contributi di cui ai punti da 1 a 4 sono riscossi, a seconda dei casi, nel macello, nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero. In deroga al primo comma, per gli stabilimenti che effettuano più operazioni e per le filiere di produzione che comprendono varie operazioni, gli Stati membri possono riscuotere un contributo globale che comprende tutti gli importi in una sola volta e in un solo luogo. Tuttavia, qualora il contributo riscosso nel macello copra tutte le spese di ispezione di cui al primo comma, lo Stato membro non riscuote alcun contributo nel laboratorio di sezionamento e nel deposito frigorifero. CAPITOLO II Carni che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 72/462/CEE 1. Il contributo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino è fissato conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 al livello forfettario minimo di 5 ecu per tonnellata, con un importo minimo di 30 ecu per partita; tale importo minimo non è riscosso nel caso di piccole partite importate nell'ambito degli scambi commerciali tra le regioni frontaliere. Tuttavia gli Stati membri possono derogare verso l'alto a questo importo, a concorrenza dei costi reali. 2. Tuttavia, fino al 1° luglio 1994, gli Stati membri possono mantenere la riscossione di un importo ridotto per le carni dei paesi terzi alle quali essi applicano, alla data del 1° luglio 1993, controlli di frequenza ridotta. Questa riduzione può essere al massimo del 55 % rispetto ai livelli forfettari menzionati al punto 1. 3. Al momento dell'adozione delle decisioni previste all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE e secondo la stessa procedura, gli importi di cui al punto 1 sono modulati in proporzione alla riduzione decisa per le frequenze dei controlli. All'atto dell'adozione di tali decisioni, la Commissione tiene conto in particolare delle garanzie date dai paesi terzi per quanto riguarda l'accettazione del principio della regionalizzazione e degli altri principi comunitari. 4. A decorrere dal 1° luglio 1994, e in assenza di decisione conformemente al punto 3, gli Stati membri applicano un importo ridotto in proporzione alla riduzione della frequenza di controlli decisa nell'ambito di qualsiasi accordo concluso in questa materia dalla Comunità con un paese terzo, o in assenza di tale acordo, gli importi definiti al punto 1. 5. Il contributo di cui al punto 1 è a carico dell'importatore ed è riscosso presso l'ufficio doganale da cui dipende l'ufficio d'ispezione alla frontiera. 6. Gli Stati membri possono imputare una parte del gettito dei contributi previsti dal presente capitolo ad un fondo di solidarietà sanitaria destinato a potenziare i servizi veterinari per permettere loro di intervenire più efficacemente in caso di insorgenza di malattie esotiche.»