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Document 31993D0500

93/500/CEE: Decisione del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (programma Altener)

OJ L 235, 18.9.1993, p. 41–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 013 P. 36 - 39
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 013 P. 36 - 39

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/500/oj

31993D0500

93/500/CEE: Decisione del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (programma Altener)

Gazzetta ufficiale n. L 235 del 18/09/1993 pag. 0041 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0036
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0036


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 concernente la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (programma Altener)

(93/500/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 130 S e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il Consiglio (Ministri dell'ambiente e dell'energia) ha convenuto, nella sessione del 29 ottobre 1990, che la Comunità e gli Stati membri, dando per certo che altri paesi preminenti si assumano un impegno analogo e riconoscendo gli obiettivi individuati da alcuni Stati membri per stabilizzare o ridurre le emissioni entro date differenti, sono disposti a prendere misure intese a conseguire, entro il 2000, la stabilizzazione delle emissioni globali di CO2, ai livelli del 1990 nell'intera Comunità; che gli Stati membri che partono da livelli di consumo di energia relativamente bassi e quindi registrano basse emissioni, misurate pro capite o secondo altro criterio appropriato, sono autorizzati a fissare, in materia di CO2, obiettivi e/o strategie corrispondenti al loro sviluppo economico e sociale, migliorando nel contempo l'efficienza energetica delle loro attività economiche;

considerando che, in una comunicazione al Consiglio sulla strategia comunitaria di limitazione delle emissioni di biossido di carbonio e di miglioramento dell'efficienza energetica, la Commissione ha indicato le azioni che la Comunità dovrebbe intraprendere per limitare le emissioni di CO2;

considerando che nella sessione del 13 dicembre 1991 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte formali per l'adozione di provvedimenti di strategia comunitaria;

considerando che un incremento significativo nel ricorso alle energie rinnovabili contribuirà alla realizzazione dell'obiettivo di stabilizzazione delle emissioni di CO2;

considerando che ai sensi dell'articolo 130 R del Trattato l'azione della Comunità in materia ambientale ha l'obiettivo di migliorare la qualità dell'ambiente, di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che tali obiettivi sono raggiungibili attraverso il ricorso alle energie rinnovabili;

considerando che lo sviluppo delle energie rinnovabili può contribuire in misura considerevole alla riduzione delle emissioni inquinanti dovute al consumo di combustibili fossili;

considerando che lo sviluppo delle energie rinnovabili contribuirà alla riduzione dei gas ad effetto serra e del pericolo di riscaldamento dell'atmosfera terrestre e che quindi è auspicabile una vasta cooperazione internazionale per ottenere risultati significativi;

considerando che il Trattato non prevede poteri d'azione diversi per contemplare gli aspetti energetici del programma previsto all'articolo 2, occorre fare ricorso anche all'articolo 235;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alle convergenze delle politiche degli Stati membri (4) indica che dovrebbe aumentare sostanzialmente il contributo delle energie nuove e rinnovabili alla sostituzione dei combustibili tradizionali, affinché possano svolgere un ruolo significativo nel bilancio energetico totale;

considerando che alcune fonti di energia rinnovabili costituiscono attualmente un aspetto marginale del mercato e che la loro mancanza di competitività è, tra l'altro, dovuta al fatto che l'attuale sistema dei prezzi non sempre tiene interamente conto del costo ecologico delle principali fonti di energia tradizionali; che, per rafforzare il contributo futuro delle energie rinnovabili all'approvvigionamento di energia, gli Stati membri dovranno evitare tali distorsioni;

considerando che con la sua raccomandazione del 9 giugno 1988, riguardante lo sviluppo dello sfruttamento delle energie rinnovabili nella Comunità (5), il Consiglio ha confermato e precisato la sua volontà di svolgere una politica di sviluppo delle energie rinnovabili;

considerando che in occasione dell'esame dei progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi energetici per il 1995 previsti nella risoluzione del 16 settembre 1986 il Consiglio ha dichiarato, nelle sue conclusioni dell'8 novembre 1988, di attribuire importanza particolare alle energie rinnovabili nell'approvvigionamento energetico futuro;

considerando che lo sviluppo delle energie rinnovabili ed in particolare l'utilizzazione della biomassa offrono vantaggi economici indotti in termini di occupazione e di mantenimento in loco delle popolazioni;

considerando che la promozione e la diffusione delle energie rinnovabili in tutte le regioni della Comunità sono atte a rafforzare la coesione economica e sociale di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 130 A del Trattato;

considerando che a tal fine è opportuno tener conto degli obiettivi indicativi comunitari e prevedere risorse di incentivazione che permettano di raggiungere questi obiettivi, tenendo conto delle condizioni particolari esistenti in ciascuno Stato membro;

considerando che occorre prevedere un programma della durata di cinque anni;

considerando che per l'attuazione di questo programma pluriennale è stimato necessario un importo di 40 milioni di ECU; che tale importo è destinato al finanziamento del programma per il periodo 1993-1997, purché possa essere iscritto nell'ambito delle prospettive finanziarie a medio termine della Comunità in vigore a decorrere dal 1o gennaio 1993,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri si impegnano a contribuire con la loro politica energetica a limitare le emissioni di biossido di carbonio, tenendo conto degli obiettivi indicativi comunitari nel settore delle energie rinnovabili enunciati nell'allegato I.

Articolo 2

1. La Comunità fornisce un sostegno ad una serie di azioni intese a promuovere le energie rinnovabili nel quadro del programma Altener (azioni specifiche a favore di un maggior sfruttamento delle energie rinnovabili), in appresso denominato « programma ».

2. Il programma ha una durata di cinque anni.

3. L'importo dei mezzi finanziari comunitari stimati necessari per l'attuazione del programma è 40 milioni di ECU per il periodo 1993-1997, purché possa essere iscritto nell'ambito delle prospettive finanziarie a medio termine della Comunità in vigore a decorrere dal 1o gennaio 1993.

4. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio, tenendo conto dei principi di buona gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).

Articolo 3

Nel quadro del programma sono finanziate quattro categorie di azioni relative alle energie rinnovabili, ossia:

a) studi e valutazioni tecniche per la definizione di norme o di specifiche tecniche;

b) provvedimenti di sostegno delle iniziative degli Stati membri volte ad ampliare o a creare infrastrutture nel campo delle energie rinnovabili. Tali iniziative comprendono:

- attività che riguardano la formazione e l'informazione nel settore delle energie rinnovabili al livello più vicino possibile agli operatori e ai consumatori finali di energia,

- azioni settoriali, elencate nell'allegato II;

c) provvedimenti tesi ad incentivare la creazione di una rete di informazioni al fine di promuovere un miglior coordinamento tra le attività nazionali, comunitarie e internazionali mediante l'utilizzazione di mezzi adeguati per lo scambio di informazioni e al fine di poter valutare l'incidenza delle varie azioni previste dal presente articolo;

d) studi, stime e altre iniziative appropriate volte a valutare la fattibilità sotto il profilo tecnico e i vantaggi economici e ambientali derivanti dall'utilizzazione industriale della biomassa a fini energetici, in particolare la produzione di calore e di elettricità.

Articolo 4

1. Tutti i costi relativi alle azioni di cui all'articolo 3, lettera a) sono a carico della Comunità.

2. Il tasso di finanziamento applicabile alle azioni di cui all'articolo 3, lettere b) e c) è compreso tra il 30 % ed il 50 % del costo totale.

In casi eccezionali e debitamente giustificati davanti al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, questo tasso può oltrepassare il 50 %, senza tuttavia superare il 60 %.

3. Il tasso di finanziamento delle azioni di cui all'articolo 3, lettera d) non può superare il 30 % del costo totale.

4. Il finanziamento del saldo delle azioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) può essere realizzato mediante fondi pubblici, privati o misti.

Articolo 5

1. La Commissione stabilisce annualmente, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, le linee direttrici per i provvedimenti di sostegno di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d).

2. Gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione i progetti di iniziative di cui all'articolo 3, lettera b) e l'elenco degli organismi che verranno incaricati di realizzare tali progetti. La Commissione decide sulla partecipazione finanziaria comunitaria e sulle relative condizioni secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 1. Essa sottoscrive con i suddetti organismi contratti relativi ai provvedimenti di sostegno.

Articolo 6

1. La Commissione è incaricata di eseguire il programma.

2. Per l'esecuzione delle azioni elencate nell'articolo 3, lettere a), b) e c) la Commissione applica la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 1.

3. Per l'esecuzione delle azioni elencate nell'articolo 3, lettera d), la Commissione applica la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 2 la Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente ad una votazione.

Il parere è messo a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la posizione da esso assunta vi figuri.

La Commissione tiene massimo conto del parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato sul modo in cui essa ha tenuto conto del parere.

2. Per l'esecuzione delle attività previste nell'articolo 6, paragrafo 3, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso, la Commissione differisce di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 8

1. Nel corso del terzo anno del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti. Questa relazione è corredata di proposte relative ai cambiamenti che potrebbero essere necessari alla luce di detti risultati.

2. Alla scadenza del programma la Commissione valuta i risultati ottenuti, l'applicazione della presente decisione e la coerenza delle azioni nazionali e comunitarie. Essa presenta una relazione in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Articolo 9

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 1997.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. C 179 del 16. 7. 1992, pag. 4.

(2) GU n. C 176 del 28. 6. 1993.

(3) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 7.

(4) GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1.

(5) GU n. L 160 del 28. 6. 1988, pag. 46.

(6) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento finanziario modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (GU n. L 70 del 16. 3. 1980, pag. 1).

ALLEGATO I

Obiettivi indicativi comunitari per la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio mediante lo sviluppo delle energie rinnovabili Si potrebbe ottenere entro il 2005 una riduzione di 180 milioni di tonnellate delle emissioni di biossido di carbonio mediante le azioni di seguito indicate:

A. Aumentare il contributo delle energie rinnovabili alla copertura della domanda globale di energia da circa il 4 % nel 1991 all'8 % nel 2005 (1).

Per conseguire questo obiettivo, la produzione di energie rinnovabili dovrebbe passare da circa 43 milioni di tep nel 1991 a circa 109 milioni di tep nel 2005.

B. Triplicare la produzione di energia elettrica ottenuta dalle energie rinnovabili (escluse le grandi centrali idroelettriche).

Per conseguire questo obiettivo, la capacità e la produzione elettrica di tutte le centrali (escluse le grandi centrali idroelettriche), che fanno ricorso alle energie rinnovabili, dovrebbero passare da 8 GW e da 25 TWh nel 1991 a 27 GW e 80 TWh nel 2005.

C. Portare la quota di mercato di biocarburanti al 5 % del consumo totale dei veicoli a motore.

Per realizzare questo obiettivo, si ritiene necessario produrre nel 2005 11 milioni di tep di biocarburanti.

(1) Nei bilanci energetici su cui è basata la formulazione dell'obiettivo A l'energia elettrica ottenuta dalle varie fonti alternative è rappresentata secondo le convenzioni dell'Istituto statistico delle Comunità europee.

ALLEGATO II

Elenco indicativo e non limitativo di azioni settoriali di cui all'articolo 3, lettera b), secondo trattino 1. Azioni pilota intese ad introdurre una « garanzia di risultati solari » nel mercato dei collettori e degli scaldaacqua solari.

2. Azioni pilota su parchi macchine intese ad introdurre biocarburanti nel settore dei trasporti in sostituzione dei prodotti petroliferi.

3. Studi pilota nei settori della pianificazione integrata delle risorse (Least Cost Planning) e della gestione della domanda (Demand Side Management).

4. Progetti pilota di finanziamento da parte di terzi nel quadro della rete europea di finanziamento da parte di terzi (senza intervento diretto della Comunità nelle operazioni di finanziamento).

5. Garanzia contro rischi finanziari dovuti agli imprevisti geologici nello sviluppo delle risorse geotermiche.

6. Elaborazione dei piani locali di sviluppo delle energie rinnovabili.

7. Creazione e sviluppo di infrastrutture negli Stati membri, che permettano di proporre agli investitori un'assistenza nell'elaborazione di studi di prefattibilità.

8. Azioni pilota intese a dotare gli immobili nuovi o già esistenti di moduli fotovoltaici.

9. Azioni pilota in materia di pianificazione dei progetti di complessi di aerogeneratori.

10. Azioni pilota intese ad integrare i sistemi bioclimatici nell'architettura.

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