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Document 31993L0038
Council Directive 93/38/EEC of 14 June 1993 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors
Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni
Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni
GU L 199 del 9.8.1993, p. 84–138
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2004; abrogato da 32004L0017
Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni
Gazzetta ufficiale n. L 199 del 09/08/1993 pag. 0084 - 0138
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 4 pag. 0177
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 4 pag. 0177
DIRETTIVA 93/38/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, ultima frase e gli articoli 66, 100 A e 113, vista la proposta della Commissione(1) , in cooperazione con il Parlamento europeo(2) , visto il parere del Comitato economico e sociale(3) , 1. considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; 2. considerando che conformemente agli articoli 30 e 59 del trattato sono vietate le restrizioni alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni; 3. considerando che l'articolo 97 del trattato Euratom vieta ogni restrizione fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda le società sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale o di prestare i relativi servizi; 4. considerando che detti obiettivi esigono altresì il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti applicate dagli enti che operano in questi settori; 5. considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno fissa un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti pubblici nei settori esclusi dall'applicazione della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici(4) , e della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture(5) ; 6. considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno stabilisce altresì un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti di servizi; 7. considerando che tra questi settori esclusi figurano quelli riguardanti l'acqua, l'energia ed i trasporti nonché, nel quadro della direttiva 77/62/CEE, il settore delle telecomunicazioni; 8. considerando che la loro esclusione era principalmente giustificata dal fatto che gli enti che gestiscono tali servizi sono in alcuni casi disciplinati dal diritto pubblico, mentre in altri sono disciplinati dal diritto privato; 9. considerando che la necessità di assicurare una effettiva liberalizzazione del mercato ed un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti in questi settori esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal semplice riferimento alla loro qualificazione giuridica; 10. considerando che nei quattro settori contemplati dalla presente direttiva i problemi che occorre risolvere sono di natura analoga ed è quindi possibile trattarli in un unico dispositivo; 11. considerando che uno dei principali motivi per cui gli enti che operano in questi settori non procedono ad appelli alla concorrenza a livello europeo è la naturale chiusura dei mercati nei quali essi operano, dovuta alla concessione, da parte delle autorità nazionali, di diritti speciali o esclusivi per l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio di cui trattasi, lo sfruttamento di una data area geografica per un fine determinato, la messa a disposizione o lo sfruttamento di reti pubbliche di telecomunicazioni o la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni; 12. considerando che un altro motivo importante per cui manca in tali settori una concorrenza a livello comunitario è costituito dai diversi modi che le autorità nazionali utilizzano per influenzare il comportamento di detti enti, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni nei relativi capitali sociali o la rappresentanza negli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di tali enti; 13. considerando che la presente direttiva non deve estendersi alle attività degli enti in questione che si svolgono al di fuori dei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni, o che, pur rientrando in questi settori, sono nondimeno direttamente esposte alla concorrenza in mercati il cui accesso non è limitato; 14. considerando che è opportuno che tali enti applichino disposizioni comuni in materia di procedure d'appalto per le loro attività relative all'acqua; che alcuni enti sono finora rientrati nel campo d'applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE relativamente alle loro attività in materia di progetti per opere di ingegneria idraulica, di irrigazione, di drenaggio e di eliminazione e trattamento delle acque di scarico; 15. considerando, tuttavia, che le norme relative alle procedure di appalto del tipo di quelle che vengono proposte per gli appalti di forniture risultano inadeguate per gli acquisti d'acqua, tenuto conto della necessità di approvvigionarsi presso fonti vicino al luogo di utilizzo; 16. considerando che, se sono soddisfatte particolari condizioni, lo sfruttamento di un'area geografica a fini di prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi può essere soggetto ad un regime alternativo che consenta di raggiungere lo stesso obiettivo di apertura dei mercati; che la Commissione deve assicurare il controllo del rispetto di tali condizioni da parte degli Stati membri che applicano tale regime alternativo; 17. considerando che la Commissione ha annunciato che proporrà misure volte ad eliminare, entro il 1992, gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità; che norme sulle procedure d'appalto del tipo di quelle che sono proposte per gli appalti di forniture non permetterebbero di superare gli ostacoli esistenti per l'acquisto di energia e di combustibili nel settore dell'energia; che non è opportuno, pertanto, includere tali acquisti di energia tra gli scopi della presente direttiva, pur considerando che tale situazione sarà riesaminata dal Consiglio sulla base di una relazione e delle proposte della Commissione; 18. considerando che i regolamenti (CEE) n. 3975/87(6) e (CEE) n. 3976/87(7) , la direttiva 87/601/CEE(8) e la decisione 87/602/CEE(9) mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra gli enti che forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico e che, pertanto, non è opportuno, per il momento, includere tali enti nella sfera d'applicazione della presente direttiva, ma che la situazione dovrebbe essere ulteriormente riesaminata alla luce dei progressi realizzati riguardo a detta concorrenza; 19. considerando che, vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi comunitari, non sarebbe opportuno sottoporre la maggior parte degli appalti in questo settore a procedure particolareggiate; che la situazione dei trasportatori marittimi che gestiscono «ferry» marittimi deve essere sorvegliata; che determinati servizi di «ferry» costieri o fluviali gestiti da autorità pubbliche non debbono più essere esclusi dal campo di applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE; 20. considerando che occorre facilitare il rispetto delle disposizioni relative alle attività non contemplate dalla presente direttiva; 21. considerando che le norme per l'aggiudicazione degli appalti di servizi devono avvicinarsi il più possibile a quelle che disciplinano gli appalti di forniture e di lavori, oggetto della presente direttiva; 22. considerando che è necessario evitare intralci alla libera prestazione dei servizi; che pertanto i prestatori di servizi possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche; che la presente direttiva non pregiudica tuttavia l'applicazione, a livello nazionale, delle norme relative alle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione purché esse siano compatibili con il diritto comunitario; 23. considerando che, per l'applicazione delle norme procedurali ed a fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi consiste nel suddividere tale settore in categorie corrispondenti a particolari voci di una nomenclatura comune; che gli allegati XVI A e XVI B della presente direttiva si riferiscono alla nomenclatura CPC (classificazione comune dei prodotti) delle Nazionai Unite; che in futuro detta nomenclatura potrà essere sostituita da una nomenclatura comunitaria; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di adeguare in conseguenza il riferimento alla nomenclatura CPC negli allegati XVI A e XVI B; 24. considerando che la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto nella misura in cui si fondi su contratti d'appalto; che la prestazione di servizi su altra base, quali le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o contratti di lavoro, esula dal campo d'applicazione della presente direttiva; 25. considerando che, a norma dell'articolo 130 F del trattato, l'incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo costituisce uno dei mezzi per rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e che l'apertura degli appalti pubblici favorirà la realizzazione di questo obiettivo; che il cofinanziamento dei programmi di ricerca non dovrebbe rientrare nella presente direttiva; che la presente direttiva non riguarda quindi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'organismo aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale organismo aggiudicatore; 26. considerando che i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti; 27. considerando che i servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o persone scelti all'uopo mediante opportuni accordi o procedimenti di selezione, secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme sugli appalti; 28. considerando che gli appalti di servizi contemplati nella presente direttiva non comprendono gli appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; 29. considerando che la presente direttiva non si applica agli appalti quando vengono dichiarati segreti o quando possono pregiudicare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o quando sono aggiudicati in base ad altre norme stabilite da accordi internazionali vigenti o da organizzazioni internazionali; 30. considerando che in determinate circostanze i contratti comportanti un'unica fonte di approvvigionamento designata possono venir esentati in tutto od in parte dall'applicazione della presente direttiva; 31. considerando che gli obblighi internazionali della Comunità o degli Stati membri non sono pregiudicati dalle disposizioni della presente direttiva; 32. considerando che occorre escludere taluni appalti di servizi aggiudicati ad un'impresa collegata la cui attività principale in materia di servizi consista nel prestare tali servizi al gruppo cui appartiene e non nel commercializzarli sul mercato; 33. considerando che per un periodo transitorio l'applicazione integrale della presente direttiva deve limitarsi agli appalti di servizi per cui le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita del commercio transfrontaliero; che i contratti relativi a servizi d'altro genere devono essere sottoposti ad osservazione per un determinato periodo di tempo prima di decidere in merito all'applicazione integrale della presente direttiva; che è necessario istituire in detta direttiva un sistema per tale osservazione il quale consenta altresì agli interessati di scambiarsi le pertinenti informazioni; 34. considerando che le norme comunitarie sul reciproco riconoscimento di diplomi, certificati od altri documenti atti a comprovare una qualifica formale si applicano ai casi in cui si esiga la prova di una particolare qualifica per poter partecipare ad una procedura d'appalto o ad un concorso di progettazione; 35. considerando che i prodotti, lavori o servizi devono essere descritti facendo riferimento a specifiche europee; che, onde assicurare che un prodotto, un lavoro o un servizio risponda all'uso al quale è destinato dall'ente aggiudicatore, detto riferimento può essere completato da specifiche, che non devono modificare la natura della soluzione tecnica o delle soluzioni tecniche offerte dalle specifiche europee; 36. considerando che nel quadro della presente direttiva trovano applicazione i principi dell'equivalenza e del reciproco riconoscimento delle norme, delle specifiche tecniche e di metodi di fabbricazione nazionali; 37. considerando che occorre garantire per le imprese comunitarie l'accesso all'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi nei paesi terzi; che a questo scopo, ove si riscontri che tale accesso è limitato di diritto o di fatto, la Comunità deve cercare di rimediare alla situazione; che in determinate circostanze deve essere possibile prendere provvedimenti in merito all'accesso delle imprese del paese terzo in questione - o all'ammissibilità delle offerte da questo provenienti - agli appalti di servizi di cui alla presente direttiva; 38. considerando che gli enti aggiudicatori, nel definire di comune accordo con i candidati i termini per la ricezione delle offerte, rispettano il principo della non discriminazione; che in mancanza di tale accordo è necessario prevedere disposizioni adeguate; 39. considerando che potrebbe rivelarsi utile migliorare la trasparenza nel settore degli obblighi relativi alla tutela e alle condizioni di lavoro vigenti nello Stato membro nel quale verranno eseguiti i lavori; 40. considerando che è opportuno che le disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici a favore dello sviluppo regionale rispondano agli obiettivi della Comunità e siano conformi ai principi del trattato; 41. considerando che gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte anormalmente basse soltanto dopo aver chiesto, per iscritto, spiegazioni sulla composizione dell'offerta; 42. considerando che, in presenza di offerte equivalenti originarie di paesi terzi, occorre dare la preferenza, entro certi limiti, ad un'offerta di origine comunitaria; 43. considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare la posizione della Comunità nei negoziati internazionali in corso o futuri; 44. considerando che, in funzione dell'esito di detti negoziati internazionali, la presente direttiva, previa decisione del Consiglio, si dovrà applicare anche ad offerte non comunitarie; 45. considerando che le disposizioni che gli enti interessati applicheranno devono stabilire un quadro per una sana prassi commerciale e preservare la massima flessibilità; 46. considerando che, a fronte di tale flessibilità e nell'interesse della reciproca fiducia, occorre garantire un livello minimo di trasparenza ed adottare metodi adeguati per vigilare sull'applicazione della presente direttiva; 47. considerando che è necessrio adeguare le disposizioni delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE per predisporre campi di applicazione ben definiti; che il campo di applicazione della direttiva 71/305/CEE non deve essere ridotto, ad eccezione degli appalti nei settori dell'acqua e delle telecomunicazioni; che il campo di applicazione della direttiva 77/62/CEE non deve essere ridotto, ad eccezone di taluni appalti nel settore dell'acqua; che il campo di applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE non deve tuttavia essere esteso agli appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali che, pur svolgendo attività economiche di carattere commerciale o industriale, appartengano all'amministrazione dello Stato; che tuttavia taluni appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali appartenenti all'amministrazione statale e effettuati per soddisfare esclusivamente esigenze pubbliche debbono essere contemplati da dette direttive; 48. considerando che la presente direttiva dovrà essere riesaminata in base all'esperienza acquisita; 49. considerando che l'apertura dei mercati nei settori contemplati dalla presente direttiva potrebbe avere effetti negativi sull'economia del Regno di Spagna; che le economie della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese dovranno sostenere sforzi ancora più rilevanti; che è opportuno accordare a tali Stati membri periodi supplementari adeguati per attuare la presente direttiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: TITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) «Autorità pubbliche»: lo Stato, gli enti territoriali, gli enti di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti territoriali o enti di diritto pubblico. Si considera ente di diritto pubblico ogni ente: - istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico interesse, che non abbiano carattere industriale o commerciale, - dotato di personalità giuridica, e - la cui attività è finanziata in via maggioritaria dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico o la cui gestione è sottoposta al controllo di questi ultimi o il cui consiglio d'amministrazione, consiglio direttivo o consiglio di vigilanza è composto da membri, più della metà dei quali sia nominata dallo Stato membro, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico. 2) «Imprese pubbliche»: le imprese su cui le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione. L'influenza dominante è presunta quando le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, riguardo ad un'impresa: - detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure - controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le parti emesse dall'impresa, oppure - hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza. 3) «Impresa collegata»: qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati(10) , ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa sulla quale l'ente aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo nonché qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore ovvero, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne. 4) «Appalti di forniture, di lavori e di servizi»: i contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 e un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi, che hanno per oggetto: a) quando si tratta di appalti di forniture, l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti; b) quando si tratta di appalti di lavori, l'esecuzione, o l'esecuzione e la progettazione insieme, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori di edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI. Questi appalti possono comportare inoltre le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione; c) quando si tratta di appalti di servizi, qualsiasi oggetto diverso da quelli di cui alle lettere a) e b) e ad esclusione: i) dei contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni immobiliari: tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi parallelamente, preventivamente o successivamente al contratto di acquisizione o di locazione, qualunque ne sia la forma, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva; ii) dei contratti aventi per oggetto servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite; iii) dei contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e di conciliazione; iv) dei contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; v) contratti di lavoro; vi) dei contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale ente. Gli appalti che includono servizi e forniture sono considerati appalti di forniture quando il valore totale delle forniture è superiore al valore dei servizi compresi nell'appalto. 5) «Accordo-quadro»: l'accordo tra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 ed uno o più fornitori, imprenditori o prestatori di servizi, che è inteso a fissare le condizioni, soprattutto per quanto riguarda i prezzi ed eventualmente i quantitativi previsti, degli appalti da aggiudicare nel corso di un determinato periodo. 6) «Offerente»: il fornitore, l'imprenditore o il prestatore di servizi che presenta un'offerta; «candidato»: colui che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata; il prestatore di servizi può essere una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 2. 7) «Procedure aperte, ristrette o negoziate»: le procedure di aggiudicazione utilizzate dagli enti aggiudicatori, nell'ambito delle quali: a) nel caso delle procedure aperte, ogni fornitore o imprenditore o prestatore di servizi interessato può presentare un'offerta; b) nel caso delle procedure ristrette, soltanto i candidati invitati dall'ente aggiudicatore possono presentare un'offerta; c) nel caso delle procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta i fornitori, gli imprenditori o i prestatori di servizi di propria scelta e negozia le condizioni dell'appalto con uno o più di essi. 8) «Specifiche tecniche»: i requisiti tecnici menzionati in particolare nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio e che permettono di caratterizzare oggettivamente un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'ente aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche possono comprendere i livelli di qualità o le proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto, alla fornitura o al servizio per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Relativamente agli appalti di lavori esse possono includere anche le norme relative alla progettazione e al calcolo dei costi delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo d'accettazione delle opere stesse nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'ente aggiudicatore è in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e in ordine ai materiali o elementi costituenti tali opere. 9) «Norma»: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto come avente attività normativa, ai fini di un'applicazione ripetuta e continua, il cui rispetto non è in linea di massima obbligatorio. 10) «Norma europea»: ogni norma approvata dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto «norma europea (EN)» o «documento di armonizzazione (HD)», conformemente alle regole comuni di tali organismi, o approvata dall'Ente europeo di normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni (ETSI), conformemente alle proprie norme, in quanto «norma europea per le telecomunicazioni (ETS)». 11) «Specifica tecnica comune»: la specifica tecnica elaborata conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 12) «Omologazione tecnica europea»: una valutazione tecnica attestante l'idoneità di un prodotto all'impiego cui è destinato, basata sulla sua conformità ai requisiti essenziali prescritti per le opere nelle quali dev'essere utilizzato, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle sue condizioni d'impiego, quali definite dalla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(11) . L'omologazione tecnica europea viene rilasciata dall'organismo autorizzato a tal fine dallo Stato membro. 13) «Specifica europea»: una specifica tecnica comune, una omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea. 14) «Rete pubblica di telecomunicazioni»: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. Per «punto terminale della rete» si intende: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa. 15) «Servizi pubblici di telecomunicazioni»: i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificamente incaricato in particolare uno o più enti di telecomunicazioni. «Servizi di telecomunicazioni»: i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione; 16) «Concorsi di progettazione»: le procedure nazionali che permettono all'ente aggiudicatore di acquisire, soprattutto nel campo dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione dati, un piano o un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara con o senza attribuzione di premi. Articolo 2 1. La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori che: a) sono autorità pubbliche o imprese pubbliche che svolgono una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 2; b) non essendo autorità pubbliche o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui al paragrafo 2 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente di uno Stato membro. 2. Le attività che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva sono le seguenti: a) messa a disposizione o gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di: i) acqua potabile; oppure ii) elettricità; oppure iii) gas o energia termica; oppure l'alimentazione con acqua potabile, elettricità, gas o energia termica di tali reti; b) sfruttamento di un'area geografica ai fini della: i) prospezione o estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido, oppure ii) messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, porti marittimi o interni, nonché altri impianti terminali di trasporto; c) gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, sistemi automatici, tranvia, filovia, autobus o cavo. Per quanto riguarda i servizi di trasporto, è considerata come rete quella in cui il servizio viene fornito in base a condizioni stabilite da una autorità competente di uno Stato membro, quali le condizioni relative ai percorsi da effettuare, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio; d) messa a disposizione o gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b) i diritti speciali o esclusivi sono diritti che risultano da una autorizzazione conferita da un'autorità competente dello Stato membro interessato mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di un'attività definita al paragrafo 2. Si ritiene che un ente aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi, in particolare quando: a) per la costruzione delle reti o per l'installazione delle strutture di cui al paragrafo 2 tale ente ha il diritto di avvalersi di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o dell'imposizione di una servitù, o ha il diritto di utilizzare il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via per installare gli impianti della rete; b) nel caso del paragrafo 2, lettera a), tale ente approvvigiona di acqua potabile, elettricità, gas o energia termica una rete a sua volta gestita da un ente che fruisce di diritti speciali o esclusivi conferiti da un'autorità competente dello Stato membro interessato. 4. La fornitura al pubblico di un servizio di trasporto mediante autobus non è considerata come un'attività ai sensi del paragrafo 2, lettera c), qualora altri enti possano liberamente fornire tale servizio, sul piano generale o in una zona geografica circoscritta, alle stesse condizioni previste per gli enti aggiudicatori. 5. L'alimentazione con acqua potabile, elettricità, gas o energia termica di reti per la fornitura di un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore diverso dalle autorità pubbliche non è considerata un'attività ai sensi del paragrafo 2, lettera a) quando: a) nel caso dell'acqua potabile o dell'elettricità: - la produzione di acqua potabile o di elettricità da parte dell'ente interessato avviene poiché il suo consumo è necessario per l'esercizio di una attività diversa da quella prevista dal paragrafo 2, e - l'alimentazione della rete pubblica dipende soltanto dal consumo proprio dell'ente e non ha superato il 30 % della produzione totale di acqua potabile o di energia dell'ente considerata la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso; b) nel caso del gas o dell'energia termica: - la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività diversa da quella di cui al paragrafo 2, e - l'alimentazione della rete pubblica mira a fruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % della cifra d'affari dell'ente considerata la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso. 6. Gli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X rispondono ai criteri sopra specificati. Per far sì che gli elenchi siano il più completi possibile, gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche apportate ai rispettivi elenchi. La Commissione rivede gli allegati da I a X conformemente alla procedura di cui all'articolo 40. Articolo 3 1. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di prevedere che lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido non sia considerato una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) o che gli enti non siano considerati fruire di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) per sfruttare una o più di tali attività, quando sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono, tenuto conto delle pertinenti disposizioni nazionali concernenti dette attività: a) quando è richiesta un'autorizzazione per sfruttare l'area geografica, anche altri enti sono liberi di chiedere l'autorizzazione alle stesse condizioni cui sono sottoposti gli enti aggiudicatori; b) le capacità tecniche e finanziarie che gli enti devono avere per esercitare attività speciali sono fissate prima della valutazione dei meriti rispettivi dei candidati in gara per ottenere l'autorizzazione; c) l'autorizzazione ad esercitare tali attività è concessa sulla base di criteri obiettivi per quanto riguarda i mezzi previsti per effettuare la prospezione o l'estrazione, che vengono fissati e pubblicati prima della presentazione delle domande di autorizzazione; detti criteri devono essere applicati in modo non discriminatorio; d) tutte le condizioni ed i requisiti relativi all'esercizio o alla cessazione dell'attività, comprese le disposizioni relative agli obblighi connessi all'esercizio, ai canoni e alla partecipazione al capitale o al reddito degli enti, sono stabiliti e messi a disposizione prima della presentazione della domande di autorizzazione e devono essere applicati in modo non discriminatorio; qualsiasi mutamento riguardante tali condizioni e requisiti deve essere applicato a tutti gli enti interessati o essere modificato in modo non discriminatorio; tuttavia, non è necessario fissare gli obblighi connessi all'esercizio se non immediatamente prima della concessione dell'autorizzazione; e) nessuna legge, regolamento o necessità amministrativa, nessun accordo o intesa può obbligare gli enti aggiudicatori a fornire informazioni sulle fonti presenti o previste in futuro relative ai propri acquisti, tranne che su richiesta di autorità nazionali ed esclusivamente al fine degli obiettivi menzionati dall'articolo 36 del trattato. 2. Gli Stati membri che applicano le disposizioni del paragrafo 1 controllano, attraverso le condizioni di autorizzazione o altre opportune misure, che ciascun ente: a) osservi i principi della non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di forniture, di lavori e di servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mette a disposizione delle imprese relativamente alle proprie intenzioni di stipulazione di appalti; b) comunichi alla Commissione, nelle condizioni che questa definirà conformemente all'articolo 40, le informazioni relative alla concessione degli appalti. 3. Quanto alle concessioni o autorizzazioni individuali rilasciate prima della data in cui gli Stati membri mettono in applicazione la presente direttiva conformemente all'articolo 45, il paragrafo 1, lettere a), b), e c) non si applica se a quella data altri enti sono liberi di chiedere un'autorizzazione per lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido, su base non discriminatoria ed in funzione di criteri obiettivi. Il paragrafo 1, lettera d) non si applica quando le condizioni e i requisiti sono stati fissati, applicati o modificati prima della data di cui sopra. 4. Se uno Stato membro desidera applicare il paragrafo 1, ne informa la Commissione comunicandole, a questo fine, le disposizioni legislative regolamentari o amministrative, gli accordi o le intese relativi all'osservanza delle condizioni elencate ai paragrafi 1 e 2. La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafi da 5 a 8. Essa pubblica la propria decisione, con le motivazioni, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Ogni anno essa trasmette al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente articolo e ne riesamina l'applicazione nell'ambito della relazione di cui all'articolo 44. Articolo 4 1. Nell'assegnare gli appalti di forniture, di lavori e di servizi e nell'organizzare concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure che vengono adeguate alle disposizioni della presente direttiva. 2. Gli enti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra fornitori, imprenditori o prestatori di servizi. 3. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati, all'atto della qualificazione e della selezione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi ad all'atto dell'assegnazione degli appalti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono. 4. La presente direttiva non limita il diritto dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi di esigere da un ente aggiudicatore, in conformità della legislazione nazionale, il rispetto della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono. Articolo 5 1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo-quadro come un appalto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 ed aggiudicarlo conformemente alla presente direttiva. 2. Gli enti aggiudicatori, qualora abbiano stipulato un accordo-quadro conformemente alle disposizioni della presente direttiva, possono ricorrere all'articolo 20, paragrafo 2, lettera i) all'atto di aggiudicare appalti basati su questo accordo. 3. Qualora un accordo-quadro non sia stato stipulato conformemente alla presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono ricorrere all'articolo 20, paragrafo 2, lettera i). 4. Gli enti aggiudicatori non possono far ricorso agli accordi quadro in modo abusivo con l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza. Articolo 6 1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori assegnano né ai concorsi di progettazione che essi indicono per scopi diversi dall'esercizio delle proprie attività, come descritte all'articolo 2, paragrafo 2, o per l'esercizio di dette attività in un paese non membro, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica nella Comunità. 2. Tuttavia, la presente direttiva si applica agli appalti assegnati o ai concorsi di progettazione indetti dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i) che: a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, ove il volume di acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti oltre il 20 % del volume totale reso disponibile da questi progetti o installazioni di irrigazione o drenaggio, o b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue. 3. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, qualsiasi attività che essi considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle categorie di attività che essa considera escluse. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale «riservato» a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni. Articolo 7 1. La presente direttiva non si applica agli appalti assegnati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non usufruisce di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le categorie di prodotti e di attività che essi considerano escluse in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle categorie di prodotti e di attività che essa considera escluse. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale «riservato» a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni. Articolo 8 1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori che esercitano una attività descritta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) assegnano per acquisti esclusivamente destinati a permettere loro di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri enti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica e a condizioni sostanzialmente identiche. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, i servizi che essi considerano esclusi in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei servizi che essa considera esclusi. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale «riservato» a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni. Articolo 9 1. La presente direttiva non si applica: a) agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati nell'allegato I assegnano per l'acquisto di acqua; b) agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati negli allegati II, III, IV e V assegnano per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia. 2. Il Consiglio riesaminerà il paragrafo 1 allorché gli verrà sottoposta una relazione della Commissione, corredata di proposte appropriate. Articolo 10 La presente direttiva non si applica agli appalti allorché essi sono dichiarati segreti dagli Stati membri o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro interessato, oppure quando lo esige la tutela degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato. Articolo 11 La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi(12) , in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato. Articolo 12 La presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base: 1) ad un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato, tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi, riguardante forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo sarà comunicato alla Commissione, che potrà procedere alla consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE(13) , o, in caso di accordi che disciplinano appalti assegnati da enti che esercitano un'attività descritta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 39; 2) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo; 3) alla procedura specifica di un'organizzazione internazionale. Articolo 13 1. La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi: a) assegnati da un ente aggiudicatore ad un'impresa collegata; b) assegnati da un'impresa comune, costituita da più enti aggiudicatori per l'esercizio di attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, ad uno di questi enti aggiudicatori o ad un'impresa collegata ad uno degli enti aggiudicatori, sempreché almeno l'80 % della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata. Allorché lo stesso servizio o servizi simili sono forniti da più di un'impresa collegata all'ente aggiudicatore, occorre tener conto della cifra d'affari totale nella Comunità risultante dalla fornitura di servizi da parte di queste imprese. 2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, dietro sua richiesta, le informazioni seguenti relative all'applicazione del paragrafo 1: - i nomi delle imprese interessate; - il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione; - gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione, sono necessari per dimostrare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria soddisfano le condizioni del presente articolo. Articolo 14 1. La presente direttiva si applica agli appalti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a: a) 400 000 ecu nel caso di appalti di forniture e di servizi assegnati dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c); b) 600 000 ecu nel caso di appalti di forniture e di servizi assegnati dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d); c) 5 000 000 di ecu nel caso di appalti di lavori. 2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi l'ente aggiudicatore si basa sulla rimunerazione complessiva del prestatore di servizi tenendo conto degli elementi di cui ai paragrafi da 3 a 13. 3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti di servizi finanziari si tiene conto degli importi seguenti: - nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare; - nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi e altre forme di rimunerazione; - nel caso degli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare. 4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, deve essere preso come base per il calcolo del valore dell'appalto: a) per gli appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto oppure, se quest'ultima è superiore a dodici mesi, il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo; b) per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi sulla durata dell'appalto, il valore prevedibile dei versamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni. 5. Nel caso di appalti di servizi che non fissino un prezzo complessivo, la base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è: - se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata; - se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48. 6. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le opzioni. 7. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un determinato periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o più fornitori o prestatori di servizi, oppure di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell'appalto deve essere calcolato in base: a) al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche prevedibili in termini di quantità o di valore che interverranno nei 12 mesi successivi, oppure b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a dodici mesi. 8. Il calcolo del valore stimato dell'appalto comprendente nel contempo servizi e forniture deve essere basato sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle quote rispettive. Tale calcolo comprende il valore dei lavori di posa e installazione. 9. Il calcolo del valore di un accordo-quadro deve essere basato sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo. 10. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 deve essere basato sul valore totale dell'opera. Si intende per opera il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione economica e tecnica. Quando, in particolare, una fornitura, un'opera o un servizio sono suddivisi in più lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la stima del valore indicato al paragrafo 1. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato al paragrafo 1, le disposizioni di questo paragrafo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, nel caso di appalti di lavori, gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 1 rispetto a lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA non superi un milione di ecu, sempreché il valore totale di questi lotti non superi il 20 % del valore di tutta la partita. 11. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore. 12. Il valore delle forniture o dei servizi che non sono necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi all'applicazione della presente direttiva. 13. Gli enti aggiudicatori non possono aggirare l'applicazione della presente direttiva suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore degli appalti. TITOLO II Applicazione a due serie di criteri Articolo 15 Gli appalti di forniture e di lavori e gli appalti aventi ad oggetto servizi compresi nell'allegato XVI A sono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli II, III e IV. Articolo 16 Gli appalti aventi ad oggetto servizi compresi nell'allegato XVI B sono aggiudicati conformemente agli articoli 18 e 24. Articolo 17 Gli appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato XVI A sia servizi elencati nell'allegato XVI B vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli III, IV e V qualora il valore dei servizi elencati nell'allegato XVI A risulti superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato XVI B. Negli altri casi essi vengono aggiudicati conformemente agli articoli 18 e 24. TITOLO III Specifiche tecniche e norme Articolo 18 1. Gli enti aggiudicatori inseriscono specifiche tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'oneri di ciascun appalto. 2. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorché esistono. 3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche dovrebbero per quanto possibile essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità. 4. Gli enti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a completare le specifiche europee o le altre norme. A tal fine accordano una preferenza alle specifiche che indicano requisiti di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o descrittive, a meno che, per ragioni obiettive, essi non ritengano inappropriato all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle suddette specifiche. 5. Non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata o procedimenti particolari e che abbiano l'effetto di favorire o eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto. È in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi e l'indicazione di un'origine o una provenienza determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dalla dicitura «o equivalente» è autorizzata quando l'oggetto dell'appalto non può essere altrimenti descritto con specifiche sufficientemente precise e perfettamente comprensibili per tutti gli interessati. 6. Gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 2 qualora: a) sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto alle specifiche europee; b) l'applicazone del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni(14) , o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni(15) ; c) l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già utilizzate oppure comporti costi o difficoltà tecniche sproporzionati. Gli enti aggiudicatori fanno ricorso a tale droga unicamente nel quadro di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un successivo passaggio a specifiche europee; d) la specifica europea di cui trattasi risulti essere non adatta all'applicazione particolare cui è destinata o non tenga conto degli sviluppi tecnici verificatisi dopo la sua adozione. Gli enti aggiudicatori che applicano tale deroga sono tenuti a comunicare al competente organismo di standardizzazione o agli altri organismi abilitati alla revisione delle specifiche europee, le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate le specifiche europee e necessaria la loro revisione; e) il progetto in questione sia di natura autenticamente innovativa, cosicché l'applicazione di specifiche europee esistenti risulterebbe inadeguata. 7. I bandi pubblicati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a) menzionano nel testo il ricorso al paragrafo 6. 8. Il presente articolo non pregiudica le norme tecniche obbligatorie purché esse siano compatibili con il diritto comunitario. Articolo 19 1. Gli enti aggiudicatori comunicano ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi interessati alla concessione dell'appalto che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di avvisi indicativi periodici ai sensi dell'articolo 22. 2. Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che sono disponibili per i fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati, la comunicazione del riferimento di tali documenti è considerata come sufficiente. TITOLO IV Procedure per l'aggiudicazione degli appalti Articolo 20 1. Gli enti aggiudicatori possono scegliere una delle procedure definite nell'articolo 1, paragrafo 7, purché, fatto salvo il paragrafo 2, siano state rispettate le condizioni di concorrenza conformemente all'articolo 21. 2. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza rispettare le condizioni di concorrenza nei casi seguenti: a) quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano pervenute offerte appropriate, sempreché le condizioni iniziali dell'appalto non siano modificate sostanzialmente; b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditività o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, sempreché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per gli appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi; c) quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può essere affidato che ad un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi determinato; d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati; e) nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obblighi l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbero incompatibilità o difficoltà sproporzionate; f) per i lavori o i servizi complementari che non figuravano nel progetto iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto, purché l'attribuzione sia fatta all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale: - quando tali lavori o servizi complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per gli enti aggiudicatori; - oppure quando tali lavori o servizi complementari, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità del ricorso a questa procedura deve essere indicata in occasione dell'indizione di gara per il primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sarà presa in considerazione dagli enti aggiudicatori per l'applicazione dell'articolo 14; h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa; i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro purché sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2; j) per gli acquisti d'opportunità, qualora sia possibile acquistare forniture approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa che si è presentata in un periodo di tempo molto breve e per le quali il prezzo da pagare è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato; k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente la propria attività commerciale ovvero presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato giudiziale o di procedure analoghe previste dalle norme legislative e regolamentari nazionali; PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 393L0038.1l) quando l'appalto di servizi in questione consegua ad un concorso di progettazione organizzato conformemente alle disposizioni della presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso. In tal caso, tutti i vincitori del concorso debbono essere invitati a partecipare ai negoziati. Articolo 21 1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, la concorrenza può essere assicurata: a) mediante un bando redatto conformemente all'allegato XII titolo A, B o C, o b) mediante un avviso periodico redatto conformemente all'allegato XIV, o c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione redatto conformemente all'allegato XIII. 2. Se la gara è indetta mediante un avviso periodico indicativo: a) l'avviso deve far specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai servizi che costituiranno l'oggetto dell'appalto; b) l'avviso deve indicare che l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata senza successiva pubblicazione di una comunicazione di bando di gara e chiedere alle imprese interessate di manifestare per iscritto il loro interesse; c) gli enti aggiudicatori invitano successivamente tutti i candidati a confermare il loro interesse sulla base delle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di dare inizio alla selezione degli offerenti o dei partecipanti ad un negoziato. 3. Se la concorrenza è assicurata mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti in una procedura ristretta o i partecipanti in una procedura negoziata saranno selezionati tra i candidati qualificati secondo detto sistema. 4. Nel caso dei concorsi di progettazione la gara viene indetta mediante bando redatto conformemente all'allegato XVII. 5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 22 1. Gli enti aggiudicatori comunicano, almeno una volta all'anno, mediante un avviso indicativo periodico: a) nel caso di appalti di forniture, il totale degli appalti, per settori di prodotti, il cui valore stimato, a norma dell'articolo 14, è pari o superiore a 750 000 ecu e che essi intendono assegnare nel corso dei dodici mesi successivi; b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali di detti appalti di lavori che gli enti aggiudicatori intendono assegnare ed i cui valori stimati non siano inferiori alla soglia fissata nell'articolo 14, paragrafo 1. c) nel caso di appalti di servizi, l'importo totale previsto degli appalti di servizi, per ciascuna delle categorie elencate nell'allegato XVI A, che intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi, e il cui valore stimato in base alle disposizioni dell'articolo 14 sia pari o superiore a 750 000 ecu. 2. L'avviso sarà elaborato in conformità dell'allegato XIV e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 3. Quando l'avviso viene utilizzato come mezzo di indizione in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), esso deve essere pubblicato al massimo 12 mesi prima della data di spedizione dell'invito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c). L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti all'articolo 26, paragrafo 2. 4. Gli enti aggiudicatori possono, in particolare, pubblicare avvisi periodici indicativi, relativi a progetti importanti, senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo precedente, a condizione che venga chiaramente indicato che tali avvisi sono avvisi supplementari. Articolo 23 1. Il presente articolo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore al valore di cui all'articolo 14, paragrafo 1. 2. Il presente articolo si applica in tutti i casi di concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore a 400 000 ecu per quanto riguarda i concorsi indetti dagli enti che esercitano una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e a 600 000 ecu per quanto concerne i concorsi indetti dagli enti che esercitano una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d). 3. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità dei requisiti del presente articolo e sono messe a disposizione di quanti siano interessati a partecipare ai concorsi. 4. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata - al territorio di un solo Stato membro o ad una parte di esso; - per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. 5. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori. Comunque, per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si deve tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza. 6. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Ogniqualvolta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve egualmente possedere la stessa qualificazione o una equipollente. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo, e unicamente in base ai criteri specificati nel bando di concorso previsto nell'allegato XVII. Articolo 24 1. Gli enti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto o espletato un concorso di progettazione comunicano alla Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dall'aggiudicazione dell'appalto e alle condizioni che la Commissione stessa dovrà definire in virtù della procedura di cui all'articolo 40, i risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente all'allegato XV o all'allegato XVIII. 2. Le informazioni fornite nella sezione I dell'allegato XV o nell'allegato XVIII sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale «riservato» fatto presente dagli enti aggiudicatori all'atto della trasmissione di tali informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV. 3. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi che rientrano nella categoria n. 8 dell'allegato XVI A, cui si applica l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), possono, per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato XV, limitarsi ad indicare l'oggetto principale dell'appalto, in base alla classificazione dell'allegato XVI. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi della categoria n. 8 dell'allegato XVI A, cui non si applica l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), possono limitare le informazioni al punto 3 dell'allegato XV allorché ciò sia necessario a motivo di preoccupazioni di riservatezza commerciale. Tuttavia essi debbono vigilare affinché le informazioni pubblicate in relazione a questo punto siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle contenute nel bando di indizione di gara pubblicato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1 oppure, laddove sia utilizzato un sistema di qualificazione, affinché esse siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle della categoria di cui all'articolo 30, paragrafo 7. Nei casi elencati nell'allegato XVI B, gli enti aggiudicatori precisano nell'avviso se acconsentono, o meno, a che sia pubblicato. 4. Le informazioni fornite nella sezione II dell'allegato XV non sono pubblicate salvo che, in forma semplificata, per motivi statistici. Articolo 25 1. Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di fornire la prova della data di spedizione degli avvisi di cui agli articoli da 20 a 24. 2. Gli avvisi e i bandi vengono pubblicati per esteso, nella lingua originale, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca dati TED. Un riassunto degli elementi importanti di ogni avviso o bando di gara viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali della Comunità; il testo originale è il solo facente fede. 3. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica gli avvisi e i bandi di gara al più tardi dodici giorni dopo la loro spedizione. In casi eccezionali ed in risposta ad una richiesta dell'ente aggiudicatore, esso farà in modo di pubblicare il bando di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) entro cinque giorni, purché il bando gli sia stato inviato per posta elettronica, telex o telefax. Ciascun numero della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che contanga uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli ad essi relativi. 4. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico della Comunità. 5. Gli appalti o i concorsi di progettazione per i quali viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un bando di gara a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 o paragrafo 4, non devono essere oggetto di nessun'altra pubblicazione, con altri mezzi, prima dell'invio di tale bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Ogni altra pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 26 1. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Questo termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a trentasei giorni se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1. 2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione preventiva del bando di gara, si applicano le seguenti disposizioni: a) il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o ad un invito degli enti aggiudicatori in virtù dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), è di norma pari almeno a cinque settimane a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di pubblicazione previsto dall'articolo 25, paragrafo 3, più dieci giorni; b) il termine di ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, sempreché tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte; c) qualora sia impossibile raggiungere un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un limite di tempo che, di norma, è pari almeno a tre settimane, e comunque non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare un'offerta; la durata del termine tiene conto in particolare dei fattori di cui all'articolo 28, paragrafo 3. Articolo 27 Nel capitolato d'oneri l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente di comunicargli nella sua offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'imprenditore principale. Articolo 28 1. Di norma gli enti aggiudicatori spediscono ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi i capitolati d'oneri e i documenti complementari entro i sei giorni successivi alla ricezione della domanda, sempreché detta domanda sia stata inoltrata in tempo utile. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui capitolati d'oneri, purché richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte. 3. Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa, come nel caso di prolisse specifiche tecniche, una visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto nel fissare gli opportuni termini di scadenza. 4. Gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti. La lettera d'invito è corredata del capitolato d'oneri e dei documenti complementari. Essa contiene almeno: a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti complementari e il termine per la presentazione di tale richiesta, l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere versata per ottenere tali documenti; b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; c) un riferimento a qualsiasi bando di gara pubblicato; d) l'indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati; e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara o nell'avviso; f) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto. 5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando le domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o dei termini stabiliti dagli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2. Articolo 29 1. L'ente aggiudicatore può precisare o può essere obbligato da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi, e che saranno applicabili ai lavori effettuati o ai servizi prestati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto. 2. L'ente aggiudicatore che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi. Ciò non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 5, relative alla verifica delle offerte anormalmente basse. TITOLO V Qualificazione, selezione e aggiudicazione Articolo 30 1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, stabilire e gestire un sistema di qualificazione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi. 2. Il sistema, che può comprendere vari stadi di qualificazione, dev'essere gestito in base a criteri e norme obiettivi definiti dall'ente aggiudicatore. In tal caso quest'ultimo fa riferimento alle norme europee, qualora siano appropriate. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati. 3. I criteri e le norme di qualificazione sono forniti, a richiesta, ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati. Gli aggiornamenti di detti criteri e norme sono comunicati ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati. Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi sia conforme ai suoi requisiti comunica il nome di detti enti o organismi ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati. 4. Gli enti aggiudicatori devono informare i richiedenti della loro decisione in merito alla qualificazione entro un termine ragionevole. Se la decisione di qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, l'ente aggiudicatore deve comunicare al richiedente entro i due mesi successivi alla presentazione le ragioni della proroga del termine e la data in cui la sua domanda sarà accolta o respinta. 5. Nel prendere la decisione in merito alla qualificazione o quando i criteri e le norme di qualificazione sono aggiornati, gli enti aggiudicatori non possono: - imporre ad alcuni fornitori, imprenditori o prestatori di servizi condizioni amministrative, tecniche o finanziarie che non siano state imposte ad altri; - esigere prove o pezze d'appoggio che siano un doppione della documentazione valida già disponibile. 6. I richiedenti la cui qualificazione è respinta devono essere informati di tale decisione e dei motivi del rifiuto. Tali motivi devono essere basati sui criteri di qualificazione di cui al paragrafo 2. 7. Viene conservato un elenco dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi qualificati; esso può essere diviso in categorie per tipo di appalti per la cui realizzazione vale la qualificazione. 8. Gli enti aggiudicatori possono porre fine alla qualificazione di un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi solo per motivi basati sui criteri di cui al paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione deve essere preventivamente notificata per iscritto al fornitore, imprenditore o prestatore di servizi, indicandone la o le ragioni. 9. Il sistema di qualificazione deve essere oggetto di un avviso redatto conformemente all'allegato XIII e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, che indichi lo scopo del sistema di qualificazione e le modalità di accesso alle norme che lo disciplinano. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso deve essere pubblicato annualmente. Quando il sistema ha durata inferiore basta un avviso iniziale. Articolo 31 1. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati a una procedura di appalto ristretta o negoziata devono seguire a tal fine i criteri e le norme obiettivi da essi definiti che sono a disposizione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati. 2. I criteri utilizzati possono comprendere quelli di esclusione elencati all'articolo 23 della direttiva 71/305/CEE e all'articolo 20 della direttiva 77/62/CEE. 3. I criteri possono essere basati sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello giustificato dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti deve tener conto tuttavia dell'esigenza di garantire una concorrenza sufficiente. Articolo 32 Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, gli enti aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Detti enti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, se presentate da prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. Articolo 33 1. Le associazioni di fornitori, di imprenditori o prestatori di servizi sono autorizzate a fare offerte o a negoziare. Non può essere richiesta a tali associazioni la trasformazione in una forma giuridica determinata per proporre un'offerta o per negoziare, ma l'associazione prescelta può essere obbligata a subire tale trasformazione quando le è stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui detta trasformazione è necessaria per la buona esecuzione dell'appalto stesso. 2. I candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio di cui trattasi, non possono essere esclusi per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, è all'uopo richiesta la qualità di persona fisica o di persona giuridica. 3. Tuttavia, alle persone giuridiche può essere richiesto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualificazioni professionali appropriate delle persone che eseguono il servizio di cui trattasi. Articolo 34 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali gli enti aggiudicatori si fondano per assegnare gli appalti sono: a) l'offerta economicamente più vantaggiosa, il che comprende diversi elementi di valutazione variabili secondo l'appalto di cui trattasi: per esempio, il termine di consegna o di esecuzione, il costo di gestione, il rendimento, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; oppure b) unicamente il prezzo più basso. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), gli enti aggiudicatori menzionano nel capitolato d'oneri o nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita. 3. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione le varianti, presentate da un offerente, che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti. Gli enti aggiudicatori indicano nel capitolato d'oneri le condizioni minime che tali varianti devono rispettare nonché le modalità secondo cui devono essere presentate. Nel capitolato d'oneri essi indicano se le varianti non sono autorizzate. 4. Gli enti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta di una variante per il solo fatto che è stata redatta con specifiche tecniche definite facendo riferimento a specifiche europee oppure a specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva 89/106/CEE. 5. Se, per un determinato appalto, talune offerte si presentano come anormalmente basse rispetto alla prestazione, prima di poterle rifiutare l'ente aggiudicatore richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica tale composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite. Esso può fissare un termine ragionevole per la risposta. L'ente aggiudicatore può accogliere spiegazioni che siano giustificate da criteri obiettivi, ivi compresa l'economia del metodo di costruzione o di fabbricazione, o dalle soluzioni tecniche adottate o dalle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente può usufruire per l'esecuzione dell'appalto, o dall'originalità del prodotto o dell'opera proposti dall'offerente. Gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato o è stato da essa autorizzato. Gli enti aggiudicatori che respingono per tali motivi un'offerta ne informano la Commissione. Articolo 35 1. L'articolo 27, paragrafo 1 non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una normativa vigente al momento dell'adozione della presente direttiva e intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza, a condizione che detta normativa sia compatibile con il trattato. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non osta l'applicazione delle vigenti disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti di forniture e di lavori che hanno come obiettivo la riduzione delle disparità regionali e la promozione della creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale, a condizione che dette disposizioni siano compatibili con il trattato e con gli obblighi internazionali della Comunità. Articolo 36 1. Il presente articolo si applica alle offerte per prodotti originari dei paesi terzi con cui la Comunità non abbia concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di detti paesi terzi. Esso non pregiudica gli obblighi della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi. 2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta quando la parte dei prodotti originari dei paesi terzi, determinati conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci(16) , supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, è considerato prodotto fabbricato il software impiegato nelle attrezzature delle reti delle telecomunicazioni. 3. Fatto salvo il paragrafo 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 34, è accordata preferenza all'offerta che non può essere respinta ai sensi del paragrafo 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente ai sensi del presente articolo se la differenza di prezzo non supera il 3 %. 4. Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita ad un'altra in virtù del paragrafo 3, quando la sua accettazione obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare del materiale avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, che comporterebbe un'incompatibilità o difficoltà tecniche di utilizzazione o di manutenzione o costi sproporzionati. 5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi cui il beneficio delle disposizioni della presente direttiva è stato esteso con decisione del Consiglio conformemente al paragrafo 1. 6. La Commissione presenterà al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre del 1991, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo. Articolo 37 1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'indole generale incontrata in diritto o in pratica dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi in paesi terzi. 2. La Commissione riferisce al Consiglio prima del 31 dicembre 1994, e successivamente ad intervalli periodici, in merito all'accesso agli appalti di servizi nei paesi terzi oltre che in merito alla situazione dei negoziati condotti con tali paesi a questo proposito, segnatamente in seno al GATT. 3. Ogniqualvolta la Commissione riscontri, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 ovvero ad altre informazioni, che per quanto riguarda l'aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo: a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo analogo a quello concesso dalla Comunità alle imprese del paese terzo; b) non accorda alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali ovvero possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure c) accorda alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità, essa deve tentare presso il paese terzo interessato di porre rimedio a tale situazione. 4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di decidere di sospendere o di subordinare a determinati limiti l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi: a) alle imprese disciplinate dal diritto del paese terzo in questione; b) alle imprese collegate alle imprese di cui alla lettera a) che abbiano la propria sede sociale nella Comunità ma non presentino nessun legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro; c) alle imprese che presentano offerte aventi ad oggetto servizi originari del paese terzo in questione, per un periodo da determinare nella decisione. Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata. La Commissione può proporre dette misure di propria iniziativa ovvero dietro richiesta di uno Stato membro. 5. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi della Comunità nei confronti di paesi terzi. TITOLO VI Disposizioni finali Articolo 38 1. I controvalori in moneta nazionale delle soglie indicate all'articolo 14 sono, in linea di massima, rivisti ogni due anni, con effetto alla data prevista dalla direttiva 77/62/CEE, per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture e servizi, ed alla data prevista della direttiva 71/305/CEE, per quanto riguarda le soglie degli appalti di lavori. Il calcolo di tali controvalori è effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete espressi in ecu durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1o gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee agli inizi del mese di novembre. 2. Le modalità di calcolo indicate al paragrafo 1 sono esaminate in virtù delle disposizioni dell'articolo 77/62/CEE. Articolo 39 1. Per quanto riguarda gli appalti assegnati da enti aggiudicatori che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la Commissione è assistita da un comitato avente natura consultiva denominato comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni. Il comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2. La Commissione consulta il comitato sui seguenti argomenti: a) modifiche dell'allegato X; b) revisione dei controvalori delle soglie; c) norme in materia di appalti aggiudicati in virtù di accordi internazionali; d) revisione dell'applicazione della presente direttiva; e) modalità descritte nell'articolo 40, paragrafo 2, in merito agli avvisi e alle statistiche. Articolo 40 1. Gli allegati da I a X sono riveduti conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 4 a 8 in modo che essi rispondano ai criteri definiti dall'articolo 2. 2. Le modalità di presentazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e avvisi di cui agli articoli 21, 22 e 24 nonché delle statistiche di cui all'articolo 42 sono fissate in modo semplificativo, conformemente alla procedura prevista ai paragrafi da 4 a 8. 3. La nomenclatura di cui agli allegati XVI A e XVI B nonché il riferimento negli avvisi a voci specifiche della nomenclatura possono essere modificati secondo la procedura prevista ai paragrafi da 4 a 8. 4. Gli allegati riveduti e le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 5. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici e, nel caso della revisione dell'allegato X, dal comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 39 della presente direttiva. 6. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato il progetto delle decisioni da adottare. Il comitato esprime il suo parere su questo progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in questione, eventualmente procedendo a votazione. 7. Il parere viene messo a verbale; inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale. 8. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere. Articolo 41 1. In merito ad ogni appalto, gli enti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti: a) la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti; b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente all'articolo 18, paragrafo 6; c) il ricorso a procedure senza concorrenza preliminare conformemente all'articolo 21, paragrafo 2; d) la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai titoli III, IV e V in virtù delle deroghe previste dal titolo I. 2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché durante questo periodo l'ente aggiudicatore possa fornire le informazioni necessarie alla Commissione, dietro richiesta di quest'ultima. Articolo 42 1. Gli Stati membri provvedono a che la Commissione riceva ogni anno, nelle forme che dovranno essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafi da 4 a 8, una statistica riguardante il valore totale, ripartito per Stato membro e secondo ognuna delle categorie di attività cui si riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati che risultano inferiori ai limiti di cui all'articolo 14 ma che, se non lo fossero, sarebbero contemplati dalle disposizioni della presente direttiva. 2. Le forme saranno stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 40 in modo da assicurarsi che: a) a scopo di semplificazione amministrativa, gli appalti di minore importanza possano essere esclusi, sempreché l'utilità delle statistiche non venga posta in discussione; b) il carattere riservato delle informazioni trasmesse venga rispettato. Articolo 43 Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/62/CEE è sostituito dal seguente testo: «2. La presente direttiva non si applica: a) agli appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporti nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (1) e agli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva; b) alle forniture dichiarate segrete o la cui consegna richieda misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato, o nei casi in cui lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato. (1) GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.» Articolo 44 Prima dello scadere di un periodo di quattro anni dall'entrata in applicazione della presente direttiva, la Commissione, in stretta cooperazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici, ne valuta l'attuazione e il campo d'applicazione, proponendo eventuali modifiche alla luce dei progressi compiuti in materia di liberalizzazione degli appalti e concorrenza. Per quanto riguarda gli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la Commissione agisce in stretta collaborazione con il comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni. Articolo 45 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e le applicano al più tardi il 1o luglio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Tuttavia, il Regno di Spagna può disporre che le misure di cui al paragrafo 1 siano applicabili solo a decorrere dal 1o gennaio 1997 e la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese possono disporre che le misure di cui al paragrafo 1 siano applicabili solo a decorrere dal 1o gennaio 1998. 3. La direttiva 90/531/CEE cessa d'aver effetto a decorrere dalla data d'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, fatti salvi gli obblighi di questi ultimi per quanto riguarda i termini indicati all'articolo 37 di detta direttiva. 4. I riferimenti alla direttiva 90/531/CEE devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Articolo 46 Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui all'articolo 45, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 47 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 48 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente I. TROEJBORG (1) GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 1. (2) GU n. C 176 del 13. 7. 1992, pag. 136 eGU n. C 150 del 31. 5. 1993. (3) GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 6. (4) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 89/440/CEE (GU n. L 210 del 21. 7. 1989, pag. 1). (5) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 88/295/CEE (GU n. L 127 del 20. 5. 1988, pag. 1). (6) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1. (7) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9. (8) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 12. (9) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 19. (10) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60). (11) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12. (12) GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1. (13) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15. Decisione modificata, da ultimo, dalla direttiva 77/63/CEE (GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 15). (14) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21. (15) GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31. (16) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3860/87 (GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 30). ALLEGATO I PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE BELGIO Ente istituito con il décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau. Ente istituito con l'arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau. Ente istituito con l'arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau. Enti per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986. Enti per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti a norma del code communal, article 147 bis, ter et quater, sur les régies communales. DANIMARCA Enti per la produzione o distribuzione di acqua, richiamati dall'articolo 3, paragarfo 3 della lovbekendtgoerelse om vandforsyning m.v. af 4 juli 1985. GERMANIA Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Eigenbetriebsverordnungen o delle Eigenbetriebsgesetze dei Laender (Kommunale Eigenbetriebe). Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Gesetze ueber die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit dei Laender. Enti la produzione di acqua ai sensi della Gesetz ueber Wasser- und Bodenverbaende vom 10. Februar 1937 e della erste Verordnung ueber Wasser- und Bodenverbaende vom 3. September 1937. Enti (Regiebetriebe) per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi delle Kommunalgesetze e, in particolare, delle Gemeindeordnungen der Laender. Enti istituiti a norma della Aktiengesetz del 6 settembre 1965 modificata da ultimo il 19 dicembre 1985 o della GmbH-Gesetz del 20 maggio 1898 modificata da ultimo il 15 maggio 1986, o aventi lo statuto giuridico di una Kommanditgesellschaft, che sono incaricate della produzione o della distribuzione di acqua in virtù di un contratto speciale stipulato con le autorità regionali o locali. GRECIA La Società di erogazione idrica di Atene (Etaireia Ydrefseos - Apochetefseos Protenosis) istituita dalla legge 1068/80 del 23 agosto 1980. La Società di erogazione idrica di Salonicco (Organismos Ydrefseos Thessalonikis) che opera in forza del decreto presidenziale 61//1988. La Società di erogazione idrica di Volos (Etaireia Ydrefseos Voloy) che opera in forza della legge 890/1979. Le Società comunali (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis-apochetefsis) per la produzione o distribuzione di acqua, istituite con la legge 1069/80 del 23 agosto 1980. Consorzi di enti locali (Syndesmoi Ydrefsis) che operano in forza del Codice degli enti locali ((Kodikas Dimon kai Koinotiton) promulgato con decreto presidenziale 76/1985. SPAGNA Enti per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi della Ley no 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local del Real Decreto no 781/1986 Texto Refundido Régimen local. - Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984. - Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946. FRANCIA Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi dei seguenti atti : disposititions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies) ; code des communes L 323-8 R 323-4 [régies directes (ou de fait)] ; oppure décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930, code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière) ; oppure code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière); oppure code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage) ; oppure jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance) ; code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régies intéressée) ; circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls); décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte) ; code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages). IRLANDA Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle seguenti leggi : Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964. ITALIA Enti per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese istituito con RDL 19 ottobre 1919, n. 2060. Ente Acquedotti Siciliani istituito con le leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81. Ente Sardo Acquedotti e Fognature istituito con la legge 5 luglio 1963 n. 9. LUSSEMBURGO Enti locali per la distribuzione d'acqua. Consorzi di enti locali per la produzione o distribuzione di aqua, istituiti con la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 e con la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre. PAESI BASSI Enti per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi della Waterleidingwet van 6 april 1957, modificata dalle wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986. PORTOGALLO Empresa Pública das Águas Livres per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Decreto-Lei no 190/81 de 4 de Julho de 1981. Enti locali per la produzione o distribuzione di acqua. REGNO UNITO Water companies per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Water Acts 1945 e 1989. Il Central Scotland Water Development Board, per la produzione di aqua e le Water Authorities per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Water (Scotland) Act 1980. Il Department of the Environment for Northern Ireland che provvede alla produzione e distribuzione di aqua ai sensi del Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973. ALLEGATO I PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE BELGIO Ente istituito con il décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau. Ente istituito con l'arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau. Ente istituito con l'arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau. Enti per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986. Enti per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti a norma del code communal, article 147 bis, ter et quater, sur les régies communales. DANIMARCA Enti per la produzione o distribuzione di acqua, richiamati dall'articolo 3, paragarfo 3 della lovbekendtgoerelse om vandforsyning m.v. af 4 juli 1985. GERMANIA Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Eigenbetriebsverordnungen o delle Eigenbetriebsgesetze dei Laender (Kommunale Eigenbetriebe). Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Gesetze ueber die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit dei Laender. Enti la produzione di acqua ai sensi della Gesetz ueber Wasser- und Bodenverbaende vom 10. Februar 1937 e della erste Verordnung ueber Wasser- und Bodenverbaende vom 3. September 1937. Enti (Regiebetriebe) per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi delle Kommunalgesetze e, in particolare, delle Gemeindeordnungen der Laender. Enti istituiti a norma della Aktiengesetz del 6 settembre 1965 modificata da ultimo il 19 dicembre 1985 o della GmbH-Gesetz del 20 maggio 1898 modificata da ultimo il 15 maggio 1986, o aventi lo statuto giuridico di una Kommanditgesellschaft, che sono incaricate della produzione o della distribuzione di acqua in virtù di un contratto speciale stipulato con le autorità regionali o locali. GRECIA La Società di erogazione idrica di Atene (Etaireia Ydrefseos - Apochetefseos Protenosis) istituita dalla legge 1068/80 del 23 agosto 1980. La Società di erogazione idrica di Salonicco (Organismos Ydrefseos Thessalonikis) che opera in forza del decreto presidenziale 61//1988. La Società di erogazione idrica di Volos (Etaireia Ydrefseos Voloy) che opera in forza della legge 890/1979. Le Società comunali (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis-apochetefsis) per la produzione o distribuzione di acqua, istituite con la legge 1069/80 del 23 agosto 1980. Consorzi di enti locali (Syndesmoi Ydrefsis) che operano in forza del Codice degli enti locali ((Kodikas Dimon kai Koinotiton) promulgato con decreto presidenziale 76/1985. SPAGNA Enti per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi della Ley no 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local del Real Decreto no 781/1986 Texto Refundido Régimen local. - Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984. - Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946. FRANCIA Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi dei seguenti atti : disposititions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies) ; code des communes L 323-8 R 323-4 [régies directes (ou de fait)] ; oppure décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930, code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière) ; oppure code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière); oppure code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage) ; oppure jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance) ; code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régies intéressée) ; circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls); décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte) ; code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages). IRLANDA Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle seguenti leggi : Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964. ITALIA Enti per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese istituito con RDL 19 ottobre 1919, n. 2060. Ente Acquedotti Siciliani istituito con le leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81. Ente Sardo Acquedotti e Fognature istituito con la legge 5 luglio 1963 n. 9. LUSSEMBURGO Enti locali per la distribuzione d'acqua. Consorzi di enti locali per la produzione o distribuzione di aqua, istituiti con la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 e con la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre. PAESI BASSI Enti per la produzione o distribuzione di aqua ai sensi della Waterleidingwet van 6 april 1957, modificata dalle wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986. PORTOGALLO Empresa Pública das Águas Livres per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Decreto-Lei no 190/81 de 4 de Julho de 1981. Enti locali per la produzione o distribuzione di acqua. REGNO UNITO Water companies per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Water Acts 1945 e 1989. Il Central Scotland Water Development Board, per la produzione di aqua e le Water Authorities per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Water (Scotland) Act 1980. Il Department of the Environment for Northern Ireland che provvede alla produzione e distribuzione di aqua ai sensi del Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973. ALLEGATO II PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ BELGIO Enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità a norma dell'article 5 : Des régies communales et intercommunales della loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique. Enti per il trasporto o la distribuzione di elettricità a norma della loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986. EBES, Intercom, Unerg e altri enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità, con una concessione per la distribuzione ai sensi dell'articolo 8 (les concessions communales et intercommunales) della loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique. La Société publique de production d'électricité (SPE). DANIMARCA Enti per la produzione o il trasporto di energia elettrica sulla base di una licenza ai sensi del § 3, stk. 1, della lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning, jf. bekendtgoerelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraade. Enti per la distribuzione di energia elettrica, definiti nel § 3, stk. 2 della lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elorsyning, jf. bedendtgoerelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraade e sulla base di autorizzazioni all'espropriazione ai sensi degli articoli 10-15 della lov om elektriske staerkstroemsanlaeg, jf. lovbekendtgoerelse n. 669 af 28. december 1977. GERMANIA Enti incaricati della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità, ai sensi del § 2 Abs. 2 della Gesetz zur Foerderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) del 13 dicembre 1935, modificata da ultimo con la Gesetz del 19 decembre 1977, e di autoproduzioni di elettricità nella misura in cui tali enti rientrano nel campo di applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5. GRECIA L'Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy (Ente di diritto pubblico per l'energia elettrica), istituito con la legge 1468 del 2 agosto 1950. Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy, e che opera ai sensi della legge 57/85, Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy. SPAGNA Enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ley de 12 de marzo de 1954, che approva il Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía e del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sull'autorizzazione amministrativa in materia di impianti elettrici. Red Eléctrica de España S.A., istituita con il Real Decreto no 91/1985, de 23 de enero de 1985. FRANCIA Électricité de France, istituita e operante ai sensi della loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. Enti (sociétés d'économie mixte o régies) per la distribuzione di energia elettrica, richiamati dall'articolo 23 della loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'éctricité et du gaz. Compagnie nationale du Rhône. IRLANDA The Electricity Supply Board (ESB), istituito e operante ai sensi dell'Electricity Supply Act 1927. ITALIA Ente nazionale per l'energia, elettrica istituito con legge n. 1643, 6 dicembre 1962, e approvato con Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965. Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 4, n. 5 o 8 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 - Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche. Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 - Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica. LUSSEMBURGO Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg per la produzione o distribuzione di energia elettrica ai sensi della convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand-duché du Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928. Société électrique de l'Our (SEO). Syndicat de communes SIDOR. PAESI BASSI Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland. Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA). Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP). Enti per la distribuzione di energia elettrica sulla base di una licenza (vergunning) rilasciata dalle autorità provinciali ai sensi della Provinciewet. PORTOGALLO Electricidade de Portugal (EDP), istituito con il Decreto-Lei no 502/76 de 30 de Junho de 1976. Dipartimenti delle autorità locali per la distribuzione di energia elettrica di cui all'artigo 1o do Decreto-Lei no 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, modificato del Decreto-Lei no 297/86 de 19 de Setembro de 1986. Enti incaricati della produzione di elettricità ai sensi del Decreto Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988. Produttori indipendenti di elettricità ai sensi del Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988. Empresa de Electricidade dos Açores - EDA, EP, instituita con il Decreto Regional no 16/80 de 21 de Agosto de 1980. Empresa de Electricidade da Madeira, EP, instituita con il Decreto-Lei no 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 e regionalizzata con il Decreto-Lei no 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979 e il Decreto-Lei no 91/79 de 19 de Abril de 1979. REGNO UNITO Central Electricity Generating Board (CEGB), e l'Area Electricity Boards, per la produzione, il trasporto o la distribuzione di energia elettrica ai sensi dell'Electricity Act 1947 e dell'Electricity Act 1957. Il North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), incaricato della produzione, del trasporto e della distribuzione di elettricità in virtù dell'Electricity (Scotland) Act 1979. Il South of Scotland Electricity Board (SSEB), incaricato della produzione, del trasporto e della distribuzione di elettricità ai sensi dell'Electricity (Scotland) Act 1979. Il Northern Ireland Electricity Service (NIES), istituito con l'Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972. ALLEGATO III TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O ENERGIA TERMICA BELGIO Distrigaz SA, che opera ai sensi della loi du 29 juillet 1983. Enti per il trasporto del gas in base ad autorizzazione o concessione rilasciata a norma della loi du 12 avril 1965, modificata dalla loi du 28 juillet 1987. Enti per la distribuzione del gas, che operano ai sensi della loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986. Enti locali, o loro consorzi, che forniscono energia termica al pubblico. DANIMARCA Dansk Olie og Naturgas A/S, che opera sulla base di un diritto di esclusiva concesso a norma del bekendtgoerelse nr. 869 af 18. juni 1979 om eneretsbevilling til indfoersel, forhandling, transport og oplagring af naturgas. Enti che operano ai sensi della lov nr. 294 af 7. juni 1972 om naturgasforsyning. Enti per la distribuzione del gas o di energia termica in base ad approvazione ai sensi del capo IV della lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgoerelse nr. 330 af 29. juni 1983. Enti per il trasporto di gas in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del bekendtgoerelse nr. 141 af 13. marts 1974 om roerledningsanlaeg paa dansk kontinentalsokkelomraade til transport af kulbrinter (posa di condotte sulla piattaforma continentale per il trasporto di idrocarburi). GERMANIA Enti per il trasporto o la distribuzione di gas, ai sensi del § 2 Absatz 2 della Gesetz zur Foerderung der Energiewirtschaft vom 19. Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz), modificata da ultimo con legge del 19 dicembre 1977. Enti locali, o loro consorzi, per la fornitura di energia termica al pubblico. GRECIA DEP per il trasporto o la distribuzione di gas ai sensi della decisione ministeriale 2583/1987. Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaioy armodiotiton schetikon me to fysiko aerio. Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aerioy, Anonymos Etaireia). DEFA azienda municipale, con sede ad Atene, per il trasporto o la distribuzione di gas. SPAGNA Enti che operano ai sensi della legge no 10 del 15 de junio de 1987. FRANCIA Société nationale des gaz du Sud-Ouest (trasporto di gas). Gaz de France, istituita con la loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, che ne regola anche il funzionamento. Enti (sociétés d'économie mixte o régies) per la distribuzione di energia elettrica, richiamati dall'articolo 23 della loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. Compagnie Française du Méthane di trasporto del gas. Enti locali o loro consorzi per l'erogazione di energia termica al pubblico. IRLANDA Irish Gas Board, che agisce in virtù del Gas Act 1976-1987 ed altri enti disciplinati con Statute. Dublin Corporation per l'erogazione di energia termica al pubblico. ITALIA SNAM e SGM e Montedison per il trasporto di gas. Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986. Enti per la distribuzione di energia termica al pubblico, richiamati dall'articolo 10 della Legge 29 maggio 1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi. Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico. LUSSEMBURGO Société de transport de gaz SOTEG SA. Gaswerk Esch-Uelzecht SA. Service industriel de la commune de Dudelange. Service industriel de la commune de Luxembourg. Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico. PAESI BASSI NV Nederlandse Gasunie Enti per il trasporto o la distribuzione di gas in base ad una licenza (vergunning) rilasciata dagli enti locali ai sensi della Gemeentewet. Enti locali e provinciali per il trasporto o la distribuzione di gas al pubblico ai sensi della Gemeentewet e della Provinciewet. Enti, locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico. PORTOGALLO Petroquímica e Gás de Portugal, EP ai sensi del Decreto-Lei no 346-A/88 de 29 de Setembro de 1988. REGNO UNITO British Gas plc e altri enti il cui funzionamento è disciplinato dal Gas Act 1986. Enti locali, o loro consorzi, incaricati di erogore l'energia termica in virtù del Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976. Electricity Boards, incaricati dell'erogazione di energia termica in virtù dell'Electricity Act 1947. ALLEGATO IV PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS Gli enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti : BELGIO Loi du 1er mai 1939 complétée par l'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz. Arrêté royal du 15 novembre 1919. Arrêté royal du 7 avril 1953. Arrêté royal du 15 mars 1960 (loi au sujet de la plate-forme continentale du 15 juin 1969). Arrêté de l'exécutif régional wallon du 29 septembre 1982. Arrêté de l'exécutif flamand du 30 mai 1984. DANIMARCA Lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund. Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgoerelse nr. 182 af 1. maj 1979. GERMANIA Bundesberggesetz vom 13. August 1980, modificata da ultimo il 12 febbraio 1990. GRECIA Legge 87/1975 che istituisce DEP EKY. Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy. SPAGNA Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 e relativi decreti d'attuazione. FRANCIA Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), modificato da loi 56-1327 du 29 décembre 1956, ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, décret 60-800 du 2 août 1960, décret 61-6359 du 7 avril 1961, loi 70-1 du 2 janvier 1970, loi 77-620 du 16 juin 1977, décret 80-204 du 11 mars 1980, ad essa allegato. IRLANDA Continental Shelf Act 1960. Petroleum and Other Minerals Development Act 1960. Ireland Exclusive Licensing Terms 1975. Revised Licensing Terms 1987. Petroleum (Production) Act (NI) 1964. ITALIA Legge 10 febbraio 1953, n. 136. Legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613. LUSSEMBURGO - PAESI BASSI Mijnwet nr. 285 van 21 april 1810. Wet opsporing delfstoffen nr. 258 van 3 mei 1967. Mijnwet continentaalplat 1965, nr. 428 van 23 september 1965. PORTOGALLO Area emersa : Decreto-Lei no 543/74 de 16 de Outubro de 1974, no 168/77 de 23 de Abril de 1977, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 174/85 de 21 de Maio de 1985 e il Despacho no 22 de 15 de Março de 1979. Area immersa : Decreto-Lei no 47973 de 30 de Setembro de 1967, no 49369 de 11 de Novembro de 1969, no 97/71 de 24 de Março de 1971, no 96/74 de 13 de Março de 1974, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 2/81 de 7 de Janeiro de 1981 en no 245/82 de 22 de Junho de 1982. REGNO UNITO Petroleum Production Act 1934. Continental Shelf Act 1964. Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964. ALLEGATO V PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DEL CARBONE E DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI BELGIO Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi dell'arrêté du régent du 22 août 1948 e della loi du 22 avril 1980. DANIMARCA Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della lovbekendtgoerelse nr. 531 af 10. oktober 1984. GERMANIA Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della Bundesberggesetz vom 13. August 1980, BGBI 1980, modificata da ultimo il 12 febbraio 1990. GRECIA Società di diritto pubblico (Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy) per la prospezione o l'estrazione di carbone o altri combustibili solidi ai sensi del Codice minerario del 1973, modificato dalla legge del 27 aprile 1976. SPAGNA Enti per la prospezione o estrazione del carbone o di altri combustibili solidi ai sensi della Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, modificata dalla Ley 54/1980, de 5 de noviembre e dal Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio. FRANCIA Enti per la prospezione ed estrazione del carbone e altri combustibili solidi ai sensi del code minier (décret 56-863 du 16 août 1956), modificato dalla loi 77-620 du 16 juin 1977, dal décret 80-204 e dall'arrêté du 11 mars 1980. IRLANDA Bord na Mona. Enti incaricati della prospezione dell'estrazione del carbone in virtù dei Minerals Development Acts 1940 to 1970. ITALIA Carbo Sulcis SpA. LUSSEMBURGO - PAESI BASSI - PORTOGALLO Empresa Carbonífera do Douro. Empresa Nacional de Urânio. REGNO UNITO British Coal Corporation (BBC) istituito con il Coal Industry Nationalization Act 1946. Enti titolari di una licenza rilasciata dal BCC ai sensi del Coal Industry Nationalization Act 1946. Enti per la prospezione o estrazione di combustibili solidi ai sensi del Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969. ALLEGATO VI ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI BELGIO Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. DANIMARCA Danske Statsbaner (DSB). Enti istituiti con la lov nr. 295 af 6. juni 1984 om privatbanerne, jf. lov nr. 245 af 6. august 1977. GERMANIA Deutsche Bundesbahn Altri enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico, definiti nel § 2 Absatz 1 des Allgemeines Eisenbahngesetzes del 29 marzo 1951. GRECIA Ente delle ferrovie della Grecia (OSE). Organismos Sidirodromon Ellados (OSE) SPAGNA Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Eusko Trenbideak (Bilbao). Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV). FRANCIA Société nationale des chemins de fer français e altri réseaux ferroviaires ouverts au public, richiamati dalla loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, titre II, chapitre 1er du transport ferroviaire. IRLANDA Iarnrod Éireann (Ferrovie irlandesi) (Irish Rail). ITALIA Ferrovie dello Stato Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria private, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. Enti che operano in base a concessione rilasciata dallo Stato ai sensi delle leggi speciali richiamate dal Titolo XI, Capo II, Sezione 1a del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 4 della Legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Enti o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 14 della Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione. LUSSEMBURGO Chemins de fer luxembourgeois (CFL). PAESI BASSI Nederlandse Spoorwegen NV. PORTOGALLO Caminhos de Ferro Portugueses. REGNO UNITO British Rail. Northern Ireland Railways. ALLEGATO VII ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI URBANI DI FERROVIE, TRAMVIE, FILOBUS O AUTOBUS BELGIO Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB). Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico, che operano in base ad un contratto stipulato con la SNCV a norma degli articoli 16 e 21 dell'arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA), Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG), Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC), Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL), Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV), e altri enti istituiti ai sensi della Loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer del 22 febbraio 1962. Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico, che operano in base ad un contratto stipulato con la STIB a norma dell'article 10 o con altri enti di trasporto a norma dell'article 11 dell'arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications. DANIMARCA Danske Statsbaner (DSB) Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico (almindelig rutekorsel) in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi della lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskoersel. GERMANIA Enti autorizzati che forniscono servizi di trasporto a breve distanza al pubblico (oeffentlichen Personennahverkehr) in virtù della Personenbefoerderungsgesetz del 21 marzo 1961, modificata da ultimo il 25 luglio 1989. GRECIA Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios. (Autobus elettrici della zona Atene - Pireo), ente che opera ai sensi del decreto 768/1970 e della legge 588/1977. Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios. (Ferrovie elettriche Atene - Pireo), ente che opera ai sensi delle leggi 352/1976 e 588/1977. Epicheirisi Astikon Sygkoinonion. (Azienda per i trasporti urbani), ente che opera ai sensi della legge 588/1977. Koino Tameio Eisirazeos Leoforeion. (Consorzio di aziende di trasporti con autobus), ente che opera ai sensi del decreto 102/1973. RODA (Dimotiki Epicheirisi Leoforeion Rodoy). Roda (azienda municipale di Rodi per i trasporti con autobus). Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis. Organizzazione dei trasporti urbani di Tessalonicco, che opera ai sensi del decreto 3721/1957 e della legge 716/1980. SPAGNA Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi della Ley de Régimen Local. Corporación metropolitana de Madrid. Corporación metropolitana de Barcelona. Enti che forniscono servizi urbani o interurbani al pubblico ai sensi degli articoli 113-118 della Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987. Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi dell'articolo 71 della Ley de Ordinación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987. FEVE, RENFE (o Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi delle Disposiciones adicionales. Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957. Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi delle Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957. FRANCIA Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'article 7-11 de la Loi 82-1153 du 30 décembre 1982, transports intérieurs, orientation. Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR, e altri enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base ad autorizzazione rilasciata dal syndicat des transports parisiens ai sensi dell'ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne. IRLANDA Iarnrod Éireann (Irish Rail) (Ferrovie irlandesi). Bus Éireann (Irish Bus) (Autobus irlandesi). Bus Átha Cliath (Dublin Bus) (Autobus di Dublino). Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base alle disposizioni del Road Transport Act 1932, modificato. ITALIA Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della Legge 28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) - articolo 1, modificata dall'articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771. Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'articolo 1, n. 4 o n. 15, del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province. Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 242 o 256 del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. Enti a autorità locali che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della Legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Enti che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 14 della Legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione. LUSSEMBURGO Chemins de fer du Luxembourg (CFL). Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg. Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE). Les entrepreneurs d'autobus che operano ai sensi del règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées. PAESI BASSI Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi del capo II (Openbaar vervoer) della Wet Personenvervoer van 12 maart 1987. PORTOGALLO Rodoviaria Nacional, EP. Companhia Carris de ferro de Lisboa. Metropolitano de Lisboa, EP. Serviços de Transportes Colectivos do Porto. Serviços Municipalizados de Transporte do Barreiro. Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro. Serviços Municipalizados de Transporte de Braga. Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra. Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre. REGNO UNITO Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi del London Regional Transport Act 1984. Glasgow Underground. Greater Manchester Rapid Transit Company. Docklands Light Railway. London Underground Ltd. British Railways Board. Tyne and Wear Metro. ALLEGATO VIII ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLA ATTREZZATURE AEROPORTUALI BELGIO Régie des voies aériennes istituito con l'arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes modificato dall'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies aériennes. DANIMARCA Aeroporti che operano in base ad autorizzazione rilasciata a norma del § 55, stk. 1 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgoerelse nr. 408 af 11. september 1985. GERMANIA Aeroporti, quali definiti all'articolo 38 Absatz 2 Nr. 1 delle Luftverkehrszulassungsordnung del 19 giugno 1964, zuletzt geaendert durch die Verordnung vom 21. Juli 1986. GRECIA Aeroporti che operano in base alla legge 517/1931 istitutiva del servizio dell'aeronautica civile. Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA). Aeroporti internazionali che operano ai sensi del decreto 647/981. SPAGNA Aeroporti gestiti de Aeropuertos Nacionales, ente istituito dal Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982. FRANCIA Aéroports de Paris, ente che opera ai sensi del titre V, articles L 251-1 à 252-1 del code de l'aviation civile. Aéroport de Bâle-Mulhouse, instituito dalla convention franco-suisse du 4 juillet 1949. Aeroporti definiti nell'Article L 270-1 du code de l'aviation civile. Aeroporti che operano in base al cahier de charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955. Aeroporti che operano in base ad una convention d'exploitation ai sensi dell'article L 221, code de l'aviation civile. IRLANDA Aeroporti di Dublin, Cork en Shannon gestiti da Aer Rianta-Irish Airports (Aeroporti irlandesi). Aeroporti che operano in base a licenza per attività di pubblica utilità, rilasciata in base ai seguenti atti : Air Navigation and Transport Act No 40 1936, il Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions Order 1959) e Air Navigation (Aerodrome and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970). ITALIA Aeroporti per l'aviazione civile (aerodromi civili istituiti dallo Stato) richiamati dall'articolo 691 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 694 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. LUSSEMBURGO Aéroport de Findel. PAESI BASSI Aeroporti civili che operano ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Luchtvaartwet del 15 gennaio 1958, modificata il 7 giugno 1978. PORTOGALLO Aeroporti gestiti da Aeroportos de Navegaçao Aérea (ANA), EP ai sensi del Decreto-Lei no 246/79. Aeroporto do Funchal e Aeroporto de Porto Santo, trasferiti alla competenza regionale con il Decreto-Lei no 284/81. REGNO UNITO Aeroporti gestiti da BAA plc. Aeroporti che hanno la forma di società per azioni ad azionariato limitato (public limited companies - plc) ai sensi dell'Airports Act 1986. ALLEGATO IX ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE PER PORTI MARITTIMI, PORTI FLUVIALI O ALTRI TERMINALI BELGIO Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles. Port autonome de Liège. Port autonome de Namur. Port autonome de Charleroi. Port de la ville de Gand. La Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse haveninrichtingen. Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut - Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers). Port de Nieuport. Port d'Ostende. DANIMARCA I porti definiti nell'articolo 1, I-III del bekendtgoerelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne. GERMANIA Porti marittimi di proprietà totale o parziale di enti territoriali (Laender, Kreise, Gemeinden). Porti fluviali soggetti alla Hafenordnung in forza delle Wassergesetze dei Laender. GRECIA Porto del Pireo Organismos Limenos Peiraios istituito dalla legge d'emergenza 1559/1950 e dalla legge 1630/1951. Porto di Tessalonicco Organismos Limenos Thessalonikis, istituito con AN 2251/1953. Altri porti retti dal decreto presidenziale 649/1977 (PD 649/1977). Epopteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limenon (vigilanza, organizzazione del funzionamento e controllo amministrativo). SPAGNA Puerto de Huelva, istituito con il Decreto de 2 de octubre de 1969, no 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva. Puerto de Barcelona, istituito con il Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía. Puerto de Bilbao, istituito con il Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2048/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía. Puerto de Valencia, istituito con il Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencía Régimen de Estatuto de Autonomía. Juntas de Puertos, il cui funzionamento è disciplinato dai seguenti atti : Ley 27/68 de 20 de junio de 1968. Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía e il Decreto de 9 de abril de 1970, no 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento. Porti gestiti dalla Comisión Administrativa de Grupos de Puertos costituita dalla Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 e dal Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981. I porti elencati nel Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general. FRANCIA Port autonome de Paris, istituito con la Loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris. Port autonome de Strasbourg, istituito dalla convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, ratificata dalla Loi du 26 avril 1924. Altri porti fluviali interni, istituiti o gestiti in forza dell'article 6 (navigation intérieure) del décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes. Ports autonomes, disciplinati dagli articles L 111-1 et suivants del code des ports maritimes. Ports non autonomes, disciplinati dagli articles R 121-1 et suivants del code des ports maritimes. Porti gestiti da autorità regionali (départements) o che operano in base a concessione rilasciata dalle autorità regionali (départements) a norma dell'article 6 della loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, départements et l'État. IRLANDA Porti disciplinati dallo Harbour Act 1946 to 1976. Porto di Dun Laoghaire gestito ai sensi dello State Harbours Act 1924. Porto di Rosslare Harbour, gestito ai sensi del Finguard e Rosslare Railways e Harbours Act 1899. ITALIA Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32. Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell'articolo 19 del Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. LUSSEMBURGO Port de Mertert, istituito e disciplinato dalla loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvilal sur la Moselle. PAESI BASSI Havenbedrijven, istituito e disciplinato dalla Gemeentewet van 29 juni 1851. Havenschap Vlissingen, istituito dalla wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen. Havenschap Terneuzen, istituito dalla wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen. Havenschap Delfzijl, istituito dalla wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl. Industrie- en havenschap Moerdijk, istituito dal gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approvato con Koninklijke Besluit nr. 23 van 4 maart 1972. PORTOGALLO Porto do Lísboa, istituito con il Decreto Real de 18 de Fevereiro de 1907 e disciplinato dal Decreto-Lei no 36976 de 20 de Julho de 1948. Porto do Douro e Leixões, istituito con il Decreto-Lei no 36977 de 20 de Julho de 1948. Porto de Sines, istituito con il Decreto-Lei no 508/77 de 14 de Dezembro de 1977. Iporti di Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimao e Faro disciplinati dal Decreto-Lei no 37754 de 18 de Fevereiro de 1950. REGNO UNITO Harbour Authorities ai sensi della section 57 of the Harbours Act 1964 che istituisce impianti portuali per vettori marittimi o fluviali. ALLEGATO X GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI OD OFFERTA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI BELGIO Régie des Télégraphes et des Téléphones. Regie van Telegrafie en Telefonie. DANIMARCA Kjoebenhavns Telefon Aktieselskab. Jydsk Telefon. Fyns Telefon. Statens Teletjeneste. Tele Soenderjylland. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Deutsche Bundespost - Telekom. Mannesmann - Mobilfunk GmbH. GRECIA OTE/Ente ellenico per le telecomunicazioni. SPAGNA Compañía Telefónica Nacional de España. FRANCIA Direction générale des télécommunications. Transpac. Telecom service mobile. Société française de radiotéléphone. IRLANDA Telecom Éireann. ITALIA Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Azienda di stato per i servizi telefonici. Società italiana per l'esercizio telefonico SpA. Italcable. Telespazio SpA. LUSSEMBURGO Administration des postes et télécommunications. PAESI BASSI Koninklijke PTT Nederland NV e sue filiali(1) . PORTOGALLO Telefones de Lisboa e Porto, SA. Companhia Portuguesa Rádio Marconi. Correios e Telecomunicações de Portugal. REGNO UNITO British Telecommunications plc. Mercury Communications Ltd. City of Kingston upon Hull. Racal Vodafone. Telecoms Securicor Cellular Radio Ltd (Cellnet). (1) Esclusa PTT Post BV. ALLEGATO XI ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI QUALI FIGURANO NELLA NOMENCLATURA GENERALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLA COMUNITÀ EUROPEA /* Tabelle: v. GUCE */ ALLEGATO XII A. PROCEDURE APERTE 1.Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore. 2.Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC). 3.Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione. 4.Per le forniture e i lavori: a)Natura e quantità dei prodotti da fornire o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera. b)Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse. Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti. c)Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti. 5.Per i servizi: a)Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative. b)Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od aministrative in causa. c)Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio. d)Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6.Autorizzazione a presentare varianti. 7.Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 13, paragrafo 6. 8.Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi. 9.a)Nome e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari. b)Se applicabile, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere tali documenti. 10.a)Termine ultimo per la ricezione delle offerte. b)Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte. c)Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte. 11.a)Se applicabile, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte. b)Data, ora e luogo di tale apertura. 12.Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste. 13.Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 14.Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 15.Condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore, l'imprenditore o il prestatore di servizi aggiudicatario deve assolvere. 16.Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta. 17.Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e loro classificazione per ordine di importanza. I criteri diversi dal prezzo più basso vanno indicati se non figurano nei capitolati d'oneri. 18.Altre informazioni. 19.Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto. 20.Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore. 21.Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio). B. PROCEDURE RISTRETTE 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore. 2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio al sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC). 3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione. 4. Per le forniture e i lavori: a) Natura e quantità dei prodotti da fornire o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera. b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse. Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti. c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti. 5. Per i servizi: a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 393L0038.2b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa. c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio. d) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6. Autorizzazione a presentare varianti. 7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6. 8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi. 9. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori o imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 10. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione. b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione. c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte. 11. Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte. 12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste. 13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 14. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere. 15. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nell'invito a presentare offerte. 16. Altre informazioni. 17. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto. 18. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore. 19. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio). C. PROCEDURE NEGOZIATE 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore. 2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC). 3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione. 4. Per le forniture e i lavori: a) Natura e quanità dei prodotti da fornire, o natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera. b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse. Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti. c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti. 5. Per i servizi: a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative. b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa. c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio. d) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6. 7. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi. 8. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione. b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione. c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte. 9. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste. 10. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 11. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 12. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere. 13. Se applicabile, i nomi e gli indirizzi dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi già selezionati dall'ente aggiudicatore. 14. Se applicabile, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 15. Altre informazioni. 16. Se applicabile, il riferimento della publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto. 17. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore. 18. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio). ALLEGATO XIII AVVISO RELATIVO ALL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 1.Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore. 2.Oggetto del sistema di qualificazione. 3.Indirizzo presso il quale è possibile ottenere le norme riguardanti il sistema di qualificazione (se tale indirizzo è diverso da quello menzionato nel precedente n. 1). 4.Se applicabile, durata del sistema di qualificazione. ALLEGATO XIV AVVISO INFORMATIVO PERIODICO A. Per gli appalti di forniture : 1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari. 2. Natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire. 3. a) Data stimata dell'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota). b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato. 4. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un avviso di bando di gara sarà pubblicato ulteriormente). 5. Data di spedizione dell'avviso da parte degli enti aggiudicatori. 6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (che deve essere fornita da detto ufficio). B. Per gli appalti di lavori : 1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore. 2. a) Luogo di esecuzione. b) Natura e entità delle prestazioni, principali caratteristiche dell'opera o dei lotti relativi all'opera. c) Stima del costo delle prestazioni previste. 3. a) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato. b) Data prevista per l'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. c) Data prevista pe l'inizio dei lavori. d) Scadenzario previsto per l'esecuzione dei lavori. 4. Modalità di finanziamento dei lavori o di revisione dei prezzi. 5. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un avviso di bando di gara sarà pubblicato ulteriormente). 6. Data di spedizione dell'avviso da parte degli enti aggiudicatori. 7. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (che deve essere fornita da detto ufficio). C. Per gli appalti di servizi 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari. 2. Appalti complessivi che s'intende aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato XIV A. 3. a) Date prevista per l'inizio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota). b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegata. 4. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un bando di gara sarà pubblicato ulteriormente). 5. Data d'invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore. 6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio). ALLEGATO XV AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore. 2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi: indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro). 3. Almeno una sintesi sul tipo di prodotti, lavori o servizi forniti. 4. a) Forma di indizione di gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara). b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 20, paragrafo 2 o il riferimento all'articolo 16. 5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata). 6. Numero delle offerte ricevute. 7. Data di aggiudicazione dell'appalto. 8. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera j). 9. Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi aggiudicatario (o degli aggiudicatari). 10. Indicare, se del caso, se il contratto è stato o potrebbe essere subappaltato. 11. Informazioni facoltative: - valore e quota da concedere eventualmente in subappalto a terzi; - criterio di aggiudicazione dell'appalto; - prezzo (o gamma dei prezzi) pagato(i). II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate 12. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori). 13. Valore di ciascun appalto aggiudicato. 14. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine CEE o origine non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo). 15. Si è fatto ricorso alle deroghe di cui all'articolo 18, paragrafo 6 all'uso delle specifiche europee? In caso affermativo, a quali? 16. Quale criterio di aggiudicazione è stato utilizzato? (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso, criteri autorizzati dall'articolo 35). 17. L'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante a norma dell'articolo 34, paragrafo 3? 18. Vi sono state offerte che non sono state accettate in quanto anormalmente basse, conformemente all'articolo 34, paragrafo 5? 19. Data di invio del presente avviso da parte dell'ente aggiudicatore. 20. Nel caso degli appalti che hanno per oggetto dei servizi figuranti nell'allegato XVI B, l'accordo dell'ente aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso (articolo 24, paragrafo 3). ALLEGATO XVI A SERVIZI A NORMA DELL'ARTICOLO 15 /* Tabelle: v. GUCE */ ALLEGATO XVI B SERVIZI A NORMA DELL'ARTICOLO 16 /* Tabelle: v. GUCE */ ALLEGATO XVII BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore e del servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso. 2. Descrizione del progetto. 3. Natura del concorso: aperto o ristretto. 4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti. 5. Nel caso di concorsi ristretti: a) numero previsto di partecipanti, anche in termini di numero massimo e minimo; b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati; c) criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti; d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione. 6. Eventuale indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad una particolare professione. 7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti. 8. Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati. 9. Indicazione del fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per l'ente aggiudicatore. 10. Se del caso, numero e valore dei premi in palio. 11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti. 12. Indicazione del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali appalti volti a dar seguito al progetto. 13. Altre informazioni. 14. Data d'invio del bando. 15. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. ALLEGATO XVIII RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore. 2. Descrizione del progetto. 3. Numero totale dei partecipanti. 4. Numero dei partecipanti esteri. 5. Vincitori del concorso. 6. Se del caso, premi assegnati. 7. Altre informazioni. 8. Riferimento del bando di concorso di progettazione. 9. Data d'invio dell'avviso. 10. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.