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Document 31991L0498
Council Directive 91/498/EEC of 29 July 1991 on the conditions for granting temporary and limited derogations from specific Community health rules on the production and marketing of fresh meat
Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche
Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche
GU L 268 del 24.9.1991, p. 105–106
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1995
Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche
Gazzetta ufficiale n. L 268 del 24/09/1991 pag. 0105 - 0106
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0091
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0091
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (91/498/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che le carni fresche figurano nell'elenco dell'allegato II del trattato; che la loro immissione sul mercato costituisce una fonte di reddito per una parte rilevante della popolazione rurale; considerando che, per assicurare uno sviluppo razionale del settore, accrescerne la produttività e stabilire gradualmente le condizioni di un mercato interno, la direttiva 64/433/CEE (4), nella versione modificata e codificata dalla direttiva 91/497/CEE (5), ha stabilito, a livello comunitario, norme sanitarie in materia di produzione e di immissione sul mercato; considerando che non è da escludere che, a causa di talune circostanze particolari, determinati stabilimenti non siano in grado di osservare che il 1o gennaio 1993 il complesso delle norme specifiche suddette; che occorre, per tener conto di situazioni locali o scongiurare la chiusura di stabilimenti, istituire un regime nel cui ambito possano essere concesse deroghe limitate e temporanee a stabilimenti in attività anteriormente al 1o gennaio 1992; considerando che l'eventuale concessione a taluni stabilimenti di deroghe alle norme sanitarie specifiche della Comunità non pregiudica il fatto che tutte le operazioni di produzione e commercializzazione siano soggette alle norme di igiene stabilite nella direttiva 64/433/CEE; considerando che è opportuno che la Commissione eserciti un controllo su tali deroghe per impedire qualsiasi rischio di abuso; che, a questo scopo, occorre predisporre una procedura che istituisca una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1o gennaio 1996: - tutti gli stabilimenti rispettino i requisiti della direttiva 64/433/CEE, - le carni provenienti da detti stabilimenti siano munite del bollo sanitario previsto nell'allegato I, capitolo X della direttiva 64/433/CEE oppure, nel caso degli stabilimenti di cui all'articolo 4 della direttiva precitata, del bollo sanitario previsto al paragrafo 3 di detto articolo. Articolo 2 1. Fino al 31 dicembre 1995, gli Stati membri possono autorizzare gli stabilimenti che alla data di notifica della presente direttiva non siano stati giudicati conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 64/433/CEE ai fini del loro riconoscimento, a derogare ad alcuni requisiti previsti ai punti da 1 a 13 dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE sempreché le carni provenienti da detti stabilimenti siano munite del marchio nazionale. 2. Una deroga del tipo previsto al paragrafo 1 può essere concessa solo agli stabilimenti che avranno presentato all'autorità nazionale competente una richiesta di deroga anteriormente al 1o aprile 1992. Tale richiesta deve essere accompagnata da un piano e da un programma di lavori in cui siano precisati i termini entro cui lo stabilimento può conformarsi ai requisiti menzionati nel paragrafo 1. Qualora sia sollecitato un contributo finanziario presso la Comunità, possono essere accettate soltanto le richieste di progetti conformi ai requisiti della direttiva 64/433/CEE. Anteriormente al 1o luglio 1992 gli Stati membri presentano alla Commissione l'elenco degli stabilimenti per cui è prevista la concessione di una deroga. Detto elenco deve precisare, per ciascuno stabilimento, il tipo e la durata delle deroghe previste, la natura dei controlli da effettuare sulle carni provenienti da tale stabilimento e il personale incaricato dei controlli. Il riconoscimento nazionale degli stabilimenti che non abbiano presentato una richiesta di deroga alla data prevista al primo comma o la cui richiesta sia stata respinta dallo Stato membro interessato deve essere ritirato anteriormente al 1o gennaio 1993. Dopo aver ricevuto l'elenco previsto al quarto comma presentato da uno Stato membro, la Commissione dispone di un termine di due mesi per esaminare detto elenco e sottoporlo, se del caso dopo modifica, al comitato veterinario permanente che si pronuncia secondo la procedura prevista all'articolo 6. 3. L'elenco degli stabilimenti che godono di una deroga è pubblicato dalla Commissione. Articolo 3 Con effetto al 1o luglio 1992, il testo dell'articolo 2 della direttiva 88/409/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1988, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni (6), è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 A decorrere dal 1o gennaio 1996, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che tutte le carni fresche prodotte nei rispettivi territori per esservi commercializzate siano ottenute in uno stabilimento riconosciuto, conformemente alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE.» Articolo 4 Fino al 31 dicembre 1997, la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere, nelle zone svantaggiate a scarsa densità di popolazione da stabilire in base alla procedura prevista all'articolo 6, la macellazione di ovini e caprini effettuata, fra il 15 febbraio e il 15 maggio, in locali che non soddisfano i requisiti degli allegati I e II della direttiva 64/433/CEE ed a derogare per quanto riguarda il requisito relativo all'acqua calda alle disposizioni dell'allegato II, punto 2 a) della direttiva precitata. La Repubblica ellenica provvederà affinché le carni ottenute in base a tale deroga possano essere immesse sul mercato soltanto in Grecia e dopo essere state sottoposte ad ispezione post mortem da parte di un veterinario ufficiale e munite del marchio previsto all'articolo 4, paragrafo A, punto 3) della direttiva 64/433/CEE. Il Consiglio procede ad un riesame del presente articolo, sulla base di una relazione della Commissione corredata di eventuali proposte su cui delibererà a maggioranza qualificata. Articolo 5 La Repubblica federale di Germania può, secondo la procedura prevista all'articolo 6, ottenere un termine supplementare per gli stabilimenti situati nei Laender dell'ex Repubblica democratica tedesca, nell'ambito dei piani di ristrutturazione in corso. Articolo 6 Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, si applicano le regole stabilite all'articolo 16 della direttiva 64/433/CEE. Articolo 7 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, paragrafo 2 il 1o gennaio 1992 e alle altre disposizioni della presente direttiva il 1o gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK (1) GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 100.(2) GU n. C 183 del 15. 7. 1991.(3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 62.(4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.(5) Vedi pagina 69 della presente Gazzetta ufficiale.(6) GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 28.