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Document 31992R3952
Council Regulation (EEC) No 3952/92, of 30 December 1992, amending Regulation (EEC) No 594/91 in order to speed up the phasing-out of substances that deplete the ozone layer
Regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l' accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
Regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l' accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
GU L 405 del 31.12.1992, p. 41–43
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1994
Regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l' accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
Gazzetta ufficiale n. L 405 del 31/12/1992 pag. 0041 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0029
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0029
REGOLAMENTO (CEE) N° 3952/92 DEL CONSIGLIO del 30 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che secondo le conoscenze scientifiche più recenti continua a verificarsi una grave riduzione dello strato di ozono al di sopra del polo antartico; che la riduzione di tale strato al di sopra dell'emisfero settentrionale ha dimensioni maggiori di quanto sinora generalmente ammesso; considerando che gli studi scientifici prevedono un ulteriore deterioramento dello strato di ozono nel ventunesimo secolo, a meno che la produzione ed il consumo dei clorofluorocarburi interamente halogenati, degli halon, del tetracloruro di carbonio e del 1.1.1-tricloroetano cessino nei più brevi termini; considerando che è tecnicamente possibile, a parte talune utilizzazioni essenziali, eliminare progressivamente ogni consumo di halon entro la fine del 1993, di clorofluorocarburi interamente halogenati e di tetracloruro di carbonio entro la fine del 1994, nonché di 1.1.1-tricloroetano entro la fine del 1995; considerando che l'emendamento del protocollo di Montreal adottato nella seconda riunione delle parti è entrato in vigore il 10 agosto 1992; che l'allegato D del protocollo adottato dalle parti nella terza riunione è entrato in vigore il 27 maggio 1992; considerando che le parti del protocollo di Montreal hanno adottato nella quarta riunione svoltasi a Copenaghen, durante la quale la Comunità e gli Stati membri hanno svolto un ruolo fondamentale, misure aggiuntive per la protezione dello strato di ozono; considerando che il regolamento (CEE) n. 594/91 (4) prevede controlli sulle sostanze che riducono lo strato di ozono; considerando che è necessario prendere misure supplementari a livello comunitario per adempiere agli impegni della Comunità previsti dal protocollo per quanto riguarda gli adattamenti; considerando che è opportuno, tenuto conto delle recenti conoscenze scientifiche e della disponibilità di tecnologie che consentano di sostituire le sostanza che riducono l'ozono, introdurre misure di controllo più rigorose di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 594/91 e, in alcuni casi, più rigorose di quelle contenute nel protocollo modificato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Controllo della produzione e del consumo di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 L'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafo 1 e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 594/91 sono così modificati: 1) all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino sono soppresse le parole «e nei 12 mesi successivi»; 2) l'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino è soppresso; 3) all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino «1996» è sostituito con «1994»; 4) l'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino è soppresso; 5) all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino: - «30 giugno 1977» è sostituito con «31 dicembre 1994»; - è aggiunto il testo seguente: «Tuttavia, dal 1o gennaio al 31 dicembre 1995 il livello calcolato della produzione di clorofluorocarburi degli Stati membri il cui livello calcolato di produzione di clorofluorocarburi nel 1986 sia stato inferiore a 15 000 tonnellate non deve superare il 15 % del livello calcolato della loro produzione nel 1986 e la loro produzione di clorofluorocarburi cesserà dopo il 31 dicembre 1995.»; 6) all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma «30 giugno 1997» è sostituito con «31 dicembre 1994»; 7) all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, trattini dal secondo al quinto e secondo comma si applicano le stesse modifiche dell'articolo 10, paragrafo 1, commi e trattini corrispondenti; 8) all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino «30 giugno 1997» è sostituito con «31 dicembre 1994»; 9) all'allegato II il livello calcolato dei limiti quantitativi per le importazioni di sostanze del gruppo I è fissato a 348 tonnellate per il 1994; le importazioni di queste sostanze cessano al più tardi il 31 dicembre 1994. Articolo 2 Controllo della produzione e del consumo degli altri clorofluorocarburi interamente halogenati L'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 2 e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 594/91 sono così modificati: 1) all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, primo trattino le parole «in ciascun periodo successivo di dodici mesi» sono sostituite con le parole «nei dodici mesi successivi»; 2) l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino è soppresso; 3) all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino «1995» è sostituito con «1994»; 4) l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino è soppresso; 5) all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino «30 giugno 1997» è sostituito con «31 dicembre 1994»; 6) all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma «30 giugno 1997» è sostituito con «31 dicembre 1994»; 7) all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, trattini dal primo al quinto e secondo comma si applicano le stesse modifiche dell'articolo 10, paragrafo 2, commi e trattini corrispondenti; 8) all'allegato II il livello calcolato dei limiti quantitativi per le importazioni di sostanze del gruppo II è fissato al 15 % del livello calcolato delle importazioni del 1989 per il 1994; le importazioni di queste sostanze cessano al più tardi il 31 dicembre 1994. Articolo 3 Controllo della produzione e del consumo di halon L'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 3 e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 594/91 sono così modificati: 1) all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, primo trattino le parole «in ciascun periodo successivo di dodici mesi»; 2) l'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino è soppresso; 3) all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino «1999» è sostituito con «1993»; 4) all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma «2000» è sostituito con «1994»; 5) all'articolo 11, paragrafo 3, primo comma, trattini dal primo al terzo e secondo comma si applicano le stesse modifiche dell'articolo 10, paragrafo 3, commi e trattini corrispondenti; 6) all'allegato II le importazioni di queste sostanze cessano il 31 dicembre 1993. Articolo 4 Controllo della produzione e del consumo di tetracloruro di carbonio L'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 4 e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 594/91 sono così modificati: 1) all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, primo trattino le parole «in ciascun periodo successivo di dodici mesi» sono sostituite con le parole «nei successivi dodici mesi»; 2) all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, secondo trattino le parole «1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi» sono sostituite con «1994»; 3) all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, terzo trattino «1997» è sostituito con «1994»; 4) all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma «1998» è sostituito con «1995»; 5) all'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, trattini dal primo al terzo e secondo comma si applicano le stesse modifiche dell'articolo 10, paragrafo 4, commi e trattini corrispondenti; 6) all'allegato II il livello calcolato dei limiti quantitativi per le importazioni della sostanza del gruppo IV è fissato al 15 % del livello calcolato delle importazioni del 1989 per il 1994; le importazioni di questa sostanza cessano al più tardi entro il 31 dicembre 1994. Articolo 5 Controllo della produzione e del consumo di 1.1.1-tricloroetano L'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 594/91 sono così modificati: 1) all'articolo 10, paragrafo 5, primo comma, primo trattino le parole «in ciascun periodo successivo di dodici mesi» sono sostituite con le parole «nei successivi dodici mesi»; 2) all'articolo 10, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino le parole «1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi» sono sostituite con le parole «1994 e nei successivi dodici mesi» e «70 %» con «50 %»; 3) l'articolo 10, paragrafo 5, primo comma, terzo trattino è soppresso; 4) all'articolo 10, paragrafo 5, primo comma, quarto trattino «2004» è sostituito con «1995»; 5) all'articolo 10, paragrafo 5, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «La Commissione determina, secondo la procedura prevista all'articolo 12, le eventuali utilizzazioni essenziali di 1.1.1-tricloroetano che possono essere autorizzate nella Comunità dopo il 31 dicembre 1995 e al più tardi fino al 31 dicembre 2004 e stabilisce per ciascun produttore i quantitativi di 1.1.1-tricloroetano che possono produrre a tal fine. Questa produzione è autorizzata soltanto se non si dispone né di 1.1.1-tricloroetano riciclato, né di altre adeguate soluzioni di sostituzione.»; 6) all'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, trattini dal primo al quarto si applicano le stesse modifiche dell'articolo 10, paragrafo 5, commi e trattini corrispondenti; 7) all'articolo 11, paragrafo 5 dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «La Commissione determina, secondo la procedura prevista all'articolo 12, gli eventuali quantitativi di 1.1.1-tricloroetano che ciascun produttore può commercializzare o utilizzare per proprio conto per utilizzazioni essenziali dopo il 31 dicembre 1995 e al più tardi fino al 31 dicembre 2004.»; 8) all'allegato II il livello calcolato dei limiti quantitativi per le importazioni della sostanza del gruppo V è fissato al 50 % del livello calcolato delle importazioni del 1989 per ciascuno degli anni 1994 e 1995; le importazioni di questa sostanza devono cessare al più tardi entro il 31 dicembre 1995. Articolo 6 Importazione di sostanza controllate provenienti da paesi che non sono parti del protocollo L'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 594/91 è così modificato: «1o gennaio 1993» è sostituito con «10 agosto 1993». Articolo 7 Esportazione di sostanze controllate in paesi che non sono parti del protocollo Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 594/91 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 Esportazione di sostanze controllate in paesi che non sono parti del protocollo 1. A decorrere dal 1o gennaio 1993 è vietata l'esportazione dalla Comunità di clorofluorocarburi o halon vergini, riciclati o usati in paesi che non sono parti del protocollo. 2. A decorrere dal 10 agosto 1993 è vietata l'esportazione dalla Comunità di altri clorofluorocarburi completamente halogenati, di tetracloruro di carbonio o di 1.1.1-tricloroetano vergini, riciclati o usati in paesi che non sono parti del protocollo.» Articolo 8 Importazione di prodotti contenenti sostanze controllate provenienti da paesi che non sono parti del protocollo L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 594/91 è così modificato: «1o gennaio 1993» è sostituito con «27 maggio 1993». Articolo 9 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente D. HURD (1) GU n. C 90 del 10. 4. 1992, pag. 16. (2) GU n. C 305 del 23. 11. 1992. (3) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 62. (4) GU n. L 67 del 14. 3. 991, pag. 1.