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Document 31992L0043
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
GU L 206 del 22.7.1992, p. 7–50
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Gazzetta ufficiale n. L 206 del 22/07/1992 pag. 0007 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 11 pag. 0114
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 11 pag. 0114
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato; considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992)(4) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali; considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane; considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione; considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione; considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno Stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito; considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(5), dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente; considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti; considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria; considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata; considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario è responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata; considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità; considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche; considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva; considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni; considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva; considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine; considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio; considerando che dovrà essere creato un comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario; considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene; considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Definizioni Articolo 1 Ai fini della presente direttiva si intende per a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i). b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali. c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2: i) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; ovvero ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; ovvero iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea. Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I. d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I. e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2. Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando - la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione, - la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e - lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i). f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico. g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2: i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione. Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V. h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II. i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2; Lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando - i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene, - l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e - esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine. j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata. k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione. l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato. m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento. n) Il comitato: il comitato stabilito a norma dell'articolo 20. Articolo 2 1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. 2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie Articolo 3 1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete "Natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE. 2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1. 3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10. Articolo 4 1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11. L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21. 2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie. Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5 % del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio. L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21. 3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva. 4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti. 5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4. Articolo 5 1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti. 2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria. 3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito. 4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2. Articolo 6 1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti. 2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. 3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. 4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Articolo 7 Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore. Articolo 8 1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1. 2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure. 3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro. 4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4. 5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione. 6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse. Articolo 9 La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi. Articolo 10 Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche. Articolo 11 Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari. Tutela delle specie Articolo 12 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di: a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale; d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo. 2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva. 3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo. 4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione. Articolo 13 1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di: a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale; b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva. 2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo. Articolo 14 1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. 2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente: - prescrizioni relative all'accesso a determinati settori, - il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni, - la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo, - l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione, - l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote, - la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari, - l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale, - la valutazione dell'effetto delle misure adottate. Articolo 15 Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquilità delle popolazioni di tali specie, e in particolare: a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a); b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b). Articolo 16 1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b): a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà; c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente; d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il comitato. 3. Le informazioni dovranno indicare: a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati; b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione; c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse; d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione; e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti. Informazione Articolo 17 1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico. 2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. 3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal comitato. Ricerca Articolo 18 1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità. 2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca. Procedure di modifica degli allegati Articolo 19 Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Comitato Articolo 20 La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Articolo 21 1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 2. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Disposizioni complementari Articolo 22 Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri: a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato; b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al comitato per informazione; c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali. Disposizioni finali Articolo 23 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 24 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo Marques Cunha (1) GU n. C 247 del 21. 9. 1988, pag. 3 e GU n. C 195 del 3. 8. 1990, pag. 1. (2) GU n. C 75 del 20. 3. 1991, pag. 12. (3) GU n. C 31 del 6. 2. 1991, pag. 25. (4) GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/244/CEE (GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 41). ALLEGATO I TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE Interpretazione >SPAZIO PER TABELLA> Il segno "×" che combina più codici indica tipi di habitat che si trovano associati. Ad esempio, 35.2 × 64.1 - Prati aperti di Corynephorus e Agrostis (35.2), delle dune continentali (64.1). Il segno "*" significa: tipi di habitat prioritari. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONI ALOFITICHE Acque marine e ambienti a marea >SPAZIO PER TABELLA> Scogliere marittime e spiagge ghiaiose >SPAZIO PER TABELLA> Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali >SPAZIO PER TABELLA> Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici >SPAZIO PER TABELLA> Steppe continentali alofile e gissofile >SPAZIO PER TABELLA> DUNE MARITTIME E CONTINENTALI Dune marittime delle rive atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico >SPAZIO PER TABELLA> Dune marittime delle coste mediterranee >SPAZIO PER TABELLA> Dune continentali, antiche e decalcificate >SPAZIO PER TABELLA> HABITAT D'ACQUA DOLCE Acque stagnanti >SPAZIO PER TABELLA> Acque correnti Tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative >SPAZIO PER TABELLA> LANDE E PERTICAIE TEMPERATE >SPAZIO PER TABELLA> PERTICAIE SCLEROFILLE (MATORRAL) Submediterranee e temperate >SPAZIO PER TABELLA> Matorral arborescenti mediterranei >SPAZIO PER TABELLA> Perticaie termo-mediterranee e pre-steppiche >SPAZIO PER TABELLA> Phrygane >SPAZIO PER TABELLA> FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI Terreni erbosi naturali >SPAZIO PER TABELLA> Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli >SPAZIO PER TABELLA> Foreste sclerofile utilizzate come terreni di pascolo ("dehesas") >SPAZIO PER TABELLA> Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte >SPAZIO PER TABELLA> Terreni erbosi mesofili >SPAZIO PER TABELLA> TORBIERE ALTE E TORBIERE BASSE Torbiere acide di sfagni >SPAZIO PER TABELLA> Paludi basse calcaree >SPAZIO PER TABELLA> HABITAT ROCCIOSI E GROTTE Ghiaioni rocciosi >SPAZIO PER TABELLA> Vegetazione casmofitica dei pendii rocciosi >SPAZIO PER TABELLA> Altri habitat rocciosi >SPAZIO PER TABELLA> FORESTE Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario Foreste dell'Europa temperata >SPAZIO PER TABELLA> Foreste mediterranee caducifoglie >SPAZIO PER TABELLA> Foreste sclerofille mediterranee >SPAZIO PER TABELLA> Foreste di conifere alpine e subalpine >SPAZIO PER TABELLA> Foreste di conifere mediterranee di montagna >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE Interpretazione a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione. b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate: - con il nome della specie o della sottospecie - o con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon. L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere. c) Simboli L'asterisco "*" davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria. La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato IV. Quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa né all'allegato IV né all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V). a) ANIMALI VERTEBRATI MAMMIFERI INSECTIVORA Talpidae Galemys pyrenaicus CHIROPTERA Rhinolophidae Rhinolophus blasii Rhinolophus euryale Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Rhinolophus mehelyi Vespertilionidae Barbastella barbastellus Miniopterus schreibersi Myotis bechsteini Myotis blythi Myotis capaccinii Myotis dasycneme Myotis emarginatus Myotis myotis RODENTIA Sciuridae Spermophilus citellus Castoridae Castor fiber Microtidae Microtus cabrerae *Microtus oeconomus arenicola CARNIVORA Canidae *Canis lupus (Popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39o parallelo) Ursidae *Ursus arctos Mustelidae Lutra lutra Mustela lutreola Felidae Lynx lynx *Lynx pardina Phocidae Halichoerus grypus (V) *Monachus monachus Phoca vitulina (V) ARTIODACTYLA Cervidae *Cervus elaphus corsicanus Bovidae Capra aegagrus (Popolazioni naturali) *Capra pyrenaica pyrenaica Ovis ammon musimon (Popolazioni naturali - Corsica e Sardegna) Rupicapra rupicapra balcanica *Rupicapra ornata CETACEA Tursiops truncatus Phocoena phocoena RETTILI TESTUDINATA Testudinidae Testudo hermanni Testudo graeca Testudo marginata Cheloniidae *Caretta caretta Emydidae Emys orbicularis Mauremys caspica Mauremys leprosa SAURIA Lacertidae Lacerta monticola Lacerta schreiberi Gallotia galloti insulanagae *Gallotia simonyi Podarcis lilfordi Podarcis pityusensis Scincidae Chalcides occidentalis Gekkonidae Phyllodactylus europaeus OPHIDIA Colubridae Elaphe quatuorlineata Elaphe situla Viperidae *Vipera schweizeri Vipera ursinii ANFIBI CAUDATA Salamandridae Chioglossa lusitanica Mertensiella luschani *Salamandra salamandra aurorae Salamandrina terdigitata Triturus cristatus Proteidae Proteus anguinus Plethodontidae Speleomantes ambrosii Speleomantes flavus Speleomantes genei Speleomantes imperialis Speleomantes supramontes ANURA Discoglossidae Bombina bombina Bombina variegata Discoglossus jeanneae Discoglossus montalentii Discoglossus sardus *Alytes muletensis Ranidae Rana latastei Pelobatidae *Pelobates fuscus insubricus PESCI PETROMYZONIFORMES Petromyzonidae Eudontomyzon spp. (o) Lampetra fluviatilis (V) Lampetra planeri (o) Lethenteron zanandrai (V) Petromyzon marinus (o) ACIPENSERIFORMES Acipenseridae *Acipenser naccarii *Acipenser sturio ATHERINIFORMES Cyprinodontidae Aphanius iberus (o) Aphanius fasciatus (o) *Valencia hispanica SALMONIFORMES Salmonidae Hucho hucho (Popolazioni naturali) (V) Salmo salar (tranne nelle acque marine) (V) Salmo marmoradus (o) Salmo macrostigma (o) Coregonidae *Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord) CYPRINIFORMES Cyprinidae Alburnus vulturius (o) Alburnus albidus (o) Anaecypris hispanica Aspius aspius (o) Barbus plebejus (V) Barbus meridionalis (V) Barbus capito (V) Barbus comiza (V) Chalcalburnus chalcoides (o) Chondrostoma soetta (o) Chondrostoma polylepis (o) Chondrostoma genei (o) Chondrostoma lusitanicum (o) Chondrostoma toxostoma (o) Gobio albipinnatus (o) Gobio uranoscopus (o) Iberocypris palaciosi (o) *Ladigesocypris ghigii (o) Leuciscus lucomonis (o) Leuciscus souffia (o) Phoxinellus spp. (o) Rutilus pigus (o) Rutilus rubilio (o) Rutilus arcasii (o) Rutilus macrolepidotus (o) Rutilus lemmingii (o) Rutilus friesii meidingeri (o) Rutilus alburnoides (o) Rhodeus sericeus amarus (o) Scardinius graecus (o) Cobitidae Cobitis conspersa (o) Cobitis larvata (o) Cobitis trichonica (o) Cobitis taenia (o) Misgurnis fossilis (o) Sabanejewia aurata (o) PERCIFORMES Percidae Gymnocephalus schraetzer (V) Zingel spp. [(o) tranne Zingelasper e Zingel zingel (V)] Gobiidae Pomatoschistus canestrini (o) Padogobius panizzai (o) Padogobius nigricans (o) CLUPEIFORMES Clupeidae Alosa spp. (V) SCORPAENIFORMES Cottidae Cottus ferruginosus (o) Cottus petiti (o) Cottus gobio (o) SILURIFORMES Siluridae Silurus aristotelis (V) INVERTEBRATI ARTROPODI CRUSTACEA Decapoda Austropotamobius pallipes (V) INSECTA Coleoptera Buprestis splendens *Carabus olympiae Cerambyx cerdo Cucujus cinnaberinus Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Limoniscus violaceus (o) Lucanus cervus (o) Morimus funereus (o) *Osmoderma eremita *Rosalia alpina Lepidoptera *Callimorpha quadripunctata (o) Coenonympha oedippus Erebia calcaria Erebia christi Eriogaster catax Euphydryas aurinia (o) Graellsia isabellae (V) Hypodryas maturna Lycaena dispar Maculinea nausithous Maculinea teleius Melanagria arge Papilio hospiton Plebicula golgus Mantodea Apteromantis aptera Odonata Coenagrion hylas (o) Coenagrion mercuriale (o) Cordulegaster trinacriae Gomphus graslinii Leucorrhina pectoralis Lindenia tetraphylla Macromia splendens Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii Orthoptera Baetica ustulata MOLLUSCHI GASTROPODA Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula Discula leacockiana Discula tabellata Discus defloratus Discus guerinianus Elona quimperiana Geomalacus maculosus Geomitra moniziana Helix subplicata Leiostyla abbreviata Leiostyla cassida Leiostyla corneocostata Leiostyla gibba Leiostyla lamellosa Vertigo angustior (o) Vertigo genesii (o) Vertigo geyeri (o) Vertigo moulinsiana (o) BIVALVIA Unionoida Margaritifera margaritifera (V) Unio crassus b) PIANTE PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy BLECHNACEAE Woodwardia radicans (L.) Sm. DICKSONIACEAE Culcita macrocarpa C. Presl DRYOPTERIDACEAE *Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. HYMENOPHYLLACEAE Trichomanes speciosum Willd. ISOETACEAE Isoetes boryana Durieu Isoetes malinverniana Ces. & De Not. MARSILEACEAE Marsilea batardae Launert Marsilea quadrifolia L. Marsilea strigosa Willd. OPHIOGLOSSACEAE Botrychium simplex Hitchc. Ophioglossum polyphyllum A. Braun GYMNOSPERMAE PINACEAE *Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei ANGIOSPERMAE ALISMATACEAE Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Luronium natans (L.) Raf. AMARYLLIDACEAE Leucojum nicaeense Ard. Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley Narcissus calcicola Mendonça Narcissus cyclamineus DC. Narcissus fernandesii G. Pedro Narcissus humilis (Cav.) Traub *Narcissus nevadensis Pugsley Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandes Narcissus scaberulus Henriq. Narcissus triandrus (Salisb.) D. A. Webb subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb. Narcissus viridiflorus Schousboe BORAGINACEAE *Anchusa crispa Viv. *Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes Myosotis lusitanica Schuster Myosotis rehsteineri Wartm. Myosotis retusifolia R. Afonso Omphalodes kuzinskyana Willk. *Omphalodes littoralis Lehm. Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci *Symphytum cycladense Pawl. CAMPANULACEAE Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. *Campanula sabatia De Not. Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva Jasione lusitanica A. DC. CARYOPHYLLACEAE *Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter Arenaria provincialis Chater & Halliday Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter Dianthus marizii (Samp.) Samp. Dianthus rupicola Biv. *Gypsophila papillosa P. Porta Herniaria algarvica Chaudri Herniaria berlengiana (Chaudhri) Franco *Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei gamis Herniaria maritima Link Moehringia tommasinii Marches. Petrocoptis grandiflora Rothm. Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart. Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas Silene cintrana Rothm. *Silene hicesiae Brullo & Signorello Silene hifacensis Rouy ex Willk. *Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. Silene longicilia (Brot.) Otth. Silene mariana Pau *Silene orphanidis Boiss. *Silene rothmaleri Pinto da Silva *Silene velutina Pourret ex Loisel. CHENOPODIACEAE *Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott *Kochia saxicola Guss. *Salicornia veneta Pignatti & Lausi CISTACEAE Cistus palhinhae Ingram Halimium verticillatum (Brot.) Sennen Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday Helianthemum caput-felis Boiss. *Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira COMPOSITAE *Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter *Artemisia granatensis Boiss. *Aster pyrenaeus Desf. ex DC. *Aster sorrentinii (Tod) Lojac. *Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. *Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal *Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler *Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal *Centaurea balearica J. D. Rodriguez *Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday *Centaurea citricolor Font Quer Centaurea corymbosa Pourret Centaurea gadorensis G. Bianca *Centaurea horrida Badaro *Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. Centaurea kartschiana Scop. *Centaurea lactiflora Halacsy Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál *Centaurea niederi Heldr. *Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. *Centaurea pinnata Pau Centaurea pulvinata (G. Bianca) G. Bianca Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál Centaurea vicentina Mariz *Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. Crepis granatensis (Willk.) B. Bianca & M. Cueto Erigeron frigidus Boiss. ex DC. Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd. *Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. *Jurinea fontqueri Cuatrec. *Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. Leontodon boryi Boiss. *Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link Ligularia sibirica (L.) Cass. Santolina impressa Hoffmanns. & Link Santolina semidentata Hoffmanns. & Link *Senecio elodes Boiss. ex DC. Senecio nevadensis Boiss. & Reuter CONVOLVULACEAE *Convolvulus argyrothamnus Greuter *Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles CRUCIFERAE Alyssum pyrenaicum Lapeyr. Arabis sadina (Samp.) P. Cout. *Biscutella neustriaca Bonnet Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. Boleum asperum (Pers.) Desvaux Brassica glabrescens Poldini Brassica insularis Moris *Brassica macrocarpa Guss. Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva *Coincya rupestris Rouy *Coronopus navasii Pau Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo *Diplotaxis siettiana Maire Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm. Erucastrum palustre (Pirona) Vis. *Iberis arbuscula Runemark Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva *Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo Sisymbrium supinum L. CYPERACEAE *Carex panormitana Guss. Eleocharis carniolica Koch DIOSCOREACEAE *Borderea chouardii (Gaussen) Heslot DROSERACEAE Aldrovanda vesiculosa L. EUPHORBIACEAE *Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann Euphorbia transtagana Boiss. GENTIANACEAE *Centaurium rigualii Esteve Chueca *Centaurium somedanum Lainz Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet Gentianella angelica (Pugsley) E. F. Warburg GERANIACEAE *Erodium astragaloides Boiss. & Reuter Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco *Erodium rupicola Boiss. GRAMINEAE Avenula hackelii (Henriq.) Holub Bromus grossus Desf. ex DC. Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb. Festuca duriotagana Franco & R. Afonso Festuca elegans Boiss. Festuca henriquesii Hack. Festuca sumilusitanica Franco & R. Afonso Gaudinia hispanica Stace & Tutin Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub Puccinellia pungens (Pau) Paunero *Stipa austroitalica Martinovsky *Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz *Stipa veneta Moraldo GROSSULARIACEAE *Ribes sardum Martelli HYPERICACEAE *Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson JUNCACEAE Juncus valvatus Link LABIATAE Dracocephalum austriacum L. *Micromeria taygetea P. H. Davis Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy *Nepeta sphaciotica P. H. Davis Origanum dictamnus L. Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga Sideritis javalambrensis Pau Sideritis serrata Cav. ex Lag. Teucrium lepicephalum Pau Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday *Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. *Thymus cephalotos L. LEGUMINOSAE Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra *Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge *Astragalus aquilanus Anzalone Astragalus centralpinus Braun-Blanquet *Astragalus maritimus Moris Astragalus tremolsianus Pau *Astragalus verrucosus Moris *Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. Genista dorycnifolia Font Quer Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco *Ononis hackelii Lange Trifolium saxatile All. *Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez LENTIBULARIACEAE Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper LILIACEAE Allium grosii Font Quer *Androcymbium rechingeri Greuter *Asphodelus bento-rainhae P. Silva Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm. *Muscari gussonei (Parl.) Tod. LINACEAE *Linum muelleri Moris LYTHRACEAE *Lythrum flexuosum Lag. MALVACEAE Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. NAJADACEAE Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt ORCHIDACEAE *Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. Cypripedium calceolus L. Liparis loeselii (L.) Rich. *Ophrys lunulata Parl. PAEONIACEAE Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. Paeonia parnassica Tzanoudakis Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis PALMAE Phoenix theophrasti Greuter PLANTAGINACEAE Plantago algarbiensis Samp. Plantago almogravensis Franco PLUMBAGINACEAE Armeria berlengensis Daveau *Armeria helodes Martini & Pold Armeria negleta Girard Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld *Armeria rouyana Daveau Armeria soleirolii (Duby) Godron Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco *Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco Limonium multiflorum Erben *Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana *Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. POLYGONACEAE Polygonum praelongum Coode & Cullen Rumex rupestris Le Gall PRIMULACEAE Androsace mathildae Levier Androsace pyrenaica Lam. *Primula apennina Widmer Primula palinuri Petagna Soldanella villosa Darracq. RANUNCULACEAE *Aconitum corsicum Gayer Adonis distorta Ten. Aquilegia bertolonii Schott Aquilegia kitaibelii Schott *Aquilegia pyrenaica D. C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano *Consolida samia P. H. Davis Pulsatilla patens (L.) Miller *Ranunculus weyleri Mares RESEDACEAE *Reseda decursiva Forssk. ROSACEAE Potentilla delphinensis Gren. & Godron RUBIACEAE *Galium litorale Guss. *Galium viridiflorum Boiss. & Reuter SALICACEAE Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco SANTALACEAE Thesium ebracteatum Hayne SAXIFRAGACEAE Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb Saxifraga florulenta Moretti Saxifraga hirculus L. Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. SCROPHULARIACEAE Antirrhinum charidemi Lange Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandes *Euphrasia genargentea (Feoli) Diana Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Linaria algarviana Chav. Linaria coutinhoi Valdés *Linaria ficalhoana Rouy Linaria flava (Poiret) Desf. *Linaria hellenica Turrill *Linaria ricardoi Cout. *Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo Linaria tonzigii Lona Odontites granatensis Boiss. Verbascum litigiosum Samp. Veronica micrantha Hoffmanns. & Link *Veronica oetaea L.-A. Gustavson SELAGINACEAE *Globularia stygia Orph. ex Boiss. SOLANACEAE *Atropa baetica Willk. THYMELAEACEAE Daphne petraea Leybold *Daphne rodriguezii Texidor ULMACEAE Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. UMBELLIFERAE *Angelica heterocarpa Lloyd Angelica palustris (Besser) Hoffm. *Apium bermejoi Llorens Apium repens (Jacq.) Lag. Athamanta cortiana Ferrarini *Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. *Bupleurum kakiskalae Greuter Eryngium alpinum L. *Eryngium viviparum Gay *Laserpitium longiradium Boiss. *Naufraga balearica Constans & Cannon *Oenanthe conioides Lange Petagnia saniculifolia Guss. Rouya polygama (Desf.) Coincy *Seseli intricatum Boiss. Thorella verticillatinundata (Thore) Brig. VALERIANACEAE Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot VIOLACEAE *Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Mares & Vigineix Piante inferiori BRYOPHYTA Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o) *Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill (o) Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. (o) Dichelyma capillaceum (With.) Myr. (o) Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o) Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o) Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. (o) Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o) Mannia triandra (Scop.) Grolle (o) *Marsupella profunda Lindb. (o) Meesia longiseta Hedw. (o) Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o) Orthotrichum rogeri Brid. (o) Petalophyllum ralfsii Nees & Goot. ex Lehm. (o) Riccia breidleri Jur. ex Steph. (o) Riella helicophylla (Mont.) Hook. (o) Scapania massolongi (K. Muell.) K. Muell. (o) Sphagnum pylaisii Brid. (o) Tayloria rudolphiana (Gasrov) B. & G. (o) SPECIE PER LA MACARONESIA PTERIDOPHYTA HYMENOPHYLLACEAE Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis DRYOPTERIDACEAE *Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl. ISOETACEAE Isoetes azorica Durieu & Paiva MARSILIACEAE *Marsilea azorica Launert & Paiva ANGIOSPERMAE ASCLEPIADACEAE Caralluma burchardii N. E. Brown *Ceropegia chrysantha Svent. BORAGINACEAE Echium candicans L. fil. *Echium gentianoides Webb & Coincy Myosotis azorica H. C. Watson Myosotis maritima Hochst. in Seub. CAMPANULACEAE *Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer Musschia aurea (L. f.) DC. *Musschia wollastonii Lowe CAPRIFOLIACEAE *Sambucus palmensis Link CARYOPHYLLACEAE Spergularia azorica (Kindb.) Lebel CELASTRACEAE Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb. CHENOPODIACEAE Beta patula Ait. CISTACEAE Cistus chinamadensis Banares & Romero *Helianthemum bystropogophyllum Svent. COMPOSITAE Andryala crithmifolia Ait. *Argyranthemum lidii Humphries Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump. Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries *Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis Atractylis preauxiana Schultz. Calendula maderensis DC. Cheirolophus duranii (Burchard) Holub Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen Cirsium latifolium Lowe Helichrysum gossypinum Webb Helichrysum oligocephala (Svent. & Bzamw.) *Lactuca watsoniana Trel. *Onopordum nogalesii Svent. *Onopordum carduelinum Bolle *Pericallis hadrosoma Svent. Phagnalon benettii Lowe Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt Sventenia bupleuroides Font Quer *Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth CONVOLVULACEAE *Convolvulus caput-medusae Lowe *Convolvulus lopez-socasii Svent. *Convolvulus massonii A. Dietr. CRASSULACEAE Aeonium gomeraense Praeger Aeonium saundersii Bolle Aichryson dumosum (Lowe) Praeg. Monanthes wildpretii Banares & Scholz Sedum brissemoretii Raymond-Hamet CRUCIFERAE *Crambe arborea Webb ex Christ Crambe laevigata DC. ex Christ *Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. *Parolinia schizogynoides Svent. Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe CYPERACEAE Carex malato-belizii Raymond DIPSACACEAE Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes ERICACEAE Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb EUPHORBIACEAE *Euphorbia handiensis Burchard Euphorbia lambii Svent. Euphorbia stygiana H. C. Watson GERANIACEAE *Geranium maderense P. F. Yeo GRAMINEAE Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Phalaris maderensis (Menezes) Menezes LABIATAE *Sideritis cystosiphon Svent. *Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle Sideritis infernalis Bolle Sideritis marmorea Bolle Teucrium abutiloides L'Hér Teucrium betonicum L'Hér LEGUMINOSAE *Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. Anthyllis lemanniana Lowe *Dorycnium spectabile Webb & Berthel *Lotus azoricus P. W. Ball Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis *Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al. *Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. *Teline salsoloides Arco & Acebes. Vicia dennesiana H. C. Watson LILIACEAE *Androcymbium psammophilum Svent. Scilla maderensis Menezes Semele maderensis Costa LORANTHACEAE Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw MYRICACEAE *Myrica rivas-martinezii Santos. OLEACEAE Jasminum azoricum L. Picconia azorica (Tutin) Knobl. ORCHIDACEAE Goodyera macrophylla Lowe PITTOSPORACEAE *Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait. PLANTAGINACEAE Plantago malato-belizii Lawalree PLUMBAGINACEAE *Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze Limonium dendroides Svent. *Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding *Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan POLYGONACEAE Rumex azoricus Rech. fil. RHAMNACEAE Frangula azorica Tutin ROSACEAE *Bencomia brachystachya Svent. Bencomia sphaerocarpa Svent. *Chamaemeles coriacea Lindl. Dendriopterium pulidoi Svent. Marcetella maderensis (Born.) Svent. Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco Sorbus maderensis (Lowe) Docle SANTALACEAE Kunkeliella subsucculenta Kammer SCROPHULARIACEAE *Euphrasia azorica Wats Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub. *Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer Odontites holliana (Lowe) Benth. Sibthorpia peregrina L. SELAGINACEAE *Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel *Globularia sarcophylla Svent. SOLANACEAE *Solanum lidii Sunding UMBELLIFERAE Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel Chaerophyllum azoricum Trelease Ferula latipinna Santos Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm. Monizia edulis Lowe Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. Sanicula azorica Guthnick ex Seub. VIOLACEAE Viola paradoxa Lowe Piante inferiori BRYOPHYTA *Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. (o) *Thamnobryum fernandesii Sergio (o) ALLEGATO III CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie) A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito. b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale. c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino. d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione. B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale. b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino. c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie. d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione. C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi. D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B. FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali 1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria. 2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri: a) il valore relativo del sito a livello nazionale; b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità; c) la superficie totale del sito; d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito; e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione. ALLEGATO IV SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate: - con il nome della specie o della sottospecie, oppure - con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon. L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia. a) ANIMALI VERTEBRATI MAMMIFERI INSECTIVORA Erinaceidae Erinaceus algirus Soricidae Crocidura canariensis Talpidae Galemys pyrenaicus MICROCHIROPTERA Tutte le specie RODENTIA Gliridae Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus Sciuridae Citellus citellus Sciurus anomalus Castoridae Castor fiber Cricetidae Cricetus cricetus Microtidae Microtus cabrerae Microtus oeconomus arenicola Zapodidae Sicista betulina Hystricidae Hystrix cristata CARNIVORA Canidae Canis lupus (ad eccezione delle popolazioni spagnole a nord del Duero e delle popolazioni greche a nord del 39° parallelo) Ursidae Ursus arctos Mustelidae Lutra lutra Mustela lutreola Felidae Felis silvestris Lynx lynx Lynx pardina Phocidae Monachus monachus ARTIODACTYLA Cervidae Cervus elaphus corsicanus Bovidae Capra aegagrus (Popolazioni naturali) Capra pyrenaica pyrenaica Ovis ammon musimon (Popolazioni naturali - Corsica e Sardegna) Rupicapra rupicapra balcanica Rupicapra ornata CETACEA Tutte le specie RETTILI TESTUDINATA Testudinidae Testudo hermanni Testudo graeca Testudo marginata Cheloniidae Caretta caretta Chelonia mydas Lepidochelys kempii Eretmochelys imbricata Dermochelyidae Dermochelys coriacea Emydidae Emys orbicularis Mauremys caspica Mauremys leprosa SAURIA Lacertidae Algyroides fitzingeri Algyroides marchi Algyroides moreoticus Algyroides nigropunctatus Lacerta agilis Lacerta bedriagae Lacerta danfordi Lacerta dugesi Lacerta graeca Lacerta horvathi Lacerta monticola Lacerta schreiberi Lacerta trilineata Lacerta viridis Gallotia atlantica Gallotia galloti Gallotia galloti insulanagae Gallotia simonyi Gallotia stehlini Ophisops elegans Podarcis erhardii Podarcis filfolensis Podarcis hispanica atrata Podarcis lilfordi Podarcis melisellensis Podarcis milensis Podarcis muralis Podarcis peloponnesiaca Podarcis pityusensis Podarcis sicula Podarcis taurica Podarcis tiliguerta Podarcis wagleriana Scincidae Ablepharus kitaibelli Chalcides bedriagai Chalcides occidentalis Chalcides ocellatus Chalcides sexlineatus Chalcides viridianus Ophiomorus punctatissimus Gekkonidae Cyrtopodion kotschyi Phyllodactylus europaeus Tarentola angustimentalis Tarentola boettgeri Tarentola delalandii Tarentola gomerensis Agamidae Stellio stellio Chamaeleontidae Chamaeleo chamaeleon Anguidae Ophisaurus apodus OPHIDIA Colubridae Coluber caspius Coluber hippocrepis Coluber jugularis Coluber laurenti Coluber najadum Coluber nummifer Coluber viridiflavus Coronella austriaca Eirenis modesta Elaphe longissima Elaphe quatuorlineata Elaphe situla Natrix natrix cetti Natrix natrix corsa Natrix tessellata Telescopus falax Viperidae Vipera ammodytes Vipera schweizeri Vipera seoanni (tranne le popolazioni spagnole) Vipera ursinii Vipera xanthina Boidae Eryx jaculus ANFIBI CAUDATA Salamandridae Chioglossa lusitanica Euproctus asper Euproctus montanus Euproctus platycephalus Salamandra atra Salamandra aurorae Salamandra lanzai Salamandra luschani Salamandrina terdigitata Triturus carnifex Triturus cristatus Triturus italicus Triturus karelinii Triturus marmoratus Proteidae Proteus anguinus Plethodontidae Speleomantes ambrosii Speleomantes flavus Speleomantes genei Speleomantes imperialis Speleomantes italicus Speleomantes supramontes ANURA Discoglossidae Bombina bombina Bombina variegata Discoglossus galganoi Discoglossus jeanneae Discoglossus montalentii Discoglossus pictus Discoglossus sardus Alytes cisternasii Alytes muletensis Alytes obstetricans Ranidae Rana arvalis Rana dalmatina Rana graeca Rana iberica Rana italica Rana latastei Rana lessonae Pelobatidae Pelobates cultripes Pelobates fuscus Pelobates syriacus Bufonidae Bufo calamita Bufo viridis Hylidae Hyla arborea Hyla meridionalis Hyla sarda PESCI ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Acipenser naccarii Acipenser sturio ATHERINIFORMES Cyprinodontidae Valencia hispanica CYPRINIFORMES Cyprinidae Anaecypris hispanica PERCIFORMES Percidae Zingel asper SALMONIFORMES Coregonidae Coregonus oxyrhynchus (Popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord) INVERTEBRATI ARTROPODI INSECTA Coleoptera Buprestis splendens Carabus olympiae Cerambyx cerdo Cucujus cinnaberinus Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus Osmoderma eremita Rosalia alpina Lepidoptera Apatura metis Coenonympha hero Coenonympha oedippus Erebia calcaria Erebia christi Erebia sudetica Eriogaster catax Fabriciana elisa Hypodryas maturna Hyles hippophaes Lopinga achine Lycaena dispar Maculinea arion Maculinea nausithous Maculinea teleius Melanagria arge Papilio alexanor Papilio hospiton Parnassius apollo Parnassius mnemosyne Plebicula golgus Proserpinus proserpina Zerynthia polyxena Mantodea Apteromantis aptera Odonata Aeshna viridis Cordulegaster trinacriae Gomphus graslinii Leucorrhina albifrons Leucorrhina caudalis Leucorrhina pectoralis Lindenia tetraphylla Macromia splendens Ophiogomphus cecilia Oxygastra curtisii Stylurus flavipes Sympecma braueri Orthoptera Baetica ustulata Saga pedo ARACHNIDA Araneae Macrothele calpeiana MOLLUSCHI GASTROPODA Prosobranchia Patella feruginea Stylommatophora Caseolus calculus Caseolus commixta Caseolus sphaerula Discula leacockiana Discula tabellata Discula testudinalis Discula turricula Discus defloratus Discus guerinianus Elona quimperiana Geomalacus maculosus Geomitra moniziana Helix subplicata Leiostyla abbreviata Leiostyla cassida Leiostyla corneocostata Leiostyla gibba Leiostyla lamellosa BIVALVIA Anisomyaria Lithophaga lithophaga Pinna nobilis Unionoida Margaritifera auricularia Unio crassus ECHINODERMATA Echinoidea Centrostephanus longispinus b) PIANTE L'allegato IV b) contiene tutte le specie vegetali menzionate nell'allegato II b)(1) più quelle qui di seguito menzionate. PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE Asplenium hemionitis L. ANGIOSPERMAE AGAVACEAE Dracaena draco (L.) L. AMARYLLIDACEAE Narcissus longispathus Pugsley Narcissus triandrus L. BERBERIDACEAE Berberis maderensis Lowe CAMPANULACEAE Campanula morettiana Reichenb. Physoplexis comosa (L.) Schur. CARYOPHYLLACEAE Moehringia fontqueri Pau COMPOSITAE Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries Helichrysum sibthorpii Rouy Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman Santolina elegans Boiss. ex DC. Senecio caespitosus Brot. Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal CRUCIFERAE Murbeckiella sousae Rothm. EUPHORBIACEAE Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter GESNERIACEAE Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. Ramonda serbica Pancic IRIDACEAE Crocus etruscus Parl. Iris boissieri Henriq. Iris marisca Ricci & Colasante LABIATAE Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire Teucrium charidemi Sandwith Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link Thymus villosus L. subsp. villosus L. LILIACEAE Androcymbium europeum (Lange) K. Richter Bellevalia hackelli Freyn Colchicum corsicum Baker Colchicum cousturieri Greuter Fritillaria conica Rix Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy. Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix Fritillaria obliqua Ker-Gawl. Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass. Scilla beirana Samp. Scilla odorata Link ORCHIDACEAE Ophrys argolica Fleischm. Orchis scopulorum Simsmerh. Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard PRIMULACEAE Androsace cylindrica DC. Primula glaucescens Moretti Primula spectabilis Tratt. RANUNCULACEAE Aquilegia alpina L. SAPOTACEAE Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe SAXIFRAGACEAE Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. Saxifraga portosanctana Boiss. Saxifraga presolanensis Engl. Saxifraga valdensis DC. Saxifraga vayredana Luizet SCROPHULARIACEAE Antirrhinum lopesianum Rothm. Lindernia procumbens (Krocker) Philcox SOLANACEAE Mandragora officinarum L. THYMELAEACEAE Thymelaea broterana P. Cout. UMBELLIFERAE Bunium brevifolium Lowe VIOLACEAE Viola athois W. Becker Viola cazorlensis Gandoger Viola delphinantha Boiss. (1) Ad eccezione delle Bryophyta dell'allegato II b). ALLEGATO V SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate: - con il nome della specie o della sottospecie oppure - con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon. L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere. a) ANIMALI VERTEBRATI MAMMIFERI CARNIVORA Canidae Canis aureus Canis lupus (Popolazioni spagnole a nord del Duero e popolazioni greche a nord del 39° parallelo) Mustelidae Martes martes Mustela putorius Phocidae Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV Viverridae Genetta genetta Herpestes ichneumon DUPLICIDENTATA Leporidae Lepus timidus ARTIODACTYLA Bovidae Capra ibex Capra pyrenaica (ad eccezione di Capra pyrenaica pyrenaica) Rupicapra rupicapra (ad eccezione di Rupicapra rupicapra balcanica) ANFIBI ANURA Ranidae Rana esculenta Rana perezi Rana ridibunda Rana temporaria PESCI PETROMYZONIFORMES Petromyzonidae Lampetra fluviatilis Lethenteron zanandrai ACIPENSERIFORMES Acipenseridae Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV SALMONIFORMES Salmonidae Thymallus thymallus Coregonus spp. (tranne Coregonus oxyrhynchus - popolazione anadrome in alcuni settori del Mare del Nord) Hucho hucho Salmo salar (soltanto in acque dolci) Cyprinidae Barbus spp. PERCIFORMES Percidae Gymnocephalus schraetzer Zingel zingel CLUPEIFORMES Clupeidae Alosa spp. SILURIFORMES Siluridae Silurus aristotelis INVERTEBRATI COELENTERATA CNIDARIA Corallium rubrum MOLLUSCA GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA Helicidae Helix pomatia BIVALVIA - UNIONOIDA Margaritiferidae Margaritifera margaritifera Unionidae Microcondylaea compressa Unio elongatulus ANNELIDA HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE Hirudinidae Hirudo medicinalis ARTHROPODA CRUSTACEA - DECAPODA Astacidae Astacus astacus Austropotamobius pallipes Austropotamobius torrentium Scyllaridae Scyllarides latus INSECTA - LEPIDOPTERA Saturniidae Graellsia isabellae b) PIANTE ALGAE RHODOPHYTA CORALLINACEAE Lithothamnium coralloides Crouan frat. Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin LICHENES CLADONIACEAE Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain. BRYOPHYTA MUSCI LEUCOBRYACEAE Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. SPHAGNACEAE Sphagnum L. spp. (tranne Sphagnum pylasii Brid.) PTERIDOPHYTA Lycopodium spp. ANGIOSPERMAE AMARYLLIDACEAE Galanthus nivalis L. Narcissus bulbocodium L. Narcissus juncifolius Lagasca COMPOSITAE Arnica montana L. Artemisia eriantha Ten Artemisia genipi Weber Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout. CRUCIFERAE Alyssum pintodasilvae Dunley. Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet GENTIANACEAE Gentiana lutea L. IRIDACEAE Iris lusitanica Ker-Gawler LABIATAE Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber LEGUMINOSAE Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. transmontana Franco Ulex densus Welw. ex Webb. LILIACEAE Lilium rubrum Lmk Ruscus aculeatus L. PLUMBAGINACEAE Armeria sampaioi (Bernis) Nieto Feliner ROSACEAE Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout. SCROPHULARIACEAE Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes Euphrasia mendonçae Samp. Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC. Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link Scrophularia sublyrata Brot. COMPOSITAE Leuzea rhaponticoides Graells ALLEGATO VI METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHÉ MODALITÀ DI TRASPORTO VIETATI a) Mezzi non selettivi MAMMIFERI - Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi - Magnetofoni - Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire - Fonti luminose artificiali - Specchi e altri mezzi accecanti - Mezzi di illuminazione di bersagli - Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche - Esplosivi - Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso - Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso - Balestre - Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti - Uso di gas o di fumo - Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce PESCI - Veleno - Esplosivi b) Modalità di trasporto - Aeromobili - Veicoli a motore in movimento