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Document 31991R0344

Regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

OJ L 41, 14.2.1991, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 125 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 125 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 125 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 125 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 125 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 125 - 127
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 125 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 125 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 125 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 123 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 123 - 125

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrogato da 32008R1249

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/344/oj

31991R0344

Regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 14/02/1991 pag. 0015 - 0017


REGOLAMENTO (CEE) N. 344/91 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1991 che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che, con detto regolamento (CEE) n. 1186/90, e più precisamente con l'articolo 1 del medesimo, il campo d'applicazione della tabella sopra citata, istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (2), è stato esteso a tutte le carcasse e le mezzene immesse sul mercato;

considerando che occorre precisare le modalità d'identificazione delle carcasse classificate; che il sistema di marcatura, previsto per i prodotti consegnati all'intervento, è quello più adeguato a tal fine; che è pertanto opportuno prevedere un marchio analogo a quello stabilito dal regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità d'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2271/90 (4), e più particolarmente dall'articolo 4, paragrafo 3, sia pure autorizzando gli Stati membri a derogare alla disposizione riguardante le parti dell'animale sulle quali detto marchio deve essere apposto;

considerando che dall'esperienza di taluni Stati membri emerge che, a determinate condizioni, l'etichettatura offre le stesse garanzie della marcatura, quanto all'attendibilità dell'identificazione, e consente inoltre di fornire informazioni più particolareggiate; che è quindi opportuno autorizzare gli Stati membri a ricorrere al sistema dell'etichettatura piuttosto che a quello della marcatura;

considerando che è d'uopo prescrivere l'indicazione della categoria ai sensi del regolamento (CEE) n. 1208/81, e più precisamente dell'articolo 3, paragrafo 1;

considerando che, data la capacità limitata dei piccoli macelli, è preferibile fondarsi sull'articolo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1186/90 e prevedere la possibilità di derogare, su richiesta di uno Stato membro, all'obbligatorietà della classificazione, qualora il numero medio dei bovini adulti macellati sia esiguo; che la Commissione deve adottare la propria decisione tenendo conto di determinate circostanze, fra cui l'obiettivo di una graduale armonizzazione in tal campo; che, per facilitare l'applicazione della disposizione sopra citata ai macelli di minore importanza, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri ad accordare essi stessi tale deroga, vuoi nel caso di stabilimenti che non abbattano più di 75 bovini adulti alla settimana, in media annua, vuoi che si tratti di carcasse di animali acquistati vivi da commercianti esercenti esclusivamente la vendita al minuto e macellati per conto di questi;

considerando che, se un macello riconosciuto provvede al disossamento di tutte le carcasse ottenute e classificate, l'obbligo d'identificazione perde ogni ragion d'essere;

considerando che la classificazione dev'essere effettuata da personale in possesso delle qualifiche necessarie, sancite da una licenza o da un'autorizzazione;

considerando che l'attendibilità delle classificazioni dev'essere verificata mediante controlli efficaci, eseguiti da organismi pubblici o privati indipendenti dai macelli ispezionati; che occorre adottare provvedimenti per il caso di classificazioni non regolamentari, prevedendo fra l'altro la possibilità di ritirare la licenza del responsabile;

considerando che è opportuno far obbligo agli Stati membri di comuncare alla Commissione le disposizioni adottate per far rispettare il regolamento (CEE) n. 1186/90 e per reprimere eventuali infrazioni, segnatamente le infrazioni al presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

1. L'identificazione negli stabilimenti riconosciuti delle carcasse o mezzene classificate conformemente alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81, l'identificazione prevista all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1186/90, viene effettuata mediante l'apposizione di un marchio indicante la categoria, le classi di conformazione e lo stato d'ingrassamento.

La marcatura avviene mediante stampigliatura, usando un inchiostro indelebile e non tossico secondo un procedimento riconosciuto dalle autorità nazionali competenti; l'altezza delle lettere e delle cifre dev'essere di almeno due centimetri. I marchi sono apposti sui quarti posteriori a livello del controfiletto all'altezza della quarta vertebra lombare e sui quarti anteriori a livello della punta di petto a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire altri punti di marcatura sui singoli quarti, a condizione di darne comunicazione preventiva alla Commissione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 859/89 e dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3445/90 della Commissione (5), gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione della marcatura con un'etichettatura, operata conformemente alle disposizioni seguenti:

- le etichette possono essere conservate e apposte soltanto negli stabilimenti riconosciuti adibiti alla macellazione degli animali; le loro dimensioni non possono essere inferiori a cm 5 × 10;

- oltre ai dati di cui al paragrafo 1, le etichette devono indicare il numero di riconoscimento del macello, il numero d'identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione e il peso della carcassa;

- le indicazioni di cui al secondo trattino devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura;

- le etichette non devono poter essere manomesse e devono aderire saldamente alle parti sulle quali sono state apposte conformemente al paragrafo 1.

3. I marchi e le etichette non devono essere tolti prima del disossamento dei quarti.

4. L'indicazione della categoria dev'essere conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1208/81. Articolo 2

1. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può accordare una deroga agli obblighi che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1186/90 impone, in materia di classificazione delle carcasse di bovini adulti, agli stabilimenti riconosciuti che si limitino a macellare settimanalmente, in media annuale, un numero esiguo di bovini adulti; la decisione della Commissione terrà conto sia del potenziale dei macelli e della relativa evoluzione, sia dell'organizzazione delle operazioni di classificazione, sia dell'obiettivo di una graduale armonizzazione in tal campo.

La deroga dev'essere limitata nel tempo.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di non rendere obbligatorie le disposizioni previste all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1186/90 in materia di classificazione delle carcasse di bovini adulti:

- per gli stabilimenti riconosciuti che non macellino più di 75 bovini adulti alla settimana, in media annuale;

- per i commercianti al minuto che acquistino animali vivi e li facciano macellare a proprio conto.

3. Gli obblighi imposti dall'articolo 1 in materia d'identificazione delle carcasse di bovini adulti non si applicano agli stabilimenti riconosciuti che provvedano al disossamento di tutte le carcasse ottenute. Articolo 3

1. Gli Stati membri dispongono affinché la classificazione venga effettuata da tecnici qualificati in possesso di apposita licenza. La licenza può essere sostituita da un'autorizzazione concessa dallo Stato membro, allorché quest'ultima corrisponda al riconoscimento di una qualifica.

2. La classificazione negli stabilimenti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1186/90 è sottoposta a controlli improvvisi, eseguiti in loco da un organismo indipendente dal macello. I controlli devono essere operati almeno due volte per trimestre in tutti gli stabilimenti riconosciuti che procedano alla classificazione e devono vertere su un minimo di 30 carcasse scelte a caso. Tuttavia, per gli stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, la frequenza di verifica può essere ridotta a un solo controllo trimestrale.

Qualora venga constatato durante le ispezioni un numero considerevole di classificazioni non regolamentari e di identificazioni non conformi, la quantità delle carcasse esaminate e la frequenza dei controlli vengono aumentate e la licenza menzionata al paragrafo 1 può essere ritirata.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1186/90 e per la repressione delle infrazioni, tra cui la falsificazione e l'impiego fraudolento di timbri e di etichette, ovvero la classificazione ad opera di personale non provvisto di licenza. Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 32. (2) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3. (3) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5. (4) GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 45. (5) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 30.

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