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Document 31992L0077

Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE (ravvicinamento delle aliquote dell'IVA)

GU L 316 del 31.10.1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/77/oj

31992L0077

Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE (ravvicinamento delle aliquote dell'IVA)

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 31/10/1992 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0080


DIRETTIVA 92/77/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE (ravvicinamento delle aliquote dell'IVA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il completamento del mercato interno, che è uno degli obiettivi fondamentali della Comunità, esige come primo passo l'eliminazione dei controlli fiscali alle frontiere;

considerando che in materia di imposta sul valore aggiunto, tale eliminazione implica, per evitare le distorsioni di concorrenza, oltre ad una base imponibile uniforme, un certo numero di aliquote e di livelli di aliquote sufficientemente ravvicinati tra gli Stati membri; che è pertanto necessario modificare la direttiva 77/388/CEE (4);

considerando che durante il periodo transitorio dovrebbero essere possibili alcune deroghe relative al numero e al livello delle aliquote,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. a) A decorrere dal 1o gennaio 1993 gli Stati membri applicano un'aliquota normale che, fino al 31 dicembre 1996, non può essere inferiore al 15 %.

In base alla relazione sul funzionamento del regime transitorio ed alle proposte sul regime definitivo che la Commissione presenta ai sensi dell'articolo 28 terdecies, il Consiglio, deliberando all'unanimità anteriormente al 31 dicembre 1995, fissa il livello dell'aliquota minima da applicare dopo il 31 dicembre 1996 in materia di aliquota normale.

Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote ridotte non possono essere inferiori al 5 % e sono applicate soltanto alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H.

b) Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale e di elettricità, purché non sussistano rischi di distorsioni di concorrenza. Lo Stato membro che intende applicare siffatta aliquota ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione si pronuncia sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento dell'informazione, si considera che non esiste alcun rischio di distorsione della concorrenza.

c) Le norme relative alle aliquote applicate agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione sono determinate dalla direttiva sul regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione. Il Consiglio adotta questa direttiva prima del 31 dicembre 1992.

d) Le norme concernenti l'imposizione fiscale dei prodotti dell'agricoltura diversi da quelli della categoria 1 dell'allegato H sono adottate all'unanimità dal Consiglio prima del 31 dicembre 1994, su proposta della Commissione.

Fino al 31 dicembre 1994 gli Stati membri che applicano attualmente un'aliquota ridotta possono mantenerla; gli Stati membri che applicano attualmente l'aliquota normale non possono applicare un'aliquota ridotta. Ciò consente il rinvio di due anni dell'applicazione dell'aliquota normale.

e) Le norme concernenti il regime e le aliquote applicati all'oro sono determinate nella direttiva sul regime particolare applicabile all'oro. La Commissione presenta una proposta in tempo utile in modo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, possa adottarla prima del 31 dicembre 1992.

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per combattere la frode nel settore dell'oro a decorrere dal 1o gennaio 1993. Tali misure possono includere l'introduzione di un regime contabile per l'IVA sulle forniture d'oro fra contribuenti all'interno di uno stesso Stato membro, secondo il quale l'acquirente versa un'imposta a nome del venditore ed ha nel contempo diritto alla deduzione di un'imposta a monte di pari importo. »;

2) la prima fase dell'articolo 12, paragrafo 4 è soppressa;

3) all'articolo 12, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

« Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesamina ogni due anni, a decorrere dal 1994, la portata delle aliquote ridotte. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di modificare l'elenco dei beni e dei servizi figuranti all'allegato H. »;

4) il testo dell'articolo 28, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Nonostante l'articolo 12, paragrafo 3, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies si applicano le disposizioni seguenti:

a) Possono essere mantenute le esenzioni con rimborso della tassa pagata nella fase precedente e le aliquote ridotte inferiori all'aliquota minima prescritta all'articolo 12, paragrafo 3 in materia di aliquote ridotte, applicabili al 1o gennaio 1991, conformi alla legislazione comunitaria e rispondenti ai requisiti figuranti all'articolo 17, ultimo trattino della seconda direttiva dell'11 aprile 1967.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la determinazione delle risorse proprie relative a dette operazioni.

Qualora le disposizioni del presente paragrafo creino distorsioni di concorrenza in Irlanda per quanto riguarda la fornitura di prodotti energetici per riscaldamento e illuminazione, l'Irlanda può, su richiesta esplicita, essere autorizzata dalla Commissione ad applicare un'aliquota ridotta su dette forniture, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3. In tal caso l'Irlanda presenta alla Commissione una richiesta corredata da tutte le informazioni necessarie. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento della richiesta, si considera che l'Irlanda sia autorizzata ad applicare le aliquote ridotte proposte.

b) Gli Stati membri che, in conformità della legislazione comunitaria, accordavano al 1o gennaio 1991 esenzioni con rimborso della tassa pagata nella fase precedente o aliquote ridotte inferiori all'aliquota minima prescritta all'articolo 12, paragrafo 3 in materia di aliquote ridotte, a beni e servizi diversi da quelli figuranti nell'allegato H, possono applicare alla fornitura di tali beni o alla prestazione di tali servizi l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte prescritte all'articolo 12, paragrafo 3.

c) Gli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 sono obbligati ad aumentare di più del 2 % l'aliquota normale in vigore al 1o gennaio 1991, possono applicare un'aliquota ridotta inferiore a quella minima prescritta all'articolo 12, paragrafo 3, rispetto all'aliquota ridotta applicabile alle forniture di beni ed alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H. Inoltre, detti Stati membri possono applicare una tale aliquota ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento ed alle calzature per bambini nonché all'edilizia abitativa. Sulla base del presente paragrafo gli Stati membri non possono accordare esenzioni con rimborso della tassa pagata nella fase precedente.

d) Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento ed alle calzature per bambini nonché all'edilizia abitativa possono continuare ad applicare una tale aliquota alla fornitura di questi beni o alla prestazione di questi servizi.

e) Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'allegato H, possono applicare l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte prescritte all'articolo 12, paragrafo 3 a tali forniture o prestazioni, purché tale aliquota non sia inferiore al 12 %.

f) La Repubblica ellenica può applicare aliquote di IVA inferiori del 30 % al massimo alle aliquote corrispondenti applicate in Grecia, nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole seguenti del Mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.

g) Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesamina, prima del 31 dicembre 1994, le disposizioni delle lettere da a) ad f) in particolare in relazione al buon funzionamento del mercato interno. Se si constatano distorsioni di concorrenza significative, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, adotta le misure del caso. »;

5) è aggiunto il testo dell'allegato H figurante nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE

(1) GU n. C 176 del 17. 7. 1990, pag. 8. (2) GU n. C 324 del 24. 12. 1990, pag. 104. (3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/680/CEE (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag 1).

ALLEGATO

« ALLEGATO H

ELENCO DELLE FORNITURE DI BENI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI SUSCETTIBILI DI ESSERE SOGGETTE AD ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IVA

Quando recepiscono nella propria legislazione nazionale le categorie in appresso relative a prodotti, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata per delimitare con precisione la categoria in questione.

Categoria Descrizione 1 Prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione tuttavia delle bevande alcoliche) destinati al consumo umano e animale; animali vivi, sementi, piante e ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari; prodotti normalmente utilizzati per arricchire o sostituire prodotti alimentari. 2 Erogazione di acqua. 3 Prodotti farmaceutici ed articoli simili normalmente utilizzati per cure mediche e per la prevenzione delle malattie o per un trattamento medico o veterinario, inclusi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e protezione dell'igiene femminile. 4 Apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi, compresa la riparazione di tali beni, e seggiolini per bambini installati negli autoveicoli. 5 Trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito. 6 Fornitura di libri, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i foglietti illustrativi ed altro materiale stampato analogo, libri da disegno o libri da colorare per bambini, musica stampata o manoscritta, mappe e altre carte idrografiche o altri), giornali e periodici, diversi dal materiale interamente od essenzialmente destinato alla pubblicità. 7 Diritto d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili. Ricezione di servizi radiotelevisivi. 8 Servizi forniti da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti. 9 Fornitura, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale. 10 Fornitura di beni e prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzato per la produzione agricola, esclusi beni di investimento quali macchinari o edifici. 11 Alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l'affitto di posti per campeggi e di posti per roulotte. 12 Diritto d'ingresso a manifestazioni sportive. 13 Diritto di uso di impianti sportivi. 14 Fornitura di beni e prestazioni di servizi da parte di enti che sono riconosciuti come enti di carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali prestazioni e servizi non siano esonerati ai sensi dell'articolo 13. 15 Servizi prestati da agenzie di pompe funebri e di cremazione insieme alla fornitura di beni connessi a tali attività. 16 Fornitura di cure mediche e odontoiatriche nonché trattamenti, nella misura in cui tali prestazioni non siano esonerate ai sensi dell'articolo 13. 17 Servizi prestati in connessione con la pulizia delle arterie pubbliche, la rimozione della spazzatura domestica ed il trattamento dei residui, diversi dai servizi forniti dagli enti di cui all'articolo 4, paragrafo 5. »

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