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Document 31993L0007

    Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

    GU L 74 del 27.3.1993, p. 74–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2015; abrogato da 32014L0060

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/7/oj

    31993L0007

    Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

    Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1993 pag. 0074 - 0079
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 9 pag. 0012
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 9 pag. 0012


    DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1993 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

    vista la proposta della Commissione (1),

    in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che l'articolo 8 A del Trattato stabilisce che entro il 1o gennaio 1993 deve essere instaurato il mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del Trattato;

    considerando che, ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 del Trattato, dopo il 1992 gli Stati membri manterranno il diritto di definire il proprio patrimonio nazionale e di prendere le misure necessarie per garantirne la protezione all'interno delle frontiere interne;

    considerando che occorre pertanto istituire un sistema che permetta agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali (4); che la realizzazione di questo sistema dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile; che è necessario, per facilitare la cooperazione in materia di restituzione, limitare il campo d'applicazione del presente sistema ad oggetti appartenenti a categorie comuni di beni culturali; che, pertanto, l'allegato della presente direttiva non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come tali e di formare oggetto, a tale titolo, di un procedimento di restituzione ai sensi della presente direttiva;

    considerando che la presente direttiva dovrebbe riguardare anche i beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni;

    considerando che dovrebbe essere istituita una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro patrimoni nazionali, in stretto collegamento con la loro cooperazione nel settore delle opere d'arte rubate, prevedendo in particolare la registrazione, presso l'Interpol ed altri organismi qualificati che elaborano elenchi analoghi, di oggetti culturali perduti, rubati o usciti illecitamente e facenti parte dei loro patrimoni nazionali e delle loro collezioni pubbliche;

    considerando che la procedura istituita dalla presente direttiva costituisce un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri in questo settore, nell'ambito del mercato interno; che l'obiettivo è costituito dal riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia; che pertanto occorre prevedere che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3911/92 introduce, insieme alla presente direttiva, un sistema comunitario di tutela dei beni culturali degli Stati membri; che la data entro cui gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva deve essere il più possibile vicina alla data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3911/92; che per taluni Stati membri sarà necessario un periodo superiore in considerazione della natura del loro sistema giuridico e della portata delle modifiche che essi dovranno introdurre nella propria legislazione nazionale per conformarsi alla presente direttiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Ai fini della presente direttiva, si intende per:

    1) « bene culturale »: un bene

    - che è qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro, tra i « beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico », in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE;

    e

    - che appartiene ad una delle categorie di cui all'allegato, o pur non rientrando in una di queste categorie costituisce parte integrante:

    - delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche.

    Ai fini della presente direttiva, per « collezioni pubbliche » si intendono le collezioni di proprietà di uno Stato membro, di un'autorità locale o regionale situata in uno Stato membro, oppure di un ente che sia situato nel territorio di uno Stato membro e che sia classificato come « pubblico » conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione in quanto proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale oppure è finanziato in modo significativo dagli stessi;

    - degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche;

    2) « bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro »: un bene

    - uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CEE) n. 3911/92; nonché

    - non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o un bene che si trova in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea;

    3) « Stato membro richiedente »: lo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene culturale;

    4) « Stato membro richiesto »: lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro;

    5) « restituzione »: il rientro materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente;

    6) « possessore »: la persona che detiene materialmente il bene culturale per proprio conto;

    7) « detentore »: la persona che detiene materialmente il bene culturale per conto altrui.

    Articolo 2

    I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le autorità centrali da essi designate in applicazione del presente articolo.

    La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali, nonché le relative modifiche, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

    Articolo 4

    Le autorità centrali degli Stati membri cooperano e promuovono la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime assolvono in particolare i seguenti compiti:

    1) individuare, su domanda dello Stato membro richiedente, un determinato bene culturale uscito illecitamente dal territorio di detto Stato, nonché localizzarlo e identificarne il possessore e/o detentore. La domanda deve comprendere qualsiasi informazione utile per agevolare tale ricerca, in particolare riguardante la localizzazione vera o presunta del bene;

    2) effettuare una notifica agli Stati membri interessati quando è ritrovato un bene culturale nel loro proprio territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio di altro Stato membro;

    3) facilitare la verifica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, che il bene in questione costituisce un bene culturale purché tale operazione venga effettuata entro due mesi dalla notifica prevista al punto 2. Qualora la verifica non sia effettuata entro il termine stabilito, i punti 4 e 5 non sono più d'applicazione;

    4) prendere, ove occorra, in cooperazione con lo Stato membro interessato, le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale;

    5) impedire, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale venga sottratto alla procedura di restituzione;

    6) svolgere il ruolo d'intermediario tra il possessore e/o detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione. In tale senso, le autorità competenti dello Stato membro richiesto possono agevolare, fatto salvo l'articolo 5, l'esecuzione di una procedura di arbitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto e a condizione che lo Stato richiedente ed il possessore o detentore vi diano formalmente il proprio accordo.

    Articolo 5

    Lo Stato membro richiedente può proporre contro il possessore e, in mancanza di questo, contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio.

    Per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato di:

    - un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e dichiari che si tratta un bene culturale;

    - una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.

    Articolo 6

    L'autorità centrale dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorità centrale dello Stato membro richiesto in merito all'azione avviata per assicurare la restituzione del bene in questione.

    L'autorità centrale dello Stato membro richiesto informa senza indugio le autorità centrali degli altri Stati membri.

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che l'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore.

    In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente. Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 1, punto 1, e dei beni ecclesiastici, negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni.

    2. L'azione di restituzione è inammissibile qualora l'uscita dal territorio dello Stato membro richiedente abbia cessato di essere illecita nel momento in cui è stata proposta.

    Articolo 8

    Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 13, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratta di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1, uscito illecitamente dal territorio nazionale.

    Articolo 9

    Qualora sia ordinata la restituzione del bene, il giudice competente dello Stato richiesto accorda al possessore l'indennizzo che ritenga equo in base alle circostanze del caso concreto, a condizione di essere convinto che il possessore abbia usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza richiesta.

    L'onere della prova è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro richiesto.

    In caso di donazione o di successione, il possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

    Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo al momento della restituzione.

    Articolo 10

    Le spese inerenti all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione del bene culturale spettano allo Stato membro richiedente. Lo stesso dicasi per le spese delle misure di cui all'articolo 4, punto 4.

    Articolo 11

    Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 9 e delle spese di cui all'articolo 10 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

    Articolo 12

    La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

    Articolo 13

    La presente direttiva riguarda unicamente i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1o gennaio 1993.

    Articolo 14

    1. Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo della restituzione a categorie di beni culturali non comprese nell'allegato.

    2. Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1o gennaio 1993.

    Articolo 15

    La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e/o al proprietario cui è stato sottratto il bene.

    Articolo 16

    1. Gli Stati membri inviano alla Commissione ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1996, una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

    2. Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione dell'applicazione della presente direttiva.

    3. Il Consiglio valuta l'efficacia della presente direttiva dopo un periodo di applicazione di tre anni e, deliberando su proposta della Commissione, procede ad eventuali adeguamenti.

    4. In ogni caso il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato, per tenere conto degli indici economici e monetari nella Comunità.

    Articolo 17

    La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3911/92.

    Il comitato esamina tutti i problemi connessi all'applicazione dell'allegato sollevati dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    Articolo 18

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla sua adozione, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi che devono conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 19

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. JELVED

    (1) GU n. C 53 del 28. 2. 1992, pag. 11, e GU n. C 172 dell'8. 7. 1992, pag. 7.

    (2) GU n. C 176 del 13. 7. 1992, pag. 124, e GU n. C 72 del 15. 3. 1993.

    (3) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pg. 10.

    (4) GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    ALLEGATO

    Categorie che sono contemplate dall'articolo 1, punto 1, secondo trattino ed a cui devono appartenere, per poter essere restituiti, conformemente alla presente direttiva, i beni classificati come beni del « patrimonio nazionale » ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni provenienti da:

    - scavi e scoperte terrestri o sottomarine;

    - siti archeologici;

    - collezioni archeologiche.

    2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni.

    3. Quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

    4. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

    5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).

    6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

    7. Fotografie, film e relativi negativi (1).

    8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

    9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione.

    10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni.

    11. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni.

    12. a) Collezioni (2) ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

    b) Collezioni (2) aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

    13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni.

    14. Altri oggetti di antiquariato, non contemplati dalle categorie A 1-A 13, aventi più di 50 anni.

    I beni culturali rientranti nelle categorie A 1-A 14 sono disciplinati dalla presente direttiva soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

    B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in ecu)

    VALORI: 0 (zero)

    - 1 (Reperti archeologici)

    - 2 (Smembramento di monumenti)

    - 8 (Incunaboli e manoscritti)

    - 11 (Archivi)

    15 000

    - 4 (Mosaici e disegni)

    - 5 (Incisioni)

    - 7 (Fotografie)

    - 10 (Carte geografiche stampate)

    50 000

    - 6 (Arte statuaria)

    - 9 (Libri)

    - 12 (Collezioni)

    - 13 (Mezzi di trasporto)

    - 14 (Altri oggetti)

    150 000

    - 3 (Quadri)

    Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro richiesto.

    La data di conversione dei valori espressi in ecu nel presente allegato nelle monete nazionali è il 1o gennaio 1993.

    (1) Aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore.

    (2) Quali definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84: « Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 99.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato. »

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