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Document 31991R3834

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3834/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che adegua, a decorrere dal 1ºluglio 1991, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

OJ L 361, 31.12.1991, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3834/oj

31991R3834

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3834/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che adegua, a decorrere dal 1ºluglio 1991, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

Gazzetta ufficiale n. L 361 del 31/12/1991 pag. 0013 - 0015


REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3834/91 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1991 che adegua, a decorrere dal 1o luglio 1991, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3830/91 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

visto l'allegato XI dello statuto che fissa le modalità d'applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 1991;

considerando che, in attesa di una decisione del Consiglio sulla proposta della Commissione che stabilisce a decorrere dal 1o ottobre 1990 i coefficienti correttori applicabili in Germania alle retribuzioni ed alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre a titolo provvisorio adattare i coefficienti esistenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1o luglio 1991:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi mensili di base è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi Scatti 1 2 3 4 5 6 7 8 A 1 392 296 413 136 433 976 454 816 475 656 496 496 A 2 348 134 368 020 387 906 407 792 427 678 447 564 A 3 / LA 3 288 318 305 712 323 106 340 500 357 894 375 288 392 682 410 076 A 4 / LA 4 242 219 255 795 269 371 282 947 296 523 310 099 323 675 337 251 A 5 / LA 5 199 698 211 528 223 358 235 188 247 018 258 848 270 678 282 508 A 6 / LA 6 172 573 181 989 191 405 200 821 210 237 219 653 229 069 238 485 A 7 / LA 7 148 550 155 942 163 334 170 726 178 118 185 510 A 8 / LA 8 131 380 136 680 B 1 172 573 181 989 191 405 200 821 210 237 219 653 229 069 238 485 B 2 149 521 156 531 163 541 170 551 177 561 184 571 191 581 198 591 B 3 125 418 131 247 137 076 142 905 148 734 154 563 160 392 166 221 B 4 108 475 113 530 118 585 123 640 128 695 133 750 138 805 143 860 B 5 96 961 101 053 105 145 109 237 C 1 110 645 115 105 119 565 124 025 128 485 132 945 137 405 141 865 C 2 96 231 100 321 104 411 108 501 112 591 116 681 120 771 124 861 C 3 89 773 93 275 96 777 100 279 103 781 107 283 110 785 114 287 C 4 81 109 84 396 87 683 90 970 94 257 97 544 100 831 104 118 C 5 74 794 77 858 80 922 83 986 D 1 84 523 88 219 91 915 95 611 99 307 103 003 106 699 110 395 D 2 77 069 80 351 83 633 86 915 90 197 93 479 96 761 100 043 D 3 71 732 74 802 77 872 80 942 84 012 87 082 90 152 93 222 D 4 67 634 70 408 73 182 75 956

b) - all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 5 742 FB » è sostituito da « 5 937 FB »,

- all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 7 395 FB » è sostituito da « 7 646 FB »,

- all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII dello stesso, l'importo « 13 210 FB » è sostituito da « 13 659 FB »,

- all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 6 608 FB » è sostituito da « 6 833 FB ».

Articolo 2

Con effetto al 1o luglio 1991, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Categorie Gruppi Classi 1 2 3 4 I 184 185 207 000 229 815 252 630 A II 133 678 146 703 159 728 172 753 III 112 334 117 340 122 346 127 352 B IV 107 917 118 479 129 041 139 603 V 84 764 90 351 95 938 101 525 C VI 80 615 85 362 90 109 94 856 VII 72 155 74 609 77 063 79 517 D VIII 65 216 69 057 72 898 76 739 IX 62 804 63 680 64 556 65 432

Articolo 3

Con effetto al 1o luglio 1991 l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è stabilito:

- a 3 564 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,

- a 5 463 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate al 1o luglio 1991 sono calcolate, a decorrere da tale data, sulla base della tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1o luglio 1991, la data « 1o luglio 1990 » figurante all'articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data « 1o luglio 1991 ».

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 1991, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nei paesi qui appresso sono fissati come segue:

Grecia 93,4

Italia (tranne Varese) 108,8

Berlino 110,9 (3)

2. Con effetto al 1o luglio 1991 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso, sono stabiliti come segue (*):

Belgio 100,0

Danimarca 124,2

Germania (tranne Berlino) 95,1 (1)

Berlino 107,5 (1)

Karlsruhe 96,9

Grecia 80,8

Spagna 108,7

Francia 107,0

Irlanda 93,0

Italia (tranne Varese) 104,1

Varese 108,6

Lussemburgo 100,0

Paesi Bassi 83,5

Portogallo 92,8

Regno Unito (tranne Culham) 108,6

Culham 98,8

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (4) restano applicabili.

Articolo 7

Con effetto al 1o luglio 1991, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella qui appresso:

Per il funzionario

avente diritto

agli assegni familiari Per il funzionario

non avente diritto

agli assegni familiari dal 1o al

15o giorno a partire dal

16o giorno dal 1o al

15o giorno a partire dal

16o giorno FB per giorno di calendario A 1 - A 3 e LA 3 2 315 1 091 1 591 913 A 4 - A 8 e LA 4 - LA 8

e categoria B 2 247 1 018 1 525 796 Altri gradi 2 038 949 1 312 656

Articolo 8

Con effetto al 1o luglio 1991, le indennità per servizi continui od avvicendati di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (5), sono fissate a 10 329, 15 589, 17 044 e 23 238 FB.

Articolo 9

Con effetto al 1o luglio 1991, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (6), si applica il coefficiente 3,696033.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) Cifra provvisoria.

(*) Con riserva delle rettifiche che potrebbero intervenire a seguito della verifica quinquennale dei coefficienti correttori per il periodo 1. 1. 1986 - 31. 12. 1990. (4) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 (GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1). (6) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3736/90 (GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1).

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