Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0036

    Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

    GU L 199 del 9.8.1993, p. 1–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2006; abrogato da 32004L0018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/36/oj

    31993L0036

    Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

    Gazzetta ufficiale n. L 199 del 09/08/1993 pag. 0001 - 0053
    edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 4 pag. 0126
    edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 4 pag. 0126


    DIRETTIVA 93/36/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

    vista la proposta della Commissione(1) ,

    in cooperazione con il Parlamento europeo(2) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

    considerando che la direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture(4) , è stata modificata a più riprese; che, in occasione di nuove modifiche, occorre, per motivi di chiarezza, procedere ad una rifusione di detta direttiva;

    considerando che pare segnatamente importante allineare per quanto possibile le disposizioni della presente direttiva con quelle relative all'aggiudicazione degli appalti contenute nella direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici(5) e nella direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi(6) ;

    considerando che siffatti allineamenti riguardano essenzialmente l'introduzione della definizione funzionale delle amministrazioni aggiudicatrici, la possibilità di ricorrere alla procedura aperta o ristretta, l'obbligo di motivare il rigetto di candidature od offerte, le modalità per la stesura dei verbali sullo svolgimento delle varie procedure di aggiudicazione, le modalità del ricorso alle norme comuni in campo tecnico, la pubblicità e la partecipazione, nonché la precisazione dei criteri di aggiudicazione degli appalti e l'introduzione della procedura del comitato consultivo;

    considerando che è inoltre necessario inserire alcune modifiche di carattere redazionale per chiarire talune disposizioni vigenti;

    considerando che la realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti locali e di altri organismi di diritto pubblico richiede, parallelamente all'eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti;

    considerando che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri;

    considerando che la Comunità è parte dell'accordo GATT sugli appalti pubblici(7) , qui di seguito denominato «accordo GATT»;

    considerando che l'allegato I della presente direttiva contiene gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici cui si applica l'accordo GATT; che occorre aggiornare detto allegato in base alle modifiche, presentate dagli Stati membri;

    considerando che la presente direttiva non riguarda taluni appalti di forniture che sono aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni contemplati dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio(8) ;

    considerando che, fatta salva l'applicazione della soglia fissata per gli appalti cui si applica l'accordo GATT, gli appalti di forniture il cui ammontare è inferiore a 200 000 ECU possono non essere sottoposti alla concorrenza quale è organizzata dalla presente direttiva e che è opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti;

    considerando che è necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possano non essere applicate; che tali casi devono però essere espressamente limitati;

    considerando che la procedura negoziata deve essere ritenuta eccezionale e che deve essere applicata soltanto in casi elencati in via limitativa;

    considerando che occorre prevedere norme comuni in campo tecnico conformi alla politica comunitaria in materia di normalizzazione e standardizzazione;

    considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere ai fornitori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentano per loro dell'interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza dei prodotti da fornire e delle relative condizioni; che, più in particolare, nelle procedure ristrette la pubblicità ha per fine di permettere ai fornitori degli Stati membri di manifestare il loro interesse per le gare sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità delle condizioni prescritte;

    considerando che le informazioni complementari relative agli appalti devono figurare, come è d'uso negli Stati membri, nel capitolato d'oneri di ciascun appalto o in ogni documento equivalente;

    considerando che è opportuno prevedere norme comuni sulla partecipazione agli appalti pubblici di forniture nelle quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che criteri di assegnazione degli appalti;

    considerando che è opportuno consentire che talune condizioni tecniche relative ai bandi di gara e ai prospetti statistici richiesti dalla presente direttiva possano essere adeguate in funzione dell'evoluzione delle esigenze tecniche; che l'allegato II della presente direttiva fa riferimento a una nomenclatura che la Comunità può, all'occorrenza, rivedere o sostituire e che è necessario prendere disposizioni per poter adattare di conseguenza i riferimenti a detta nomenclatura;

    considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato V,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Ai fini della presente direttiva si intendono per:

    a) «appalti pubblici di forniture», i contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti, conclusi per iscritto fra un fornitore (persona fisica o giuridica) e una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettera b). La fornitura di tali prodotti può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e installazione;

    b) «amministrazioni aggiudicatrici», lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.

    Per «organismo di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo:

    - istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e

    - avente personalità giuridica, e

    - la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

    Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma figurano nell'allegato I della direttiva 93/37/CEE. Tali elenchi sono il più possibile completi e possono essere riveduti secondo la procedura prevista all'articolo 35 di detta direttiva 93/37/CEE;

    c) - «offerente», il fornitore che presenta un'offerta;

    - «candidato», chi sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta;

    d) «procedure aperte», le procedure nazionali nell'ambito delle quali tutti i fornitori interessati possono presentare offerte;

    e) «procedure ristrette», le procedure nazionali nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i fornitori invitati dall'amministrazione;

    f) «procedure negoziate», le procedure nazionali nell'ambito delle quali le amministrazioni consultano i fornitori di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o più di essi.

    Articolo 2

    1. La presente direttiva non si applica:

    a) agli appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva;

    b) agli appalti di forniture che sono dichiarati segreti o la cui esecuzione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi né quando lo esiga la tutela d'essenziali interessi di sicurezza di tale Stato.

    2. Se un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, lettera b) accorda ad un ente diverso dalle amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal suo stato giuridico, diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione stabilisce che detto ente deve rispettare, per gli appalti pubblici di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità.

    Articolo 3

    Fatti salvi gli articoli 2 e 4 e l'articolo 5, paragrafo 1, la presente direttiva si applica a tutti i prodotti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), compresi i prodotti oggetto di appalti assegnati da amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatta eccezione per i prodotti cui si applica l'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato.

    Articolo 4

    La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di forniture disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati:

    a) in base ad un accordo internazionale concluso conformemente al trattato tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi e concernente forniture destinate alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE(9) ;

    b) ad imprese di uno Stato membro o di un paese terzo in base ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza;

    c) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

    Articolo 5

    1. a) I titoli II, III e IV e gli articoli 6 e 7 si applicano agli appalti pubblici di forniture:

    - aggiudicati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, lettera b), compresi quelli aggiudicati dalle amministrazioni indicate nell'allegato I nel settore della difesa, nella misura in cui gli appalti riguardino i prodotti non menzionati nell'allegato II, a condizione che il loro valore stimato, al netto dell'IVA, sia uguale o superiore a 200 000 ECU;

    - aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I, a condizione che il loro valore stimato, al netto dell'IVA, sia uguale o superiore alla soglia fissata dall'accordo GATT; per quanto concerne le amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, ciò si applica solo per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato II.

    b) La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture il cui valore stimato, al momento della pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, sia uguale o superiore alla soglia rispettivamente prevista.

    c) Il controvalore delle soglie in moneta nazionale e la soglia fissata dall'accordo GATT, espressa in ecu, sono di norma riveduti ogni due anni con effetto al 1o gennaio 1988. Il calcolo di tali controvalori è effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ecu, e dell'ecu espresso in DSP, durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1o gennaio.

    Il metodo di calcolo previsto alla presente lettera è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima, due anni dopo la sua prima applicazione.

    d) Le soglie fissate alla lettera a) e il loro controvalore in moneta nazionale, nonché il controvalore in ecu della soglia fissata dall'accordo GATT sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee periodicamente, a partire dai primi giorni del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera c), primo comma.

    2. Nel caso di appalti aventi per oggetto il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, deve essere preso come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

    - se trattati di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, ove la durata dell'appalto sia superiore a dodici mesi, il valore complessivo comprendente l'importo stimato del valore residuo;

    - se trattasi di appalto di durata indeterminata o nei casi in cui sussistono dubbi sulla durata dell'appalto, il valore mensile moltiplicato per 48.

    3. Nel caso di appalti che presentino carattere di regolarità o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore stimato dell'appalto deve stabilirsi in base:

    - al valore reale complessivo degli appalti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato tenendo conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, ovvero

    - al costo stimato complessivo degli appalti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

    Le modalità di valutazione degli appalti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione della presente direttiva.

    4. Quando un previsto acquisto di forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 il valore stimato della totalità di questi lotti.

    5. Quando un previsto appalto di forniture prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore stimato dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.

    6. Nessun progetto d'acquisto di una certa quantità di forniture può essere scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente direttiva.

    Articolo 6

    1. Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, lettere d), e) ed f) nei casi esposti in appresso.

    2. Le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti di forniture mediante procedura negoziata in caso di offerte irregolari in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che risultino inammissibili a norma delle disposizioni nazionali compatibili con quanto disposto dal titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara, a meno che includano nella procedura negoziata tutti i fornitori che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 20 a 24 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

    3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti di forniture mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:

    a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione;

    b) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;

    c) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la fabbricazione o consegna dei prodotti possa essere affidata unicamente ad un particolare fornitore;

    d) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, non possano essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o negoziata, di cui al paragrafo 2. Le circostanze addotte per giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere imputabili alle amministrazioni;

    e) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come norma generale, superare i tre anni.

    4. In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicano gli appalti pubblici di forniture con procedura aperta ovvero con procedura ristretta.

    Articolo 7

    1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda, l'amministrazione comunica ad ogni candidato od offerente respinto che lo richieda i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, nonché, se trattasi di offerte, il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.

    2. L'amministrazione comunica ai candidati o offerenti che lo richiedano i motivi per cui ha deciso di rinunciare all'aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara ovvero di avviare una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

    3. Per ogni appalto aggiudicato l'amministrazione redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni:

    - il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa, l'oggetto e il valore dell'appalto;

    - i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della scelta;

    - i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto;

    - il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, l'eventuale parte dell'appalto che l'aggiudicatario intenda subappaltare a terzi;

    - nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui all'articolo 6 che giustificano il ricorso a tali procedure.

    Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, a sua richiesta.

    TITOLO II NORME COMUNI IN CAMPO TECNICO

    Articolo 8

    1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato III sono contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni contratto.

    2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 sono definite dalle amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.

    3. L'amministrazione può derogare al paragrafo 2 qualora:

    a) tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte all'accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

    b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni(10) , o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni(11) , ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti;

    c) l'applicazione di tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni obblighi l'amministrazione ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso ovvero comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma soltanto nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;

    d) il progetto in questione abbia natura realmente innovativa che renda inappropriato il ricorso a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni già esistenti.

    4. Le amministrazioni che si avvalgono del paragrafo 3 specificano, ogniqualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee oppure nei capitolati d'oneri, ed in ogni caso indicano i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, su richiesta, agli Stati membri ed alla Commissione.

    5. In assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:

    a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, conformemente alle procedure stabilite in queste direttive ed in particolare alle procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio(12) ;

    b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali;

    c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti. In tal caso deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:

    i) norme nazionali che recepiscano norme internazionali riconosciute dal paese cui appartiene l'amministrazione;

    ii) altre norme nazionali e omologazioni tecniche nazionali del paese cui appartiene l'amministrazione;

    iii) qualsiasi altra norma.

    6. A meno che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di specifiche tecnicheche menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o determinati prodotti. È in particolare vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi ovvero l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata. Tuttavia una data indicazione, accompagnata dalla menzione «o equivalente», è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

    TITOLO III NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ

    Articolo 9

    1. Mediante un avviso indicativo da pubblicarsi non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario, le amministrazioni rendono noto il totale degli appalti, per settore di prodotti, che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore stimato complessivo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5, risulti pari o superiore a 750 000 ECU.

    I settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura «Classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA)». La Commissione stabilisce secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2 le modalità del riferimento da fare nel bando di gara a particolari voci della nomenclatura.

    2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di forniture mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, negoziata rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

    3. Le amministrazioni che hanno aggiudicato un appalto ne comunicano il risultato con apposito avviso. In determinati casi, possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge, o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recar pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra fornitori.

    4. I bandi o avvisi sono redatti conformemente ai modelli contenuti nell'allegato IV e devono fornire le informazioni richieste in tali modelli. Nel richiedere informazioni sulle condizioni economiche e tecniche che esse esigono daifornitori ai fini della selezione (punto 11 dell'allegato IV B, punto 9 dell'allegato IV C e punto 8 dell'allegato IV D), le amministrazioni non possono richiedere condizioni diverse da quelle specificate negli articoli 22 e 23.

    5. I bandi e gli avvisi sono inviati dall'amministrazione aggiudicatrice, nei più brevi termini e per i canali più appropriati, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.

    L'avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario.

    L'avviso di cui al paragrafo 3 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto in questione.

    6. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

    7. I bandi di gara di cui al paragrafo 2 sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo della lingua originale è l'unico facente fede.

    8. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara entro dodici giorni dalla data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, tale termine è ridotto a cinque giorni.

    9. La pubblicazione nelle gazzette ufficiali o nella stampa del paese dell'amministrazione non può effettuarsi prima della data della spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    10. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.

    11. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della suddetta Gazzetta, ovvero deve risultare di 650 parole circa. Ciascun numero della Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli cui il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.

    Articolo 10

    1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

    2. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati ai fornitori dalle amministrazioni o dai servizi competenti entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda.

    3. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

    4. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di un sopralluogo o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al paragrafo 1 deve essere adeguatamente prorogato.

    Articolo 11

    1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

    2. Le amministrazioni invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:

    a) se del caso, l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

    b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

    c) gli estremi del bando di gara pubblicato;

    d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e a condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 22 e 23;

    e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

    3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.

    4. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

    5. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

    6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di un sopralluogo o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al paragrafo 3 deve essere adeguatamente prorogato.

    Articolo 12

    1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i termini di cui all'articolo 11, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

    a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;

    b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.

    2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

    3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili. Quando sono fatte mediante telegramma, telescritto, telecopia o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

    Articolo 13

    Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee bandi di gara concernenti gli appalti di forniture non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente direttiva.

    Articolo 14

    Le modalità di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui all'articolo 9, nonché dei prospetti statistici previsti all'articolo 31 e la nomenclatura prevista all'articolo 9 e agli allegati II e IV possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2. Le modalità del riferimento da fare nei bandi e negli avvisi a particolari voci della nomenclatura sono stabilite secondo la stessa procedura.

    TITOLO IV Capitolo 1

    Norme comuni di partecipazione

    Articolo 15

    1. Gli appalti sono aggiudicati in base ai criteri stabiliti nel capitolo 3 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 16 e dopo che l'idoneità dei fornitori non esclusi a norma dell'articolo 20 sia stata verificata dalle amministrazioni conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 22, 23 e 24.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni date dai fornitori.

    Articolo 16

    1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti quando rispondano alle esigenze minime richieste dalle amministrazioni stesse.

    Le amministrazioni precisano nel capitolato d'oneri le prescrizioni minime che le varianti devono rispettare, nonché le modalità di presentazione. Esse indicano nel bando di gara se sono ammesse varianti.

    Le amministrazioni non possono respingere la presentazione di una variante per il solo fatto che essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee, oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o ancora con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettere a) e b).

    2. Le amministrazioni che abbiano ammesso varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante solo perché configurerebbe, qualora fosse accolta, un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture ai sensi della presente direttiva.

    Articolo 17

    Nel capitolato d'oneri l'amministrazione può richiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi.

    Detta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore principale.

    Articolo 18

    Le offerte possono essere presentate da raggruppamenti di fornitori. A tali raggruppamenti non può essere richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può tuttavia essere richiesto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la sua buona esecuzione.

    Articolo 19

    1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate le amministrazioni selezionano, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 20 a 24, quelli che saranno invitati a presentare un'offerta ovvero a negoziare, basandosi sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del fornitore nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.

    2. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse possono fissare il numero massimo e minimo di fornitori che intendono invitare: in questo caso, tali cifre limite devono figurare nel bando di gara. I limiti sono determinati in relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo superiore a venti fornitori.

    In ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

    3. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura negoziata secondo le modalità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, sempreché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

    4. Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni rivolgano, senza discriminazione, inviti ai fornitori di altri Stati membri che soddisfino i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini.

    Capitolo 2

    Criteri di selezione qualitativa

    Articolo 20

    1. Può essere escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque fornitore il quale:

    a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o che si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

    b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;

    c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato;

    d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione;

    e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito e di quello dell'amministrazione;

    f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito o del paese dell'amministrazione;

    g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo.

    2. Quando chiede al fornitore la prova che egli non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) o f), l'amministrazione accetta come prova sufficiente:

    - per i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione di un estratto dal «casellario giudiziario» o, in difetto, di un documento equivalente rilasciato da una competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi;

    - per i casi di cui alle lettere e) ovvero f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

    3. Qualora lo Stato membro interessato non rilasci i documenti o certificati di cui al paragrafo 2 o qualora essi non riguardino tutti i casi previsti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, mediante una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata dinanzi ad un'autorità giudiziaria od amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato nel paese d'origine o in quello di provenienza.

    4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati e dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

    Articolo 21

    1. Ad ogni fornitore che intenda concorrere all'aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture può essere richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale egli è stabilito, in uno dei registri professionali o commerciali di cui al paragrafo 2 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato a norma di detto paragrafo.

    2. I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:

    - in Belgio, il «Registre du Commerce - Handelsregister»;

    - in Danimarca, l'«Aktieselskabsregistret», il «Foreningsregistret» e lo «Handelsregistret»;

    - in Germania, lo «Handelsregister» e lo «Handwerksrolle»;

    - in Grecia, il «Viotechniko i Viomichaniko i Emporiko Epimelitirio»;

    - in Spagna, il «Registro Mercantil» ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;

    - in Francia, il «Registre du commerce» ed il «Répertoire des métiers»;

    - in Italia, il «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» e il «Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato»;

    - in Lussemburgo, il «Registre aux firmes» ed il «Rôle de la chambre des métiers»;

    - nei Paesi Bassi, lo «Handelsregister»;

    - in Portogallo, il «Registo Nacional das Pessoas Colectivas»;

    - nel Regno Unito ed in Irlanda, al fornitore può venir richiesto di presentare un certificato rilasciato dal «Registrar of companies» o dal «Registrar of Friendly Societies» che indichi che la società del fornitore è «incorporated» o «registered» ovvero, qualora egli non ottenga tale certificato, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale.

    Articolo 22

    1. In linea di massima, la prova della capacità finanziaria ed economica del fornitore può essere fornita mediante una o più delle seguenti referenze:

    a) idonee dichiarazioni bancarie;

    b) la presentazione del bilancio del fornitore o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto del paese nel quale il fornitore è stabilito;

    c) una dichiarazione del fatturato globale dell'impresa e del fatturato per le forniture cui si riferisce l'appalto, relativo agli ultimi tre esercizi finanziari.

    2. Le amministrazioni precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le eventuali altre referenze da presentare.

    3. Qualora, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione, il fornitore è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l'amministrazione stessa ritenga appropriato.

    Articolo 23

    1. La prova della capacità tecnica del fornitore può essere addotta mediante uno o più dei seguenti mezzi, a seconda della natura, della quantità e dello scopo dei prodotti da fornire:

    a) la presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati:

    - nel caso di forniture per autorità pubbliche, le consegne sono provate da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;

    - nel caso di forniture a privati, le consegne sono certificate dall'acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarate dal fornitore;

    b) la descrizione delle apparecchiature tecniche, delle misure prese dal fornitore per garantire la qualità, e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone;

    c) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non facciano direttamente capo al fornitore, e in particolare di quelli responsabili per il controllo della qualità;

    d) per i prodotti da fornire: campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice;

    e) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinati requisiti o norme;

    f) qualora i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dell'amministrazione o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, alle infrastrutture di cui dispone ai fini di studio e di ricerca e alle misure che prende ai fini del controllo della qualità.

    2. L'amministrazione precisa, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, quali sono le referenze da presentare.

    3. Le informazioni di cui all'articolo 22 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono limitarsi all'oggetto dell'appalto. Le amministrazioni tengono nel debito conto gli interessi legittimi dei fornitori per quanto riguarda la tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.

    Articolo 24

    Nei limiti di quanto disposto dagli articoli da 20 a 23, l'amministrazione può invitare i fornitori a integrare o chiarire i certificati ed i documenti presentati.

    Articolo 25

    1. Gli Stati membri che dispongano di elenchi ufficiali di fornitori riconosciuti devono adeguarli alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g) e degli articoli 21, 22 e 23.

    2. I fornitori iscritti in elenchi ufficiali possono per ogni appalto presentare all'amministrazione un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità. Detto certificato indica le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco e la classificazione attribuita nello stesso.

    3. L'iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g), dell'articolo 21, dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).

    I dati risultanti dall'iscrizione in un elenco ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi di sicurezza sociale, a qualsiasi fornitore iscritto può essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta sia proposta un appalto.

    Le amministrazioni degli altri Stati membri applicano le disposizioni del primo e secondo comma soltanto ai fornitori stabiliti nello Stato membro che tiene l'elenco ufficiale di cui trattasi.

    4. Per l'iscrizione dei fornitori degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, non si possono esigere altre prove e dichiarazioni oltre a quelle richieste ai fornitori nazionali né, in ogni caso, prove e dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 20 a 23.

    5. Gli Stati membri che dispongono di elenchi ufficiali sono tenuti a comunicare l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande di iscrizione possono essere presentate agli altri Stati membri e alla Commissione che ne assicura la divulgazione.

    Capitolo 3

    Criteri di aggiudicazione dell'appalto

    Articolo 26

    1. I criteri sui quali l'amministrazione si fonda per l'aggiudicazione degli appalti sono:

    a) unicamente il prezzo più basso;

    b) qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, vari criteri relativi all'appalto quali, ad esempio: prezzo, termine di consegna, costo d'utilizzazione, rendimento, qualità, caratteristiche estetiche e funzionali, merito tecnico, servizio post vendita e assistenza tecnica.

    2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), le amministrazioni enunciano, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, tutti i criteri d'aggiudicazione di cui esse prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza loro attribuita.

    Articolo 27

    Se, per un determinato appalto, talune offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione, prima di poter eventualmente respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione che essa considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

    L'amministrazione può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, oppure l'originalità del prodotto proposto dall'offerente.

    Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione il rigetto delle offerte ritenute troppo basse.

    TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 28

    Nell'aggiudicazione di appalti pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'allegato I e da parte delle amministrazioni ad esse subentrate a seguito di rettifiche, modifiche o emendamenti di detto allegato, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che riservano ai paesi terzi in applicazione dell'accordo GATT, in particolare quelle degli articoli V e VI concernenti la procedura ristretta, l'informazione e l'esame. A tal fine, gli Stati membri si consultano in merito alle misure da prendere in applicazione dell'accordo nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici.

    Articolo 29

    1. La Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici e presenta eventualmente al Consiglio nuove proposte intese, in particolare, ad armonizzare le misure adottate dagli Stati membri per l'applicazione della presente direttiva.

    2. La Commissione riesamina, sulla scorta dei risultati dei nuovi negoziati previsti dall'articolo IX, paragrafo 6 dell'accordo GATT, la presente direttiva e le nuove misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 e, se necessario, presenta opportune proposte al Consiglio.

    3. La Commissione, in base alle rettifiche, modifiche o emendamenti di cui all'articolo 28, aggiorna l'allegato I e provvede alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 30

    Il calcolo dei termini è compiuto conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini(13) .

    Articolo 31

    1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati:

    a) per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato I, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno che precede;

    b) per quanto riguarda le altre amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, entro il 31 ottobre 1991 e, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, il 31 ottobre 1995, e successivamente ogni due anni il 31 ottobre per l'anno che precede.

    2. Tale prospetto indica almeno:

    a) il numero e il valore dei contratti stipulati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice sopra la soglia e, per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I, il valore sotto la soglia;

    b) il numero e il valore dei contratti stipulati da ogni amministrazione aggiudicatrice sopra la soglia, secondo la procedura, il prodotto e la nazionalità del fornitore cui è stato attribuito l'appalto e, nel caso di procedure negoziate, suddiviso secondo l'articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro ed ai paesi terzi e, nel caso delle amministrazioni di cui all'allegato I, il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascun firmatario dell'accordo GATT.

    3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2, il tipo di informazioni statistiche complementari richieste conformemente alla presente direttiva.

    Articolo 32

    1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio.

    2. Nei casi per i quali è prevista l'applicazione della procedura stabilita dal presente paragrafo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

    Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

    La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

    3. Su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni eventuale questione riguardante l'applicazione della presente direttiva.

    Articolo 33

    La direttiva 77/62/CEE(14) è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione indicati nell'allegato V.

    I riferimenti fatti alla direttiva abrogata si considerano come fatti alla presente direttiva ed essi devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato VI.

    Articolo 34

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 14 giugno 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano per conformarsi alla presente direttiva.

    Articolo 35

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1993.

    Per il Consiglio Il Presidente J. TROEJBORG

    (1) GU n. C 277 del 26. 10. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. C 72 del 15. 3. 1993, pag. 73 e decisione del 26 maggio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 72.

    (4) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/50/CEE (GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1).

    (5) Vedi pagina 54 della presenta Gazzetta ufficiale.

    (6) GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1.

    (7) GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 44 e GU n. L 345 del 9. 12. 1987, pag. 24.

    (8) GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

    (9) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 15).

    (10) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21. Direttiva modificata dalla direttiva 91/263/CEE (GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1).

    (11) GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

    (12) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

    (13) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

    (14) Comprese le disposizioni che l'hanno modificata, ossia:

    - la direttiva 80/767/CEE (GU n. L 215 del 18. 8. 1980, pag. 1);

    - la direttiva 88/295/CEE (GU n. L 127 del 20. 5. 1988, pag. 1);

    - l'articolo 35, paragrafo 1 della direttiva 90/531/CEE (GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1);

    - l'articolo 42, paragrafo 1 della direttiva 92/50/CEE (GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1).

    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI A NORMA DELL'ACCORDO GATT SUGLI APPALTI PUBBLICI BELGIO A. L'État, exception faite pour les marchés passés dans le cadre de coopération au développement qui, en vertu d'accords internationaux conclus avec des pays tiers et se rapportant à la passation de marchés, sont soumis à d'autres dispositions, incompatibles avec les dispositions du présent arrêté (1):De Staat, met uitzondering van de opdrachten inzake ontwikkelingssamenwerking die, krachtens internationale overeenkomsten met derde landen inzake het plaatsen van opdrachten, andere bepalingen behelzen die niet verenigbaar zijn met de bepalingen van dit besluit (1):

    - la Régie des postes (2),- de Regie der Posterijen (2);

    - la Régie des bâtiments;- de Regie der Gebouwen;

    - le Fonds des routes.- het Wegenfonds

    B. Le Fonds général des bâtiments scolaires de l'ÉtatHet Algemeen Gebouwenfonds voor de rijksscholen

    Le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-socialesHet Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen

    La Société nationale terrienneDe Nationale Landmaatschappij

    L'Office national de sécurité socialeDe Rijksdienst voor sociale zekerheid

    L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendantsHet Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

    L'Institut national d'assurance maladie-invaliditéHet Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

    L'Institut national de crédit agricoleHet Nationaal Instituut voor landbouwkrediet

    L'Office national des pensionsDe Rijksdienst voor pensioenen

    L'Office central de crédit hypothécaireHet Centraal Bureau voor hypothecair krediet

    L'Office national du ducroireDe Nationale Delcrederedienst

    La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invaliditéDe Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

    Le Fonds des maladies professionnellesHet Fonds voor de beroepsziekten

    La Caisse nationale de crédit professionnelDe Nationale Kas voor beroepskrediet

    L'Office national des débouchés agricoles et horticolesDe Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten

    L'Office national du lait et de ses dérivésDe Nationale Zuiveldienst

    L'Office national de l'emploiDe Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

    La Régie des voies aériennesDe Regie der Luchtwegen

    DANIMARCA 1. Statsministeriet- to departementer

    2. Arbejdsministeriet- fem direktorater og institutioner

    3. Udenrigsministeriet

    (tre departementer)

    4. Boligministeriet- fem direktorater og institutioner

    5. Energiministeriet- ét direktorat og Forsoegsanlaeg Risoe

    6. Finansministeriet

    (to departementer)- fire direktorater og institutioner inklusive Direktoratet for Statens Indkoeb

    - fem andre institutioner

    7. Ministeriet for Skatter og Afgifter

    (to departementer)- fem direktorater og institutioner

    8. Fiskeriministeriet- fire institutioner

    9. Industriministeriet

    (Fulde navn: Ministeriet for Industri, Handel, Haandvaerk og Skibsfart)- ni direktorater og institutioner

    10. Indenrigsministeriet- Civilforsvarsstyrelsen

    - ét direktoratet

    11. Justitsministeriet- Rigspolitichefen

    - fem andre direktorater og institutioner

    12. Kirkeministeriet

    13. Landbrugsministeriet- 19 direktorater og institutioner

    14. Miljoeministeriet- fem direktorater

    15. Kultur- og Kommunikationsministeriet (1)- tre direktorater og adskillige statsejede museer og hoejere uddannelsesinstitutioner

    16. Socialministeriet- fire direktorater

    17. Undervisningsministeriet- seks direktorater

    - 12 universiteter og andre hoejere laereanstalter

    18. OEkonomiministeriet

    (tre departementer)

    19. Ministeriet for Offentlige Arbejder (2)- statshavne og statslufthavne

    - fire direktorater og adskillige institutioner

    20. Forsvarsministeriet (3)

    21. Sundhedsministeriet- adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut og Rigshospitalet

    REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 1. Auswaertiges Amt

    2. Bundesministerium fuer Arbeit und Sozialordnung

    3. Bundesministerium fuer Bildung und Wissenschaft

    4. Bundesministerium fuer Ernaehrung, Landwirtschaft und Forsten

    5. Bundesministerium der Finanzen

    6. Bundesministerium fuer Forschung und Technologie

    7. Bundesministerium des Inneren (nur ziviles Material)

    8. Bundesministerium fuer Gesundheit

    9. Bundesministerium fuer Frauen und Jugend

    10. Bundesministerium fuer Familie und Senioren

    11. Bundesministerium der Justiz

    12. Bundesministerium fuer Raumordnung, Bauwesen und Staedtebau

    13. Bundesministerium fuer Post- und Telekommunikation(1)

    14. Bundesministerium fuer Wirtschaft

    15. Bundesministerium fuer wirtschaftliche Zusammenarbeit

    16. Bundesministerium der Verteidigung(2)

    17. Bundesministerium fuer Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

    Nota: Secondo gli obblighi nazionali in vigore, gli enti che figurano nel presente elenco devono, conformemente a procedure particolari, aggiudicare gli appalti a determinati gruppi a compensazione di difficoltà causate dall'ultimo conflitto mondiale.

    FRANCIA 1. Pincipali enti acquirenti

    A. Bilancio generale

    - Premier ministre

    - Ministère d'État, ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports

    - Ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget

    - Ministère d'État, ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer

    - Ministère d'État, ministère des affaires étrangères

    - Ministère de la justice

    - Ministère de la défense(3)

    - Ministère de l'intérieur et de la centralisation

    - Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

    - Ministère des affaires européennes

    - Ministère d'État, ministère de la fonction publique et des réformes administratives

    - Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

    - Ministère de la coopération et du développement

    - Ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire

    - Ministère des départements et territoires d'outre-mer

    - Ministère de l'agriculture et de la forêt

    - Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace(4)

    - Ministère chargé des relations avec le Parlement

    - Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

    - Ministère de la recherche et de la technologie

    - Ministère du commerce extérieur

    - Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget

    - Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères, chargé de la francophonie

    - Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères

    - Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions

    - Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat

    - Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme

    - Ministère délégué auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer

    - Ministère délégué auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication

    - Ministère délégué auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées

    - Secrétariat d'État chargé des droits des femmes

    - Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre

    - Secrétariat d'État chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

    - Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé du plan

    - Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'environnement

    - Secrétariat d'État auprès du premier ministre

    - Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'action humanitaire

    - Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique

    - Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports

    - Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation

    - Secrétariat d'État auprès du ministère des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales

    - Secrétariat d'État auprès du ministère de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales

    - Secrétariat d'État auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux

    - Secrétariat d'État auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle

    - Secrétariat d'État auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé des grands travaux

    - Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille

    - Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie

    B. Bilancio annesso

    È da segnalare in particolare:

    - Imprimerie nationale

    C. Conti speciali del Tesoro

    Sono da segnalare in particolare:

    - Fonds forestier national

    - Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

    - Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

    - Caisse autonome de la reconstruction

    2. Enti pubblici nazionali a carattere amministrativo

    - Académie de France à Rome

    - Académie de marine

    - Académie des sciences d'outre-mer

    - Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

    - Agences financières de bassins

    - Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

    - Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

    - Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

    - Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

    - Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

    - Bibliothèque nationale

    - Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

    - Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (BEPTOM)

    - Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL)

    - Caisse des dépôts et consignations

    - Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

    - Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)

    - Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

    - Caisse nationale des autoroutes (CNA)

    - Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

    - Caisse nationale des monuments historiques et des sites

    - Caisse nationale des télécommunications(5)

    - Caisse de garantie du logement social

    - Casa de Velasquez

    - Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

    - Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

    - Centre d'études supérieures de sécurité sociale

    - Centres de formation professionnelle agricole

    - Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

    - Centre national de la cinématographie française

    - Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

    - Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

    - Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

    - Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

    - Centre national des lettres

    - Centre national de documentation pédagogique

    - Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

    - Centre national d'opthalmologie des quinze-vingts

    - Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

    - Centre national de promotion rurale de Marmilhat

    - Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

    - Centre régional d'éducation populaire d'Île-de-France

    - Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

    - Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS)

    - Centres régionaux de la propriété forestière

    - Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

    - Chancelleries des universités

    - Collèges d'État

    - Commission des opérations de bourse

    - Conseil supérieur de la pêche

    - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

    - Conservatoire national des arts et métiers

    - Conservatoire national supérieur de musique

    - Conservatoire national supérieur d'art dramatique

    - Domaine de Pompadour

    - École centrale - Lyon

    - École centrale des arts et manufactures

    - École française d'archéologie d'Athènes

    - École française d'Extrême-Orient

    - École française de Rome

    - École des hautes études en sciences sociales

    - École nationale d'administration

    - École nationale de l'aviation civile (ENAC)

    - École nationale des Chartes

    - École nationale d'équitation

    - École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)

    - Écoles nationales d'ingénieurs

    - École nationale d'ingénieurs des industies des techniques agricoles et alimentaires

    - Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

    - École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

    - École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)

    - École nationale de la magistrature

    - Écoles nationales de la marine marchande

    - École nationale de la santé publique (ENSP)

    - École nationale de ski et d'alpinisme

    - École nationale supérieure agronomique - Montpellier

    - École nationale supérieure agronomique - Rennes

    - École nationale supérieure des arts décoratifs

    - École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

    - École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

    - Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

    - École nationale supérieure des beaux-arts

    - École nationale supérieure des bibliothécaires

    - École nationale supérieure de céramique industrielle

    - École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

    - École nationale supérieure d'horticulture

    - École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

    - École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'école nationale supérieure d'horticulture)

    - École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

    - Écoles nationales vétérinaires

    - École nationale de voile

    - Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

    - Écoles normales nationales d'apprentissage

    - Écoles normales supérieures

    - École polytechnique

    - École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

    - École de sylviculture - Crogny (Aube)

    - École de viticulture et d'oenologie de la Tour Blanche (Gironde)

    - École de viticulture - Avize (Marne)

    - Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

    - Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

    - Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

    - Fondation Carnegie

    - Fondations Singer-Polignac

    - Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

    - Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

    - Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

    - Institut français d'archéologie orientale du Caire

    - Institut géographique national

    - Institut industriel du Nord

    - Institut international d'administration publique (IIAP)

    - Institut national agronomique de Paris-Grignon

    - Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

    - Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

    - Institut national de la consommation (INC)

    - Institut national d'éducation populaire (INEP)

    - Institut national d'études démographiques (INED)

    - Institut national des jeunes aveugles - Paris

    - Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

    - Institut national des jeunes sourds - Chambéry

    - Institut national des jeunes sourds - Metz

    - Institut national des jeunes sourds - Paris

    - Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

    - Institut national de promotion supérieure agricole

    - Institut national de la propriété industrielle

    - Institut national de la recherche agronomique (INRA)

    - Institut national de recherche pédagogique (INRP)

    - Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

    - Institut national des sports

    - Instituts nationaux polytechniques

    - Instituts nationaux des sciences appliquées

    - Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

    - Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

    - Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

    - Instituts régionaux d'administration

    - Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

    - Lycées d'État

    - Musée de l'armée

    - Musée Gustave Moreau

    - Musée de la marine

    - Musée national J.J. Henner

    - Musée national de la Légion d'honneur

    - Musée de la poste

    - Muséum national d'histoire naturelle

    - Musée Auguste Rodin

    - Observatoire de Paris

    - Office de coopération et d'accueil universitaire

    - Office français de protection des réfugiés et apatrides

    - Office national des anciens combattants

    - Office national de la chasse

    - Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

    - Office national d'immigration (ONI)

    - ORSTOM - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

    - Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

    - Palais de la découverte

    - Parcs nationaux

    - Réunion des musées nationaux

    - Syndicat des transports parisiens

    - Thermes nationaux - Aix-les-Bains

    - Universités

    3. Altri enti pubblici nazionali

    - Union des groupements d'achats publics (UGAP)

    IRLANDA 1. Principali enti acquirenti

    - Office of Public Works

    2. Altri enti

    - President's Establishment

    - Houses of the Oireachtas (Parliament)

    - Department of the Taoiseach (Prime Minister)

    - Central Statistics Office

    - Department of the Gaeltacht (Irish-speaking areas)

    - National Gallery of Ireland

    - Department of Finance

    - State Laboratory

    - Office of the Comptroller and Auditor General

    - Office of the Attorney general

    - Office of the Director of Public Prosecutions

    - Valuation Office

    - Civil Service Commission

    - Office of the Ombudsman

    - Office of the Revenue Commissioners

    - Departmenet of Justice

    - Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

    - Department of the Environment

    - Department of Education

    - Department of the Marine

    - Department of Agriculture and Food

    - Department of Labour

    - Department of Industry and Commerce

    - Department of Tourism and Transport

    - Department of Communications

    - Department of Defence(6)

    - Department of Foreign Affairs

    - Department of Social Welfare

    - Department of Health

    - Department of Energy

    ITALIA 1. Ministero del tesoro(7)

    2. Ministero delle finanze(8)

    3. Ministero di grazia e giustizia

    4. Ministero degli affari esteri

    5. Ministero della pubblica istruzione

    6. Ministero dell'interno

    7. Ministero dei lavori pubblici

    8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste

    9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

    10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale

    11. Ministero della sanità

    12. Ministero per i beni culturali e ambientali

    13. Ministero della difesa(9)

    14. Ministero del bilancio e della programmazione economica

    15. Ministero delle partecipazioni statali

    16. Ministero del turismo e dello spettacolo

    17. Ministero del commercio con l'estero

    18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni(10)

    19. Ministero dell'ambiente

    20. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

    Nota: Il presente accordo non osta all'attuazione delle disposizioni contenute nella legge italiana 6 ottobre 1950, n. 835 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del 24. 10. 1950) e nelle modifiche alla stessa in vigore alla data di adozione del presente accordo.

    LUSSEMBURGO 1. Ministère d'État: service central des imprimés et des fournitures de l'État

    2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture

    3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

    4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite

    5. Ministère de la force publique: armée(11) - gendarmerie - police

    6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires

    7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique

    8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées

    9. Ministère des communications: postes et télécommunications(12)

    10. Ministère de l'énergie: centrales électriques de la Haute et Basse Sûre

    11. Ministère de l'environnement: commissariat général à la protection des eaux

    PAESI BASSI A. Ministeri ed enti governativi centrali

    1. Ministerie van Algemene Zaken

    2. Ministerie van Buitenlandse Zaken

    3. Ministerie van Justitie

    4. Ministerie van Binnenlandse Zaken

    5. Ministerie van Financiën

    6. Ministerie van Economische Zaken

    7. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

    8. Ministerie van volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

    9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

    10. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

    11. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

    12. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

    13. Kabinet voor Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken

    14. Hogere Colleges van Staat

    B. Enti acquirenti centrali

    Gli elencati nel punto A effettuano in genere i propri acquisti specifici; altri acquisti generali sono effettuati tramite gli enti elencati qui di seguito:

    1. Directoraat-generaal Rijkswaterstaat

    2. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Landmacht(13)

    3. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Luchtmacht(14)

    4. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Marine(15) REGNO UNITO Cabinet Office

    Civil Service College

    Civil Service Commission

    Civil Service Occupational Health Service

    Office of the Minister for the Civil Service

    Parliamentary Counsel Office

    Central Office of Information

    Charity Commission

    Crown Prosecution Service

    Crown Estate Commissioners

    Customs and Excise Department

    Department for National Savings

    Department of Education and Science

    University Grants Committee

    Department of Employment

    Employment Appeals Tribunal

    Industrial Tribunals

    Office of Manpower Economics

    Department of Energy

    Department of Health

    Central Council for Education and Training in Social Work

    Dental Estimates Board

    English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

    Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

    National Health Service Authorities

    Prescriptions Pricing Authority

    Public Health Laboratory Service Board

    Regional Medical Service

    United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

    Department of Social Security

    Attendance Allowance Board

    Occupational Pensions Board

    Social Security Advisory Committee

    Supplementary Benefits Appeal Tribunals

    Department of the Environment

    Building Research Establishment

    Commons Commissioners

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 393L0036.1Countryside Commission

    Fire Research Station (Boreham Wood)

    Historic Buildings and Monuments Commission

    Local Valuation Panels

    Property Services Agency

    Rent Assessment Panels

    Royal Commission on Environmental Pollution

    Royal Commission on Historical Monuments of England

    Royal Fine Art Commission (England)

    Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

    Legal Secretariat to the Law Officers

    Department of Trade and Industry

    Laboratory of the Government Chemist

    National Engineering Laboratory

    National Physical Laboratory

    Warren Spring Laboratory

    National Weights and Measures Laboratory

    Domestic Coal Consumers' Council

    Electricity Consultative Councils for England and Wales

    Gas Consumers' Council

    Transport Users Consultative Committee

    Monopolies and Mergers Commission

    Patent Office

    Department of Transport

    Coastguard Services

    Transport and Road Research Laboratory

    Transport Tribunal

    Export Credits Guarantee Department

    Foreign and Commonwealth Office

    Government Communications Headquarters

    Wilton Park Conference Centre

    Government Actuary's Department

    Home Office

    Boundary Commission for England

    Gaming Board for Great Britain

    Inspectors of Constabulary

    Parole Board and Local Review Committees

    House of Commons

    House of Lords

    Inland Revenue, Board of

    Intervention Board for Agricultural Produce

    Lord Chancellor's Department

    Council on Tribunals

    County Courts (England and Wales)

    Immigration Appellate Authorities

    Immigration Adjudicators

    Immigration Appeals Tribunal

    Judge Advocate-General and Judge Advocate of the Fleet

    Lands Tribunal

    Law Commission

    Legal Aid Fund (England and Wales)

    Pensions Appeals Tribunals

    Public Trustee Office

    Office of the Social Security Commissioners

    Special Commissioners for Income Tax (England and Wales)

    Supreme Court (England and Wales)

    Court of Appeal: Civil and Criminal Divisions

    Courts Martial Appeal Court

    Crown Court

    High Court

    Value Added Tax Tribunals

    Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

    Advisory Services

    Agricultural Development and Advisory Service

    Agricultural Dwelling House Advisory Committees

    Agricultural Land Tribunals

    Agricultural Science Laboratories

    Agricultural Wages Board and Committees

    Cattle Breeding Centre

    Plant Variety Rights Office

    Royal Botanic Gardens, Kew

    Ministry of Defence(16)

    Meteorological Office

    Procurement Executive

    National Audit Office

    National Investment Loans Office

    Northern Ireland Court Service

    Coroners Courts

    County Courts

    Crown Courts

    Enforcement of Judgements Office

    Legal Aid Fund

    Magistrates Court

    Pensions Appeals Tribunals

    Supreme Court of Judicature and Courts of Criminal Appeal

    Northern Ireland, Department of Agriculture

    Northern Ireland, Department for Economic Development

    Northern Ireland, Department of Education

    Northern Ireland, Department of the Environment

    Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

    Northern Ireland, Department of Health and Social Services

    Northern Ireland Office

    Crown Solicitor's Office

    Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

    Northern Ireland Forensic Science Laboratory

    Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

    Police Authority for Northern Ireland

    Probation Board for Northern Ireland

    State Pathologist Service

    Office of Arts and Libraries

    British Library

    British Museum

    British Museum (Natural History)

    Imperial War Museum

    Museums and Galleries Commission

    National Gallery

    National Maritime Museum

    National Portrait Gallery

    Science Museum

    Tate Gallery

    Victoria and Albert Museum

    Wallace Collection

    Office of Fair Trading

    Office of Population Censuses and Surveys

    National Health Service Central Register

    Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health

    Service Commissioners

    Overseas Development Administration

    Overseas Development and National Research Institute

    Paymaster General's Office

    Postal Business of the Post Office

    Privy Council Office

    Public Record Office

    Registry of Friendly Societies

    Royal Commission on Historical Manuscripts

    Royal Hospital, Chelsea

    Royal Mint

    Scotland, Crown Office and Procurator

    Fiscal Service

    Scotland, Department of the Registers of Scotland

    Scotland, General Register Office

    National Health Service Central Register

    Scotland, Lord Advocate's Department

    Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

    Scottish Courts Administration

    Accountant of Court's Office

    Court of Justiciary

    Court of Session

    Lands Tribunal for Scotland

    Pensions Appeal Tribunals

    Scotthish Land Court

    Scottish Law Commission

    Sherrif Courts

    Social Security Commissioners' Office

    Scottish Office

    Central Services

    Department of Agriculture and Fisheries for Scotland

    Artificial Insemination Service

    Crofters Commission

    Red Deer Commission

    Royal Botanic Garden, Edinburgh

    Industry Department for Scotland

    Scottish Electricity Consultative Councils

    Scottish Development Department

    Rent Assessment Panel and Committees

    Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

    Royal Fine Art Commission for Scotland

    Scottish Education Department

    National Galleries of Scotland

    National Library of Scotland

    National Museums of Scotland

    Scottish and Health Departments

    HM Inspectorate of Constabulary

    Local Health Councils

    Mental Welfare Commission for Scotland

    National Board for Nursing, Midwifery abd Health Visiting for Scotland

    Parole Board for Scotland and Local Review Committees

    Scottish Antibody Production Unit

    Scottish Council for Postgraduate Medical Education

    Scottish Crime Squad

    Scottish Criminal Record Office

    Scottish Fire Service Training School

    Scottish Health Boards

    Scottish Health Service - Common Services Agency

    Scottish Health Service Planning Council

    Scottish Police College

    Scottish Record Office

    HM Stationery Office

    HM Treasury

    Central Computer and Telecommunications Agency

    Chessington Computer Centre

    Civil Service Catering Organisation

    National Economic Development Council

    Rating of Government Property Department

    Welsh Office

    Ancient Monuments (Wales) Commission

    Council for the Education and Training of Health Visitors

    Local Government Boundary Commission for Wales

    Local Valuation Panels and Courts

    National Health Service Authorities

    Rent Control Tribunals and Rent Assessment Panels and Committees

    GRECIA 1. Ypoyrgeio Ethnikis Oikonomias

    2. Ypoyrgeio Paideias & Thriskevmaton

    3. Ypoyrgeio Emporioy

    4. Ypoyrgeio Viomichanias-Energeias-Technologias

    5. Ypoyrgeio Emporikis Naftilias

    6. Ypoyrgeio Proedrias tis Kyvernisis

    7. Ypoyrgeio Aigaioy

    8. Ypoyrgeio Exoterikon

    9. Ypoyrgeio Dikaiosynis

    10. Ypoyrgeio Exoterikon

    11. Ypoyrgeio Ergasias

    12. Ypoyrgeio Politismoy kai Epistimon

    13. Ypoyrgeio Perivallontos Chorotaxias & Dimosion Ergon

    14. Ypoyrgeio Oikonomikon

    15. Ypoyrgeio Metaforon kai Epikoinonion

    16. Ypoyrgeio Ygeias, Pronoias & Koinonikon Asfaliseon

    17. Ypoyrgeio Makedonias-Thrakis

    18. Geniko Epiteleio Stratoy(17)

    19. Geniko Epiteleio Naftikoy(18)

    20. Geniko Epiteleio Aeroporias(19)

    21. Ypoyrgeio Georgias

    22. Geniki Grammateia Typoy kai Pliroforion

    23. Geniki Grammateia Neas Genias

    24. Geniko Chimeio toy Kratoys

    25. Geniki Grammateia Laikis Epimorfosis

    26. Geniki Grammateia Isotitas ton Dyo Fylon

    27. Geniki Grammateia Koinonikon Asfaliseon

    28. Geniki Grammateia Apodimoy Ellinismoy

    29. Geniki Grammateia Viomichanias

    30. Geniki Grammateia Erevnas kai Technologias

    31. Geniki Grammateia Athlitismoy

    32. Geniki Grammateia Dimosion Ergon

    33. Ethniki Statistiki Ypiresia

    34. Ethnikos Organismos Pronoias

    35. Organismos Ergatikis Estias

    36. Ethniko Typografeio

    37. Elliniki Epitropi Atomikis Energeias38. Tameio Ethnikis Odopoiias

    39. Ethniko Kapodistriako Panepistimio Athinon

    40. Panepistimio Aigaioy

    41. Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis

    42. Dimokriteio Panepistimio Thrakis

    43. Panepistimio Ioanninon

    44. Panepistimio Patron

    45. Polytechneio Kritis

    46. Sivitanideios Scholi

    47. Panepistimio Makedonias (Oikonomikes & Koin/kes Epistimes)

    48. Aiginiteio Nosokomeio

    49. Aretaieio Nosokomeio

    50. Ethniko Kentro Dimosias Dioikisis

    51. Ellinika Tachydromeia

    52. Organismos Diacheirisis Dimosioy Ylikoy

    53. Organismos Georgikon Asfaliseon

    54. Organismos Scholikon Ktirion

    SPAGNA 1. Ministerio de Asuntos Exteriores

    2. Ministerio de Justicia

    3. Ministerio de Defensa(20)

    4. Ministerio de Economía y Hacienda

    5. Ministerio del Interior

    6. Ministerio de Obras Públicas y Transportes

    7. Ministerio de Educación y Ciencia

    8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

    9. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

    10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

    11. Ministerio para las Administraciones Públicas

    12. Ministerio de Cultura

    13. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno

    14. Ministerio de Sanidad y Consumo

    15. Ministerio de Asuntos Sociales

    16. Ministerio del Portavoz del Gobierno

    PORTOGALLO Presidência do Conselho de Ministros

    1. Auditoria Jurídica da Presidência do Conselho de Ministros

    2. Centro de Estudos e Formaçao Autárquica

    3. Centro de Estudos Técnicos e Apoio Legislativo

    4. Centro de Gestao da Rede Informática do Governo

    5. Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência

    6. Conselho Permanente de Concertaçao Social

    7. Departamento de Formaçao e Aperfeiçoamento Profissional

    8. Gabinete de Macau

    9. Gabinete do Serviço Cívico dos Objectores de Consciência

    10. Instituto da Juventude

    11. Instituto Nacional de Administraçao

    12. Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros

    13. Secretariado para a Modernizaçao Administrativa

    14. Serviço Nacional de Protecçao Civil

    15. Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros

    Ministério da Administraçao Interna

    1. Direcçao-Geral de Viaçao

    2. Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações

    3. Governos Civis

    4. Guarda Fiscal

    5. Guarda Nacional Republicana

    6. Polícia de Segurança Pública

    7. Secretaria-Geral

    8. Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral

    9. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

    10. Serviço de Informaçao e Segurança

    11. Serviço Nacional de Bombeiros

    Ministério da Agricultura

    1. Agência do Controlo das Ajudas Comunitárias ao Sector do Azeite

    2. Direcçao-Geral da Hidráulica e Engenharia Agrícola

    3. Direcçao-Geral da Pecuária

    4. Direcçao-Geral das Florestas

    5. Direcçao-Geral de Planeamento e Agricultura

    6. Direcçao-Geral dos Mercados Agrícolas e da Indústria Agro-alimentar

    7. Direcçao Regional de Agricultura da Beira Interior

    8. Direcçao Regional de Agricultura da Beira Litoral

    9. Direcçao Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho

    10. Direcçao Regional de Agricultura de Trás-os-Montes

    11. Direcçao Regional de Agricultura do Alentejo

    12. Direcçao Regional de Agricultura do Algarve

    13. Direcçao Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste

    14. Gabinete para os Assuntos Agrícolas Comunitários

    15. Inspecçao Geral e Auditoria de Gestao

    16. Instituto da Vinha e do Vinho

    17. Instituto de Qualidade Alimentar

    18. Instituto Nacional de Investigaçao Agrária

    19. Instituto Regulador Orientador dos Mercados Agrícolas

    20. Obra Social - Secretaria Geral

    21. Rede de Informaçao de Contabilidades Agrícolas

    22. Secretaria Geral

    23. IFADAP - Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas

    24. INGA - Instituto Nacional de Intervençao e Garantia Agrícola

    Ministério do Ambiente e Recursos Naturais

    1. Direcçao-Geral da Qualidade do Ambiente

    2. Direcçao-Geral dos Recursos Naturais

    3. Gabinete dos Assuntos Europeus

    4. Gabinete de Estudos e Planeamento

    5. Gabinete de Protecçao e Segurança Nuclear

    6. Instituto Nacional do Ambiente

    7. Instituto Nacional de Defesa do Consumidor

    8. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica

    9. Secretaria-Geral

    10. Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservaçao da Natureza

    11. Gabinete do Saneamento Básico da Costa do Estoril

    12. Delegações Regionais

    13. Instituto Nacional da Água

    Ministério do Comércio e Turismo

    1. Comissao de Aplicaçao de Coimas em Matéria Económica

    2. Direcçao-Geral de Concorrência e Preços

    3. Direcçao-Geral de Inspecçao Económica

    4. Direcçao-Geral do Comércio Externo

    5. Direcçao-Geral do Comércio Interno

    6. Direcçao-Geral do Turismo

    7. Fundo de Turismo

    8. Gabinete para os Assuntos Comunitários

    9. ICEP - Instituto do Comércio Externo de Portugal

    10. Inspecçao Geral de Jogos

    11. Instituto de Promoçao Turística

    12. Instituto Nacional de Formaçao Turística

    13. Regiões de turismo

    14. Secretaria-Geral

    15. ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, EP

    16. AGA - Administraçao-Geral do Açúcar e do Álcool, EP

    Ministério da Defesa Nacional(21)

    1. Estado-Maior General das Forças Armadas

    2. Estado-Maior da Força Aérea

    3. Comando Logístico-Administrativo da Força Aérea

    4. Estado-Maior do Exército

    5. Estado-Maior da Armada

    6. Direcçao-Geral do Material Naval

    7. Direcçao das Infra-Estruturas Navais

    8. Direcçao de Abastecimento

    9. Fábrica Nacional de Cordoaria

    10. Hospital da Marinha

    11. Arsenal do Alfeite

    12. Instituto Hidrográfico

    13. Direcçao-Geral de Armamento

    14. Direcçao-Geral de Pessoal e Infra-estruturas

    15. Direcçao-Geral de Política de Defesa Nacional

    16. Instituto de Defesa Nacional

    17. Secretaria-Geral

    Ministério da Educaçao

    1. Auditoria Jurídica

    2. Direcçao-Geral da Administraçao Escolar

    3. Direcçao-Geral da Extensao Educativa

    4. Direcçao-Geral do Ensino Superior

    5. Direcçao-Geral dos Desportos

    6. Direcçao-Geral dos Ensinos Básico e Secundário

    7. Direcçao Regional de Educaçao de Lisboa

    8. Direcçao Regional de Educaçao do Algarve

    9. Direcçao Regional de Educaçao do Centro

    10. Direcçao Regional de Educaçao do Norte

    11. Direcçao Regional de Educaçao do Sul

    12. Editorial do Ministério da Educaçao

    13. Gabinete Coordenador do Ingresso no Ensino Superior

    14. Gabinete de Estudos e Planeamento

    15. Gabinete de Gestao Financeira

    16. Gabinete do Ensino Tecnológico, Artístico e Profissional

    17. Inspecçao Geral de Educaçao

    18. Instituto de Cultura da Língua Portuguesa

    19. Instituto de Inovaçao Educacional

    20. Instituto dos Assuntos Sociais da Educaçao

    21. Secretaria-Geral

    Ministério do Emprego e Segurança Social

    1. Auditoria Jurídica

    2. Caixa Nacional de Seguros e Doenças Profissionais

    3. Caixas de Previdência Social

    4. Casa Pia de Lisboa

    5. Centro Nacional de Pensões

    6. Centros Regionais de Segurança Social

    7. Comissao para a Igualdade e Direitos das Mulheres

    8. Departamento de Estatística

    9. Departamento de Estudos e Planeamento

    10. Departamento de Relações Internacionais e Convenções da Segurança Social

    11. Departamento para Assuntos do Fundo Social Europeu

    12. Departamento para os Assuntos Europeus e Relações Externas

    13. Direcçao-Geral da Acçao Social

    14. Direcçao-Geral da Família

    15. Direcçao-Geral das Relações de Trabalho

    16. Direcçao-Geral de Apoio Técnico à Gestao

    17. Direcçao-Geral de Higiene e Segurança no Trabalho

    18. Direcçao-Geral do Emprego e Formaçao Profissional

    19. Direcçao-Geral dos Regimes de Segurança Social

    20. Fundo de Estabilizaçao Financeira da Segurança Social

    21. Inspecçao Geral da Segurança Social

    22. Inspecçao Geral do Trabalho

    23. Instituto de Gestao Financeira da Segurança Social

    24. Instituto do Emprego e Formaçao Profissional

    25. Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores

    26. Secretaria-Geral

    27. Secretariado Nacional de Reabilitaçao

    28. Serviços Sociais do MESS

    29. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

    Ministério das Finanças

    1. ADSE - Direcçao-Geral de Protecçao aos Funcionários e Agentes da Administraçao Pública

    2. Auditoria Jurídica

    3. Direcçao-Geral da Administraçao Pública

    4. Direcçao-Geral da Contabilidade Pública e Intendência Geral do Orçamento

    5. Direcçao-Geral da Junta de Crédito Público

    6. Direcçao-Geral das Alfândegas

    7. Direcçao-Geral das Contribuições e Impostos

    8. Direcçao-Geral do Património do Estado

    9. Direcçao-Geral do Tesouro

    10. Gabinete de Estudos Económicos

    11. Gabinete dos Assuntos Europeus

    12. GAFEEP - Gabinete para a análise do Financiamento do Estado e das Empresas Públicas

    13. Inspecçao Geral de Finanças

    14. Instituto de Informática

    15. Junta de Crédito Público

    16. Secretaria-Geral

    17. SOFE - Serviços Sociais do Ministério das Finanças

    Ministério da Indústria e Energia

    1. Delegaçao Regional da Indústria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo

    2. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Alentejo

    3. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Algarve

    4. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Centro

    5. Delegaçao Regional da Indústria e Energia do Norte

    6. Direcçao-Geral da Indústria

    7. Direcçao-Geral da Energia

    8. Direcçao-Geral de Geologia e Minas

    9. Gabinete de Estudos e Planeamento

    10. Gabinete para a Pesquisa e Exploraçao do Petróleo

    11. Gabinete para os Assuntos Comunitários

    12. Instituto Nacional da Propriedade Industrial

    13. Instituto Português da Qualidade

    14. LNETI - Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial

    15. Secretaria-Geral

    Ministério da Justiça

    1. Centro de Estudos Judiciários

    2. Centro de Identificaçao Civil e Criminal

    3. Centros de Observaçao e Acçao Social

    4. Conselho Superior de Magistratura

    5. Conservatória dos Registos Centrais

    6. Direcçao-Geral dos Registos e Notariado

    7. Direcçao-Geral dos Serviços de Informática

    8. Direcçao-Geral dos Serviços Judiciários

    9. Direcçao-Geral dos Serviços Prisionais

    10. Direcçao-Geral dos Serviços Tutelares de Menores

    11. Estabelecimentos Prisionais

    12. Gabinete de Direito Europeu

    13. Gabinete de Documentaçao e Direito Comparado

    14. Gabinete de Estudos e Planeamento

    15. Gabinete de Gestao Financeira

    16. Gabinete de Planeamento e Coordenaçao do Combate à Droga

    17. Hospital-prisao de S. Joao de Deus

    18. Instituto Corpus Christi

    19. Instituto da Guarda

    20. Instituto de Reinserçao Social

    21. Instituto de S. Domingos de Benfica

    22. Instituto Nacional da Política e Ciências Criminais

    23. Instituto Navarro Paiva

    24. Instituto Padre António Oliveira

    25. Instituto S. Fiel

    26. Instituto S. José

    27. Instituto Vila Fernando

    28. Instituto de Criminologia

    29. Instituto de Medicina Legal

    30. Polícia Judiciária

    31. Secretaria-Geral

    32. Serviços Sociais

    Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

    1. Conselho de Mercados de Obras Públicas e Particulares

    2. Direcçao-Geral de Aviaçao Civil

    3. Direcçao-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais

    4. Direcçao-Geral dos Transportes Terrestres

    5. Gabinete da Travessia do Tejo

    6. Gabinete de Estudos e Planeamento

    7. Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa

    8. Gabinete do Nó Ferroviário do Porto

    9. Gabinete para a Navegabilidade do Douro

    10. Gabinete para as Comunidades Europeias

    11. Inspecçao Geral de Obras Públicas, Transportes e Comunicações

    12. Junta Autónoma das Estradas

    13. Laboratório Nacional de Engenharia Civil

    14. Obra Social do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

    15. Secretaria-Geral

    Ministério dos Negócios Estrangeiros

    1. Direcçao-Geral dos Assuntos Consulares e Administraçao Financeira

    2. Direcçao-Geral das Comunidades Europeias

    3. Direcçao-Geral da Cooperaçao

    4. Instituto de Apoio à Emigraçao e às Comunidades Portuguesas

    5. Instituto de Cooperaçao Económica

    6. Secretaria-Geral

    Ministério do Planeamento e Administraçao do Território

    1. Academia das Ciências

    2. Auditoria Jurídica

    3. Centro Nacional de Informaçao Geográfica

    4. Comissao Coordenadora da Regiao Centro

    5. Comissao Coordenadora da Regiao de Lisboa e Vale do Tejo

    6. Comissao Coordenadora da Regiao do Alentejo

    7. Comissao Coordenadora da Regiao do Algarve

    8. Comissao Coordenadora da Regiao Norte

    9. Departamento Central de Planeamento

    10. Direcçao-Geral da Administraçao Autárquica

    11. Direcçao-Geral do Desenvolvimento Regional

    12. Direcçao-Geral do Ordenamento do Território

    13. Gabinete Coordenador do projecto do Alqueva

    14. Gabinete de Estudos e Planeamento da Administraçao do Território

    15. Gabinete para os Aeroportos da Regiao Autónoma da Madeira

    16. Inspecçao Geral de Administraçao do Território

    17. Instituto Nacional de Estatísticas

    18. Instituto António Sérgio de Sector Cooperativo

    19. Instituto de Investigaçao Científica e Tropical

    20. Instituto Geográfico e Cadastral

    21. Junta Nacional de Investigaçao Científica e Tecnológica

    22. Secretaria-Geral

    (1) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

    (2) Unicamente Poste.

    (3) Ad eccezione dei servizi di telecomunicazione del «Post og Telegrafvaenet».

    (4) Ad eccezione delle «Danske Statsbaner».

    (5) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

    (6) Ad eccezione degli impianti di telecomunicazioni.

    (7) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

    (8) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

    (9) Unicamente Poste.

    (10) Unicamente Poste.

    (11) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

    (12) Facente funzione di ente acquirente centrale per la maggior parte di altri ministeri o enti.

    (13) Non compresi gli appalti conclusi dal monopolio dei sali e tabacchi.

    (14) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

    (15) Unicamente Poste.

    (16) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

    (17) Unicamente Poste.

    (18) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

    (19) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

    (20) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

    (21) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

    (22) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

    ALLEGATO II

    ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi

    Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri

    Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

    eccettuati:

    ex 2710: Carburanti speciali

    Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi

    eccettuati:

    ex 2809: Esplosivi

    ex 2813: Esplosivi

    ex 2814: Gas lacrimogeni

    ex 2828: Esplosivi

    ex 2832: Esplosivi

    ex 2839: Esplosivi

    ex 2850: Prodotti tossicologici

    ex 2851: Prodotti tossicologici

    ex 2854: Esplosivi

    Capitolo 29: Prodotti chimici organici

    eccettuati:

    ex 2903: Esplosivi

    ex 2904: Esplosivi

    ex 2907: Esplosivi

    ex 2908: Esplosivi

    ex 2911: Esplosivi

    ex 2912: Esplosivi

    ex 2913: Prodotti tossicologici

    ex 2914: Prodotti tossicologici

    ex 2915: Prodotti tossicologici

    ex 2921: Prodotti tossicologici

    ex 2922: Prodotti tossicologici

    ex 2923: Prodotti tossicologici

    ex 2926: Esplosivi

    ex 2927: Prodotti tossicologici

    ex 2929: Esplosivi

    Capitolo 30: Prodotti farmaceutici

    Capitolo 31: Concimi

    Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri

    Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati

    Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»

    Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

    Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

    Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche

    eccettuati:

    ex 3819: Prodotti tossicologici

    Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze

    eccettuati:

    ex 3903: Esplosivi

    Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori

    eccettuati:

    ex 4011: Pneumatici a prova di proiettili

    Capitolo 41: Pelli e cuoio

    Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella

    Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

    Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno

    Capitolo 45: Sughero e suoi lavori

    Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

    Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

    Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

    Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche

    Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti

    Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti

    Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

    Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili

    Capitolo 69: Prodotti ceramici

    Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro

    Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia

    Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio

    Capitolo 74: Rame

    Capitolo 75: Nichel

    Capitolo 76: Alluminio

    Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)

    Capitolo 78: Piombo

    Capitolo 79: Zinco

    Capitolo 80: Stagno

    Capitolo 81: Altri metalli comuni

    Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni

    eccettuati:

    ex 8205: Utensili

    ex 8207: Pezzi per utensili

    Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni

    Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici

    eccettuati

    ex 8406: Motori

    ex 8408: Altri propulsori

    ex 8445: Macchine

    ex 8453: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

    ex 8455: Pezzi della voce 84.53

    ex 8459: Reattori nucleari

    Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici

    eccettuati:

    ex 8513: Telecomunicazioni

    ex 8515: Apparecchi di trasmissione

    Capitolo 86: Veicoli e materiali per strada ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione

    eccettuati:

    ex 8602: Locomotive blindate

    ex 8603: Altre locomotive blindate

    ex 8605: Vetture blindate

    ex 8606: Carri officine

    ex 8607: Carri

    Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri

    eccettuati:

    ex 8708: Carri da combattimento e autoblinde

    ex 8701: Trattori

    ex 8702: Veicoli militari

    ex 8703: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne

    ex 8709: Motocicli

    ex 8714: Rimorchi

    Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale

    eccettuate:

    8901 A: Navi da guerra

    Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici

    eccettuati:

    ex 9005: Binocoli

    ex 9013: Strumenti vari, laser

    ex 9014: Telemetri

    ex 9028: Strumenti di misura elettrici o elettronici

    ex 9011: Microscopi

    ex 9017: Strumenti per la medicina

    ex 9018: Apparecchi di meccanoterapia

    ex 9019: Apparecchi di ortopedia

    ex 9020: Apparecchi a raggi X

    Capitolo 91: Orologeria

    Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

    Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili

    eccettuati:

    ex 9401 A: Sedili per aerodine

    Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)

    Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci

    Capitolo 98: Lavori diversi

    ALLEGATO III

    DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE Ai sensi della presente direttiva si intende per:

    1. Specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni; comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire l'obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice;

    2. norma: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria;

    3. norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) come Norme europee (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi;

    4. omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo riconosciuto a tale scopo dello Stato membro;

    5. prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    ALLEGATO IV

    MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI D'APPALTO DI FORNITURE A. Preinformazione 1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telex e di telefax dell'amministrazione aggiudicatrice e, qualora non coincidano con i primi, del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari.

    2. La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.

    3. La data provvisoria di avvio delle procedure di stipulazione del o dei contratti (se nota).

    4. Altre indicazioni.

    5. Data di spedizione del bando.

    6. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

    B. Procedure aperte 1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telex e di telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

    2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

    b) Eventualmente forma dell'appalto che è oggetto della gara.

    3. a) Luogo della consegna.

    b) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.

    c) Indicazioni relative alla possibilità di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

    4. Termine di consegna eventualmente imposto.

    5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere i capitolati d'oneri e i documenti complementari.

    b) Termine per la presentazione di tale domanda.

    c) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma che si deve versare per ottenere detti documenti.

    6. a) Termine per la ricezione delle offerte.

    b) Indirizzo al quale esse devono essere inoltrate.

    c) La o le lingue nelle quali debbono essere redatte le offerte.

    7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

    b) Date, ora e luogo di tale apertura.

    8. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzie richieste.

    9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

    10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.

    11. Informazioni relative alla situazione propria del fornitore, e informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere.

    12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

    13. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso quando non figurano nei capitolati d'oneri.

    14. Eventualmente, divieto delle varianti.

    15. Altre indicazioni.

    16. Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione.

    17. Data di spedizione del bando.

    18. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

    C. Procedure ristrette 1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

    2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

    b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata.

    c) Eventualmente, forma dell'appalto che è oggetto della gara.

    3. a) Luogo della consegna.

    b) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.

    c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

    4. Termine di consegna eventualmente imposto.

    5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.

    6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.

    b) Indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate.

    c) La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.

    7. Termine entro cui l'amministrazione aggiudicatrice rivolgerà l'invito a presentare le offerte.

    8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

    9. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

    10. Criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte.

    11. Numero previsto dei fornitori - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.

    12. Eventualmente, divieto delle varianti.

    13. Altre indicazioni.

    14. Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avvio di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione.

    15. Data di spedizione del bando.

    16. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

    D. Procedure negoziate 1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telex e di telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.

    2. a) Procedura di stipulazione prescelta.

    b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata.

    c) Eventualmente, forma dell'appalto che è oggetto della gara.

    3. a) Luogo della consegna.

    b) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.

    c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.

    4. Termine di consegna eventualmente imposto.

    5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà aggiudicato l'appalto.

    6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.

    b) Indirizzo al quale tali domande devono essere inviate.

    c) La o le lingue nelle quali esse debbono essere redatte.

    7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

    8. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

    9. Numero previsto dei fornitori - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.

    10. Eventualmente, divieto delle varianti.

    11. Eventualmente, nomi e indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.

    12. Date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    13. Altre indicazioni.

    14. Data di spedizione del bando.

    15. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

    E. Contratti stipulati 1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

    2. Procedura di stipulazione prescelta; nel caso della procedura negoziata, non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 6, paragrafo 3).

    3. Data di stipulazione del contratto.

    4. Criteri di assegnazione del contratto.

    5. Numero di offerte ricevute.

    6. Nome e indirizzo del (dei) fornitore(i).

    7. Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore. Numero di riferimento CPA.

    8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato(i).

    9. Eventualmente, valore e parte del contratto che può essere subappaltato da un terzo.

    10. Altre informazioni.

    11. Data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    12. Data di spedizione del presente avviso.

    13. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

    ALLEGATO V

    TERMINI DI TRASPOSIZIONE E DI APPLICAZIONE

    /* Tabelle: v. GUCE */

    ALLEGATO VI

    TABELLA DI CONCORDANZA

    /* Tabelle: v. GUCE */

    Top