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Document 31992R2087

Regolamento (CEE) n. 2087/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

OJ L 208, 24.7.1992, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 139 - 140
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 139 - 140
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 286 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 005 P. 37 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 005 P. 37 - 38
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 002 P. 106 - 107

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2087/oj

31992R2087

Regolamento (CEE) n. 2087/92 della Commissione, del 22 luglio 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1992 pag. 0024 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0139
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0139


REGOLAMENTO (CEE) N. 2087/92 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1992 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1039/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura del quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1992. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42.

ALLEGATO

Descrizione della merce Classificazione Codice NC Giustificazione (1) (2) (3) 1. Oggetti in forma di animali (cavalli e cervi) di materia plastica ricoperta di borra incollata. 3926 40 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926 e 3926 40 00. 2. Travi di quercia, per lo più schiantae, aventi una lunghezza da 255 a 260 cm, una larghezza da 26 a 28 e uno spessore da 15 a 17 cm, semplicemente segate su tutti i lati, non impregnate e non bucate. La forma e le dimensioni corrispondono a quelle della scheda n. 963 dell'Unione internazionale delle ferrovie (UIC) (*). 4406 10 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 4406 e 4406 10 00. 3. Pubblicazione contenente informazioni riguardanti dei castelli in Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, come pure le loro possibilità di visite, ricevimenti, conferenze, alberghi, ristoranti, appartamenti, golf e altre attrazioni turistiche. La pubblicazione include semplici carte che situano detti castelli. 4911 10 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 del capitolo 49 nonché dal testo dei codici NC 4911 e 4911 10 00. 4. Assortimenti costituiti da un orologio-giocattolo di materia plastica, utilizzabile come lavagna previa asportazione del quadrante, con un quadrante amovibile di cartone, un cancellatore-giocattolo e un feltro. 9503 90 31 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 l) del capitolo 36 nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 31. 5. Formine di materia plastica per plastilina denominate « cookie cutters », destinate soprattutto ad essere utilizzate come giocattoli dai bambini per formare figurine rappresentanti personaggi « Disney » di cui hanno la forma 9503 90 31 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 u) del capitolo 39 nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 31. 6. Palloni da spiaggia gonfiabili di materia plastica saldata, muniti di valvola. 9503 90 31 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9503 e 9503 90 31.

Questi palloni non possono essere classificati nella voce 9506 a motivo della loro modesta consistenza e resistenza agli urti. 7. Tenda destinata a essere utilizzata da bambini, all'interno o all'esterno, costituita da un prezzo di tessuto di nailon ricoprente, da un telaio tubolare di plastica e da piccoli picchetti metallici destinati ad agganciare la tenda quando è utilizzata all'esterno. 9503 90 37 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 t) della sezione XI nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 37. Date le sue dimensioni (cioè 110 cm d'altezza quando la tenda è montata) e la sua costruzione (in particolare, l'assenza di tenditori), essa non può essere considerata una tenda o un oggetto da campeggio ai sensi della nota 1 u) del capitolo 95.

(*) Union internationale des chemins de fer.

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