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Document 31992R1249

REGOLAMENTO (CEE) N. 1249/92 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

OJ L 136, 19.5.1992, p. 28–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 005 P. 151 - 159
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 005 P. 151 - 159

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1997; abrog. impl. da 397R0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1249/oj

31992R1249

REGOLAMENTO (CEE) N. 1249/92 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 -

Gazzetta ufficiale n. L 136 del 19/05/1992 pag. 0028 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 5 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 5 pag. 0151


REGOLAMENTO (CEE) N. 1249/92 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi, ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che occorre apportare alcune modifiche ai regolamenti (CEE) n. 1408/71(4) e (CEE) n. 574/72(5) ; che alcune di queste modifiche sono legate ai cambiamenti che gli Stati membri hanno introdotto nella loro legislazione in materia di sicurezza sociale, mentre altre hanno carattere tecnico e sono destinate a perfezionare detti regolamenti grazie all'esperienza acquisita con la loro applicazione;

considerando che le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti sono applicabili a decorrere dal giorno dell'unificazione tedesca, 3 ottobre 1990, all'intero territorio tedesco e quindi anche al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che occorre pertanto adeguare la formulazione degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 1408/71, prevedendo in particolare un termine per l'introduzione, da parte delle persone interessate, delle domande di revisione dei loro diritti a una pensione o a una rendita;

considerando che occorre adattare l'articolo 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 1408/71 in modo che esso sia applicabile ai lavoratori subordinati disoccupati che percepivano nel mese di novembre del 1989 indennità di disoccupazione a norma della legislazione francese;

considerando che occorre completare l'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 con due punti che riguardano rispettivamente la Spagna e la Francia;

considerando che si è avvertita la necessità di sopprimere la menzione nell'allegato III, parte B, rubrica «2. Belgio - Germania» del regolamento (CEE) n. 1408/71, di disposizioni della convenzione generale del 7 dicembre 1957 tra il Belgio e la Germania onde evitare di svantaggiare i cittadini di Stati membri diversi dalla Germania e dal Belgio;

considerando che occorre apportare alcune modifiche alla rubrica «B. Danimarca» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 in modo da tener conto delle modifiche introdotte nella legislazione danese in materia di indennità giornaliere in caso di malattia o di maternità;

considerando che è opportuno sopprimere il punto 1, lettera a) della rubrica «C. Germania» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, ormai privo di incidenza pratica;

considerando che, in seguito ad una modifica della legislazione tedesca in materia di assicurazione malattia, occorre sopprimere il punto 3 della rubrica «C. Germania» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che è opportuno sopprimere il punto 8 della rubrica «C. Germania» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, ormai privo d'interesse pratico;

considerando che è emersa la necessità, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 giugno 1988, causa 20/85 (Roviello)(6) , di sopprimere il punto 15 della rubrica «C. Germania» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71, punto che la Corte di giustizia ha dichiarato invalido;

considerando che occorre modificare la rubrica «F. Grecia» dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 al fine di risolvere alcune difficoltà pratiche derivanti da determinate peculiarità del regime OGA;

considerando che, avendo il regolamento (CEE) n. 3427/89(7) soppresso la menzione «assegni familiari» negli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71, questa va parimenti soppressa nell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 574/72, nella misura in cui vi si fa riferimento agli articoli 73 e 74 summenzionati; che il regolamento (CEE) n. 3427/89 ha limitato la sospensione di cui trattasi nell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella misura in cui vi si fa riferimento agli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che è auspicabile adattare la formulazione dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 574/72 al fine di prevedere, ad integrazione della regolamentazione attuale, una procedura semplificata che autorizzi, a determinate condizioni, un rimborso delle spese sanitarie secondo le tariffe applicate dall'istituzione competente;

considerando che è necessario prevedere un tasso per la conversione delle somme che servono al calcolo dell'indennità dei lavoratori frontalieri disoccupati, ai termini dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 68 del regolamento (CEE) n. 1408/71; che è opportuno prevedere un tasso anche per la conversione delle somme che servono al calcolo delle spese da rimborsare a norma dell'articolo 34, nuovi paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 547/72;

considerando che occorre adattare il testo dell'articolo 118, paragrafo 2 e dell'articolo 119, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72, a seguito dell'unificazione tedesca del 3 ottobre 1990;

considerando che, poiché l'articolo 2, punto 11 del regolamento (CEE) n. 3427/89 ha soppresso l'articolo 120 del regolamento (CEE) n. 574/72, occorre adattare il testo dell'articolo 107, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 574/72 che rinvia alla norma soppressa;

considerando che occorre adattare la rubrica «E. Francia» dell'allegato 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 a motivo delle modifiche introdotte nel regime francese di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi delle professioni non agricole;

considerando che occorre inserire nella rubbrica «13. Danimarca - Spagna» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 un riferimento all'accordo del 1o luglio 1990 tra la Danimarca e la Spagna;

considerando che occorre apportare alcune modifiche alla rubrica «21. Danimarca - Regno Unito» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 onde tener conto di modifiche introdotte, in seguito a uno scambio di lettere, nell'accordo tra la Danimarca e il Regno Unito concernente il rimborso delle spese indennizzate in applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71;

considerando che è necessario inserire nella rubrica «22. Germania - Spagna» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 un riferimento all'accordo del 25 giugno 1990 tra la Germania e la Spagna;

considerando che occorre aggiungere nella rubrica «27. Germania - Lussemburgo» dell'allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 un riferimento all'accordo del 25 gennaio 1990 tra la Germania e il Lussemburgo;

considerando che, in seguito a modifiche introdotte nella regolamentazione belga in materia di prestazioni familiari, occorre apportare modifiche all'allegato 8 del regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando che, a seguito delle modifiche introdotte nel regime francese di sicurezza sociale dei lavoratori autonomi delle professioni non agricole, è necessario apportare modifiche alla rubrica «E. Francia» dell'allegato 9 del regolamento (CEE) n. 574/72;

considerando che occorre menzionare nell'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 le istituzioni di cui all'articolo 10 ter, inserito nel regolamento suddetto dal regolamento (CEE) n. 2195/91(8) ;

considerando che occorre apportare modifiche alla rubrica «I. Lussemburgo» dell'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 onde tener conto del cambiamento della designazione del centro di informatica, di affiliazione e di percezione dei contributi, comune alle istituzioni di sicurezza sociale del Lussemburgo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è così modificato:

1) Il testo dell'articolo 94 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato», sono aggiunte le parole seguenti:

«o in una parte di esso.»;

b) al paragrafo 2, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato», sono aggiunte le parole seguenti:

«o in una parte di esso,»;

c) al paragrafo 3, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato», sono aggiunte le parole seguenti:

«o in una parte di esso.»;

d) al paragrafo 4, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato», sono aggiunte le parole seguenti:

«o in una parte di esso,»;

e) al paragrafo 5, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato», sono aggiunte le parole seguenti:

«o in una parte di esso,»;

f) al paragrafo 6, è aggiunta la frase seguente:

«Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dal 1o giugno 1992»;

g) al paragrafo 7, è aggiunta la frase seguente:

«Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza di due anni dal 1o giugno 1992»;

h) al paragrafo 9, primo comma, le parole: «Le prestazioni familiari di cui beneficiano i lavoratori subordinati occupati in Francia» sono sostituite dalle parole:

«Gli assegni familiari di cui beneficiano i lavoratori subordinati occupati in Francia, o i lavoratori subordinati disoccupati che percepiscono indennità di disoccupazione a norma della legislazione francese».

2) Il testo dell'articolo 95 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato», sono aggiunte le parole seguenti:

«o in una parte di esso.»;

b) al paragrafo 2, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato», sono aggiunte le parole seguenti:

«o in una parte di esso.»;

c) al paragrafo 3, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato», sono aggiunte le parole seguenti:

«o in una parte di esso.»;

d) al paragrafo 4, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato», sono aggiunte le parole seguenti:

«o in una parte di esso.»;

e) al paragrafo 5, dopo le parole «nel territorio dello Stato membro interessato», sono aggiunte le parole seguenti:

«o in una parte di esso.»;

f) al paragrafo 6, è aggiunta la frase seguente:

«Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dal 1o giugno 1992.»;

g) al paragrafo 7, è aggiunta la frase seguente:

«Lo stesso avviene per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo due anni dal 1o giugno 1992.».

3) Il testo dell'allegato II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

a) alla rubrica «D. SPAGNA», è aggiunto il punto seguente:

«c) Pensioni di invalidità e di anzianità e prestazioni familiari per figlio a carico, non contributive, di cui all'articolo 132, paragrafo 1, e agli articoli 136 bis, 137 bis, 138 bis, 154 bis, 155 bis, 156 bis, 167, all'articolo 168, paragrafo 2 ed agli articoli 169 e 170 della "Ley General de Seguridad Social" nella versione modificata dalla legge 26/90 del 20 dicembre 1990 con cui si inseriscono nella Previdenza sociale le prestazioni non contributive.»;

b) alla rubrica «E. FRANCIA» è aggiunto il punto seguente:

«c) l'assegno speciale (Legge del 10 luglio 1952).».

4) All'allegato III, parte B la rubrica «2. BELGIO - GERMANIA» è soppressa.

5) Il testo dell'allegato VI è modificato come segue:

a) alla rubrica «B. DANIMARCA» il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Per determinare se risultano soddisfatte le condizioni per l'acquisizione dell'indennità giornaliera in caso di malattia o di maternità previste dalla legge 20 dicembre 1989 sulle indennità giornaliere in caso di malattia o di maternità, quando l'interessato non è stato soggetto alla legislazione danese per tutti i periodi di riferimento stabiliti dalla legge summenzionata:

a) si tiene conto dei periodi di assicurazione o di lavoro compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca nel corso dei suddetti periodi di riferimento durante cui l'interessato non è stato soggetto alla legislazione danese, come se si trattasse di periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione,

eb) si presume che, durante i periodi così presi in considerazione, un lavoratore autonomo o un lavoratore subordinato (se, nel caso di quest'ultimo, la retribuzione non si presta a fungere da base per il calcolo delle indennità giornaliere) abbia ricevuto una retribuzione o un salario medio di importo pari a quello adottato come base per il calcolo delle indennità giornaliere nel corso dei periodi compiuti sotto la legislazione danese durante i periodi di riferimento.»;

b) alla rubrica «C. GERMANIA»:

i) il punto 1, a) è soppresso

ii) il punto 3 è soppreso

iii) il punto 8 è soppresso

iv) il punto 15 è soppresso;

c) alla rubrica «F. GRECIA» è aggiunto il punto seguente:

«3. Contrariamente a quanto previsto dalla pertinente legislazione applicata dall'OGA, i periodi di pensione dovuti a motivo di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale conformemente alla legislazione di uno Stato membro che prevede un quadro specifico per questi rischi, e sempreché essi coincidano con i periodi di occupazione nel settore agricolo in Grecia, saranno considerati come periodi di assicurazione a titolo della legislazione applicata dall'OGA nel senso definito all'articolo 1, lettera r) del presente regolamento.»;

d) alla rubrica «L. REGNO UNITO» il testo del punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Per l'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio (attendance allowance), al sussidio di mobilità ed al sussidio di sussistenza in caso di incapacità, viene preso in considerazione un periodo di occupazione, di attività non subordinata o di residenza svolto in un territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative alla presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è così modificato:

1) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

Norme applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o assegni familiari

1. a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento, ed a concorrenza dell'importo di dette prestazioni.

b) Se, tuttavia, un'attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:

i) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;

ii) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 77 o 78 del regolamento, dalla persona che ha diritto a dette prestazioni o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto a tali prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di tali articoli; in tal caso l'interessato beneficia delle prestazioni o degli assegni familiari dello Stato membro nel cui territorio risiedono i figli, a carico di detto Stato membro, nonché eventualmente delle prestazioni diverse dagli assegni familiari di cui agli articoli 77 o 78 del regolamento, a carico dello Stato competente a norma di questi articoli.

2. Se un lavoratore subordinato, soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ha diritto alle prestazioni familiari in virtù di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente sotto la legislazione ellenica, tale diritto è sospeso allorché, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovute prestazioni familiari ai sensi della legislazione del primo Stato membro in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento, fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni.»

2) All'articolo 34 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, l'istituzione competente può effettuare il rimborso delle spese sostenute, in base alle proprie tariffe, sempre che il rimborso sia permesso, che le spese da rimborsare non superino un determinato importo fissato dalla Commissione amministrativa e che il lavoratore subordinato o autonomo o il titolare di pensione o di rendita abbia dato il proprio consenso per farsi applicare detta disposizione. In nessun caso l'importo del rimborso può essere superiore a quello delle spese realmente sostenute.

5. Se la legislazione dello Stato di soggiorno non stabilisce tariffe di rimborso, l'istituzione competente può procedere al rimborso, alle condizioni stabilite al paragrafo 4, senza che sia necessario l'accordo dell'interessato.»

3) All'articolo 107, paragrafo 1, lettera a), le parole: «articolo 71, paragrafo 1, lettera b), punto ii), penultima frase» sono sostituite da:

«articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), penultima frase».

4) a) All'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), le parole «articolo 120, paragrafo 2» sono soppresse.

b) All'articolo 107, paragrafo 1, lettera b), le parole «articolo 34, paragrafo 1» sono sostituite da:

«articolo 34, paragrafi 1, 4 e 5».

5) All'articolo 118, paragrafo 2, dopo le parole «sul territorio dello Stato membro interessato», sono aggiunte le parole seguenti:

«o su una parte di esso».

6) All'articolo 119, paragrafo 2, dopo le parole «sul territorio dello Stato membro interessato», sono aggiunte le parole seguenti:

«o su una parte di esso,».

7) L'allegato 3 è così modificato:

a) alla rubrica «D. SPAGNA», punto 1, lettera b) e punto 2, lettera b), le parole;

«Instituto Social de la Marina (Istituto sociale della Marina), Madrid»

sono sostituite dalle parole:

«Direcciones provinciales del Instituto Social de la Marina (Direzioni provinciali dell'Istituto sociale della Marina)»;

b) la rubrica «E. FRANCIA» è così modificata:

a) alla sezione I, sottosezione B, il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Malattia, maternità

Caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence ou de séjour (Cassa locale di assicurazione malattia del luogo di residenza o di soggiorno)»;

b) alla sezione II, sottosezione B, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) Malattia, maternità

Caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence ou de séjour (Cassa locale di sicurezza sociale del luogo di residenza o di soggiorno)».

8) All'allegato 4, il testo della rubrica D è sostituito dal testo seguente:

«D. SPAGNA

1. Per tutti i regimi che fanno parte del sistema di sicurezza sociale, ad eccezione del regime dei lavoratori del mare e per ogni eventualità, ad eccezione della disoccupazione: Instituto Nacional de Seguridad Sociale, (Istituto nazionale della sicurezza sociale), Madrid

2. Per il regime speciale dei lavoratori del mare, e per ogni eventualità: Instituto Social de la Marina (Istituto sociale della Marina), Madrid

3. Per le indennità di disoccupazione, salvo nel caso dei lavoratori del mare: Instituto Nacional de Empleo, (Istituto nazionale dell'occupazione), Madrid».

9) Il testo dell'allegato 5 è modificato come segue:

a) il testo della rubrica 13, è sostituito dal testo seguente:

«13. DANIMARCA - SPAGNA

L'accordo del 1o luglio 1990 relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia.»;

b) alla rubrica «21. DANIMARCA - REGNO UNTIO»:

i) al punto 1, dopo l'espressione «del 19 aprile 1977», è aggiunta la frase seguente:

«come modificato dallo scambio di lettere dell'8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990»;

ii) il punto 1.b) è soppresso;

c) il testo della rubrica 22. è sostituito dal testo seguente:

«22. GERMANIA - SPAGNA

L'accordo del 25 giugno 1990 relativo al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia.».

d) alla rubrica «27. GERMANIA - LUSSEMBURGO» è aggiunta una nuova lettera e) così formulata:

«e) L'accordo del 25 gennaio 1990 relativo all'applicazione dell'articolo 20 e dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento».

10) Il testo dell'allegato 8 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO 8

CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI FAMILIARI

(Articolo 4, paragrafo 8, articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) e articolo 122 del regolamento di applicazione)

L'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera d) del regolamento d'applicazione è applicabile:

A. Lavoratori subordinati e autonomi

a) con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:

- tra il Belgio e la Germania

- tra il Belgio e la Spagna

- tra il Belgio e la Francia

- tra il Belgio e la Grecia

- tra il Belgio e l'Irlanda

- tra il Belgio e il Lussemburgo

- tra il Belgio e il Portogallo

- tra il Belgio e il Regno Unito

- tra la Germania e la Spagna

- tra la Germania e la Francia

- tra la Germania e la Grecia

- tra la Germania e l'Irlanda

- tra la Germania e il Lussemburgo

- tra la Germania e il Portogallo

- tra la Germani e il Regno Unito

- tra la Francia e il Lussemburgo

- tra il Portogallo e la Francia

- tra il Portogallo e l'Irlanda

- tra il Portogallo e il Lussemburgo

- tra il Portogallo e il Regno Unito;

b) con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

- tra la Danimarca e la Germania

- tra i Paesi Bassi e la Germania, la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo e il Portogallo.

B. Lavoratori autonomi

con un periodo di riferimento della durata di un trimestre civile nei rapporti:

- tra il Belgio e i Paesi Bassi.

C. Lavoratori subordinati

con un periodo di riferimento della durata di un mese civile nei rapporti:

- tra il Belgio e i Paesi Bassi.»

11) Il testo dell'allegato 9 è modificato come segue:

a) il testo della rubrica D è sostituito dal testo seguente:

«D. SPAGNA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura calcolato prendendo in considerazione le prestazioni fornite dal sistema nazionale di sanità della Spagna.»

b) Alla rubrica «E. FRANCIA», il secondo comma è soppresso.

12) Il testo dell'allegato 10 è modificato come segue:

a) nella rubrica «B. DANIMARCA», al punto 3, dopo le parole «del regolamento», sono aggiunte le parole seguenti:

«e dell'articolo 10 ter del regolamento di applicazione»;

b) il testo della rubrica D è sostituito dal testo seguente:

«D. SPAGNA

1. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 (fatta salva la Convenzione speciale con l'Istituto sociale della Marina, concernente i lavoratori del mare), dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 11 bis, 12 bis, e 109 del regolamento d'applicazione: Tesoreria General de la Seguridad Social (Tesoreria generale della sicurezza sociale)

2. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 (salvo per quanto concerne i lavoratori del mare e le indennità di disoccupazione), dell'articolo 110 e dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione: Instituto Nacional de la Seguridad Social (Istituto nazionale della sicurezza sociale), Madrid

3. Per l'applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 85, paragrafo 2 e dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione, salvo per quanto concerne i lavoratori del mare: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Direzioni provinciali dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale)

4. Per l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, (Convenzione speciale per i lavoratori del mare), dell'articolo 38, paragrafo 1 (per quanto concerne i lavoratori del mare), dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'articolo 85, paragrafo 2, dell'articolo 86, paragrafo 2 e dell'articolo 102, paragrafo 2 (fatte salve le indennità di disoccupazione) del regolamento d'applicazione: Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (Direzioni provinciali dell'Istituto sociale della Marina)

5. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2, per quanto concerne le indennità di disoccupazione: Instituto Nacional de Empleo (Istituto nazionale per l'occupazione), Madrid

6. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2, dell'articolo 81, dell'articolo 82, paragrafo 2 del regolamento d'applicazione per quanto concerne le indennità di disoccupazione, salvo per quanto concerne i lavoratori del mare: Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Direzioni provinciali dell'istituto nazionale per l'occupazione)»;

c) alla rubrica «I. LUSSEMBURGO», il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Per l'applicazione degli articoli 10 ter e 12 bis del regolamento d'applicazione:

Centre commun de la sécurité sociale (Centro comune della sicurezza sociale), Lussemburgo»;

d) alla rubrica «J. PAESI BASSI», al punto 1, dopo le parole «dell'articolo 6, paragrafo 1», sono aggiunte le parole seguenti:

«dell'articolo 10 ter,».

Article 3 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. L'articolo 1, punto 1, lettere a), b), c), d) e) e punto 2, lettera a), b) c), d), e), e l'articolo 2, punti 5) e 6) sono applicabili a decorrere dal 3 ottobre 1990.

3. L'articolo 1, punto 1, lettera h) è applicabile a decorrere dal 16 novembre 1989.

4. L'articolo 1, punto 5, lettera a) è applicabile a decorrere dal 2 aprile 1990.

5. L'articolo 1, punto 5, lettera b), punto ii) è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989.

6. L'articolo 1, punto 5, lettera b), punto iv) e lettera c) è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1982.

7. L'articolo 2, punti 1 e 4, lettera a) è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 1986.

8. L'articolo 2, punto 12, lettera a), c) e d) è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1991.

9. L'articolo 2, punto 2) è applicabile a tutte le domande di rimborso in corso di valutazione o non ancora liquidate alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che l'interessato abbia dato il proprio accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo addì 30 aprile 1992.

Per il Consiglio Il Presidente José da SILVA PENEDA

(1) GU n. C 219 del 22. 8. 1991, pag. 5.

(2) GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag. 174.

(3) GU n. C 49 del 24. 2. 1992, pag. 67.

(4) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1248/92 (vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale).

(5) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1248/92 (vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale).

(6) «Raccolta della giurisprudenza della Corte», 1988, pag. 2805.

(7) GU n. L 331 del 16. 11. 1989, pag. 1

(8) GU n. L 206 del 29. 7. 1991, pag. 2

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