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Document 31992L0044

Direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate

OJ L 165, 19.6.1992, p. 27–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 023 P. 45 - 54
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 023 P. 45 - 54

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/07/2003; abrogato da 32002L0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/44/oj

31992L0044

Direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 19/06/1992 pag. 0027 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 23 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 23 pag. 0045


DIRETTIVA 92/44/CEE DEL CONSIGLIO del 5 giugno 1992 sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

vistol il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision-ONP) (4), prevede che il Consiglio adotti, per le linee affittate, condizioni specifiche per la fornitura di una rete aperta;

(2) considerando che nella presente direttiva il concetto di linee affittate comprende l'offerta di una capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete come servizio distinto e non include la commutazione su richiesta ovvero offerte che costituiscano parte di un servizio a commutazione offerto al pubblico;

(3) considerando che, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (5), gli Stati membri che mantengano diritti esclusivi o speciali per la fornitura e la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni adottano le misure necessarie per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni in vigore per l'accesso e l'utilizzazione delle reti; che è necessario armonizzare le caratteristiche da rendere pubbliche specificandone la forma, al fine di facilitare la fornitura di servizi concorrenziali che utilizzano linee affittate tanto all'interno di ciascuno Stato membro quanto tra Stati membri, ed in particolare la fornitura di servizi da parte di imprese, società o persone fisiche con sede in uno Stato membro diverso da quello della società, imprese, o persona fisica a cui i servizi sono destinati;

(4) considerando che, in applicazione del principio di non discriminazione, le linee affittate devono essere offerte e fornite, su richiesta, a tutti gli utenti senza discriminazione;

(5) considerando che il principio di non discriminazione previsto dal trattato si applica, tra l'altro, alla disponibilità dell'accesso tecnico, alle tariffe, alla qualità del servizio, al tempo di fornitura, ad un'equa ripartizione della capacità qualora insufficiente, al tempo di riparazione, alla disponibilità di informazioni riguardanti la rete e di informazioni appartenenti al cliente, fatte salve le disposizioni regolamentari sulla protezione dei dati;

(6) considerando che sono state applicate alcune limitazioni tecniche, in particolare per l'interconnessione di linee affittate tra di esse o tra le stesse e le reti pubbliche di telecomunicazione; che tali limitazioni, che ostacolano l'utilizzazione di linee affittate per la fornitura di servizi concorrenziali, non sono giustificate qualora possano essere sotituite da disposizioni regolamentari meno limitative;

(7) considerando che, conformemente al diritto comunitario l'accesso e l'utilizzazione di linee affittate possono essere limitati soltanto in applicazione dei requisiti fondamentali definiti nella presente direttiva e per tutelare diritti esclusivi o speciali; che tali limitazioni devono essere oggettivamente giustificate, devono rispettare il principio di proporzionalità e non devono essere eccessive rispetto all'obiettivo perseguito; che è necessario specificare l'applicazione di tali requisiti fondamentali riguardo alle linee affittate;

(8) considerando che conformemente alle disposizioni della direttiva 90/388/CEE, che non si applica al servizio telex, alla radiotelefonia mobile, al radioavviso e alle comunicazioni via satellite, gli Stati membri devono revocare tutti i diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazione diversi dai servizi di telefonia vocale, intendendosi per servizio di telefonia vocale la fornitura pubblica commerciale, del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente all'utente di utilizzare apparecchiature connesse al suo punto terminale di rete per comunicazione con un altro punto terminale;

(9) considerando che, sino alle date previste dalla direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri possono, per quanto riguarda i servizi dati a commutazione di pacchetto o di circuito, vietare agli operatori economici di offire al pubblico la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati; che non devono sussistere altre limitazioni all'utilizzazione di linee affittate, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di segnali che non sono originati dall'utente che ha sottoscritto l'offerta della linea affittata, la trasmissione di segnali che non sono destinati al suddetto utente oppure la trasmissione di segnali che non sono originati dal suddetto utente né sono ad esso destinati;

(10) considerando che, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/387/CEE, la definizione su scala comunitaria di interfacce tecniche e di condizioni di accesso armonizzate deve tener conto della definizione di specifiche tecniche comuni basate su norme e specifiche internazionali;

(11) considerando che, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri che mantengono diritti esclusivi o speciali per la realizzazione e la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione devono provvedere a che i richiedenti possano ottenere linee affittate entro periodi di tempo ragionevoli;

(12) considerando che, al fine di permettere l'impiego, in misura sufficiente, delle linee affittate per uso proprio degli utenti, per uso compartito o per fornire servizi a terzi, è necessario che tutti gli Stati membri assicurino al loro interno l'esistenza di un insieme armonizzato su tali linee con punti terminali di rete ben definiti, che consentano di comunicare tanto all'interno di ciascuno Stato membro quanto tra Stati membri; che è quindi necessario determinare quali tipi di linee affittate debbano essere inclusi nell'insieme armonizzato ed entro quale termine, se tali linee ancora non sono disponibili; che, dato il rapido sviluppo tecnologico in questo settore, è necessario istituire una procedura atta ad adeguare e ad ampliare tale insieme di linee;

(13) considerando che, oltre all'insieme minimo armonizzato verranno fornite altre linee affittate in base alla domanda del mercato ed al livello di realizzazione della rete pubblica di telecomunicazioni, e che le altre disposizioni della presente direttiva sono applicabili a dette linee affittate; che comunque deve essere garantito che la fornitura di dette altre linee affittate non deve ostacolare la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate;

(14) considerando che, conformemente al principio di separazione delle funzioni normative da quelle operative nonché in applicazione del principio di sussidiarietà, l'autorità nazionale di regolamentazione di ciascuno Stato membro svolge un ruolo importante nell'attuazione della presente direttiva;

(15) considerando che è necessario adottare procedure comuni di ordinazione nonché procedure di ordinazione unica e di fatturazione unica per incentivare l'impiego delle linee affittate in tutta la Comunità; che ogni forma di cooperazione tra gli organismi di telecomunicazione a tale riguardo deve svolgersi nel rispetto della legislazione comunitaria in materia di concorrenza; che, in particolare, tali procedure devono rispettare il principio di essere orientate ai costi e non devono causare forme di prefissazione dei prezzi e di spartizione del mercato;

(16) considerando che l'espletamento di procedure di ordinazione unica e di fatturazione unica da parte di organismi di telecomunicazione non deve impedire offerte da parte dei fornitori di servizi diversi dagli organismi di telecomunicazione;

(17) considerando che, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/387/CEE, le tariffe per le linee affittate devono rispettare i seguenti principi: devono essere basate su criteri obiettivi e devono rispettare il principio di essere orientate ai costi, tenendo conto di un tempo ragionevole necessario per il riequilibrio; devono essere trasparenti e oggetto di adeguate formalità di pubblicazione, devono essere sufficientemente non globali, conformemente alle norme del trattato in materia di concorrenza, e infine non devono essere discriminatorie e devono garantire la parità di trattamento; che le tariffe per linee affittate fornite da uno o più organismi di telecomunicazione devono essere basate sugli stessi principi; che è preferibile una tariffa basata su un canone di locazione periodico fisso, a meno che i costi non giustifichino l'applicazione di altri tipi di tariffe;

(18) considerando che tutti gli oneri di accesso e di utilizzazione delle linee affittate devono conformarsi ai suddetti principi e alle regole di concorrenza del trattato e devono anche tener conto del principio di equa ripartizione del costo complessivo delle risorse utilizzate nonché della necessità di ottenere un sufficiente tasso di redditività degli investimenti necessario per l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura di telecomunicazione;

(19) considerando che, per garantire l'applicazione dei principi tariffari di cui ai due precedenti considerando gli organismi di telecomunicazione devono adottare un sistema di contabilità adeguato e trasparente, tale da poter essere verificato da esperti in materia e che garantisca una documentazione dettagliata; che tale requisito può essere soddisfatto ad esempio applicando il principio di una completa distribuzione dei costi;

(20) considerando che, affinché la Commissione possa controllare in modo efficace l'applicazione della presente direttiva, è necessario che gli Stati membri le comunichino l'autorità nazionale di regolamentazione competente per l'attuazione della direttiva e le relative informazioni da essa richieste;

(21) considerando che il comitato ONP istituito dagli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE dovrebbe svolgere un ruolo decisivo ai fini dell'applicazione della presente direttiva;

(22) considerando che le vertenze tra utenti ed organismi di telecomunicazione circa la fornitura di linee affittate sono di norma risolte tra le parti in causa; che deve essere possibile, per le parti, deferire la controversia all'autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione ove lo si reputi necessario, senza che ciò pregiudichi la normale applicazione degli articoli 169 e 170 e delle regole di concorrenza del trattato;

(23) considerando che è necessario istituire una procedura specifica per esaminare se, in determinati casi, non sia opportuno prorogare le scadenze fissate dalla presente direttiva per la fornitura di un insieme minimo di linee affittate e per l'applicazione di un adeguato sistema di calcolo dei costi;

(24) considerando che la presente direttiva non si applica a linee affittate con un punto terminale di rete situato al di fuori del territorio della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto La presente direttiva riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle linee affittate fornite ad utenti su reti pubbliche di telecomunicazione nonché la disponibilità in tutta la Comunità di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate.

Articolo 2

Definizioni 1. Ai fini della presente direttiva, valgono, laddove applicabili, le definizioni contenute nelle direttiva 90/387/CEE.

2. Inoltre, ai fini della presente direttiva, si intende per:

- linee affittate: le infrastrutture di telecomunicazione fornite nel contesto della costituzione, dello sviluppo e dell'esercizio della rete pubblica di telecomunicazione che offrano una capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete, esclusa la commutazione su richiesta (funzioni di commutazione che l'utente può controllare nell'ambito della fornitura della linea affittata);

- comitato ONP: il comitato di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE;

- utenti: gli utenti finali e i fornitori di servizi, ivi inclusi gli organismi di telecomunicazione che forniscono servizi che sono o possono essere forniti anche da altri;

- autorità nazionale di regolamentazione: l'organismo o gli organismi di ciascuno Stato membro, giuridicamente e funzionalmente indipendenti dagli organismi di telecomunicazione, incaricati, tra l'altro, dallo Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione contemplate dalla presente direttiva;

- semplice rivendita di capacità: la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata;

- procedura comune di ordinazione: una procedura di ordinazione per la fornitura di linee affittate all'interno della Comunità che assicuri l'uniformità per tutti gli organismi di telecomunicazione riguardo alle informazioni che l'utente e gli organismi di telecomunicazione devono fornire nonché riguardo alle modalità di presentazione di tali informazioni;

- ordinazione unica: un sistema mediante il quale l'utente che desideri ordinare all'interno della Comunità varie linee affittate fornite da più di un organismo di telecomunicazione può effettuare un'ordinazione in un'unica sede e presso un solo organismo di telecomunicazione;

- fatturazione unica: un sistema mediante il quale la fatturazione e il pagamento per linee affittate all'interno della Comunità, fornite da più organismi di telecomunicazione ad uno stesso utente possono essere effettuati dall'utente in un'unica sede presso un solo organismo di telecomunicazione.

Articolo 3

Disponibilità delle informazioni 1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che riguardano le offerte di linee affittate e che vertono sulle caratteristiche tecniche, le tariffe, le condizioni di fornitura e di utilizzazione, le licenze e le condizioni di autorizzazione e di dichiarazione ed i requisiti, per l'allacciamento delle apparecchiature terminali siano pubblicate secondo il modello contenuto nell'allegato I. Eventuali modifiche delle offerte esistenti saranno pubblicate appena possibile e, sempre che l'autorità nazionale di regolamentazione non decida diversamente, al più tardi due mesi prima della loro entrata in vigore.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere pubblicate in modo che gli utenti possano accedervi facilmente. Nelle Gazzette ufficiali nazionali deve esser fatto riferimento alla pubblicazione di tali informazioni.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 1o gennaio 1993 - nonché successivamente in caso di modifiche - le modalità secondo cui sono rese disponibili tali informazioni; la Commissione pubblicherà periodicamente un corrispondente riferimento.

3. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni su offerte di nuovi tipi di linee affittate vengano pubblicate appena possibile e al più tardi due mesi prima della disponibilità del nuovo tipo di linea.

Articolo 4

Informazione sulle condizioni di fornitura Le condizioni di fornitura che devono essere pubblicate ai sensi dell'articolo 3 comprendono quanto meno:

- informazioni sulla proposta di ordinazione;

- il termine di fornitura normale, ossia il periodo - decorrente dal giorno in cui l'utente ha fatto una richiesta vincolante di una linea affittata - entro il quale sono state messe a disposizione degli utenti l'80 % di tutte le linee affittate di uno stesso tipo.

Il calcolo di questi termini viene effettuato in base ai reali termini di forniture registrati durante un periodo di tempo recente di congrua durata; in esso non si deve tener conto dei casi in cui siano stati gli utenti a chiedere ritardi dei tempi di consegna; per nuovi tipi di linee affittate si pubblica invece il termine di fornitura previsto;

- il periodo contrattuale, ossia l'indicazione della durata del contratto prevista in linea generale e del periodo contrattuale minimo che l'utente è obbligato ad accettare;

- il tempo normale di riparazione, ossia il periodo di tempo - decorrente dal momento in cui il guasto viene comunicato all'apposito servizio dell'organismo di telecomunicazione - entro il quale l'80 % di tutte le linee affittate di uno stesso tipo è stato rimesso in servizio, notificandolo, se del caso, agli utenti; per nuovi tipi di linee affittate sarà pubblicato invece il tempo di riparazione previsto; qualora vengano offerte differenti classi di qualità di riparazione per uno stesso tipo di linea affittata, saranno pubblicati i corrispondenti tempi normali di riparazione;

- le modalità di rimborso.

Articolo 5

Condizioni per la cessazione delle offerte Gli Stati membri garantiscono che le offerte esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo; può essere decisa la cessazione di un'offerta soltanto previa consultazione degli utenti interessati. Fatti salvi altri diritti di ricorso, previsti dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri garantiscono che gli utenti possano adire l'autorità nazionale di regolamentazione qualora essi non accettino la data di cessazione dell'offerta decisa dall'organismo di telecomunicazione.

Articolo 6

Condizioni di accesso e di utilizzazione e requisiti fondamentali 1. Fatti salvi gli articoli 2 e 3 della direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri provvedono affinché le eventuali limitazioni all'accesso alle linee affittate e alla loro utilizzazione siano introdotte unicamente per rispettare i requisiti fondamentali, compatibili con il diritto comunitario, e siano imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione con atti normativi.

Non deve essere introdotta né mantenuta alcuna restrizione tecnica per il collegamento di linee affittate fra di esse né fra le stesse e le reti pubbliche di telecomunicazione.

2. Nel caso in cui l'accesso e l'utilizzazione delle linee affittate siano limitati sulla base dei requisiti fondamentali, gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti disposizioni nazionali indichino su quali requisiti fondamentali, di cui al paragrafo 3, sono basate tali limitazioni.

3. I requisiti fondamentali specificati nell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 90/387/CEE si applicano alle linee affittate come segue:

a) Sicurezza del funzionamento della rete

Un organismo di telecomunicazione può adottare le seguenti misure intese a salvaguardare la sicurezza del funzionamento della rete per tutto il tempo in cui sussista una situazione d'emergenza:

- l'interruzione del servizio,

- la limitazione del servizio,

- il diniego di accesso al servizio.

Nel presente contesto per situazione di emergenza si intende un caso eccezionale di forza maggiore, ad esempio condizioni metereologiche eccezionali, alluvioni, fulmini o incendi, scioperi o serrate, guerre, operazioni militari, disordini civili.

In caso di situazione di emergenza l'organismo di telecomunicazione si adopera per garantire la continuità del servizio per tutti gli utenti. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi di telecomunicazione comunichino immediatamente agli utenti e all'autorità nazionale di regolamentazione l'inizio e la fine della situazione di emergenza, nonché la natura e il grado delle restrizioni temporanee del servizio.

b) Mantenimento dell'integrità della rete

L'utente ha diritto a un servizio del tutto trasparente in conformità alle specifiche del punto terminale di rete, che possa essere utilizzato in modo non strutturato a suo piacimento, ad esempio nel caso in cui non siano imposti o vietati determinati canali non è ammessa nessuna limitazione dell'utilizzazione di linee affittate per motivi attinenti al mantenimento dell'integrità della rete, fintantoché sono rispettate le condizioni di accesso per quanto riguarda l'apparecchiatura terminale.

c) Interfunzionalità dei servizi

Fatte salve le disposizioni degli articoli 3, paragrafo 5 e 5 paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE, non può essere applicata, per motivi di interfunzionalità dei servizi, nessuna restrizione all'utilizzazione di una linea affittata, qualora siano rispettate le condizioni di accesso per l'apparecchiatura terminale.

d) Protezione dei dati

Per quanto riguarda la protezione dei dati, gli Stati membri possono limitare l'utilizzazione delle linee affittate solo nella misura necessaria per garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni di legge nel settore della protezione dei dati compresi quelli personali, della riservatezza dell'informazione trasmessa o archiviata e della vita privata, conformemente alla legislazione comunitaria.

4. Condizioni di accesso per l'apparecchiatura terminale

Si ritengono soddisfatte le condizioni di accesso per l'apparecchiatura terminale qualora essa sia conforme ai requisiti di omologazione stabiliti per il suo collegamento al punto terminale di rete relativo al tipo di linea affittata in questione, conformemente alla direttiva 91/263/CEE (6).

Qualora un'apparecchiatura terminale non sia o non sia più conforme a tali requisiti, la fornitura della linea affittata può essere interrotta fino a che l'apparecchiatura stessa non sia stata disconnessa dal punto terminale della rete.

Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo di telecomunicazione informi immediatamente l'utente dell'interruzione adducendone i relativi motivi. La fornitura della linea affittata sarà ripristinata non appena l'utente abbia provveduto affinché l'apparecchiatura terminale non conforme sia stata disconnessa dal punto terminale della rete.

Articolo 7

Fornitura di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche tecniche armonizzate 1. Gli Stati membri provvedono a che i loro organismi di telecomunicazione forniscano, separatamente o congiuntamente, un insieme minimo di linee affittate conformemente all'allegato II, al fine di garantire un'offerta armonizzata in tutta la Comunità.

2. Se le linee affittate conformi alle norma dell'allegato II non sono ancora disponibili, gli Stati membri provvedono a che, tali tipi di linee affittate vengano realizzati entro i termini che risultano dall'applicazione dell'articolo 15.

3. Le modifiche necessarie per adeguare l'allegato II agli sviluppi tecnici e all'evoluzione del mercato compresa l'eventuale soppressione di alcuni tipi di linee affittate sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 10 della direttiva 90/387/CEE, tenendo conto del livello di sviluppo della rete nazionale.

4. La fornitura di altre linee affittate oltre quelle dell'insieme minimo di linee affittate che devono essere fornite dagli Stati membri non deve ostare alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate.

Articolo 8

Controllo dell'autorità nazionale di regolamentazione 1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione stabilisca la procedura per decidere, caso per caso e nel più breve tempo possibile, se autorizzare o meno gli organismi di telecomunicazione a prendere misure quali il rifiuto di fornire una linea affittata, l'interruzione di tale fornitura o la riduzione della disponibilità delle prestazioni delle linee affittate in base al presunto mancato rispetto delle condizioni di utilizzo da parte degli utenti. Tale procedura può inoltre prevedere la possibilità che l'autorità nazionale di regolamentazione autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di utilizzazione.

Gli Stati membri provvedono affinché tale procedura garantisca un procedimento decisionale trasparente in cui vengano presi in debita considerazione i diritti delle parti. La decisione deve essere presa dopo aver offerto la possibilità ad entrambe le parti di esporre i propri argomenti del caso. La decisione deve essere debitamente motivata e notificata alle parti entro una settimana dalla sua adozione; essa non è esecutoria prima di essere notificata agli interessati.

Questa disposizione non pregiudica il diritto delle parti in causa di adire un tribunale.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione provvede affinché gli organismi di telecomunicazione rispettino il principio della non discriminazione quando utilizzano le reti pubbliche di telecomunicazione per fornire servizi che sono o possono essere forniti anche da altri fornitori di servizi. Qualora gli organismi di telecomunicazione utilizzino linee affittate per la fornitura di servizi che non sono coperti da diritti speciali e/o esclusivi, lo stesso tipo di linee affittate deve essere fornito alle stesse condizioni ad altri utilizzatori che ne facciano richiesta.

3. Qualora, in risposta a una richiesta particolare, un organismo di telecomunicazione ritenga che non sia ragionevole fornire una linea affittata applicando le tariffe e le condizioni di fornitura pubblicate, deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione per modificare dette condizioni nel caso in questione.

Articolo 9

Procedure comuni di ordinazione e di fatturazione 1. Gli Stati membri si adoperano affinché, entro il 31 dicembre 1992 e in conformità delle regole di concorrenza formali e sostanziali previste dal trattato nonché in consultazione con gli utenti, vengano introdotte:

- una procedura comune di ordinazione per le linee affittate in tutta la Comunità;

- una procedura di ordinazione unica per le linee affittate, da applicare su richiesta dell'utente;

- una procedura di fatturazione unica per le linee affittate, da applicare su richiesta dell'utente; tale procedura deve prevedere che nella fattura destinata all'utente siano indicati separatamente tutti gli elementi di prezzo afferenti alle linee affittate nazionali e le rispettive quote riguardanti le linee affittate internazionali fornite dagli organismi di telecomunicazione interessati.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un anno dall'applicazione della presente direttiva i risultati conseguiti in relazione alle procedure previste al paragrafo 1. Tali risultati saranno esaminati dal comitato ONP.

Articolo 10

Principi tariffari e di calcolo dei costi 1. Gli Stati membri provvedono affinché le tariffe per le linee affittate siano basate sul principio di essere orientate ai costi e su quello della trasparenza, conformemente alle disposizioni seguenti:

a) le tariffe devono essere indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall'utente;

b) le tariffe devono contenere normalmente i seguenti elementi:

- una quota iniziale di allacciamento;

- un canone di locazione periodico, cioè un elemento tariffario fisso.

Gli eventuali altri elementi tariffari devono essere trasparenti e basati su criteri obiettivi;

c) le tariffe devono essere applicate alle risorse fornite tra i punti terminali di rete tramite i quali l'utente accede alle linee affittate.

Per linee affittate fornite da più di un organismo di telecomunicazione possono essere applicate tariffe di semicircuito, ossia da un punto terminale di rete ad un ipotetico punto a metà circuito.

2. Gli Stati membri provvedono a che i loro organismi di telecomunicazione approntino e applichino, entro il 31 dicembre 1993, un adeguato sistema di calcolo dei costi ai fini dell'applicazione del paragrafo 1.

Fatte salve le disposizioni del terzo comma, tale sistema contiene gli elementi che seguono:

a) i costi delle linee affittate devono in particolare inglobare i costi diretti sostenuti dagli organismi di telecomunicazione per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione di tali linee nonché per la commercializzazione e la fatturazione;

b) i costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti a linee affittate o ad altre attività, vengono imputati come segue:

i) se possibile, le categorie di costi comuni sono imputate in base all'analisi diretta della loro origine;

ii) se tale analisi non è possibile, esse sono imputate sulla base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribubili o imputabili; tale legame indiretto deve basarsi su strutture di costi analoghe;

iii) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate ai servizi forniti in forza di diritti speciali o esclusivi, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.

Dopo il 31 dicembre 1993 non possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi salvo se risultano adeguati all'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e se la loro applicazione da parte dell'organismo di telecomunicazione è stata ammessa dall'autorità nazionale di regolamentazione, previa informazione della Commissione anteriormente alla loro applicazione.

3. L'autorità nazionale di regolamentazione tiene a disposizione della Commissione e le sottopone, su richiesta, informazioni adeguatamente dettagliate sui sistemi di calcolo dei costi applicati dagli organismi di telecomunicazione ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 11

Notificazioni e relazioni 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 1o gennaio 1993, il nome dell'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 2, quarto trattino.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione procura che siano rese disponibili statistiche, almeno per ciascun anno civile, che illustrino i risultati ottenuti nell'ambito delle condizioni di fornitura pubblicate ai sensi dell'articolo 3, in particolare per quanto concerne i tempi di consegna e di riparazione. Tali relazioni devono essere inviate alla Commissione entro 5 mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono.

L'autorità nazionale di regolamentazione tiene a disposizione della Commissione e le sottopone, su richiesta, i dati relativi ai casi in cui è stato limitato l'accesso o l'utilizzazione di linee affittate, in particolare a motivo della presunta violazione di diritti speciali o esclusivi oppure della semplice rivendita di capacità, indicando le misure prese e le relative motivazioni.

Articolo 12

Procedura di conciliazione Fatti salvi:

a) ogni azione che la Commissione o uno Stato membro possa intentare ai sensi del trattato, in particolare degli articoli 169 o 170;

b) i diritti di chi invochi la procedura di cui ai punti da 1 a 5 del presente articolo, degli organismi di telecomunicazione interessati o di qualunque altra persona in forza del diritto nazionale applicabile, nonché un eventuale accordo concluso tra le parti per la soluzione delle questioni,

l'utente potrá avvalersi della seguente procedura di conciliazione:

1) L'utente che ritenga di essere stato o di poter essere leso da infrazioni alla presente direttiva, in particolare per quanto concerne le linee intracomunitarie affittate, ha il diritto di ricorrere alla o alle autorità nazionali di regolamentazione.

2) Se non è possibile addivenire a un accordo a livello nazionale, la parte lesa può ricorrere alla procedura di cui ai punti 3 e 4 mediante notifica scritta alla autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione.

3) Se ritiene, a seguito della notifica di cui al punto 2, che vi siano i presupposti per un riesame, l'autorità nazionale di regolamentazione o la Commissione può rinviare il caso al comitato ONP.

4) Nel caso di cui al punto 3 il presidente del comitato ONP avvia il seguente procedimento se è convinto che tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale siano stati fatti:

a) Egli costituisce quanto prima un gruppo di lavoro composto almeno di due membri del comitato e da un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, oltre al presidente stesso o ad un altro funzionario della Commissione da questi designato. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma entro 10 giorni. Il presidente può decidere, su proposta di qualsiasi componente del gruppo di lavoro, di sollecitare la consulenza di al massimo altre due persone in qualità di esperti.

b) Il gruppo di lavoro offre alla parte che ricorre a questo procedimento, alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri e agli organismi di telecomunicazione interessati, la possibilità di presentare osservazioni orali o scritte.

c) Il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti interessate. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP sui risultati di questa procedura.

5) Le parti che ricorrono a questa procedura sostengono i costi della loro partecipazione.

Articolo 13

Differimento di taluni adempimenti 1. Gli Stati membri che non possono o che prevedono di non potere conformarsi alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1 o 2 o dell'articolo 10, paragrafi 1 o 2, comunicano alla Commissione i relativi motivi.

2. Il differimento degli adempimenti di cui all'articolo 7, paragrafi 1 o 2 può essere accettato soltanto nei casi in cui lo Stato membro interessato possa dimostrare che la situazione reale di sviluppo della sua rete pubblica di telecomunicazione o le condizioni della domanda sono tali che l'osservanza degli obblighi previsti da detto articolo imporrebbe un onere eccessivo all'organismo di telecomunicazione nazionale.

3. Il differimento degli adempimenti di cui all'articolo 10, paragrafi 1 o 2, può essere accettato soltanto nei casi in cui lo Stato membro interessato può dimostrare che l'osservanza della disposizione in oggetto imporrebbe un onere eccessivo all'organismo di telecomunicazione interessato.

4. Lo Stato membro interessaro comunica alla Commissione il termine entro cui ritiene di poter conformarsi alle disposizioni e le misure da esso previste per rispettare tale termine.

5. La Commissione, ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 1, informa lo Stato membro se e fino a quale data ritiene che la situazione particolare dello Stato interessato giustifichi, in base ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3, il differimento dell'attuazione, da parte dello stesso, dell'articolo 7, paragrafi 1 o 2 o dell'articolo 10, paragrafo 1 o 2.

6. Non può essere concesso alcun differimento ai sensi del paragrafo 2 se l'inadempienza al disposto dell'articolo 7 è dovuta ad attività di organismi di telecomunicazione dello Stato membro interessato riguardanti settori concorrenziali ai sensi del diritto comunitario.

Articolo 14

La Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio una prima volta non oltre tre anni dopo l'applicazione della presente direttiva. La relazione si baserà tra l'altro sulle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione e al comitato ONP. In caso di necessità possono essere proposte nella relazione altre disposizioni per la piena attuazione degli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 5 giugno 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

(1) GU n. C 58 del 7. 3. 1991, pag. 10. (2) GU n. C 305 del 25. 11. 1991, pag. 61 e decisione del 13 maggio 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 30. (4) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1. (5) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10. (6) Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità (GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1).

ALLEGATO I

PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE LINEE AFFITTATE CHE DEVONO ESSERE FORNITE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della presente direttiva devono essere presentate secondo il modello indicato in appresso.

A. Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche comprendono le caratteristiche fisiche ed elettriche nonché le specifiche tecniche e di prestazione particolareggiate vigenti per il punto terminale di rete, fatta salva la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1). Deve essere fatto chiaro riferimento alle norme tecniche applicate.

B. Tariffe

Nelle tariffe devono essere inclusi le quote iniziali di allacciamento, i canoni periodici ed altre quote. Se le tariffe sono differenziate, per esempio sul piano della qualità del servizio o in base al numero di linee affittate fornite a un utente (forniture forfettarie), lo si dovrà menzionare.

C. Condizioni

Nelle condizioni di fornitura devono essere indicati almeno gli elementi precisati all'articolo 4, paragrafo 1.

D. Autorizzazioni

Le informazioni sui requisiti, le procedure e/o le condizioni per la concessione di autorizzazioni devono fornire un quadro completo di tutti i fattori che influiscono sulle condizioni di utilizzazione stabilite per le linee affittate. Esse devono comprendere, se del caso, quanto segue:

1) una chiara descrizione delle categorie di servizi per le quali devono essere seguite le procedure di autorizazzione e per le quali l'utente della linea affittata o i suoi clienti devono attenersi alle condizioni di autorizzazione;

2) informazioni sul carattere delle condizioni di autorizzazione, in particolare se l'autorizzazione è di tipo generale che non richiede una specifica registrazione e/o autorizzazione oppure se le condizioni di autorizzazione richiedono una singola e specifica registrazione e/o autorizzazione;

3) la chiara indicazione del tempo di validità dell'autorizzazione, ivi inclusa l'eventuale data di rinegoziazione;

4) le condizioni derivanti dall'applicazione dei requisiti fondamentali, conformemente all'articolo 6;

5) altri obblighi che gli Stati membri possono imporre agli utenti di linee affittate in conformità della direttiva 90/388/CEE per quanto concerne servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, richiedenti l'accettazione di condizioni di permanenza, disponibilità o di qualità del servizio;

6) un chiaro riferimento alle condizioni riguardanti l'applicazione del divieto di fornire servizi per i quali sono stati mantenuti diritti speciali e/o esclusivi da parte dello Stato membro interessato, conformemente al diritto comunitario;

7) un elenco di tutti i documenti contenenti condizioni di autorizzazione che lo Stato membro impone agli utenti di linee affittate utilizzate per la fornitura di servizi a terzi.

E. Condizioni per l'allacciamento di apparecchiature terminali

Le informazioni sulle condizioni per l'allacciamento comprendono un panorama completo dei requisiti a cui le apparecchiature terminali da collegare alla linea affittata in questione devono sottostare ai sensi della direttiva 91/263/CEE.

(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 90/230/CEE della Commissione (GU n. L 128 del 18. 5. 1990, pag. 15).

ALLEGATO II

INSIEME MINIMO DI LINEE AFFITTATE CON CARATTERISTICHE TECNICHE ARMONIZZATE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 7 DA FORNIRE QUANTO PRIMA E AL PIÙ TARDI ALLA DATA DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA

Tipo di linea affitata Caratteristiche tecniche (1) Specifica d'interfaccia Specifica di prestazioni A larghezza di banda vocale di qualità ordinaria analogica 2 o 4 fili CCITT M. 1040 A larghezza di banda vocale di qualità speciale analogica 2 o 4 fili CCITT M. 1020/M. 1025 Numerica a 64 kbit/s CCITT G. 703 (2) Raccomandazioni della serie CCITT G. 800 Numerica a 2 048 kbit/s

non strutturata CCITT G. 703 Raccomandazioni della serie CCITT G. 800 Numerica a 2 048 kbit/s

strutturata CCITT G. 703 e G. 704

(esclusa sezione 5) (3) Raccomandazioni della serie CCITT G. 800

supervisione in esercizio (4)

(1) Le raccomandazioni CCITT citate si riferiscono alla versione 1988. L'ETSI è stata invitata a proseguire i lavori sulle norme in materia di linee affittate.

(2) Per la maggior parte delle applicazioni ci si sta orientando verso le specifiche G. 703. Per un periodo transitorio, la fornitura di linee affittate può essere effettuata applicando altre specifiche d'interfaccia, basate su X.21 o X.21 (bis) invece che G. 703.

(3) Con verifica periodica di ridondanza conformemente a CCITT G. 706.

(4) La supervisione durante l'esercizio può facilitare una migliore manutenzione da parte dell'organizzazione delle telecomunicazioni.

Le specifiche corrispondenti ai tipi di linee affittate indicati in tabella si applicano anche ai punti terminali di rete (NTP), conformemente alla definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 90/387/CEE.

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