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Document 31991R1593

REGOLAMENTO (CEE) N. 1593/91 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1991 recante modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio relativo all' utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito

OJ L 148, 13.6.1991, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 393R2454

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1593/oj

31991R1593

REGOLAMENTO (CEE) N. 1593/91 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1991 recante modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio relativo all' utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito -

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 13/06/1991 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 1593/91 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1991 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnets TIR e dei carnets ATA come documenti di transito (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 conviene definire le modalità atte a stabilire il carattere comunitario delle merci trasportate sotto la responsabilità dei carnet TIR o dei carnet ATA;

considerando che l'esecuzione del regolamento (CEE) n. 719/91 esige in particolare che siano precisati i termini entro i quali deve essere fornita la prova della regolarità dell'operazione TIR o dell'operazione ATA, nonché le modalità in base alle quali la prova medesima può essere data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

1. Quando, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 719/91 debba essere comprovato il carattere comunitario delle merci, la prova relativa è costituita da uno dei comunitario delle merci, la prova relativa è costituita da uno dei documenti di cui al titotolo V del regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione (2).

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, il dichiarante può provare il carattere comunitario delle merci apponendo in modo visibile la sigla T2L, seguita dalla sua firma, nella casella riservata alla designazione delle merci su tutti i tagliandi interessati del carnet TIR o del carnet ATA utilizzato, prima di presentarlo per il visto all'ufficio doganale di partenza.

Su tutti i tagliandi dov'è stata apposta, la sigla T2L deve essere autenticata dal timbro dell'ufficio doganale di partenza accompagnato dalla firma del funzionario competente.

3. Qualora il carnet TIR o il carnet ATA riguardi nel contempo merci comunitarie e merci non comunitarie, le due categorie di merci vanno indicate separatamente e la sigla T2L va apposta in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci comunitarie.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano gli articoli 82 e 83 del regolamento (CEE) n. 1062/87. Articolo 2

1. Quando si accerti un'infrazione o un'irregolarità commessa nel corso o in occasione di un trasporto eseguito con un carnet TIR o di un'operazione di transito eseguita con un carnet ATA, le autorità competenti la notificano al titolare del carnet TIR o del carnet ATA e all'associazione garante nei termini previsti, secondo i casi, all'articolo 11, paragrafo 1 della convenzione TIR o all'articolo 6, paragrafo 4 della convenzione ATA.

2. La prova della regolarità dell'operazione eseguita con un carnet TIR o con un carnet ATA, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 719/91, deve essere fornita nel termine previsto, secondo i casi, all'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione TIR o all'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della convenzione ATA.

3. Tale prova può essere fornita, e considerata satisfattoria dalle autorità competenti:

a) esibendo un documento, autenticato dall'autorità doganale, attestante che le merci di cui trattasi sono state presentate all'ufficio di destinazione. Il documento deve contenere l'identificazione di dette merci; oppure

b) esibendo un documento doganale di immissione in consumo rilasciato in un paese terzo o la relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o dai servizi ufficiali di uno Stato membro. Il documento deve contenere l'identificazione delle merci in causa; oppure

c) per quanto riguarda la convenzione ATA, con i mezzi di prova di cui all'articolo 8 della medesima. Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1991. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione (1) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 6. (2) GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1.

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