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Document 31991R1893

    Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

    GU L 169 del 29.6.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1893/oj

    31991R1893

    Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

    Gazzetta ufficiale n. L 169 del 29/06/1991 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0017
    edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0017


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1893/91 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che, fermo restando il principio della soppressione degli obblighi di servizio pubblico, lo specifico interesse pubblico dei servizi di trasporto può giustificare il fatto che in questo settore si applichi la nozione di servizio pubblico;

    considerando che, per conformarsi al principio dell'autonomia commerciale delle imprese di trasporto, è opportuno stabilire, nel quadro di un contratto concluso tra le autorità competenti di uno Stato membro e l'impresa, le modalità inerenti alla prestazione dei servizi in questione;

    considerando che, per la fornitura di taluni servizi o nell'interesse di talune categorie sociali di passeggeri, è opportuno che gli Stati membri possano conservare la possibilità di mantenere o di imporre taluni obblighi di servizio pubblico;

    considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1191/69 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3572/90 (5), per adeguarne il campo di applicazione e stabilire le norme generali applicabili ai contratti di servizio pubblico,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1191/69 è modificato come segue:

    1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 1

    1. Il presente regolamento si applica alle imprese di trasporto che forniscono servizi nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

    Gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le imprese la cui attività è limitata esclusivamente alla fornitura di servizi urbani, extraurbani o regionali.

    2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

    - "servizi urbani ed extraurbani", servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano e quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e la rispettiva periferia;

    - "servizi regionali", servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze di trasporto di una regione.

    3. Le competenti autorità degli Stati membri sopprimono gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico, definiti dal presente regolamento, imposti nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

    4. Per garantire servizi di trasporto sufficienti tenendo conto segnatamente dei fattori sociali, ambientali e di assetto del territorio o per offrire particolari condizioni tariffarie a favore di determinate categorie di passeggeri le competenti autorità degli Stati membri possono concludere contratti di servizio pubblico con un'impresa di trasporto. Le condizioni e le modalità di tali contratti sono definite nella sezione V.

    5. Tuttavia, le competenti autorità degli Stati membri possono mantenere o imporre gli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 per i servizi urbani, extraurbani e regionali di trasporto di passeggeri. Le condizioni e le modalità, compresi i metodi di compensazione, sono definiti nelle sezioni II, III e IV.

    Quando un'impresa di trasporto svolge contemporaneamente servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ed altre attività, i servizi pubblici devono formare oggetto di sezioni distinte che rispondano come minimo ai seguenti requisiti:

    a) separazione di conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio e ripartizione delle relative quote di patrimonio in base alle norme contabili vigenti;

    b) spese bilanciate dalle entrate di esercizio e dai versamenti dei poteri pubblici, senza possibilità di trasferimento da o verso altri settori d'attività dell'impresa.

    6. Inoltre le autorità competenti di uno Stato membro possono non applicare i paragrafi 3 e 4, nel settore dei trasporti di passeggeri, alle tariffe ed alle condizioni di trasporto imposti a favore di una o più categorie sociali particolari. »

    2) L'articolo 10, paragrafo 2 è soppresso.

    3) L'articolo 11, paragrafo 3 è soppresso.

    4) La sezione V è sostituita dal testo seguente:

    « SEZIONE V

    Contratti di servizio pubblico

    Articolo 14

    1. Per "contratto di servizio pubblico" s'intende un contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un'impresa di trasporto allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti.

    In particolare il contratto di servizio pubblico può comprendere:

    - servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;

    - servizi di trasporto complementari;

    - servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi;

    - adeguamenti dei servizi alle reali esigenze.

    2. Il contratto di servizio pubblico comprende tra l'altro i seguenti punti:

    a) le caratteristiche dei servizi offerti, segnatamente le norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;

    b) il prezzo delle prestazioni che formano oggetto del contratto, che si aggiunge alle entrate tariffarie o comprende dette entrate, come pure le modalità delle relazioni finanziarie tra le due parti;

    c) le norme relative alle clausole addizionali e alle modifiche del contratto, segnatamente per tener conto dei mutamenti imprevedibili;

    d) il periodo di validità del contratto;

    e) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto.

    3. I mezzi finanziari utilizzati per la fornitura di servizi di trasporto che formano oggetto di un contratto di servizio pubblico possono appartenere all'impresa o essere messi a sua disposizione.

    4. L'impresa che desidera metter fine o apportare modifiche sostanziali ad un servizio di trasporto che essa fornisce alla collettività in modo continuo e regolare e che non è coperto dal contratto o dall'obbligo di servizio pubblico ne informa le autorità competenti dello Stato membro con un preavviso di almeno tre mesi.

    Le autorità competenti possono rinunciare a questa informazione.

    Questa disposizione non pregiudica le altre procedure nazionali che disciplinano il diritto di metter fine o di apportare modifiche ad un servizio di trasporto.

    5. Dopo aver ricevuto l'informazione di cui al paragrafo 4 le autorità competenti possono imporre il mantenimento del servizio ancora per un anno al massimo dalla data del preavviso e notificano tale decisione all'impresa almeno un mese prima della scadenza del preavviso.

    Esse possono pure prendere l'iniziativa di negoziare l'istituzione o la modifica di un servizio di trasporto.

    6. Gli oneri derivanti alle imprese di trasporto dagli obblighi previsti al paragrafo 5 formano oggetto di compensazioni secondo i metodi comuni enunciati alle sezione II, III e IV. »

    5) L'articolo 19 è soppresso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1991. Per il Consiglio

    Il Presidente

    R. GOEBBELS

    (1) GU n. C 34 del 12. 2. 1990, pag. 8. (2) GU n. C 19 del 28. 1. 1991, pag. 254. (3) GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 27. (4) GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1. (5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 12.

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