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Document 31992L0050
Council Directive 92/50/EEC of 18 June 1992 relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts
Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi
Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi
GU L 209 del 24.7.1992, p. 1–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2006; abrogato da 32004L0018
Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi
Gazzetta ufficiale n. L 209 del 24/07/1992 pag. 0001 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0139
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0139
Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, ultima frase, e l'articolo 66, vista la proposta della Commissione(1), in cooperazione con il Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando che il Consiglio europeo ha constatato l'esigenza di completare la realizzazione del mercato interno; considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; considerando che questi obiettivi richiedono il coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi; considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno contiene un programma d'azione ed un calendario per l'apertura dei mercati degli appalti pubblici, ivi compresi quelli di servizi, nella misura in cui ad essi non siano già applicabili la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici(4), e la direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture(5); considerando che la presente direttiva va applicata da tutte le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva 71/305/CEE; considerando che è necessario evitare intralci alla libera circolazione dei servizi; che pertanto i prestatori di servizi possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche; che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione, a livello nazionale, delle norme relative alle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione purché esse siano compatibili con il diritto comunitario; considerando che per l'applicazione delle norme procedurali ed ai fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi è quello di suddividere tali servizi in categorie corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune; che gli allegati I A e I B della presente direttiva si riferiscono alla nomenclatura CPC (classificazione comune dei prodotti) delle Nazioni Unite; che questa nomenclatura può essere sostituita in futuro da una nomenclatura comunitaria; che è necessario prevedere la, possibilità di adattare in conseguenza la nomenclatura CPC negli allegati I A e I B; considerando che la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti d'appalto; che la prestazione di servizi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, esula dal campo d'applicazione della presente direttiva; considerando che, a norma dell'articolo 130 F del trattato, l'incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e che l'apertura degli appalti pubblici favorirà la realizzazione di questo obiettivo; che il cofinanziamento dei programmi di ricerca non dovrebbe rientrare nella presente direttiva; che dalla presente direttiva non sono coperti i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione perché li usi nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale amministrazione; considerando che i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o l'affitto di beni immobiliari, o diritti su tali beni, presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti; considerando che l'aggiudicazione di contratti relativi a determinati servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive è retta da considerazioni che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti; considerando che i servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti od individui all'uopo scelti o designati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme sugli appalti; considerando che i servizi finanziari contemplati dalla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari; che di conseguenza i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati dalla presente direttiva; che sono esclusi anche i servizi forniti da banche centrali; considerando che è opportuno applicare nel campo dei servizi le stesse deroghe previste dalle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE in relazione alla sicurezza dello Stato o alla segretezza nonché alla priorità di altre regole sugli appalti, come quelle derivanti da accordi internazionali, dalla presenza di truppe di stanza o dalle norme di organizzazioni internazionali; considerando che la presente direttiva non pregiudica, in particolare, l'applicazione degli articoli 55, 56 e 66 del trattato; considerando che gli appalti pubblici di servizi, segnatamente nel settore dei servizi di gestione di proprietà, possono in certi casi includere lavori; che dalla direttiva 71/305/CEE risulta che un appalto può essere considerato appalto pubblico di lavori soltanto se il suo oggetto consiste nel realizzare un'opera; che tali lavori non possono giustificare la classificazione dell'appalto come appalto pubblico di lavori nella misura in cui sono accessori e non costituiscono l'oggetto dell'appalto; considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicate le norme sui contratti d'appalto di servizi contenute nella direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori d'acqua e d'energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni(6); considerando che in determinate circostanze i contratti comportanti un'unica fonte di approvvigionamento designata possono venir esentati in tutto od in parte dall'applicazione della presente direttiva; considerando che nell'intento di evitare formalità superflue la presente direttiva non deve applicarsi agli appalti di valore inferiore a una determinata soglia; che detta soglia può in linea di massima coincidere con quella fissata per gli appalti pubblici di forniture; che le modalità riguardanti il calcolo del valore del contratto, la pubblicazione ed il metodo di adeguamento delle soglie devono essere identiche a quelle previste dalle altre direttive della Comunità in materia di appalti; considerando che per eliminare pratiche che restringono la concorrenza in generale e limitano, in particolare, la partecipazione di cittadini di altri Stati membri agli appalti, occorre migliorare l'accesso dei fornitori di servizi alle procedure di aggiudicazione; considerando che per un periodo transitorio la piena applicazione della presente direttiva deve limitarsi ai contratti riguardanti servizi per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno di realizzare appieno il potenziale d'accrescimento del commercio transfrontaliero; che i contratti relativi a servizi d'altro genere vanno sottoposti ad osservazione per un determinato periodo di tempo prima di decidere una piena applicazione della direttiva; che occorre definire il sistema per tale osservazione; che questo dovrebbe al tempo stesso consentire agli interessati di scambiarsi le informazioni pertinenti; considerando che le regole sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi devono essere quanto più simili possibile a quelle relative agli appalti pubblici di forniture e agli appalti di lavori pubblici; considerando che possono essere appropriate le norme sugli appalti pubblici contenute nelle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE, con gli adeguamenti necessari per tener conto di aspetti specifici dell'appalto di servizi, come quelli riguardanti la scelta della procedura negoziata, i concorsi di progettazione, le varianti, lo status giuridico nel cui ambito operano i prestatori di servizio, il fatto di riservare a determinate professioni certe attività, nonché la registrazione e la garanzia della qualità; considerando che va ammesso il ricorso alla procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso, quando il servizio da prestare non possa venir specificato con sufficiente precisione, particolarmente nel settore dei servizi di natura intellettuale, e non sia dunque possibile procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante selezione dell'offerta migliore in conformità delle norme che regolano la procedura aperta o la procedura ristretta; considerando che le pertinenti norme della Comunità sul reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale si applicano ai casi in cui si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare ad una procedura d'appalto o ad un concorso di progettazione; considerando che gli scopi della presente direttiva non richiedono attualmente modifiche a livello nazionale relative alla concorrenza in fatto di prezzi tra prestatori di determinati servizi; considerando che è opportuno riesaminare i risultati della presente direttiva al più tardi entro tre anni dalla data fissata per il recepimento delle norme sugli appalti nel diritto nazionale; che, in particolare, tale riesame dovrà includere la possibilità di rendere la direttiva pienamente applicabile ad una gamma più ampia di appalti di servizi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: TITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 Ai fini della presente direttiva s'intendono per: a) "appalti pubblici di servizi", i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice, ad esclusione: i) degli appalti pubblici di forniture ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 77/62/CEE e degli appalti di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 71/305/CEE; ii) degli appalti pubblici che vengono aggiudicati nei settori menzionati agli articoli 2, 7, 8, 9 della direttiva 90/531/CEE e degli appalti che ottemperano alle condizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 della stessa direttiva; iii) dei contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni immobiliari; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi parallelamente, preventivamente o successivamente al contratto di acquisizione o di affitto, qualunque ne sia la forma, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva; iv) dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione; v) dei contratti aventi per oggetto servizi di telefonia, telex, radiotelefonia, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite; v) dei contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato - di conciliazione; vii) dei contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei contratti per i servizi forniti da banche centrali; viii) degli appalti di lavori; ix) dei contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono all'amministrazione aggiudicatrice, perché li usi nell'esercizio della sua attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione; b) "amministrazioni aggiudicatrici", lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico. Per "organismo di diritto pubblico" si intende qualsiasi organismo: - istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e - avente personalità giuridica, e - la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico. Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma del presente punto figurano nell'allegato I della direttiva 71/305/CEE. Tali elenchi sono il più possibile completi e possono essere riveduti secondo la procedura prevista all'articolo 30 ter di detta direttiva 71/305/CEE; c) "prestatori di servizi" le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli enti pubblici che forniscono servizi. Viene chiamato "offerente" il prestatore di servizi che presenti un'offerta e "candidato" chi solleciti un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata; d) "procedure aperte" le procedure nazionali nell'ambito delle quali tutti i prestatori di servizi interessati possono presentare offerte; e) "procedure ristrette" le procedure nazionali nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i prestatori di servizi invitati dall'amministrazione; f) "procedure negoziate" le procedure nazionali nell'ambito delle quali le amministrazioni consultano i prestatori di servizi di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o più di essi; g) "concorsi di progettazione" le procedure nazionali intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dei dati, un piano od un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara con o senza assegnazione di premi. Articolo 2 Se un appalto pubblico ha per oggetto sia dei prodotti di cui alla direttiva 77/62/CEE che dei servizi di cui agli allegati IA e IB della presente direttiva, esso rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva qualora il valore dei servizi in questione superi quello dei prodotti previsti dal contratto. Articolo 3 1. Per aggiudicare appalti di servizi pubblici e per espletare concorsi di progettazione, le amministrazioni applicano procedure adattate alle disposizioni della presente direttiva. 2. Le amministrazioni assicurano la parità di trattamento tra i prestatori di servizi. 3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le amministrazioni rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50 % un appalto di servizi aggiudicato da altro ente in relazione a un appalto di lavori ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2 della direttiva 71/305/CEE. Articolo 4 1. La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalla amministrazioni nel settore della difesa, ad eccezione degli appalti soggetti all'articolo 223 del trattato. 2. La presente direttiva non si applica ai servizi che vengano dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, né quando lo esiga la tutela d'essenziali interessi di sicurezza di tale Stato. Articolo 5 La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati: a) in base ad un accordo internazionale concluso tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi e concernente servizi destinati alla realizzazione od allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE(7); b) ad imprese di uno Stato membro o di un paese terzo in base ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza; c) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale. Articolo 6 La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato. Articolo 7 1. La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di servizi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore a 200000 ecu. 2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici si basano sulla rimunerazione complessiva dei prestatori di servizi tenendo conto delle disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 8. 3. La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione della presente direttiva; nessun insieme di servizi da appaltare può venir scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente articolo. 4. In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto per i tipi di servizi sottoelencati, occorre tener conto, se del caso: - nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare; - nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni e interessi nonché di altri tipi di rimunerazione; - nel caso di contratti che comprendono la progettazione, dell'onorario o della commissione da pagare. Nei casi in cui tali servizi siano ripartiti in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, si deve tener conto del valore di ciascun lotto per calcolare l'importo di cui sopra. Se il valore dei lotti è pari o superiore a questo importo, le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutti i lotti. Le amministrazioni possono derogare alle disposizioni del paragrafo 1 per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80000 ecu, purché il valore stimato complessivo dei lotti così esentati non venga a superare il 20 % del valore complessivo stimato di tutti i lotti. 5. Nel caso di appalti che non fissino un prezzo complessivo la base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è: - se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata; - se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48. 6. Nel caso di appalti che presentino un carattere di regolarità o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto può stabilirsi in base: - al valore reale complessivo di appalti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato tenendo conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, ovvero - al costo stimato complessivo per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata dell'appalto quando questa sia superiore ai dodici mesi. 7. Nei casi in cui l'appalto proposto preveda espressamente diversi elementi opzionali, la base per il calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo possibile, comprendente gli elementi opzionali. 8. Il controvalore delle soglie in moneta nazionale è rivisto ogni due anni a partire dal 1o gennaio 1994. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore quotidiano delle monete in questione, espressa in ecu, nei 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 1o gennaio. Tale controvalore è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre. Il metodo di calcolo di cui al comma precedente sarà esaminato, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici e su iniziativa della Commissione, in via di principio due anni dopo la loro prima applicazione. TITOLO II Applicazione di due serie di disposizioni Articolo 8 Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato I A vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI. Articolo 9 Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato IB vengono aggiudicati conformemente agli articoli 14 e 16. Articolo 10 Gli appalti aventi per oggetto contemporaneamente servizi elencati nell'allegato I A e servizi figuranti nell'allegato I B vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI qualora il valore dei servizi elencati nell'allegato I A risulti superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato I B. In caso contrario l'appalto viene aggiudicato conformemente agli articoli 14 e 16. TITOLO III Scelta delle procedure d'aggiudicazione e norme relative ai concorsi di progettazione Articolo 11 1. Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di servizi le amministrazioni applicano le procedure definite nell'articolo 1, lettere d), e) e f) adattate ai fini della presente direttiva. 2. Le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nei seguenti casi: a) qualora si abbiano offerte irregolari in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che risultino inammissibili a norma di disposizioni nazionali compatibili con quanto disposto dagli articoli da 23 a 28, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. In tali casi l'amministrazione non è tenuta a pubblicare un bando di gara qualora includa nella procedura negoziata tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 29 a 35 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura d'appalto; b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi od i rischi ad essi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale di un prezzo; c) quando la natura dei servizi da appaltare, in particolare nel caso di servizi di natura intellettuale e di quelli rientranti nella categoria 6 dell'allegato I A, renda impossibile stabilire specifiche d'appalto con sufficiente precisione perché l'appalto possa essere aggiudicato selezionando l'offerta migliore in base alle norme della procedura aperta o ristretta. 3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti: a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione su sua richiesta; b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venir affidata unicamente ad un particolare prestatore di servizi; c) qualora l'appalto in questione risulti da un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili nella fattispecie, venire aggiudicato ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati; d) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, non possano essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o negoziata, di cui agli articoli da 17 a 20. Le circostanze addotte per giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere imputabili alle amministrazioni; e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nell'appalto inizialmente aggiudicato, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o dell'appalto, purché siano aggiudicati al prestatore di servizi che fornisce questo servizio, nei casi in cui: - tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico od economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero - tali servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento. Il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può tuttavia superare il 50 % dell'importo relativo all'appalto principale; f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi in forza di un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al paragrafo 4. La possibilità del ricorso alla procedura negoziata deve essere indicata in occasione del primo appalto ed il costo complessivo stimato per i servizi successivi è preso in considerazione dalle amministrazioni per l'applicazione dell'articolo 7. Questa procedura può essere applicata soltanto durante i tre anni susseguenti la conclusione dell'appalto iniziale. 4. In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicano gli appalti pubblici di servizi con procedura aperta ovvero con procedura ristretta. Articolo 12 1. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'amministrazione comunica ad ogni candidato od offerente respinto, che lo richieda per iscritto, i motivi del rigetto della sua offerta o candidatura, nonché, se trattasi di offerte, il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto. 2. L'amministrazione comunica ai candidati o offerenti che lo richiedano per iscritto i motivi per cui ha deciso di rinunciare all'aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara ovvero di avviare una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 3. Per ogni appalto aggiudicato l'amministrazione redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni: - il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa, l'oggetto e il valore dell'appalto; - i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della sua scelta; - i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto; - il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, l'eventuale parte dell'appalto che l'aggiudicatario intenda subappaltare a terzi; - nel caso di procedure negoziate le circostanze di cui all'articolo 11 che giustificano il ricorso a tali procedure. Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, a sua richiesta. Articolo 13 1. Il presente articolo si applica ai concorsi di progettazione contemplati in una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore al valore di cui all'articolo 7, paragrafo 1. 2. Inoltre il presente articolo si applica a tutti i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti non sia inferiore a 200000 ecu. 3. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità dei requisiti del presente articolo e sono messe a disposizione di quanti siano interessati a partecipare ai concorsi. 4. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata: - al territorio di un solo Stato membro o ad una parte di esso; - per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. 5. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori. Comunque, per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si deve tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza. 6. La Commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Ogniqualvolta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve egualmente possedere la stessa qualificazione o una equipollente. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo, e unicamente in base ai criteri specificati nel bando di concorso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3. TITOLO IV Norme comuni in campo tecnico Articolo 14 1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato II sono contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni contratto. 2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obblgatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, dette specifiche tecniche vengono definite dalle amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni. 3. L'amministrazione può derogare al paragrafo 2 qualora: a) tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte all'accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni; b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni(8), o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni(9), ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti; c) l'applicazione di tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature già usate dall'amministrazione ovvero costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma soltanto nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni; d) il progetto in questione abbia natura realmente innovativa che renda inappropriato il ricorso a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni già esistenti. 4. Le amministrazioni che si avvalgono del paragrafo 3 specificano, ogniqualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee oppure nei capitolati d'oneri, ed in ogni caso indicano i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, su richiesta, agli Stati membri ed alla Commissione. 5. In assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche: a) vengono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, conformemente alle procedure stabilite in queste direttive ed in particolare alle procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio(10); b) possono venir definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali; c) possono venir definite con riferimento ad altri documenti. In tal caso deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a: i) norme nazionali che recepiscano norme internazionali riconosciute dal paese cui appartiene l'amministrazione; ii) altre norme nazionali e omologazioni tecniche nazionali del paese cui appartiene l'amministrazione; iii) qualsiasi altra norma. 6. A meno che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione nelle clausole contrattuali di un determinato appalto di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano quindi l'effetto di favorire o escludere determinati prestatori di servizi. È in particolare vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi ovvero l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata. Tuttavia una data indicazione, accompagnata dalla menzione "o equivalente", è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati. TITOLO V Norme comuni di pubblicità Articolo 15 1. Mediante un avviso indicativo da pubblicarsi non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario le amministrazioni rendono noto il volume globale degli appalti previsti per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato I A che esse intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 7, risulti pari o superiore a 750000 ecu. 2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di servizi mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabliti nell'articolo 11, negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 3. Le amministrazioni che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Articolo 16 1. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi o espletato un concorso di progettazione inviano all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura d'aggiudicazione. 2. I bandi o avvisi sono pubblicati: - per gli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato I A, conformemente agli articoli 17-20; - per i concorsi di progettazione, conformemente all'articolo 17. 3. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato I B, le amministrazioni indicano nel bando o avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. 4. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista dall'articolo 40, paragrafo 3, le norme riguardanti la redazione di relazioni regolari basate sui bandi o sugli avvisi menzionati al paragrafo 3, nonché la pubblicazione di tali relazioni. 5. Non sono tuttavia pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge, o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recar pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra prestatori di servizi. Articolo 17 1. I bandi o avvisi vanno redatti conformemente ai modelli contenuti negli allegati III e IV e devono fornire le informazioni richieste in tali modelli. Nel richiedere informazioni sulle condizioni economiche e tecniche che esse esigono dai prestatori di servizi ai fini della selezione (punto 13 dell'allegato III B, punto 13 dell'allegato III C e punto 12 dell'allegato III D) le amministrazioni non possono richiedere condizioni diverse da quelle specificate negli articoli 31 e 32. 2. I bandi e gli avvisi sono inviati dall'amministrazione aggiudicatrice, nei più brevi termini e per i canali più appropriati, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 20, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia. L'avviso di cui all'articolo 15, paragrafo 1 viene inviato il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario. L'avviso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto o dopo la chiusura del concorso in questione. 3. Gli avvisi di cui agli articoli 15, paragrafo 1 e 16, paragrafo 1 vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede. 4. I bandi di gara di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3 vengono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede. 5. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara non oltre dodici giorni dalla data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 20, tale termine è ridotto a cinque giorni. 6. La pubblicazione nelle gazzette ufficiali o nella stampa del paese dell'amministrazione non può effettuarsi prima della data della spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione. 8. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della suddetta Gazzetta, ossia deve risultare di 650 parole circa. Ciascun numero della Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli cui il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono. Articolo 18 1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte viene stabilito dalle amministrazioni in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. 2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere ridotto a trentasei giorni se le amministrazioni hanno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell'allegato III A. 3. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitolati d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati ai prestatori di servizi dalle amministrazioni o dai servizi competenti entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda. 4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 5. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro il termine di cui ai paragrafi 3 e 4 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere adeguatamente prorogati. Articolo 19 1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione viene stabilito dalle amministrazioni in modo da non essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. 2. Le amministrazioni invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno: a) se del caso l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti; b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; c) gli estremi del bando di gara pubblicato; d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e a condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 31 e 32; e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara. 3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. 4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell'allegato III A. 5. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1. 6. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui ai paragrafi 3 e 4 deve essere adeguatamente prorogato. Articolo 20 1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i termini di cui all'articolo 19, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti: a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito. 2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili. Quando vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telecopia o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1. Articolo 21 Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee bandi di gara concernenti gli appalti di servizi non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente direttiva. Articolo 22 Le modalità di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 15, 16 e 17, nonché delle relazioni statistiche previste all'articolo 16, paragrafo 4 ed all'articolo 39, e la nomenclatura prevista agli allegati I A e I B, nonché il riferimento da fare nei bandi e negli avvisi a particolari voci della nomenclatura nell'ambito delle categorie di servizi elencati negli allegati precitati, possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 40, paragrafo 3. TITOLO VI CAPITOLO 1 Norme comuni di partecipazione Articolo 23 Gli appalti vengono aggiudicati in base ai criteri stabiliti nel capitolo 3, tenuto conto dell'articolo 24, e dopo che l'idoneità dei prestatori non esclusi a norma dell'articolo 29 sia stata verificata dalle amministrazioni conformemente ai criteri di cui agli articoli 31 e 32. Articolo 24 1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione del contratto sia quello dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti quando rispondano alle esigenze minime richieste dalle amministrazioni stesse. Le amministrazioni precisano nel capitolato d'oneri le prescrizioni minime che le varianti devono rispettare, nonché le modalità di presentazione. Esse indicano nel bando di gara se sono ammesse varianti. Le amministrazioni non possono respingere la presentazione di una variante per il solo fatto che essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee, oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, o ancora con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 14, paragrafo 5, lettere a) e b). 2. Le amministrazioni che abbiano ammesso varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante solo perché configurerebbe, qualora fosse accolta, un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi ai sensi della presente direttiva. Articolo 25 Nel capitolato d'oneri l'amministrazione può richiedere all'offerente d'indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi. Detta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale di servizi. Articolo 26 1. Le offerte possono venir presentate da raggruppamenti di prestatori di servizi. A tali raggruppamenti non può venir richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può tuttavia venir richiesto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto. 2. I candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a svolgere la prestazione del servizio di cui trattasi non possono venir respinti soltanto per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche. 3. Tuttavia, alle persone giuridiche può essere richiesto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio di cui trattasi. Articolo 27 1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate le amministrazioni selezionano, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 29 a 35, quelli che verranno invitati a presentare un'offerta ovvero a negoziare, basandosi sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte. 2. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse possono fissare il numero massimo e minimo di prestatori di servizi che intendono invitare: in questo caso tali cifre limite devono figurare nel bando di gara. I limiti sono determinati in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo superiore a venti prestatori di servizi. In ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva. 3. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura negoziata secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 2 il numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, sempreché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. 4. Ogni Stato membro garantisce che le amministrazioni rivolgano, senza discriminazione, inviti ai cittadini di altri Stati membri che soddisfino i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini. Articolo 28 1. L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere prestati i servizi, applicabili ai servizi oggetto dell'appalto. 2. L'amministrazione che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli offerenti o partecipanti ad una procedura di aggiudicazione degli appalti di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere prestati i servizi. Questa disposizione non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 37 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse. CAPITOLO 2 Criteri di selezione qualitativa Articolo 29 Può venir escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque prestatore di servizi il quale: a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali; b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali; c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale di prestatore di servizi, con sentenza passata in guidicato; d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione; e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione; f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese dell'amministrazione; g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo o non abbia fornito dette informazioni. Quando l'amministrazione chiede al prestatore di servizi la prova che egli non si trova in nessuna delle situazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ovvero f), essa accetta come prova sufficiente: - i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione di un estratto dal "casellario giudiziario" o, in difetto, di un documento equivalente rilasciato da una competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi; - i casi di cui alle lettere e) ovvero f) un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora lo Stato membro interessato non rilasci siffatti documenti o certificati, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata resa dalla persona interessata davanti ad un'autorità giudiziaria od amministrativa, un notaio o un competente organismo professionale o commerciale nel paese d'origine od in quello di provenienza. Gli Stati membri designano, nel termine di cui all'articolo 44, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti e certificati in questione e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Articolo 30 1. Se i candidati o offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'autorità può richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi. 2. Ad ogni candidato o offerente può essere richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese nel quale esso è stabilito, in uno dei registri professionali o commerciali di cui al paragrafo 3 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato a norma di detto paragrafo. 3. I pertinenti registri professionali o commerciali o le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente: - in Belgio, il "Registre du commerce - Handelsregister" e gli "ordres professionnels - Beroepsorden"; - in Danimarca, l'"Erhvers- og Selskabsstyrelsen"; - in Germania, lo "Handelsregister", lo "Handwerksrolle" e il "Vereinsregister"; - in Grecia, al prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A il registro professionale "Μητρώο Μελετητών", nonché il "Μητρώο Γραφείων Μελετών"; - in Spagna, il "Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda"; - in Francia, il "Registre du commerce" ed il "Répertoire des métiers"; - in Italia, il "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" od il "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" o il "Consiglio nazionale degli ordini professionali"; - in Lussemburgo, il "Registre aux firmes" ed il "Rôle de la Chambre des métiers"; - nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister"; - in Portogallo, il "Registro nacional das Pessoas Colectivas"; - nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi può venir richiesto di fornire un certificato rilasciato dal "Registrar of companies", o dal "Registrar of Friendly Societies", ovvero, qualora esso non ottenga tale certificato, di un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale. Articolo 31 1. In linea di massima, la prova della capacità finanziaria ed economica del prestatore di servizi può venir fornita mediante una o più delle seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie o prova di un'assicurazione contro i rischi d'impresa; b) la presentazione del bilancio o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto societario del paese nel quale il prestatore di servizi è stabilito; c) una dichiarazione del fatturato globale dell'impresa e del fatturato per i servizi cui si riferisce l'appalto, relativa ai tre ultimi esercizi finanziari. 2. Le amministrazioni precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le eventuali altre referenze da presentare. 3. Qualora per giustificati motivi il prestatore di servizi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione, è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l'amministrazione stessa ritenga appropriato. Articolo 32 1. La capacità dei prestatori ad eseguire servizi può venir valutata, in particolare, con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità. 2. La prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi può venir fornita mediante uno o più dei seguenti mezzi, a seconda della natura, della quantità e dello scopo dei servizi da prestare: a) l'indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa ed in particolare della o delle persone responsabili della prestazione dei servizi; b) la presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi: - nel caso di servizi prestati ad amministrazioni, tale prova deve assumere la forma di certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente; - nel caso di servizi prestati a privati, l'effettiva prestazione va certificata dall'acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarata dal prestatore di servizi; c) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non facciano direttamente capo al prestatore di servizi, e in particolare di quelli responsabili per il controllo della qualità; d) una dichiarazione relativa al numero medio annuo di dipendenti del prestatore di servizi ed al numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; e) una dichiarazione relativa agli strumenti, al materiale od alle apparecchiature tecniche di cui il prestatore di servizi dispone per prestare i servizi in questione; f) una descrizione delle misure prese dal prestatore di servizi per garantire la qualità, e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone; g) qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione o per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui il prestatore di servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle capacità tecniche del prestatore di servizi e, se necessario, alle infrastrutture di cui dispone a fini di studio e di ricerca e alle misure che prende ai fini del controllo della qualità; h) l'indicazione della quota del contratto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare. 3. L'amministrazione precisa, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, quali sono le referenze da presentare. 4. Le informazioni di cui all'articolo 31 ed ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo devono limitarsi all'oggetto dell'appalto. Le amministrazioni tengono nel debito conto gli interessi legittimi dei prestatori di servizi per quanto riguarda la tutela dei loro segreti tecnici o commerciali. Articolo 33 Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000 e certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, nel caso dei prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti. Articolo 34 Nei limiti di quanto disposto dagli articoli da 29 e 32, le amministrazioni possono invitare i prestatori di servizi a integrare o chiarire i certificati ed i documenti presentati. Articolo 35 1. Gli Stati membri che dispongano di elenchi ufficiali di prestatori di servizi riconosciuti devono adeguarli alle disposizioni dell'articolo 29, lettere da a) a d) e g) e degli articoli da 30 a 32. 2. I prestatori di servizi iscritti in elenchi ufficiali possono per ogni appalto presentare all'amministrazione un certificato d'iscrizione rilasciato dalla competente autorità. Detto certificato indica le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco e la classificazione attribuita nello stesso. 3. L'iscrizione di un prestatore di servizi in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni degli altri Stati membri una presunzione d'idoneità alla prestazione di servizi, corrispondente alla classificazione di un prestatore di servizi soltanto rispetto all'articolo 29, lettere da a) a d) e g), nonché all'articolo 30, all'articolo 31, lettere b) e c) e all'articolo 32, lettera a). I dati risultanti dall'iscrizione in un elenco ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi di sicurezza sociale, a qualsiasi prestatore di servizi iscritto può essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta venga proposto un appalto. Le amministrazioni degli altri Stati membri applicano le disposizioni precedenti soltanto ai prestatori di servizi stabiliti nello Stato membro che tiene l'elenco ufficiale di cui trattasi. 4. Per l'eventuale iscrizione dei prestatori di servizi degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, non si possono esigere altre prove e dichiarazioni oltre a quelle richieste ai prestatori di servizi nazionali né, in ogni caso, prove e dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 29 a 33. 5. Gli Stati membri che dispongono di elenchi ufficiali sono tenuti a comunicare agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande d'iscrizione possono essere presentate. CAPITOLO 3 Criteri di aggiudicazione per gli appalti Articolo 36 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali riguardanti la remunerazione di particolari servizi, i criteri sui quali l'amministrazione si fonda per l'aggiudicazione degli appalti sono: a) qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, vari criteri relativi all'appalto quali ad esempio qualità, merito tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, assistenza tecnica e servizio post vendita, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione, prezzo; b) unicamente il prezzo più basso. 2. Qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni enunciano, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri d'aggiudicazione di cui esse prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita. Articolo 37 Se, per un determinato appalto, talune offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione, prima di poter eventualmente respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione che essa considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. L'amministrazione può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio proposto dall'offerente. Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse. TITOLO VII Disposizioni finali Articolo 38 Il calcolo dei termini è compiuto conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 guigno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini(11). Articolo 39 1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati della messa in applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione un prospetto statistico relativo agli appalti conclusi dalle amministrazioni al massimo il 31 ottobre 1995 per quanto riguarda l'anno precedente, e successivamente ogni due anni il 31 ottobre. 2. Gli Stati membri indicano almeno il numero e il valore degli appalti conclusi da ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, sopra il limite, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di servizi e la nazionalità del prestatore di servizi cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, suddivise secondo l'articolo 11, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi. 3. La Commissione determina, secondo la procedura stabilita nell'articolo 40, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche richieste a norma della presente direttiva. Articolo 40 1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE del Consiglio. 2. Per quanto riguarda l'appalto di servizi di telecomunicazione che rientrino nella categoria 5 dell'allegato 1 A, la Commissione è assistita altresì dal comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni istituito dalla direttiva 90/531/CEE. 3. Nei casi per i quali è prevista l'applicazione della procedura stabilita dal presente paragrafo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato il progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere in merito a tale progetto, entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che figuri a verbale la posizione da esso assunta. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere. 4. Su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro i comitati di cui ai paragrafi 1 e 2 esaminano ogni eventuale questione riguardante l'applicazione della presente direttiva. Articolo 41 All'articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori(12), il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE, 77/62/CEE e 92/50/CEE(13), le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell'articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono." Articolo 42 1. All'articolo 5 paragrafo 1 della direttiva 77/62/CEE, modificata dalla direttiva 88/295/CEE, la lettera c) è sostituita dal testo seguente: "c) il controvalore delle soglie in moneta nazionale e la soglia fissata dall'accordo GATT, espressa in ecu, sono di norma riveduti ogni due anni con effetto al 1o gennaio 1988. Il calcolo di tali controvalori è effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ecu, e dell'ecu espresso in DSP, durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1o gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre." 2. All'articolo 4 bis della direttiva 71/305/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: "2. a) Il controvalore del limite in monete nazionali è, di norma, riveduto ogni due anni con effetto al 1o gennaio 1992. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero delle monete nazionali espressa in ecu, durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1o gennaio. Tali controvalori sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre. b) Il metodo di calcolo previsto alla lettera a) è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo degli appalti pubblici, in linea di massima, due anni dopo la sua prima utilizzazione." Articolo 43 Entro e non oltre tre anni a decorrere dal termine assegnato agli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva la Commissione agendo in stretta collaborazione con i comitati di cui all'articolo 40, paragrafi 1 e 2 riesamina l'applicazione della direttiva stessa, inclusi i suoi effetti sulla prestazione dei servizi elencati nell'allegato I A e le disposizioni relative alle norme tecniche. Essa valuta in particolare le prospettive per la piena applicazione della direttiva alla prestazione degli altri servizi elencati nell'allegato I B, nonché gli effetti dei servizi forniti mediante risorse proprie sull'apertura effettiva dei relativi mercati, e formula le proposte necessarie per modificare la presente direttiva di conseguenza. Articolo 44 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione i testi delle fondamentali disposizioni di diritto interno adottate per attuare la presente direttiva. Articolo 45 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addi 18 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente VITOR Martins (1) GU n. C 23 del 31. 1. 1991, pag. 1 e GU n. C 250 del 25. 9. 1991, pag. 4. (2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991, pag. 90, e GU n. C 150 del 15. 6. 1992. (3) GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 41. (4) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/531/CEE (GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1). (5) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/531/CEE (GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1). (6) GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1. (7) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 15). (8) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21. Direttiva modificata dalla direttiva 91/263/CEE (GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1). (9) GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31. (10) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12. (11) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1. (12) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 33. (13) GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1 ALLEGATO I A Servizi a norma dell'articolo 8 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO I B Servizi a norma dell'articolo 9 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Definizione di alcune specifiche tecniche Ai fini della presente direttiva i termini indicati più avanti sono definiti nel modo seguente: 1. "specifiche tecniche": l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Esse comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in relazione all'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono; 2. "norme": le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate da un'ente di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta e continua; 3. "norme europee": le norme approvate dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) in quanto "norme europee (EN)" ovvero "documenti d'armonizzazione (HD)" in base alle regole comuni di queste organizzazioni, ovvero dall'Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI - European Telecommunication Standards Institute) in quanto "norme europee per le telecomunicazioni (ETS)"; 4. "omologazione tecnica europea": la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la realizzazione di opere, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso e di determinate condizioni d'applicazione e d'impiego. L'omologazione europea è rilasciata da un organismo designato a questo scopo dallo Stato membro; 5. "specifiche tecniche comuni": le specifiche tecniche stabilite conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri per garantirne un'applicazione conforme in tutti gli Stati membri, e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; 6. "requisiti essenziali": i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e determinati altri aspetti d'interesse generale che l'opera può soddisfare. ALLEGATO III Modelli di bandi di gara e avvisi d'appalto A. Preinformazione 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al quale possono esser richieste informazioni aggiuntive. 2. Appalti complessivi che s'intende aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato I A. 3. Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni categoria. 4. Altre informazioni. 5. Data d'invio dell'avviso. 6. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. B. Procedure aperte 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. 2. Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. 3. Luogo di esecuzione. 4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative. b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa. c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6. All'occorrenza soppressione delle varianti. 7. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio. 8. a) Denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso. b) Termine ultimo per la richiesta di tali documenti. c) All'occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per tali documenti. 9. a) Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte. b) Data, ora e luogo dell'apertura. 10. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste. 11. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 12. All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare. 14. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta. 15. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine d'importanza. I criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri. 16. Altre informazioni. 17. Data d'invio del bando. 18. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. C. Procedure ristrette 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. 2. Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. 3. Luogo di esecuzione. 4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative. b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa. c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte. 7. Eventuale divieto di varianti. 8. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio. 9. Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 10. a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata. b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione. c) Indirizzo al quale vanno inviate. d) Lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte. 11. Termine entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte. 12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste. 13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare. 14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare offerte. 15. Altre informazioni. 16. Data d'invio del bando. 17. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. D. Procedure negoziate 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. 2. Categoria del servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. 3. Luogo di esecuzione. 4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative. b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa. c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte. 7. Eventuale divieto di varianti. 8. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio. 9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 10. a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata. b) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione. c) Indirizzo al quale vanno inviate. d) Lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte. 11. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste. 12. Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie a valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare. 13. Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice. 14. Altre informazioni. 15. Data d'invio del bando. 16. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 17. Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. E. Appalti aggiudicati 1. Nome ed indirizzo dell'amministrazione. 2. Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 11, paragrafo 3). 3. Categoria del servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. 4. Data d'aggiudicazione dell'appalto. 5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto. 6. Numero di offerte ricevute. 7. Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi. 8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati. 9. Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a terzi. 10. Altre informazioni. 11. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 12. Data d'invio dell'avviso. 13. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 14. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato I B, accordo dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo 16, paragrafo 3). ALLEGATO IV A. Bandi di concorso di progettazione 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e del servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso. 2. Descrizione del progetto. 3. Natura del concorso: aperto o ristretto. 4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti. 5. Nel caso di concorsi ristretti: a) numero previsto di partecipanti; b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati; c) criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti; d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione. 6. Eventuale indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad una particolare professione. 7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti. 8. Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati. 9. Indicazione del fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per l'amministrazione. 10. Se del caso, numero e valore dei premi in palio. 11. Se del caso, indicazione particolareggiata degli importi pagabili a tutti i partecipanti. 12. Indicazione del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali contratti complementari. 13. Altre informazioni. 14. Data d'invio dell'avviso. 15. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. B. Risultati dei concorsi di progettazione 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. 2. Descrizione del progetto. 3. Numero totale dei partecipanti. 4. Numero dei partecipanti esteri. 5. Vincitori del concorso. 6. Se del caso, premi assegnati. 7. Altre informazioni. 8. Riferimento del bando di concorso di progettazione. 9. Data d'invio dell'avviso. 10. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.