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Document 31992L0084
Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages
Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche
Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche
GU L 316 del 31.10.1992, p. 29–31
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In force
Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche
Gazzetta ufficiale n. L 316 del 31/10/1992 pag. 0029 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0108
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0108
DIRETTIVA 92/84/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 92/12/CEE (4) stabilisce il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa; considerando che la direttiva 92/83/CEE (5) stabilisce disposizioni relative alla struttura delle accise applicabili all'alcole e alle bevande alcoliche; considerando che gli Stati membri devono applicare aliquote minime di accisa a questi prodotti a decorrere dal 1o gennaio 1993 ai fini del completamento entro tale data del mercato interno; considerando che la base di imposizione più adeguata dell'accisa sull'alcole etilico è il volume di alcole puro; considerando che il metodo di imposizione più adeguato dell'accisa sul vino e sui prodotti intermedi è quello fondato sul volume del prodotto finito; considerando che il tipo di consumo dei vini spumanti è diverso da quello dei vini tranquilli; che pertanto è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare a questi due tipi di prodotto aliquote di accisa diverse; considerando che i metodi di tassazione della birra sono diversi nei vari Stati membri e che è possibile consentire che tale differenza persista prevedendo in particolare un'aliquota minima espressa in relazione all'estratto originale ed al titolo alcolico del prodotto; considerando che è opportuno che taluni Stati membri applichino aliquote ridotte a prodotti consumati in particolari regioni del loro territorio; considerando che è necessario che le aliquote minime prescritte nella presente direttiva siano riesaminate periodicamente in base ad una relazione della Commissione, la quale tenga conto di tutti i fattori pertinenti; considerando che occorre istituire un meccanismo che consenta di convertire in moneta nazionale gli importi specifici espressi in ecu, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 1993 gli Stati membri applicano aliquote minime d'accisa secondo le norme stabilite nella presente direttiva. Articolo 2 La presente direttiva riguarda i prodotti seguenti: - l'alcole e le bevande alcoliche, - i prodotti intermedi, - il vino, - la birra, quali definiti nella direttiva 92/83/CEE. Articolo 3 1. A decorrere dal 1o gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sull'alcole e sull'alcole contenuto in bevande diverse da quelle di cui agli articoli 4, 5 e 6 è fissata a ecu 550 per ettolitro di alcole puro. Tuttavia, gli Stati membri che applicano all'alcole ed alle bevande alcoliche un'aliquota d'accisa non superiore a ecu 1 000 per ettolitro di alcole puro non possono ridurre la loro aliquota nazionale. Inoltre, gli Stati membri che applicano ai prodotti sopra menzionati un'aliquota d'accisa superiore a ecu 1 000 per ettolitro di alcole puro non possono ridurre la loro aliquota nazionale al di sotto di ecu 1 000. 2. Il Regno di Danimarca può tuttavia mantenere in vigore fino al 30 giugno 1996 il proprio sistema attuale di imposizione sull'alcole e sull'alcole contenuto in altri prodotti, a condizione che detto sistema non comporti l'applicazione di un onere inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 1, in conformità delle norme fissate dalla direttiva 92/83/CEE. 3. La Repubblica italiana può tuttavia mantenere in vigore fino al 30 giugno 1996 il proprio sistema attuale di imposizione sull'alcole e sull'alcole contenuto in altri prodotti, il quale prevede un'aliquota ridotta per talune categorie di alcole, a condizione che detto sistema non comporti l'applicazione di un onere inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 1, in conformità delle norme fissate dalla direttiva 92/83/CEE. Articolo 4 A decorrere dal 1o gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sui prodotti intermedi è fissata a ecu 45 per ettolitro di prodotto. Articolo 5 A decorrere dal 1o gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul vino è fissata: - a ecu 0 per quanto riguarda il vino tranquillo e - a ecu 0 per quanto riguarda il vino spumante per ettolitro di prodotto. Articolo 6 A decorrere dal 1o gennaio 1993, l'aliquota minima di accisa sulla birra è fissata: - a ecu 0,748 per ettolitro/grado Plato, oppure - a ecu 1,87 per ettolitro/grado alcolico di prodotto finito. Articolo 7 1. La Repubblica ellenica può applicare un'aliquota ridotta di accisa sull'alcole etilico consumato nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi nonché nelle seguenti isole del mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro. L'aliquota ridotta, che può essere inferiore all'aliquota minima di accisa, non può essere inferiore di oltre il 50 % all'aliquota nazionale normale di accisa per l'alcole etilico. 2. La Repubblica italiana può continuare ad applicare le esenzioni e le aliquote ridotte di accisa, anche inferiori alle aliquote minime, in vigore al 1o gennaio 1992, all'alcole e alle bevande alcoliche consumate nelle regioni di Gorizia e della Val d'Aosta. 3. La Repubblica portoghese può continuare ad applicare nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre aliquote ridotte di accisa, non inferiori di oltre il 50 % alle aliquote nazionali normali, per i prodotti seguenti: a) Madera - vini ottenuti da varietà di uve esclusivamente regionali di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 4252/88; - il rum, quale definito al'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89, avente le caratteristiche geografiche di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'allegato II, punto 1 di detto regolamento; - i liquori ottenuti da frutta subtropicale arricchiti con acquavite di canna da zucchero e aventi le caratteristiche e le qualità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1576/89; b) Azzore - i liquori quali definiti all'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) del regolamento (CEE) n. 1576/89, ottenuti da frutti della passione e ananassi; - l'acquavite di vino e l'acquavite di vinaccia o marc, aventi le caratteristiche e le qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere d) ed f) del regolamento (CEE) n. 1576/89. Articolo 8 Ogni due anni e la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio procede, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, all'esame delle aliquote di accisa prescritte nella presente direttiva e, deliberando all'unanimità, prende le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglo tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, della concorrenza fra le varie categorie di bevande alcoliche, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale. Articolo 9 1. Il valore dell'ecu nelle diverse valute nazionali da applicare al valore delle accise specifiche viene fissato una volta all'anno. Le aliquote da applicare sono quelle che sono fissate il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee: esse sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio dell'anno civile successivo. 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione degli importi delle accise espressi in ecu comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a ecu 5 tenendo conto dell'importo più basso. Articolo 10 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. COPE (1) GU n. C 12 del 18. 1. 1990, pag. 12. (2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 46. (3) GU n. C 225 del 10. 9. 1991, pag. 54. (4) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1. (5) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.