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Document 31993L0036

Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

OJ L 199, 9.8.1993, p. 1–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 004 P. 126 - 176
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 004 P. 126 - 176
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2006; abrogato da 32004L0018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/36/oj

31993L0036

Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 09/08/1993 pag. 0001 - 0053
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 4 pag. 0126
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 4 pag. 0126


DIRETTIVA 93/36/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione(1) ,

in cooperazione con il Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che la direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture(4) , è stata modificata a più riprese; che, in occasione di nuove modifiche, occorre, per motivi di chiarezza, procedere ad una rifusione di detta direttiva;

considerando che pare segnatamente importante allineare per quanto possibile le disposizioni della presente direttiva con quelle relative all'aggiudicazione degli appalti contenute nella direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici(5) e nella direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi(6) ;

considerando che siffatti allineamenti riguardano essenzialmente l'introduzione della definizione funzionale delle amministrazioni aggiudicatrici, la possibilità di ricorrere alla procedura aperta o ristretta, l'obbligo di motivare il rigetto di candidature od offerte, le modalità per la stesura dei verbali sullo svolgimento delle varie procedure di aggiudicazione, le modalità del ricorso alle norme comuni in campo tecnico, la pubblicità e la partecipazione, nonché la precisazione dei criteri di aggiudicazione degli appalti e l'introduzione della procedura del comitato consultivo;

considerando che è inoltre necessario inserire alcune modifiche di carattere redazionale per chiarire talune disposizioni vigenti;

considerando che la realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti locali e di altri organismi di diritto pubblico richiede, parallelamente all'eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti;

considerando che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri;

considerando che la Comunità è parte dell'accordo GATT sugli appalti pubblici(7) , qui di seguito denominato «accordo GATT»;

considerando che l'allegato I della presente direttiva contiene gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici cui si applica l'accordo GATT; che occorre aggiornare detto allegato in base alle modifiche, presentate dagli Stati membri;

considerando che la presente direttiva non riguarda taluni appalti di forniture che sono aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni contemplati dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio(8) ;

considerando che, fatta salva l'applicazione della soglia fissata per gli appalti cui si applica l'accordo GATT, gli appalti di forniture il cui ammontare è inferiore a 200 000 ECU possono non essere sottoposti alla concorrenza quale è organizzata dalla presente direttiva e che è opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti;

considerando che è necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possano non essere applicate; che tali casi devono però essere espressamente limitati;

considerando che la procedura negoziata deve essere ritenuta eccezionale e che deve essere applicata soltanto in casi elencati in via limitativa;

considerando che occorre prevedere norme comuni in campo tecnico conformi alla politica comunitaria in materia di normalizzazione e standardizzazione;

considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere ai fornitori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentano per loro dell'interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza dei prodotti da fornire e delle relative condizioni; che, più in particolare, nelle procedure ristrette la pubblicità ha per fine di permettere ai fornitori degli Stati membri di manifestare il loro interesse per le gare sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità delle condizioni prescritte;

considerando che le informazioni complementari relative agli appalti devono figurare, come è d'uso negli Stati membri, nel capitolato d'oneri di ciascun appalto o in ogni documento equivalente;

considerando che è opportuno prevedere norme comuni sulla partecipazione agli appalti pubblici di forniture nelle quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che criteri di assegnazione degli appalti;

considerando che è opportuno consentire che talune condizioni tecniche relative ai bandi di gara e ai prospetti statistici richiesti dalla presente direttiva possano essere adeguate in funzione dell'evoluzione delle esigenze tecniche; che l'allegato II della presente direttiva fa riferimento a una nomenclatura che la Comunità può, all'occorrenza, rivedere o sostituire e che è necessario prendere disposizioni per poter adattare di conseguenza i riferimenti a detta nomenclatura;

considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato V,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) «appalti pubblici di forniture», i contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti, conclusi per iscritto fra un fornitore (persona fisica o giuridica) e una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettera b). La fornitura di tali prodotti può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e installazione;

b) «amministrazioni aggiudicatrici», lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e

- avente personalità giuridica, e

- la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma figurano nell'allegato I della direttiva 93/37/CEE. Tali elenchi sono il più possibile completi e possono essere riveduti secondo la procedura prevista all'articolo 35 di detta direttiva 93/37/CEE;

c) - «offerente», il fornitore che presenta un'offerta;

- «candidato», chi sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta;

d) «procedure aperte», le procedure nazionali nell'ambito delle quali tutti i fornitori interessati possono presentare offerte;

e) «procedure ristrette», le procedure nazionali nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i fornitori invitati dall'amministrazione;

f) «procedure negoziate», le procedure nazionali nell'ambito delle quali le amministrazioni consultano i fornitori di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o più di essi.

Articolo 2

1. La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva;

b) agli appalti di forniture che sono dichiarati segreti o la cui esecuzione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi né quando lo esiga la tutela d'essenziali interessi di sicurezza di tale Stato.

2. Se un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, lettera b) accorda ad un ente diverso dalle amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal suo stato giuridico, diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione stabilisce che detto ente deve rispettare, per gli appalti pubblici di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 3

Fatti salvi gli articoli 2 e 4 e l'articolo 5, paragrafo 1, la presente direttiva si applica a tutti i prodotti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), compresi i prodotti oggetto di appalti assegnati da amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatta eccezione per i prodotti cui si applica l'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato.

Articolo 4

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di forniture disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati:

a) in base ad un accordo internazionale concluso conformemente al trattato tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi e concernente forniture destinate alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE(9) ;

b) ad imprese di uno Stato membro o di un paese terzo in base ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza;

c) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

Articolo 5

1. a) I titoli II, III e IV e gli articoli 6 e 7 si applicano agli appalti pubblici di forniture:

- aggiudicati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, lettera b), compresi quelli aggiudicati dalle amministrazioni indicate nell'allegato I nel settore della difesa, nella misura in cui gli appalti riguardino i prodotti non menzionati nell'allegato II, a condizione che il loro valore stimato, al netto dell'IVA, sia uguale o superiore a 200 000 ECU;

- aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I, a condizione che il loro valore stimato, al netto dell'IVA, sia uguale o superiore alla soglia fissata dall'accordo GATT; per quanto concerne le amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, ciò si applica solo per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato II.

b) La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture il cui valore stimato, al momento della pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, sia uguale o superiore alla soglia rispettivamente prevista.

c) Il controvalore delle soglie in moneta nazionale e la soglia fissata dall'accordo GATT, espressa in ecu, sono di norma riveduti ogni due anni con effetto al 1o gennaio 1988. Il calcolo di tali controvalori è effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ecu, e dell'ecu espresso in DSP, durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1o gennaio.

Il metodo di calcolo previsto alla presente lettera è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima, due anni dopo la sua prima applicazione.

d) Le soglie fissate alla lettera a) e il loro controvalore in moneta nazionale, nonché il controvalore in ecu della soglia fissata dall'accordo GATT sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee periodicamente, a partire dai primi giorni del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera c), primo comma.

2. Nel caso di appalti aventi per oggetto il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, deve essere preso come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- se trattati di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, ove la durata dell'appalto sia superiore a dodici mesi, il valore complessivo comprendente l'importo stimato del valore residuo;

- se trattasi di appalto di durata indeterminata o nei casi in cui sussistono dubbi sulla durata dell'appalto, il valore mensile moltiplicato per 48.

3. Nel caso di appalti che presentino carattere di regolarità o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore stimato dell'appalto deve stabilirsi in base:

- al valore reale complessivo degli appalti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato tenendo conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, ovvero

- al costo stimato complessivo degli appalti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

Le modalità di valutazione degli appalti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione della presente direttiva.

4. Quando un previsto acquisto di forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 il valore stimato della totalità di questi lotti.

5. Quando un previsto appalto di forniture prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore stimato dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.

6. Nessun progetto d'acquisto di una certa quantità di forniture può essere scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 6

1. Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, lettere d), e) ed f) nei casi esposti in appresso.

2. Le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti di forniture mediante procedura negoziata in caso di offerte irregolari in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che risultino inammissibili a norma delle disposizioni nazionali compatibili con quanto disposto dal titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara, a meno che includano nella procedura negoziata tutti i fornitori che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 20 a 24 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti di forniture mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:

a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione;

b) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;

c) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la fabbricazione o consegna dei prodotti possa essere affidata unicamente ad un particolare fornitore;

d) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, non possano essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o negoziata, di cui al paragrafo 2. Le circostanze addotte per giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere imputabili alle amministrazioni;

e) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come norma generale, superare i tre anni.

4. In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicano gli appalti pubblici di forniture con procedura aperta ovvero con procedura ristretta.

Articolo 7

1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda, l'amministrazione comunica ad ogni candidato od offerente respinto che lo richieda i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, nonché, se trattasi di offerte, il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.

2. L'amministrazione comunica ai candidati o offerenti che lo richiedano i motivi per cui ha deciso di rinunciare all'aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara ovvero di avviare una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

3. Per ogni appalto aggiudicato l'amministrazione redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni:

- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa, l'oggetto e il valore dell'appalto;

- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della scelta;

- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto;

- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, l'eventuale parte dell'appalto che l'aggiudicatario intenda subappaltare a terzi;

- nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui all'articolo 6 che giustificano il ricorso a tali procedure.

Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, a sua richiesta.

TITOLO II NORME COMUNI IN CAMPO TECNICO

Articolo 8

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato III sono contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni contratto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 sono definite dalle amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.

3. L'amministrazione può derogare al paragrafo 2 qualora:

a) tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte all'accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni(10) , o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni(11) , ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti;

c) l'applicazione di tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni obblighi l'amministrazione ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso ovvero comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma soltanto nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

d) il progetto in questione abbia natura realmente innovativa che renda inappropriato il ricorso a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni già esistenti.

4. Le amministrazioni che si avvalgono del paragrafo 3 specificano, ogniqualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee oppure nei capitolati d'oneri, ed in ogni caso indicano i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, su richiesta, agli Stati membri ed alla Commissione.

5. In assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:

a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, conformemente alle procedure stabilite in queste direttive ed in particolare alle procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio(12) ;

b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali;

c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti. In tal caso deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:

i) norme nazionali che recepiscano norme internazionali riconosciute dal paese cui appartiene l'amministrazione;

ii) altre norme nazionali e omologazioni tecniche nazionali del paese cui appartiene l'amministrazione;

iii) qualsiasi altra norma.

6. A meno che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di specifiche tecnicheche menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o determinati prodotti. È in particolare vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi ovvero l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata. Tuttavia una data indicazione, accompagnata dalla menzione «o equivalente», è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

TITOLO III NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ

Articolo 9

1. Mediante un avviso indicativo da pubblicarsi non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario, le amministrazioni rendono noto il totale degli appalti, per settore di prodotti, che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore stimato complessivo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5, risulti pari o superiore a 750 000 ECU.

I settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura «Classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA)». La Commissione stabilisce secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2 le modalità del riferimento da fare nel bando di gara a particolari voci della nomenclatura.

2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di forniture mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, negoziata rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni che hanno aggiudicato un appalto ne comunicano il risultato con apposito avviso. In determinati casi, possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge, o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recar pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra fornitori.

4. I bandi o avvisi sono redatti conformemente ai modelli contenuti nell'allegato IV e devono fornire le informazioni richieste in tali modelli. Nel richiedere informazioni sulle condizioni economiche e tecniche che esse esigono daifornitori ai fini della selezione (punto 11 dell'allegato IV B, punto 9 dell'allegato IV C e punto 8 dell'allegato IV D), le amministrazioni non possono richiedere condizioni diverse da quelle specificate negli articoli 22 e 23.

5. I bandi e gli avvisi sono inviati dall'amministrazione aggiudicatrice, nei più brevi termini e per i canali più appropriati, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.

L'avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario.

L'avviso di cui al paragrafo 3 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto in questione.

6. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

7. I bandi di gara di cui al paragrafo 2 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo della lingua originale è l'unico facente fede.

8. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara entro dodici giorni dalla data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, tale termine è ridotto a cinque giorni.

9. La pubblicazione nelle gazzette ufficiali o nella stampa del paese dell'amministrazione non può effettuarsi prima della data della spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.

11. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della suddetta Gazzetta, ovvero deve risultare di 650 parole circa. Ciascun numero della Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli cui il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.

Articolo 10

1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati ai fornitori dalle amministrazioni o dai servizi competenti entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda.

3. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

4. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di un sopralluogo o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al paragrafo 1 deve essere adeguatamente prorogato.

Articolo 11

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:

a) se del caso, l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) gli estremi del bando di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e a condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 22 e 23;

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.

4. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

5. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di un sopralluogo o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al paragrafo 3 deve essere adeguatamente prorogato.

Articolo 12

1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i termini di cui all'articolo 11, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili. Quando sono fatte mediante telegramma, telescritto, telecopia o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

Articolo 13

Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee bandi di gara concernenti gli appalti di forniture non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente direttiva.

Articolo 14

Le modalità di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui all'articolo 9, nonché dei prospetti statistici previsti all'articolo 31 e la nomenclatura prevista all'articolo 9 e agli allegati II e IV possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2. Le modalità del riferimento da fare nei bandi e negli avvisi a particolari voci della nomenclatura sono stabilite secondo la stessa procedura.

TITOLO IV Capitolo 1

Norme comuni di partecipazione

Articolo 15

1. Gli appalti sono aggiudicati in base ai criteri stabiliti nel capitolo 3 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 16 e dopo che l'idoneità dei fornitori non esclusi a norma dell'articolo 20 sia stata verificata dalle amministrazioni conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 22, 23 e 24.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni date dai fornitori.

Articolo 16

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti quando rispondano alle esigenze minime richieste dalle amministrazioni stesse.

Le amministrazioni precisano nel capitolato d'oneri le prescrizioni minime che le varianti devono rispettare, nonché le modalità di presentazione. Esse indicano nel bando di gara se sono ammesse varianti.

Le amministrazioni non possono respingere la presentazione di una variante per il solo fatto che essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee, oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o ancora con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettere a) e b).

2. Le amministrazioni che abbiano ammesso varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante solo perché configurerebbe, qualora fosse accolta, un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture ai sensi della presente direttiva.

Articolo 17

Nel capitolato d'oneri l'amministrazione può richiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi.

Detta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore principale.

Articolo 18

Le offerte possono essere presentate da raggruppamenti di fornitori. A tali raggruppamenti non può essere richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può tuttavia essere richiesto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la sua buona esecuzione.

Articolo 19

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate le amministrazioni selezionano, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 20 a 24, quelli che saranno invitati a presentare un'offerta ovvero a negoziare, basandosi sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del fornitore nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.

2. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse possono fissare il numero massimo e minimo di fornitori che intendono invitare: in questo caso, tali cifre limite devono figurare nel bando di gara. I limiti sono determinati in relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo superiore a venti fornitori.

In ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

3. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura negoziata secondo le modalità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, sempreché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni rivolgano, senza discriminazione, inviti ai fornitori di altri Stati membri che soddisfino i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini.

Capitolo 2

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 20

1. Può essere escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque fornitore il quale:

a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o che si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;

c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato;

d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione;

e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito e di quello dell'amministrazione;

f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito o del paese dell'amministrazione;

g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo.

2. Quando chiede al fornitore la prova che egli non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) o f), l'amministrazione accetta come prova sufficiente:

- per i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione di un estratto dal «casellario giudiziario» o, in difetto, di un documento equivalente rilasciato da una competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi;

- per i casi di cui alle lettere e) ovvero f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

3. Qualora lo Stato membro interessato non rilasci i documenti o certificati di cui al paragrafo 2 o qualora essi non riguardino tutti i casi previsti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, mediante una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata dinanzi ad un'autorità giudiziaria od amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato nel paese d'origine o in quello di provenienza.

4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati e dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 21

1. Ad ogni fornitore che intenda concorrere all'aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture può essere richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale egli è stabilito, in uno dei registri professionali o commerciali di cui al paragrafo 2 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato a norma di detto paragrafo.

2. I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:

- in Belgio, il «Registre du Commerce - Handelsregister»;

- in Danimarca, l'«Aktieselskabsregistret», il «Foreningsregistret» e lo «Handelsregistret»;

- in Germania, lo «Handelsregister» e lo «Handwerksrolle»;

- in Grecia, il «Viotechniko i Viomichaniko i Emporiko Epimelitirio»;

- in Spagna, il «Registro Mercantil» ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;

- in Francia, il «Registre du commerce» ed il «Répertoire des métiers»;

- in Italia, il «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» e il «Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato»;

- in Lussemburgo, il «Registre aux firmes» ed il «Rôle de la chambre des métiers»;

- nei Paesi Bassi, lo «Handelsregister»;

- in Portogallo, il «Registo Nacional das Pessoas Colectivas»;

- nel Regno Unito ed in Irlanda, al fornitore può venir richiesto di presentare un certificato rilasciato dal «Registrar of companies» o dal «Registrar of Friendly Societies» che indichi che la società del fornitore è «incorporated» o «registered» ovvero, qualora egli non ottenga tale certificato, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale.

Articolo 22

1. In linea di massima, la prova della capacità finanziaria ed economica del fornitore può essere fornita mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) la presentazione del bilancio del fornitore o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto del paese nel quale il fornitore è stabilito;

c) una dichiarazione del fatturato globale dell'impresa e del fatturato per le forniture cui si riferisce l'appalto, relativo agli ultimi tre esercizi finanziari.

2. Le amministrazioni precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le eventuali altre referenze da presentare.

3. Qualora, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione, il fornitore è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l'amministrazione stessa ritenga appropriato.

Articolo 23

1. La prova della capacità tecnica del fornitore può essere addotta mediante uno o più dei seguenti mezzi, a seconda della natura, della quantità e dello scopo dei prodotti da fornire:

a) la presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati:

- nel caso di forniture per autorità pubbliche, le consegne sono provate da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;

- nel caso di forniture a privati, le consegne sono certificate dall'acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarate dal fornitore;

b) la descrizione delle apparecchiature tecniche, delle misure prese dal fornitore per garantire la qualità, e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone;

c) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non facciano direttamente capo al fornitore, e in particolare di quelli responsabili per il controllo della qualità;

d) per i prodotti da fornire: campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice;

e) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinati requisiti o norme;

f) qualora i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dell'amministrazione o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, alle infrastrutture di cui dispone ai fini di studio e di ricerca e alle misure che prende ai fini del controllo della qualità.

2. L'amministrazione precisa, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, quali sono le referenze da presentare.

3. Le informazioni di cui all'articolo 22 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono limitarsi all'oggetto dell'appalto. Le amministrazioni tengono nel debito conto gli interessi legittimi dei fornitori per quanto riguarda la tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.

Articolo 24

Nei limiti di quanto disposto dagli articoli da 20 a 23, l'amministrazione può invitare i fornitori a integrare o chiarire i certificati ed i documenti presentati.

Articolo 25

1. Gli Stati membri che dispongano di elenchi ufficiali di fornitori riconosciuti devono adeguarli alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g) e degli articoli 21, 22 e 23.

2. I fornitori iscritti in elenchi ufficiali possono per ogni appalto presentare all'amministrazione un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità. Detto certificato indica le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco e la classificazione attribuita nello stesso.

3. L'iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g), dell'articolo 21, dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).

I dati risultanti dall'iscrizione in un elenco ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi di sicurezza sociale, a qualsiasi fornitore iscritto può essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta sia proposta un appalto.

Le amministrazioni degli altri Stati membri applicano le disposizioni del primo e secondo comma soltanto ai fornitori stabiliti nello Stato membro che tiene l'elenco ufficiale di cui trattasi.

4. Per l'iscrizione dei fornitori degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, non si possono esigere altre prove e dichiarazioni oltre a quelle richieste ai fornitori nazionali né, in ogni caso, prove e dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 20 a 23.

5. Gli Stati membri che dispongono di elenchi ufficiali sono tenuti a comunicare l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande di iscrizione possono essere presentate agli altri Stati membri e alla Commissione che ne assicura la divulgazione.

Capitolo 3

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 26

1. I criteri sui quali l'amministrazione si fonda per l'aggiudicazione degli appalti sono:

a) unicamente il prezzo più basso;

b) qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, vari criteri relativi all'appalto quali, ad esempio: prezzo, termine di consegna, costo d'utilizzazione, rendimento, qualità, caratteristiche estetiche e funzionali, merito tecnico, servizio post vendita e assistenza tecnica.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), le amministrazioni enunciano, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, tutti i criteri d'aggiudicazione di cui esse prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza loro attribuita.

Articolo 27

Se, per un determinato appalto, talune offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione, prima di poter eventualmente respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione che essa considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

L'amministrazione può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, oppure l'originalità del prodotto proposto dall'offerente.

Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione il rigetto delle offerte ritenute troppo basse.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'allegato I e da parte delle amministrazioni ad esse subentrate a seguito di rettifiche, modifiche o emendamenti di detto allegato, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che riservano ai paesi terzi in applicazione dell'accordo GATT, in particolare quelle degli articoli V e VI concernenti la procedura ristretta, l'informazione e l'esame. A tal fine, gli Stati membri si consultano in merito alle misure da prendere in applicazione dell'accordo nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici.

Articolo 29

1. La Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici e presenta eventualmente al Consiglio nuove proposte intese, in particolare, ad armonizzare le misure adottate dagli Stati membri per l'applicazione della presente direttiva.

2. La Commissione riesamina, sulla scorta dei risultati dei nuovi negoziati previsti dall'articolo IX, paragrafo 6 dell'accordo GATT, la presente direttiva e le nuove misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 e, se necessario, presenta opportune proposte al Consiglio.

3. La Commissione, in base alle rettifiche, modifiche o emendamenti di cui all'articolo 28, aggiorna l'allegato I e provvede alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 30

Il calcolo dei termini è compiuto conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini(13) .

Articolo 31

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati:

a) per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato I, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno che precede;

b) per quanto riguarda le altre amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, entro il 31 ottobre 1991 e, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, il 31 ottobre 1995, e successivamente ogni due anni il 31 ottobre per l'anno che precede.

2. Tale prospetto indica almeno:

a) il numero e il valore dei contratti stipulati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice sopra la soglia e, per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I, il valore sotto la soglia;

b) il numero e il valore dei contratti stipulati da ogni amministrazione aggiudicatrice sopra la soglia, secondo la procedura, il prodotto e la nazionalità del fornitore cui è stato attribuito l'appalto e, nel caso di procedure negoziate, suddiviso secondo l'articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro ed ai paesi terzi e, nel caso delle amministrazioni di cui all'allegato I, il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascun firmatario dell'accordo GATT.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2, il tipo di informazioni statistiche complementari richieste conformemente alla presente direttiva.

Articolo 32

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio.

2. Nei casi per i quali è prevista l'applicazione della procedura stabilita dal presente paragrafo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni eventuale questione riguardante l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 33

La direttiva 77/62/CEE(14) è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione indicati nell'allegato V.

I riferimenti fatti alla direttiva abrogata si considerano come fatti alla presente direttiva ed essi devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato VI.

Articolo 34

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 14 giugno 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 35

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio Il Presidente J. TROEJBORG

(1) GU n. C 277 del 26. 10. 1992, pag. 1.

(2) GU n. C 72 del 15. 3. 1993, pag. 73 e decisione del 26 maggio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 72.

(4) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/50/CEE (GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1).

(5) Vedi pagina 54 della presenta Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1.

(7) GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 44 e GU n. L 345 del 9. 12. 1987, pag. 24.

(8) GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

(9) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 15).

(10) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21. Direttiva modificata dalla direttiva 91/263/CEE (GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1).

(11) GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

(12) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

(13) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

(14) Comprese le disposizioni che l'hanno modificata, ossia:

- la direttiva 80/767/CEE (GU n. L 215 del 18. 8. 1980, pag. 1);

- la direttiva 88/295/CEE (GU n. L 127 del 20. 5. 1988, pag. 1);

- l'articolo 35, paragrafo 1 della direttiva 90/531/CEE (GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1);

- l'articolo 42, paragrafo 1 della direttiva 92/50/CEE (GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1).

ALLEGATO I

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI A NORMA DELL'ACCORDO GATT SUGLI APPALTI PUBBLICI BELGIO A. L'État, exception faite pour les marchés passés dans le cadre de coopération au développement qui, en vertu d'accords internationaux conclus avec des pays tiers et se rapportant à la passation de marchés, sont soumis à d'autres dispositions, incompatibles avec les dispositions du présent arrêté (1):De Staat, met uitzondering van de opdrachten inzake ontwikkelingssamenwerking die, krachtens internationale overeenkomsten met derde landen inzake het plaatsen van opdrachten, andere bepalingen behelzen die niet verenigbaar zijn met de bepalingen van dit besluit (1):

- la Régie des postes (2),- de Regie der Posterijen (2);

- la Régie des bâtiments;- de Regie der Gebouwen;

- le Fonds des routes.- het Wegenfonds

B. Le Fonds général des bâtiments scolaires de l'ÉtatHet Algemeen Gebouwenfonds voor de rijksscholen

Le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-socialesHet Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen

La Société nationale terrienneDe Nationale Landmaatschappij

L'Office national de sécurité socialeDe Rijksdienst voor sociale zekerheid

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendantsHet Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

L'Institut national d'assurance maladie-invaliditéHet Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

L'Institut national de crédit agricoleHet Nationaal Instituut voor landbouwkrediet

L'Office national des pensionsDe Rijksdienst voor pensioenen

L'Office central de crédit hypothécaireHet Centraal Bureau voor hypothecair krediet

L'Office national du ducroireDe Nationale Delcrederedienst

La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invaliditéDe Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Le Fonds des maladies professionnellesHet Fonds voor de beroepsziekten

La Caisse nationale de crédit professionnelDe Nationale Kas voor beroepskrediet

L'Office national des débouchés agricoles et horticolesDe Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten

L'Office national du lait et de ses dérivésDe Nationale Zuiveldienst

L'Office national de l'emploiDe Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

La Régie des voies aériennesDe Regie der Luchtwegen

DANIMARCA 1. Statsministeriet- to departementer

2. Arbejdsministeriet- fem direktorater og institutioner

3. Udenrigsministeriet

(tre departementer)

4. Boligministeriet- fem direktorater og institutioner

5. Energiministeriet- ét direktorat og Forsoegsanlaeg Risoe

6. Finansministeriet

(to departementer)- fire direktorater og institutioner inklusive Direktoratet for Statens Indkoeb

- fem andre institutioner

7. Ministeriet for Skatter og Afgifter

(to departementer)- fem direktorater og institutioner

8. Fiskeriministeriet- fire institutioner

9. Industriministeriet

(Fulde navn: Ministeriet for Industri, Handel, Haandvaerk og Skibsfart)- ni direktorater og institutioner

10. Indenrigsministeriet- Civilforsvarsstyrelsen

- ét direktoratet

11. Justitsministeriet- Rigspolitichefen

- fem andre direktorater og institutioner

12. Kirkeministeriet

13. Landbrugsministeriet- 19 direktorater og institutioner

14. Miljoeministeriet- fem direktorater

15. Kultur- og Kommunikationsministeriet (1)- tre direktorater og adskillige statsejede museer og hoejere uddannelsesinstitutioner

16. Socialministeriet- fire direktorater

17. Undervisningsministeriet- seks direktorater

- 12 universiteter og andre hoejere laereanstalter

18. OEkonomiministeriet

(tre departementer)

19. Ministeriet for Offentlige Arbejder (2)- statshavne og statslufthavne

- fire direktorater og adskillige institutioner

20. Forsvarsministeriet (3)

21. Sundhedsministeriet- adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut og Rigshospitalet

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 1. Auswaertiges Amt

2. Bundesministerium fuer Arbeit und Sozialordnung

3. Bundesministerium fuer Bildung und Wissenschaft

4. Bundesministerium fuer Ernaehrung, Landwirtschaft und Forsten

5. Bundesministerium der Finanzen

6. Bundesministerium fuer Forschung und Technologie

7. Bundesministerium des Inneren (nur ziviles Material)

8. Bundesministerium fuer Gesundheit

9. Bundesministerium fuer Frauen und Jugend

10. Bundesministerium fuer Familie und Senioren

11. Bundesministerium der Justiz

12. Bundesministerium fuer Raumordnung, Bauwesen und Staedtebau

13. Bundesministerium fuer Post- und Telekommunikation(1)

14. Bundesministerium fuer Wirtschaft

15. Bundesministerium fuer wirtschaftliche Zusammenarbeit

16. Bundesministerium der Verteidigung(2)

17. Bundesministerium fuer Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Nota: Secondo gli obblighi nazionali in vigore, gli enti che figurano nel presente elenco devono, conformemente a procedure particolari, aggiudicare gli appalti a determinati gruppi a compensazione di difficoltà causate dall'ultimo conflitto mondiale.

FRANCIA 1. Pincipali enti acquirenti

A. Bilancio generale

- Premier ministre

- Ministère d'État, ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports

- Ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget

- Ministère d'État, ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer

- Ministère d'État, ministère des affaires étrangères

- Ministère de la justice

- Ministère de la défense(3)

- Ministère de l'intérieur et de la centralisation

- Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

- Ministère des affaires européennes

- Ministère d'État, ministère de la fonction publique et des réformes administratives

- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

- Ministère de la coopération et du développement

- Ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire

- Ministère des départements et territoires d'outre-mer

- Ministère de l'agriculture et de la forêt

- Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace(4)

- Ministère chargé des relations avec le Parlement

- Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

- Ministère de la recherche et de la technologie

- Ministère du commerce extérieur

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères, chargé de la francophonie

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme

- Ministère délégué auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer

- Ministère délégué auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication

- Ministère délégué auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées

- Secrétariat d'État chargé des droits des femmes

- Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre

- Secrétariat d'État chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé du plan

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'environnement

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'action humanitaire

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation

- Secrétariat d'État auprès du ministère des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales

- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales

- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux

- Secrétariat d'État auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé des grands travaux

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie

B. Bilancio annesso

È da segnalare in particolare:

- Imprimerie nationale

C. Conti speciali del Tesoro

Sono da segnalare in particolare:

- Fonds forestier national

- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

- Caisse autonome de la reconstruction

2. Enti pubblici nazionali a carattere amministrativo

- Académie de France à Rome

- Académie de marine

- Académie des sciences d'outre-mer

- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

- Agences financières de bassins

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Bibliothèque nationale

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

- Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (BEPTOM)

- Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL)

- Caisse des dépôts et consignations

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

- Caisse nationale des monuments historiques et des sites

- Caisse nationale des télécommunications(5)

- Caisse de garantie du logement social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

- Centre d'études supérieures de sécurité sociale

- Centres de formation professionnelle agricole

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national de la cinématographie française

- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

- Centre national des lettres

- Centre national de documentation pédagogique

- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre national d'opthalmologie des quinze-vingts

- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

- Centre national de promotion rurale de Marmilhat

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Centre régional d'éducation populaire d'Île-de-France

- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

- Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS)

- Centres régionaux de la propriété forestière

- Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

- Chancelleries des universités

- Collèges d'État

- Commission des opérations de bourse

- Conseil supérieur de la pêche

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire national des arts et métiers

- Conservatoire national supérieur de musique

- Conservatoire national supérieur d'art dramatique

- Domaine de Pompadour

- École centrale - Lyon

- École centrale des arts et manufactures

- École française d'archéologie d'Athènes

- École française d'Extrême-Orient

- École française de Rome

- École des hautes études en sciences sociales

- École nationale d'administration

- École nationale de l'aviation civile (ENAC)

- École nationale des Chartes

- École nationale d'équitation

- École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)

- Écoles nationales d'ingénieurs

- École nationale d'ingénieurs des industies des techniques agricoles et alimentaires

- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

- École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

- École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)

- École nationale de la magistrature

- Écoles nationales de la marine marchande

- École nationale de la santé publique (ENSP)

- École nationale de ski et d'alpinisme

- École nationale supérieure agronomique - Montpellier

- École nationale supérieure agronomique - Rennes

- École nationale supérieure des arts décoratifs

- École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

- École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

- École nationale supérieure des beaux-arts

- École nationale supérieure des bibliothécaires

- École nationale supérieure de céramique industrielle

- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

- École nationale supérieure d'horticulture

- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'école nationale supérieure d'horticulture)

- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

- Écoles nationales vétérinaires

- École nationale de voile

- Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

- Écoles normales nationales d'apprentissage

- Écoles normales supérieures

- École polytechnique

- École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

- École de sylviculture - Crogny (Aube)

- École de viticulture et d'oenologie de la Tour Blanche (Gironde)

- École de viticulture - Avize (Marne)

- Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

- Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

- Fondation Carnegie

- Fondations Singer-Polignac

- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

- Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

- Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

- Institut français d'archéologie orientale du Caire

- Institut géographique national

- Institut industriel du Nord

- Institut international d'administration publique (IIAP)

- Institut national agronomique de Paris-Grignon

- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

- Institut national de la consommation (INC)

- Institut national d'éducation populaire (INEP)

- Institut national d'études démographiques (INED)

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chambéry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

- Institut national de promotion supérieure agricole

- Institut national de la propriété industrielle

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de recherche pédagogique (INRP)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut national des sports

- Instituts nationaux polytechniques

- Instituts nationaux des sciences appliquées

- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

- Instituts régionaux d'administration

- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

- Lycées d'État

- Musée de l'armée

- Musée Gustave Moreau

- Musée de la marine

- Musée national J.J. Henner

- Musée national de la Légion d'honneur

- Musée de la poste

- Muséum national d'histoire naturelle

- Musée Auguste Rodin

- Observatoire de Paris

- Office de coopération et d'accueil universitaire

- Office français de protection des réfugiés et apatrides

- Office national des anciens combattants

- Office national de la chasse

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office national d'immigration (ONI)

- ORSTOM - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

- Palais de la découverte

- Parcs nationaux

- Réunion des musées nationaux

- Syndicat des transports parisiens

- Thermes nationaux - Aix-les-Bains

- Universités

3. Altri enti pubblici nazionali

- Union des groupements d'achats publics (UGAP)

IRLANDA 1. Principali enti acquirenti

- Office of Public Works

2. Altri enti

- President's Establishment

- Houses of the Oireachtas (Parliament)

- Department of the Taoiseach (Prime Minister)

- Central Statistics Office

- Department of the Gaeltacht (Irish-speaking areas)

- National Gallery of Ireland

- Department of Finance

- State Laboratory

- Office of the Comptroller and Auditor General

- Office of the Attorney general

- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office

- Civil Service Commission

- Office of the Ombudsman

- Office of the Revenue Commissioners

- Departmenet of Justice

- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

- Department of the Environment

- Department of Education

- Department of the Marine

- Department of Agriculture and Food

- Department of Labour

- Department of Industry and Commerce

- Department of Tourism and Transport

- Department of Communications

- Department of Defence(6)

- Department of Foreign Affairs

- Department of Social Welfare

- Department of Health

- Department of Energy

ITALIA 1. Ministero del tesoro(7)

2. Ministero delle finanze(8)

3. Ministero di grazia e giustizia

4. Ministero degli affari esteri

5. Ministero della pubblica istruzione

6. Ministero dell'interno

7. Ministero dei lavori pubblici

8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste

9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale

11. Ministero della sanità

12. Ministero per i beni culturali e ambientali

13. Ministero della difesa(9)

14. Ministero del bilancio e della programmazione economica

15. Ministero delle partecipazioni statali

16. Ministero del turismo e dello spettacolo

17. Ministero del commercio con l'estero

18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni(10)

19. Ministero dell'ambiente

20. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Nota: Il presente accordo non osta all'attuazione delle disposizioni contenute nella legge italiana 6 ottobre 1950, n. 835 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del 24. 10. 1950) e nelle modifiche alla stessa in vigore alla data di adozione del presente accordo.

LUSSEMBURGO 1. Ministère d'État: service central des imprimés et des fournitures de l'État

2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture

3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite

5. Ministère de la force publique: armée(11) - gendarmerie - police

6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires

7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique

8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées

9. Ministère des communications: postes et télécommunications(12)

10. Ministère de l'énergie: centrales électriques de la Haute et Basse Sûre

11. Ministère de l'environnement: commissariat général à la protection des eaux

PAESI BASSI A. Ministeri ed enti governativi centrali

1. Ministerie van Algemene Zaken

2. Ministerie van Buitenlandse Zaken

3. Ministerie van Justitie

4. Ministerie van Binnenlandse Zaken

5. Ministerie van Financiën

6. Ministerie van Economische Zaken

7. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

8. Ministerie van volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

10. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

11. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

13. Kabinet voor Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken

14. Hogere Colleges van Staat

B. Enti acquirenti centrali

Gli elencati nel punto A effettuano in genere i propri acquisti specifici; altri acquisti generali sono effettuati tramite gli enti elencati qui di seguito:

1. Directoraat-generaal Rijkswaterstaat

2. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Landmacht(13)

3. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Luchtmacht(14)

4. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Marine(15) REGNO UNITO Cabinet Office

Civil Service College

Civil Service Commission

Civil Service Occupational Health Service

Office of the Minister for the Civil Service

Parliamentary Counsel Office

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Prosecution Service

Crown Estate Commissioners

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department of Education and Science

University Grants Committee

Department of Employment

Employment Appeals Tribunal

Industrial Tribunals

Office of Manpower Economics

Department of Energy

Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Estimates Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

National Health Service Authorities

Prescriptions Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

Regional Medical Service

United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Department of Social Security

Attendance Allowance Board

Occupational Pensions Board

Social Security Advisory Committee

Supplementary Benefits Appeal Tribunals

Department of the Environment

Building Research Establishment

Commons Commissioners

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 393L0036.1Countryside Commission

Fire Research Station (Boreham Wood)

Historic Buildings and Monuments Commission

Local Valuation Panels

Property Services Agency

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry

Laboratory of the Government Chemist

National Engineering Laboratory

National Physical Laboratory

Warren Spring Laboratory

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Consultative Councils for England and Wales

Gas Consumers' Council

Transport Users Consultative Committee

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Department of Transport

Coastguard Services

Transport and Road Research Laboratory

Transport Tribunal

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Government Communications Headquarters

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Home Office

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Inland Revenue, Board of

Intervention Board for Agricultural Produce

Lord Chancellor's Department

Council on Tribunals

County Courts (England and Wales)

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Judge Advocate-General and Judge Advocate of the Fleet

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeals Tribunals

Public Trustee Office

Office of the Social Security Commissioners

Special Commissioners for Income Tax (England and Wales)

Supreme Court (England and Wales)

Court of Appeal: Civil and Criminal Divisions

Courts Martial Appeal Court

Crown Court

High Court

Value Added Tax Tribunals

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Advisory Services

Agricultural Development and Advisory Service

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Science Laboratories

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence(16)

Meteorological Office

Procurement Executive

National Audit Office

National Investment Loans Office

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Crown Courts

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

Supreme Court of Judicature and Courts of Criminal Appeal

Northern Ireland, Department of Agriculture

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health and Social Services

Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Arts and Libraries

British Library

British Museum

British Museum (Natural History)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Office of Fair Trading

Office of Population Censuses and Surveys

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health

Service Commissioners

Overseas Development Administration

Overseas Development and National Research Institute

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Registry of Friendly Societies

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Scotland, Crown Office and Procurator

Fiscal Service

Scotland, Department of the Registers of Scotland

Scotland, General Register Office

National Health Service Central Register

Scotland, Lord Advocate's Department

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scottish Courts Administration

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scotthish Land Court

Scottish Law Commission

Sherrif Courts

Social Security Commissioners' Office

Scottish Office

Central Services

Department of Agriculture and Fisheries for Scotland

Artificial Insemination Service

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Industry Department for Scotland

Scottish Electricity Consultative Councils

Scottish Development Department

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

Scottish Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish and Health Departments

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

Mental Welfare Commission for Scotland

National Board for Nursing, Midwifery abd Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Antibody Production Unit

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish Health Boards

Scottish Health Service - Common Services Agency

Scottish Health Service Planning Council

Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office

HM Treasury

Central Computer and Telecommunications Agency

Chessington Computer Centre

Civil Service Catering Organisation

National Economic Development Council

Rating of Government Property Department

Welsh Office

Ancient Monuments (Wales) Commission

Council for the Education and Training of Health Visitors

Local Government Boundary Commission for Wales

Local Valuation Panels and Courts

National Health Service Authorities

Rent Control Tribunals and Rent Assessment Panels and Committees

GRECIA 1. Ypoyrgeio Ethnikis Oikonomias

2. Ypoyrgeio Paideias & Thriskevmaton

3. Ypoyrgeio Emporioy

4. Ypoyrgeio Viomichanias-Energeias-Technologias

5. Ypoyrgeio Emporikis Naftilias

6. Ypoyrgeio Proedrias tis Kyvernisis

7. Ypoyrgeio Aigaioy

8. Ypoyrgeio Exoterikon

9. Ypoyrgeio Dikaiosynis

10. Ypoyrgeio Exoterikon

11. Ypoyrgeio Ergasias

12. Ypoyrgeio Politismoy kai Epistimon

13. Ypoyrgeio Perivallontos Chorotaxias & Dimosion Ergon

14. Ypoyrgeio Oikonomikon

15. Ypoyrgeio Metaforon kai Epikoinonion

16. Ypoyrgeio Ygeias, Pronoias & Koinonikon Asfaliseon

17. Ypoyrgeio Makedonias-Thrakis

18. Geniko Epiteleio Stratoy(17)

19. Geniko Epiteleio Naftikoy(18)

20. Geniko Epiteleio Aeroporias(19)

21. Ypoyrgeio Georgias

22. Geniki Grammateia Typoy kai Pliroforion

23. Geniki Grammateia Neas Genias

24. Geniko Chimeio toy Kratoys

25. Geniki Grammateia Laikis Epimorfosis

26. Geniki Grammateia Isotitas ton Dyo Fylon

27. Geniki Grammateia Koinonikon Asfaliseon

28. Geniki Grammateia Apodimoy Ellinismoy

29. Geniki Grammateia Viomichanias

30. Geniki Grammateia Erevnas kai Technologias

31. Geniki Grammateia Athlitismoy

32. Geniki Grammateia Dimosion Ergon

33. Ethniki Statistiki Ypiresia

34. Ethnikos Organismos Pronoias

35. Organismos Ergatikis Estias

36. Ethniko Typografeio

37. Elliniki Epitropi Atomikis Energeias38. Tameio Ethnikis Odopoiias

39. Ethniko Kapodistriako Panepistimio Athinon

40. Panepistimio Aigaioy

41. Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

42. Dimokriteio Panepistimio Thrakis

43. Panepistimio Ioanninon

44. Panepistimio Patron

45. Polytechneio Kritis

46. Sivitanideios Scholi

47. Panepistimio Makedonias (Oikonomikes & Koin/kes Epistimes)

48. Aiginiteio Nosokomeio

49. Aretaieio Nosokomeio

50. Ethniko Kentro Dimosias Dioikisis

51. Ellinika Tachydromeia

52. Organismos Diacheirisis Dimosioy Ylikoy

53. Organismos Georgikon Asfaliseon

54. Organismos Scholikon Ktirion

SPAGNA 1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministerio de Justicia

3. Ministerio de Defensa(20)

4. Ministerio de Economía y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Obras Públicas y Transportes

7. Ministerio de Educación y Ciencia

8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

9. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio para las Administraciones Públicas

12. Ministerio de Cultura

13. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno

14. Ministerio de Sanidad y Consumo

15. Ministerio de Asuntos Sociales

16. Ministerio del Portavoz del Gobierno

PORTOGALLO Presidência do Conselho de Ministros

1. Auditoria Jurídica da Presidência do Conselho de Ministros

2. Centro de Estudos e Formaçao Autárquica

3. Centro de Estudos Técnicos e Apoio Legislativo

4. Centro de Gestao da Rede Informática do Governo

5. Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência

6. Conselho Permanente de Concertaçao Social

7. Departamento de Formaçao e Aperfeiçoamento Profissional

8. Gabinete de Macau

9. Gabinete do Serviço Cívico dos Objectores de Consciência

10. Instituto da Juventude

11. Instituto Nacional de Administraçao

12. Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros

13. Secretariado para a Modernizaçao Administrativa

14. Serviço Nacional de Protecçao Civil

15. Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros

Ministério da Administraçao Interna

1. Direcçao-Geral de Viaçao

2. Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações

3. Governos Civis

4. Guarda Fiscal

5. Guarda Nacional Republicana

6. Polícia de Segurança Pública

7. Secretaria-Geral

8. Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral

9. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

10. Serviço de Informaçao e Segurança

11. Serviço Nacional de Bombeiros

Ministério da Agricultura

1. Agência do Controlo das Ajudas Comunitárias ao Sector do Azeite

2. Direcçao-Geral da Hidráulica e Engenharia Agrícola

3. Direcçao-Geral da Pecuária

4. Direcçao-Geral das Florestas

5. Direcçao-Geral de Planeamento e Agricultura

6. Direcçao-Geral dos Mercados Agrícolas e da Indústria Agro-alimentar

7. Direcçao Regional de Agricultura da Beira Interior

8. Direcçao Regional de Agricultura da Beira Litoral

9. Direcçao Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho

10. Direcçao Regional de Agricultura de Trás-os-Montes

11. Direcçao Regional de Agricultura do Alentejo

12. Direcçao Regional de Agricultura do Algarve

13. Direcçao Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste

14. Gabinete para os Assuntos Agrícolas Comunitários

15. Inspecçao Geral e Auditoria de Gestao

16. Instituto da Vinha e do Vinho

17. Instituto de Qualidade Alimentar

18. Instituto Nacional de Investigaçao Agrária

19. Instituto Regulador Orientador dos Mercados Agrícolas

20. Obra Social - Secretaria Geral

21. Rede de Informaçao de Contabilidades Agrícolas

22. Secretaria Geral

23. IFADAP - Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas

24. INGA - Instituto Nacional de Intervençao e Garantia Agrícola

Ministério do Ambiente e Recursos Naturais

1. Direcçao-Geral da Qualidade do Ambiente

2. Direcçao-Geral dos Recursos Naturais

3. Gabinete dos Assuntos Europeus

4. Gabinete de Estudos e Planeamento

5. Gabinete de Protecçao e Segurança Nuclear

6. Instituto Nacional do Ambiente

7. Instituto Nacional de Defesa do Consumidor

8. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica

9. Secretaria-Geral

10. Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservaçao da Natureza

11. Gabinete do Saneamento Básico da Costa do Estoril

12. Delegações Regionais

13. Instituto Nacional da Água

Ministério do Comércio e Turismo

1. Comissao de Aplicaçao de Coimas em Matéria Económica

2. Direcçao-Geral de Concorrência e Preços

3. Direcçao-Geral de Inspecçao Económica

4. Direcçao-Geral do Comércio Externo

5. Direcçao-Geral do Comércio Interno

6. Direcçao-Geral do Turismo

7. Fundo de Turismo

8. Gabinete para os Assuntos Comunitários

9. ICEP - Instituto do Comércio Externo de Portugal

10. Inspecçao Geral de Jogos

11. Instituto de Promoçao Turística

12. Instituto Nacional de Formaçao Turística

13. Regiões de turismo

14. Secretaria-Geral

15. ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, EP

16. AGA - Administraçao-Geral do Açúcar e do Álcool, EP

Ministério da Defesa Nacional(21)

1. Estado-Maior General das Forças Armadas

2. Estado-Maior da Força Aérea

3. Comando Logístico-Administrativo da Força Aérea

4. Estado-Maior do Exército

5. Estado-Maior da Armada

6. Direcçao-Geral do Material Naval

7. Direcçao das Infra-Estruturas Navais

8. Direcçao de Abastecimento

9. Fábrica Nacional de Cordoaria

10. Hospital da Marinha

11. Arsenal do Alfeite

12. Instituto Hidrográfico

13. Direcçao-Geral de Armamento

14. Direcçao-Geral de Pessoal e Infra-estruturas

15. Direcçao-Geral de Política de Defesa Nacional

16. Instituto de Defesa Nacional

17. Secretaria-Geral

Ministério da Educaçao

1. Auditoria Jurídica

2. Direcçao-Geral da Administraçao Escolar

3. Direcçao-Geral da Extensao Educativa

4. Direcçao-Geral do Ensino Superior

5. Direcçao-Geral dos Desportos

6. Direcçao-Geral dos Ensinos Básico e Secundário

7. Direcçao Regional de Educaçao de Lisboa

8. Direcçao Regional de Educaçao do Algarve

9. Direcçao Regional de Educaçao do Centro

10. Direcçao Regional de Educaçao do Norte

11. Direcçao Regional de Educaçao do Sul

12. Editorial do Ministério da Educaçao

13. Gabinete Coordenador do Ingresso no Ensino Superior

14. Gabinete de Estudos e Planeamento

15. Gabinete de Gestao Financeira

16. Gabinete do Ensino Tecnológico, Artístico e Profissional

17. Inspecçao Geral de Educaçao

18. Instituto de Cultura da Língua Portuguesa

19. Instituto de Inovaçao Educacional

20. Instituto dos Assuntos Sociais da Educaçao

21. Secretaria-Geral

Ministério do Emprego e Segurança Social

1. Auditoria Jurídica

2. Caixa Nacional de Seguros e Doenças Profissionais

3. Caixas de Previdência Social

4. Casa Pia de Lisboa

5. Centro Nacional de Pensões

6. Centros Regionais de Segurança Social

7. Comissao para a Igualdade e Direitos das Mulheres

8. Departamento de Estatística

9. Departamento de Estudos e Planeamento

10. Departamento de Relações Internacionais e Convenções da Segurança Social

11. Departamento para Assuntos do Fundo Social Europeu

12. Departamento para os Assuntos Europeus e Relações Externas

13. Direcçao-Geral da Acçao Social

14. Direcçao-Geral da Família

15. Direcçao-Geral das Relações de Trabalho

16. Direcçao-Geral de Apoio Técnico à Gestao

17. Direcçao-Geral de Higiene e Segurança no Trabalho

18. Direcçao-Geral do Emprego e Formaçao Profissional

19. Direcçao-Geral dos Regimes de Segurança Social

20. Fundo de Estabilizaçao Financeira da Segurança Social

21. Inspecçao Geral da Segurança Social

22. Inspecçao Geral do Trabalho

23. Instituto de Gestao Financeira da Segurança Social

24. Instituto do Emprego e Formaçao Profissional

25. Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores

26. Secretaria-Geral

27. Secretariado Nacional de Reabilitaçao

28. Serviços Sociais do MESS

29. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Ministério das Finanças

1. ADSE - Direcçao-Geral de Protecçao aos Funcionários e Agentes da Administraçao Pública

2. Auditoria Jurídica

3. Direcçao-Geral da Administraçao Pública

4. Direcçao-Geral da Contabilidade Pública e Intendência Geral do Orçamento

5. Direcçao-Geral da Junta de Crédito Público

6. Direcçao-Geral das Alfândegas

7. Direcçao-Geral das Contribuições e Impostos

8. Direcçao-Geral do Património do Estado

9. Direcçao-Geral do Tesouro

10. Gabinete de Estudos Económicos

11. Gabinete dos Assuntos Europeus

12. GAFEEP - Gabinete para a análise do Financiamento do Estado e das Empresas Públicas

13. Inspecçao Geral de Finanças

14. Instituto de Informática

15. Junta de Crédito Público

16. Secretaria-Geral

17. SOFE - Serviços Sociais do Ministério das Finanças

Ministério da Indústria e Energia

1. Delegaçao Regional da Indústria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo

2. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Alentejo

3. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Algarve

4. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Centro

5. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Norte

6. Direcçao-Geral da Indústria

7. Direcçao-Geral da Energia

8. Direcçao-Geral de Geologia e Minas

9. Gabinete de Estudos e Planeamento

10. Gabinete para a Pesquisa e Exploraçao do Petróleo

11. Gabinete para os Assuntos Comunitários

12. Instituto Nacional da Propriedade Industrial

13. Instituto Português da Qualidade

14. LNETI - Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial

15. Secretaria-Geral

Ministério da Justiça

1. Centro de Estudos Judiciários

2. Centro de Identificaçao Civil e Criminal

3. Centros de Observaçao e Acçao Social

4. Conselho Superior de Magistratura

5. Conservatória dos Registos Centrais

6. Direcçao-Geral dos Registos e Notariado

7. Direcçao-Geral dos Serviços de Informática

8. Direcçao-Geral dos Serviços Judiciários

9. Direcçao-Geral dos Serviços Prisionais

10. Direcçao-Geral dos Serviços Tutelares de Menores

11. Estabelecimentos Prisionais

12. Gabinete de Direito Europeu

13. Gabinete de Documentaçao e Direito Comparado

14. Gabinete de Estudos e Planeamento

15. Gabinete de Gestao Financeira

16. Gabinete de Planeamento e Coordenaçao do Combate à Droga

17. Hospital-prisao de S. Joao de Deus

18. Instituto Corpus Christi

19. Instituto da Guarda

20. Instituto de Reinserçao Social

21. Instituto de S. Domingos de Benfica

22. Instituto Nacional da Política e Ciências Criminais

23. Instituto Navarro Paiva

24. Instituto Padre António Oliveira

25. Instituto S. Fiel

26. Instituto S. José

27. Instituto Vila Fernando

28. Instituto de Criminologia

29. Instituto de Medicina Legal

30. Polícia Judiciária

31. Secretaria-Geral

32. Serviços Sociais

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

1. Conselho de Mercados de Obras Públicas e Particulares

2. Direcçao-Geral de Aviaçao Civil

3. Direcçao-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais

4. Direcçao-Geral dos Transportes Terrestres

5. Gabinete da Travessia do Tejo

6. Gabinete de Estudos e Planeamento

7. Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa

8. Gabinete do Nó Ferroviário do Porto

9. Gabinete para a Navegabilidade do Douro

10. Gabinete para as Comunidades Europeias

11. Inspecçao Geral de Obras Públicas, Transportes e Comunicações

12. Junta Autónoma das Estradas

13. Laboratório Nacional de Engenharia Civil

14. Obra Social do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

15. Secretaria-Geral

Ministério dos Negócios Estrangeiros

1. Direcçao-Geral dos Assuntos Consulares e Administraçao Financeira

2. Direcçao-Geral das Comunidades Europeias

3. Direcçao-Geral da Cooperaçao

4. Instituto de Apoio à Emigraçao e às Comunidades Portuguesas

5. Instituto de Cooperaçao Económica

6. Secretaria-Geral

Ministério do Planeamento e Administraçao do Território

1. Academia das Ciências

2. Auditoria Jurídica

3. Centro Nacional de Informaçao Geográfica

4. Comissao Coordenadora da Regiao Centro

5. Comissao Coordenadora da Regiao de Lisboa e Vale do Tejo

6. Comissao Coordenadora da Regiao do Alentejo

7. Comissao Coordenadora da Regiao do Algarve

8. Comissao Coordenadora da Regiao Norte

9. Departamento Central de Planeamento

10. Direcçao-Geral da Administraçao Autárquica

11. Direcçao-Geral do Desenvolvimento Regional

12. Direcçao-Geral do Ordenamento do Território

13. Gabinete Coordenador do projecto do Alqueva

14. Gabinete de Estudos e Planeamento da Administraçao do Território

15. Gabinete para os Aeroportos da Regiao Autónoma da Madeira

16. Inspecçao Geral de Administraçao do Território

17. Instituto Nacional de Estatísticas

18. Instituto António Sérgio de Sector Cooperativo

19. Instituto de Investigaçao Científica e Tropical

20. Instituto Geográfico e Cadastral

21. Junta Nacional de Investigaçao Científica e Tecnológica

22. Secretaria-Geral

(1) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

(2) Unicamente Poste.

(3) Ad eccezione dei servizi di telecomunicazione del «Post og Telegrafvaenet».

(4) Ad eccezione delle «Danske Statsbaner».

(5) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

(6) Ad eccezione degli impianti di telecomunicazioni.

(7) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

(8) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

(9) Unicamente Poste.

(10) Unicamente Poste.

(11) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

(12) Facente funzione di ente acquirente centrale per la maggior parte di altri ministeri o enti.

(13) Non compresi gli appalti conclusi dal monopolio dei sali e tabacchi.

(14) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

(15) Unicamente Poste.

(16) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

(17) Unicamente Poste.

(18) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

(19) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

(20) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

(21) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

(22) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi

Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri

Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

eccettuati:

ex 2710: Carburanti speciali

Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi

eccettuati:

ex 2809: Esplosivi

ex 2813: Esplosivi

ex 2814: Gas lacrimogeni

ex 2828: Esplosivi

ex 2832: Esplosivi

ex 2839: Esplosivi

ex 2850: Prodotti tossicologici

ex 2851: Prodotti tossicologici

ex 2854: Esplosivi

Capitolo 29: Prodotti chimici organici

eccettuati:

ex 2903: Esplosivi

ex 2904: Esplosivi

ex 2907: Esplosivi

ex 2908: Esplosivi

ex 2911: Esplosivi

ex 2912: Esplosivi

ex 2913: Prodotti tossicologici

ex 2914: Prodotti tossicologici

ex 2915: Prodotti tossicologici

ex 2921: Prodotti tossicologici

ex 2922: Prodotti tossicologici

ex 2923: Prodotti tossicologici

ex 2926: Esplosivi

ex 2927: Prodotti tossicologici

ex 2929: Esplosivi

Capitolo 30: Prodotti farmaceutici

Capitolo 31: Concimi

Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri

Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati

Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»

Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche

eccettuati:

ex 3819: Prodotti tossicologici

Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze

eccettuati:

ex 3903: Esplosivi

Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori

eccettuati:

ex 4011: Pneumatici a prova di proiettili

Capitolo 41: Pelli e cuoio

Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella

Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno

Capitolo 45: Sughero e suoi lavori

Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche

Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti

Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti

Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili

Capitolo 69: Prodotti ceramici

Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro

Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia

Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio

Capitolo 74: Rame

Capitolo 75: Nichel

Capitolo 76: Alluminio

Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)

Capitolo 78: Piombo

Capitolo 79: Zinco

Capitolo 80: Stagno

Capitolo 81: Altri metalli comuni

Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni

eccettuati:

ex 8205: Utensili

ex 8207: Pezzi per utensili

Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni

Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici

eccettuati

ex 8406: Motori

ex 8408: Altri propulsori

ex 8445: Macchine

ex 8453: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

ex 8455: Pezzi della voce 84.53

ex 8459: Reattori nucleari

Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici

eccettuati:

ex 8513: Telecomunicazioni

ex 8515: Apparecchi di trasmissione

Capitolo 86: Veicoli e materiali per strada ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione

eccettuati:

ex 8602: Locomotive blindate

ex 8603: Altre locomotive blindate

ex 8605: Vetture blindate

ex 8606: Carri officine

ex 8607: Carri

Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri

eccettuati:

ex 8708: Carri da combattimento e autoblinde

ex 8701: Trattori

ex 8702: Veicoli militari

ex 8703: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne

ex 8709: Motocicli

ex 8714: Rimorchi

Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale

eccettuate:

8901 A: Navi da guerra

Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici

eccettuati:

ex 9005: Binocoli

ex 9013: Strumenti vari, laser

ex 9014: Telemetri

ex 9028: Strumenti di misura elettrici o elettronici

ex 9011: Microscopi

ex 9017: Strumenti per la medicina

ex 9018: Apparecchi di meccanoterapia

ex 9019: Apparecchi di ortopedia

ex 9020: Apparecchi a raggi X

Capitolo 91: Orologeria

Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili

eccettuati:

ex 9401 A: Sedili per aerodine

Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)

Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci

Capitolo 98: Lavori diversi

ALLEGATO III

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1. Specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni; comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire l'obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice;

2. norma: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria;

3. norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) come Norme europee (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi;

4. omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo riconosciuto a tale scopo dello Stato membro;

5. prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ALLEGATO IV

MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI D'APPALTO DI FORNITURE A. Preinformazione 1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telex e di telefax dell'amministrazione aggiudicatrice e, qualora non coincidano con i primi, del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari.

2. La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.

3. La data provvisoria di avvio delle procedure di stipulazione del o dei contratti (se nota).

4. Altre indicazioni.

5. Data di spedizione del bando.

6. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

B. Procedure aperte 1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telex e di telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente forma dell'appalto che è oggetto della gara.

3. a) Luogo della consegna.

b) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.

c) Indicazioni relative alla possibilità di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

4. Termine di consegna eventualmente imposto.

5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere i capitolati d'oneri e i documenti complementari.

b) Termine per la presentazione di tale domanda.

c) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma che si deve versare per ottenere detti documenti.

6. a) Termine per la ricezione delle offerte.

b) Indirizzo al quale esse devono essere inoltrate.

c) La o le lingue nelle quali debbono essere redatte le offerte.

7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

b) Date, ora e luogo di tale apertura.

8. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzie richieste.

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.

11. Informazioni relative alla situazione propria del fornitore, e informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere.

12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

13. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso quando non figurano nei capitolati d'oneri.

14. Eventualmente, divieto delle varianti.

15. Altre indicazioni.

16. Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione.

17. Data di spedizione del bando.

18. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

C. Procedure ristrette 1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata.

c) Eventualmente, forma dell'appalto che è oggetto della gara.

3. a) Luogo della consegna.

b) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.

c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

4. Termine di consegna eventualmente imposto.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.

6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate.

c) La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.

7. Termine entro cui l'amministrazione aggiudicatrice rivolgerà l'invito a presentare le offerte.

8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

9. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

10. Criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte.

11. Numero previsto dei fornitori - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.

12. Eventualmente, divieto delle varianti.

13. Altre indicazioni.

14. Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avvio di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione.

15. Data di spedizione del bando.

16. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

D. Procedure negoziate 1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telex e di telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. a) Procedura di stipulazione prescelta.

b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata.

c) Eventualmente, forma dell'appalto che è oggetto della gara.

3. a) Luogo della consegna.

b) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.

c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

4. Termine di consegna eventualmente imposto.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà aggiudicato l'appalto.

6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo al quale tali domande devono essere inviate.

c) La o le lingue nelle quali esse debbono essere redatte.

7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

8. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

9. Numero previsto dei fornitori - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.

10. Eventualmente, divieto delle varianti.

11. Eventualmente, nomi e indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.

12. Date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

13. Altre indicazioni.

14. Data di spedizione del bando.

15. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

E. Contratti stipulati 1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Procedura di stipulazione prescelta; nel caso della procedura negoziata, non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 6, paragrafo 3).

3. Data di stipulazione del contratto.

4. Criteri di assegnazione del contratto.

5. Numero di offerte ricevute.

6. Nome e indirizzo del (dei) fornitore(i).

7. Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore. Numero di riferimento CPA.

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato(i).

9. Eventualmente, valore e parte del contratto che può essere subappaltato da un terzo.

10. Altre informazioni.

11. Data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

12. Data di spedizione del presente avviso.

13. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

ALLEGATO V

TERMINI DI TRASPOSIZIONE E DI APPLICAZIONE

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO VI

TABELLA DI CONCORDANZA

/* Tabelle: v. GUCE */

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