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Document 31991L0496

    Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE

    GU L 268 del 24.9.1991, p. 56–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato e sostituito da 32017R0625

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/496/oj

    31991L0496

    Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE

    Gazzetta ufficiale n. L 268 del 24/09/1991 pag. 0056 - 0068
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0045
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0045


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (91/496/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che gli animali vivi figurano nell'elenco dell'allegato II del trattato;

    considerando che la definizione a livello comunitario dei principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali provenienti dai paesi terzi concorre a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la stabilizzazione dei mercati, armonizzando al tempo stesso le misure necessarie a garantire la protezione della salute degli animali;

    considerando che l'articolo 23 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), prevede tra l'altro che il Consiglio è tenuto a stabilire le norme e i principi generali da applicarsi nei controlli delle importazioni, dai paesi terzi, degli animali soggetti alla direttiva stessa;

    considerando che è necessario che ogni partita di animali provenienti dai paesi terzi sia sottoposta a un controllo documentario e d'identità sin dall'introduzione nel territorio della Comunità;

    considerando che è opportuno fissare principi validi per tutta la Comunità per quanto si riferisce all'organizzazione ed alle conseguenze dei controlli fisici che dovranno essere effettuati dalle autorità veterinarie competenti;

    considerando che è necessario prevedere un regime di salvaguardia; che a questo proposito la Commissione deve poter agire, in particolare effettuando sopralluoghi e adottando le misure adeguate alla situazione;

    considerando che un funzionamento armonioso del regime di controllo implica una procedura di riconoscimento ed un'ispezione dei posti d'ispezione frontalieri, nonché scambi di funzionari competenti a effettuare i controlli sugli animali vivi provenienti dai paesi terzi;

    considerando che la definizione a livello comunitario di principi comuni è ancora più necessaria per il fatto che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, i controlli frontalieri interni saranno soppressi;

    considerando che occorre modificare le direttive 89/662/CEE (4), 90/425/CEE e 90/675/CEE al fine di adattarle alla presente direttiva;

    considerando che appare necessario prevedere eventuali misure transitorie limitate nel tempo per facilitare il passaggio al nuovo regime di controllo istituito dalla presente direttiva;

    considerando che è opportuno affidare alla Commissione l'adozione di misure di applicazione della presente direttiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri effettuano, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, i controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

    2. La presente direttiva non riguarda i controlli degli animali domestici da compagnia, diversi dagli equidi, i quali accompagnano viaggiatori non a fine di lucro.

    Articolo 2

    1. Ai fini della presente direttiva si applicano, se necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 90/425/CEE.

    2. Inoltre si intende per:

    a) controllo documentario: la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano l'animale;

    b)

    controllo d'identità: la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza fra i documenti o certificati e gli animali, nonché della presenza e della concordanza dei marchi che devono figurare sugli animali;

    c)

    controllo fisico: il controllo dell'animale stesso, con la possibilità di prelevare campioni, effettuare esami di laboratorio dei medesimi, nonché eventualmente controlli complementari in fase di quarantena;

    d)

    importatore: ogni persona fisica o giuridica che presenta gli animali a scopo di importazione nella Comunità;

    e)

    partita: una quantità di animali della stessa specie, coperta da uno stesso certificato o documento veterinario, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo o dalla stessa parte di un paese terzo;

    f)

    posto d'ispezione frontaliero: qualsiasi posto d'ispezione situato nelle immediate vicinanze della frontiera esterna di uno dei territori definiti all'allegato I della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (5), designato e riconosciuto conformemente all'articolo 6;

    CAPITOLO I Organizzazione e seguito dei controlli

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri provvedono affinché:

    a) gli importatori debbano comunicare al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero in cui gli animali saranno presentati con un giorno lavorativo d'anticipo, la quantità e la natura degli animali nonché il momento previsto per il loro arrivo;

    b)

    gli animali siano avviati direttamente, sotto controllo ufficiale, al posto d'ispezione frontaliero menzionato all'articolo 6 o eventualmente ad una stazione di quarantena conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino;

    c)

    gli animali possano lasciare tale posto o stazione soltanto quando - fatte salve le disposizioni particolari da adottare conformemente alla procedura prevista all'articolo 23 - sia fornita la prova:

    i) sotto forma del certificato previsto all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino o all'articolo 8, che controlli veterinari degli animali precitati sono stati effettuati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), b) e d) e degli articoli 8 e 9, con soddisfazione dell'autorità competente,

    (;) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

    ii)

    che le spese dei controlli veterinari sono state pagate e eventualmente una cauzione è stata depositata per coprire le spese eventuali previste all'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo trattino e paragrafo 6 ed all'articolo 12, paragrafo 2;

    d)

    l'autorità doganale autorizza l'immissione in libera pratica nei territori di cui all'allegato I della direttiva 90/675/CEE soltanto se, fatte salve disposizioni particolari da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 23, è stata fornita la prova che i requisiti della lettera c) sono soddisfatti.

    2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono, se del caso, adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascuna partita di animali proveniente dai paesi terzi sia sottoposta, da parte dell'autorità veterinaria, a un controllo documentario e ad un controllo d'identità in uno dei posti d'ispezione frontalieri situato in un territorio previsto all'allegato I della direttiva 90/675/CEE e a tal fine riconosciuto, qualunque sia la destinazione doganale degli animali stessi per verificare:

    - la loro origine,

    - la loro destinazione successiva, in particolare in caso di transito o nel caso di animali i cui scambi non hanno formato oggetto di un'armonizzazione comunitaria o di requisiti specifici riconosciuti tramite una decisione comunitaria per lo Stato membro di destinazione,

    - che le menzioni figuranti sui certificati o documenti corrispondano alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o, se si tratta di animali i cui scambi non hanno formato oggetto di un'armonizzazione comunitaria, alle garanzie richieste dalle norme nazionali previste nei diversi casi di cui alla presente direttiva.

    2. Fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 8, il veterinario ufficiale deve procedere a un controllo fisico degli animali presentati al posto d'ispezione frontaliero. Questo controllo deve comprendere in particolare:

    a) un esame clinico degli animali per accertarsi che gli animali siano conformi ai requisiti indicati nel certificato o documento di accompagnamento e che siano clinicamente sani.

    Conformemente alla procedura prevista all'articolo 23, in determinate condizioni e in base a modalità da fissare secondo la medesima procedura, si può derogare al principio dell'esame clinico individuale per talune categorie e specie di animali;

    b)

    eventuali esami di laboratorio a cui ritenga necessario procedere o che siano previsti dalla normativa comunitaria;

    c)

    eventuali prelievi di campioni ufficiali per cercare residui da far analizzare al più presto;

    d) la verifica dell'osservanza dei requisiti minimi della direttiva 77/489/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali (6).

    Ai fini di un ulteriore controllo del trasporto ed eventualmente dell'osservanza dei requisiti complementari dell'azienda di destinazione, il veterinario ufficiale deve comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione le informazioni necessarie mediante il sistema di scambi di informazioni previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE.

    Il veterinario ufficiale può essere assistito nell'esecuzione di alcune delle operazioni suddette da personale qualificato specialmente formato a tal fine e posto sotto la sua responsabilità.

    3. Tuttavia, in deroga ai paragrafi 1 e 2, per gli animali introdotti in un porto o in un aeroporto del territorio di cui all'allegato I della direttiva 90/675/CEE, il controllo d'identità ed il controllo fisico possono essere effettuati in detto porto o aeroporto di destinazione, a condizione che questi ultimi dispongano di un posto d'ispezione frontaliero, quale quello citato all'articolo 6, e che gli animali proseguano il viaggio, a seconda che il trasporto avvenga per via marittima o aerea, con la stessa nave o lo stesso aereo. In questo caso, l'autorità competente che ha proceduto al controllo documentario informa, direttamente o attraverso l'autorità doganale locale, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione dello Stato membro di destinazione del passaggio degli animali, mediante il sistema di scambi di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE.

    4. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato membro.

    5. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese quelle relative alla formazione ed alla qualifica del personale di assistenza sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 23.

    Articolo 5

    L'introduzione nel territorio definito nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE è vietata quando dai controlli risulta che:

    a) gli animali delle specie per cui la normativa che disciplina l'importazione è armonizzata a livello comunitario provengono - fatte salve le condizioni particolari previste all'articolo 19 della direttiva 90/426/CEE (7), per quanto riguarda i movimenti e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi, - dal territorio o da una parte del territorio di un paese terzo non compreso negli elenchi stabiliti conformemente alla normativa comunitaria riguardante le specie considerate ovvero in provenienza dal(la) quale le importazioni sono vietate a seguito di una decisione comunitaria;

    b)

    gli animali diversi da quelli di cui alla lettera a) non soddisfano i requisiti previsti dalla regolamentazione nazionale corrispondente ai vari casi previsti nella presente direttiva;

    c)

    gli animali sono affetti o si sospetta che siano affetti o abbiano contratto una malattia contagiosa o presentano un rischio per la salute umana o animale o per qualunque altra ragione prevista dalla regolamentazione comunitaria;

    d)

    il paese terzo esportatore non ha rispettato le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;

    e)

    gli animali non sono idonei a proseguire il viaggio;

    f)

    il certificato o documento veterinario che accompagna gli animali non è conforme ai requisiti stabiliti in applicazione della normativa comunitaria o, in mancanza di norme armonizzate, ai requisiti previsti dalla regolamentazione nazionale corrispondente ai vari casi previsti dalla presente direttiva.

    Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

    Articolo 6

    1. I posti d'ispezione frontalieri devono rispondere alle disposizioni del presente articolo.

    2. Qualsiasi posto d'ispezione frontaliero deve essere:

    a) situato nel punto di entrata di uno dei territori definiti nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE.

    Può tuttavia essere tollerata una certa distanza dal punto di entrata se resa necessaria da vincoli geografici (quali: banchine di imbarcaderi, marciapiedi di stazioni ferroviarie, colli) e se il posto d'ispezione si trova, in tal caso, lontano dagli allevamenti o dai luoghi in cui si trovano animali che possono aver contratto malattie contagiose;

    b)

    situato in un'area doganale che consenta di espletare le altre formalità amministrative, comprese le formalità doganali connesse con l'importazione;

    c)

    designato e riconosciuto conformemente al paragrafo 3;

    d)

    posto sotto l'autorità di un veterinario ufficiale che assuma effettivamente la responsabilità dei controlli. Il veterinario ufficiale può farsi assistere da personale ausiliario avente una formazione apposita e posto sotto la sua responsabilità.

    3. Anteriormente al 1o gennaio 1992 gli Stati membri sottopongono alla Commissione, previa preselezione effettuata delle autorità nazionali, in collaborazione con i servizi della Commissione per verificarne la conformità con i requisiti minimi che figurano nell'allegato A, l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri che sono incaricati di effettuare i controlli veterinari sugli animali, fornendo al riguardo le indicazioni seguenti:

    a)

    natura del posto d'ispezione frontaliero:

    - porto,

    - aeroporto,

    - posto di controllo stradale,

    - posto ferroviario;

    b)

    natura degli animali che possono essere controllati nel posto d'ispezione frontaliero, in funzione delle attrezzature e del personale veterinario disponibili, con eventuale menzione degli animali che non possono essere controllati e per gli equidi registrati il periodo di attività di un posto d'ispezione frontaliero specialmente riconosciuto;

    c)

    dotazione di personale destinato al controllo veterinario:

    - numero di veterinari ufficiali con almeno un veterinario ufficiale in servizio durante l'orario di apertura del posto d'ispezione frontaliero,

    - numero di ausiliari o assistenti con una qualifica speciale;

    d)

    descrizione dell'attrezzatura e dei locali disponibili per procedere

    - al controllo documentario,

    - al controllo fisico,

    - al campionamento,

    - alle analisi di carattere generale, previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

    - alle analisi specifiche prescritte dal veterinario ufficiale;

    e)

    capacità dei locali disponibili per l'eventuale permanenza degli animali in attesa del risultato delle analisi;

    f)

    natura delle attrezzature atte a consentire uno scambio di informazioni rapido, in particolare con gli altri posti d'ispezione frontalieri;

    g)

    importanza dei flussi commerciali (tipi di animali e quantità che transitano attraverso il posto d'ispezione frontaliero).

    4. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, procede all'ispezione dei posti d'ispezione frontalieri designati conformemente al paragrafo 3, per accertarsi che le norme di controllo veterinario siano applicate uniformemente e che i vari posti dispongano effettivamente delle necessarie infrastrutture e soddisfino i requisiti minimi previsti nell'allegato A.

    Anteriormente al 1o gennaio 1992, la Commissione presenta al comitato veterinario permanente una relazione sull'esito dell'ispezione di cui al primo comma, nonché proposte che tengono conto delle conclusioni della suddetta relazione, allo scopo di permettere la stesura di un elenco comunitario di posti d'ispezione frontalieri. L'elenco è riconosciuto ed aggiornato secondo la procedura prevista all'articolo 22.

    Nella relazione precitata saranno segnalate le eventuali difficoltà incontrate da alcuni Stati membri qualora la preselezione di cui al paragrafo 3, in limine dovesse comportare l'esclusione di un numero rilevante di posti di ispezione frontalieri alla data del 1o luglio 1992.

    Per tener conto di queste eventuali difficoltà, possono essere mantenuti in attività taluni posti di ispezione frontalieri con termine di tre anni perché si conformino ai requisiti relativi all'attrezzatura e all'infrastruttura enunciati nella presente direttiva.

    La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti e gli eventuali aggiornamenti.

    5. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

    Articolo 7

    1. Allorché gli animali delle specie per cui le regole di importazione sono state oggetto di armonizzazione a livello comunitario non sono destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato membro che ha effettuato i controlli di cui all'articolo 4, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero, fatti salvi i requisiti specifici applicabili agli equidi registrati ed accompagnati dal documento di identificazione previsto nella direttiva 90/427/CEE (8)

    - fornisce all'interessato una o - in caso di frazionamento della partita - più copie, ognuna autenticata, dei certificati originari relativi agli animali; la durata di validità di queste copie è limitata a 10 giorni,

    - rilascia un certificato conforme a un modello che sarà elaborato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 23, nel quale si attesta che i controlli di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), b) e d) sono stati effettuati con soddisfazione del veterinario ufficiale, precisando la natura dei prelievi effettuati e gli eventuali risultati degli esami di laboratorio, ovvero i termini entro cui sono attesi tali risultati,

    - conserva il certificato o i certificati originari relativi agli animali.

    2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

    3. Dopo il passaggio ai posti di ispezione frontaliera, gli scambi degli animali che sono previsti al paragrafo 1 e che sono ammessi nei territori di cui all'allegato I della direttiva 90/675/CEE, sono effettuati conformemente alle norme di controllo veterinario fissate dalla direttiva 90/425/CEE.

    In particolare, l'informazione fornita all'autorità competente del luogo di destinazione con il sistema di scambio di informazioni previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE, deve precisare se:

    - degli animali sono destinati ad uno Stato membro o ad una regione con esigenze specifiche,

    - sono stati effettuati prelievi di campioni ma i risultati non sono conosciuti al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto di ispezione frontaliero.

    Articolo 8

    A. Gli Stati membri provvedono affinché:

    1) i controlli veterinari di importazioni di animali delle specie non comprese nell'allegato A della direttiva 90/425/CEE avvengano in base alle disposizioni seguenti:

    a) se gli animali sono presentati direttamente in uno dei posti di ispezione frontalieri dello Stato membro che intende procedere a tali importazioni, essi devono essere sottoposti in tale posto a tutti i controlli previsti nell'articolo 4;

    b)

    se gli animali sono presentati in un posto d'ispezione frontaliero situato in un altro Stato membro, con il previo accordo di quest'ultimo:

    i) tutti i controlli di cui all'articolo 4 sono effettuati nel posto stesso, per conto dello Stato membro di destinazione, in particolare allo scopo di verificare se detto Stato membro abbia rispettato i requisiti di polizia sanitaria, oppure

    ii)

    in caso di accordo tra le competenti autorità centrali dei due Stati membri e, se del caso, quella dello Stato membro o degli Stati membri di transito, vi sono effettuati soltanto i controlli previsti nell'articolo 4, paragrafo 1; in questo caso, i controlli previsti nell'articolo 4, paragrafo 2 devono essere effettuati nello Stato membro di destinazione degli animali.

    In quest'ultimo caso, gli animali possono tuttavia lasciare il posto d'ispezione frontaliero in cui si sono svolti i controlli documentari e d'identità soltanto in veicoli sigillati e dopo che il veterinario ufficiale di tale posto

    - abbia indicato il passaggio ed i controlli effettuati sulla copia o, in caso di frazionamento della partita, sulle copie dei certificati originari,

    - abbia comunicato l'arrivo degli animali presentati all'autorità veterinaria del luogo di destinazione o eventualmente dello o degli Stati membri di transito mediante il sistema di scambio di informazioni previsto nell'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE,

    A. 1) a) -

    - in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), abbia dato scarico all'autorità doganale competente del posto d'ispezione frontaliero per gli animali presentati.

    Nel caso di animali destinati ad essere abbattuti, gli Stati membri possono avvalersi esclusivamente dell'alternativa prevista al punto i).

    Gli Stati membri informano la Commissione ed i rappresentanti degli altri Stati membri riuniti in seno al comitato veterinario permanente dei casi in cui si sono avvalsi dell'alternativa prevista al punto ii).

    2) In attesa delle decisioni specifiche previste nella regolamentazione comunitaria, gli animali i cui scambi siano stati armonizzati a livello comunitario, ma che provengano da un paese terzo per cui non siano ancora state fissate le condizioni uniformi di polizia sanitaria, siano importati secondo le condizioni seguenti:

    - devono aver soggiornato nel paese terzo di spedizione almeno durante i periodi di soggiorno previsti all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (9);

    - devono essere sottoposti ai controlli previsti all'articolo 4;

    - possono lasciare il posto d'ispezione frontaliero o la stazione di quarantena soltanto se dai controlli risulta che l'animale o la partita di animali:

    ii) fatti salvi i requisiti specifici applicabili ai paesi terzi in questione soddisfa, per quanto riguarda le malattie esotiche rispetto alla Comunità, i requisiti di polizia sanitaria fissati dalle direttive citate nell'allegato A della direttiva 90/425/CEE per gli scambi della specie interessata o le condizioni di polizia sanitaria fissate dalla direttiva 72/462/CEE; oppure

    ii) soddisfa, per una o più malattie determinate, le condizioni di equivalenza riconosciute, secondo la procedura prevista all'articolo 23, su base di reciprocità tra i requisiti del paese terzo e quelli della Comunità;

    - devono, qualora siano destinati a uno Stato membro che goda di garanzie supplementari quali quelle previste all'articolo 3, paragrafo 1,

    lettera e), punti iii) e iv) della direttiva 90/425/CEE, soddisfare i requisiti fissati in materia per gli scambi intracomunitari;

    - devono, dopo il loro passaggio nel posto di ispezione frontaliero, essere inoltrati verso il mattatoio di destinazione se si tratta di animali destinati ad essere abbattuti o verso l'azienda di destinazione, se si tratta di animali da allevamento, da produzione o destinati all'acquacoltura.

    3) Se dai controlli previsti ai punti 1) e 2) risulta che l'animale o la partita di animali non soddisfano i requisiti ivi previsti, l'animale o la partita non possono lasciare il posto d'ispezione frontaliero o

    la stazione di quarantena ed è applicabile l'articolo 12;

    4) qualora gli animali di cui al punto 1) non siano destinati alla commercializzazione nel territorio dello Stato membro che ha effettuato il controllo veterinario, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7, in particolare quelle relative alla fornitura del certificato;

    5) nel luogo di destinazione, gli animali da allevamento e da produzione restano sotto la sorveglianza ufficiale delle competenti autorità veterinarie. Dopo un periodo di osservazione da stabilire in base alla procedura prevista all'articolo 23, gli animali possono far l'oggetto di scambi intracomunitari secondo le condizioni previste dalla direttiva 90/425/CEE.

    Gli animali destinati ad essere abbattuti sono soggetti, nel macello di destinazione, alle norme comunitarie relative alla macellazione delle specie in questione.

    B. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 23.

    Articolo 9

    1. Gli Stati membri autorizzano il trasporto degli animali in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo, a condizione che:

    a) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro nel cui territorio devono essere presentati gli animali per subire i controlli previsti all'articolo 4 e, se del caso, dall'autorità competente centrale dello Stato membro o degli Stati membri di transito;

    b) l'interessato fornisca la prova che il primo paese terzo verso cui sono avviati gli animali dopo essere transitati attraverso un territorio previsto nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE si impegna a non respingere o rispedire in alcun caso gli animali di cui autorizza l'importazione o il transito e a rispettare, nei territori

    di cui all'allegato I della direttiva 90/675/CEE, i requisiti della normativa comunitaria in materia di protezione durante il trasporto;

    c) il controllo definito all'articolo 4 abbia dimostrato, se necessario previo transito da una stazione di quarantena con soddisfazione del servizio veterinario, che gli animali sono conformi ai requisiti della presente direttiva o - se si tratta di animali di cui all'allegato B della direttiva 90/425/CEE - che offrono garanzie sanitarie riconosciute secondo la procedura di cui all'articolo 23, almeno equivalenti ad essi.

    d) l'autorità competente del posto di ispezione frontaliero segnala il passaggio degli animali alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri di transito e del posto frontaliero di uscita, mediante il sistema di scambio di informazioni previsto all'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma;

    e)

    qualora vengano attraversati i territori definiti nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE, il trasporto sia effettuato in regime di transito comunitario (transito esterno) o in qualsiasi altro regime di transito doganale previsto dalla normativa comunitaria; le sole manipolazioni autorizzate nel corso di tale trasporto sono quelle effettuate rispettivamente al punto di entrata nel territorio in questione o di uscita da esso, o le operazioni per garantire il benessere degli animali.

    2. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato membro.

    Articolo 10

    1. Qualora la normativa comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati, la normativa nazionale del luogo di destinazione prevedano, fatto salvo il rispetto dei principi generali del trattato, la permanenza in quarantena o l'isolamento di animali vivi, tali operazioni possono avvenire:

    - se si tratta di malattie diverse dall'afta epizootica, dalla rabbia e dalla malattia di Newcastle, in una stazione di quarantena situata nel paese terzo d'origine, purché sia stata riconosciuta secondo la procedura prevista all'articolo 22 e sia sottoposta a regolare controllo da parte degli esperti veterinari della Commissione,

    - in una stazione di quarantena situata nel territorio della Comunità e rispondente ai requisiti dell'allegato B,

    - nell'azienda di destinazione.

    Le garanzie particolari da rispettare al momento del trasporto tra stazione di quarantena, azienda d'origine e di destinazione e posti d'ispezione frontalieri, nonché le stazioni di quarantena previste nel primo comma, primo trattino possono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

    2. Se il veterinario ufficiale responsabile del posto d'ispezione frontaliero decide la messa in quarantena, quest'ultima deve essere effettuata, in funzione del rischio diagnosticato dal veterinario ufficiale:

    - nel posto d'ispezione frontaliero stesso, o nelle sue immediate vicinanze, oppure

    - nell'azienda di destinazione, oppure

    - in una stazione di quarantena in prossimità dell'azienda di destinazione.

    3. Le condizioni generali a cui le stazioni di quarantena previste al paragrafo 1, primo e secondo trattino devono conformarsi figurano nell'allegato B.

    Le condizioni particolari di riconoscimento valide per le varie specie animali, sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

    4. Il riconoscimento e l'eventuale aggiornamento dell'elenco delle stazioni di quarantena previste al paragrafo 1, primo e secondo trattino ed al paragrafo 2, primo trattino, devono essere effettuati secondo la procedura prevista all'articolo 22. Le stazioni di quarantena sono oggetto dell'ispezione prevista all'articolo 19.

    La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle stazioni di quarantena nonché il suo eventuale aggiornamento.

    5. Il paragrafo 1, secondo comma ed i paragrafi 3 e 4 del presente articolo non sono applicabili alle stazioni di quarantena riservate agli animali previsti all'articolo 8, paragrafo A, punto 1).

    6. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario, del loro mandatario, senza indennizzo da parte dello Stato membro.

    7. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o gennaio 1996, una relazione corredata da eventuali proposte, in merito all'opportunità di prevedere stazioni di quarantena comunitarie ed una partecipazione finanziaria della Comunità per il loro finanziamento.

    Articolo 11

    1. Fatte salve le altre disposizioni del presente capitolo, il veterinario ufficiale o l'autorità competente, in caso di sospetto di inosservanza della legislazione veterinaria o di dubbi circa l'identità dell'animale, procede a tutti i controlli veterinari che ritenga opportuni.

    2. Gli Stati membri prendono le adeguate misure amministrative, legali o penali per sanzionare qualsiasi infrazione alla legislazione veterinaria commessa da persone fisiche o giuridiche, qualora si siano constatate infrazioni alla normativa comunitaria, e in particolare quando si è constatato che i certificati o documenti redatti non corrispondono allo stato effettivo degli animali, che i marchi d'identificazione non sono conformi a tale normativa o che gli animali non sono

    stati presentati ad un posto di ispezione frontaliero o che non è stata rispettata la destinazione inizialmente prevista per gli animali.

    Articolo 12

    1. Se i controlli previsti nella presente direttiva rivelano che taluni animali non soddisfano le condizioni fissate dalla regolamentazione comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati, dalla normativa nazionale che è stata commessa un'irregolarità, la competente autorità, previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante, decide:

    a) la permanenza, l'alimentazione, l'abbeveramento degli animali e, se necessario, le cure da fornire loro;

    b)

    se del caso, la messa in quarantena o l'isolamento rispetto alla partita;

    c)

    la rispedizione della partita di animali, entro un termine che dovrà essere stabilito dalla competente autorità nazionale, fuori dai territori previsti nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE se a ciò non si oppongono condizioni di polizia sanitaria.

    In tal caso, il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero deve:

    - informare gli altri posti di ispezione frontalieri, conformemente al paragrafo 4, del fatto che la partita è stata respinta, con menzione delle infrazioni constatate,

    - annullare, secondo modalità che dovranno essere precisate secondo la procedura prevista all'articolo 23, il certificato o documento veterinario che accompagna la partita respinta,

    - comunicare alla Commissione, con frequenza da determinarsi, tramite l'autorità centrale competente, la natura e la periodicità delle infrazioni constatate;

    Se la rispedizione è impossibile, in particolare per motivi di benessere degli animali, il veterinario ufficiale:

    - può, previo accordo dell'autorità competente e dopo l'ispezione ante mortem, autorizzare la macellazione degli animali ai fini del consumo umano, secondo le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;

    - deve, in caso contrario, ordinare l'abbattimento degli animali per scopi diversi dal consumo umano o ordinare la distruzione delle carcasse o dei cadaveri, precisando le condizioni relative al controllo dell'utilizzazione dei prodotti in tal modo ottenuti.

    L'autorità centrale competente informa la Commissione in merito ai casi di ricorso alle deroghe precitate conformemente al paragrafo 4.

    La Commissione comunica regolarmente queste informazioni al comitato veterinario permanente.

    2. Le spese relative alle misure di cui al paragrafo 1, compresa la distruzione o all'utilizzazione delle carni a scopi diversi sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante.

    Il ricavato della vendita dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c), terzo comma, dedotte le spese summenzionate, spetta al proprietario degli animali o al suo mandatario.

    3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 23.

    4. L'informazione delle autorità competenti degli Stati membri, dei posti di ispezione frontalieri e della Commissione è effettuata nel quadro del programma per lo sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti di controllo veterinario.

    A tal fine, la Commissione che agisce secondo la procedura prevista all'articolo 23 realizza un sistema di trattamento di informazioni con banche dati, il quale collega i servizi dei posti di ispezione frontalieri e le autorità veterinarie competenti della Commissione, comprende tutti gli elementi relativi alle importazioni di animali provenienti dai paesi terzi (progetto SHIFT) ed è collegato al sistema di scambio di informazioni tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE.

    5. Le competenti autorità comunicano all'occorrenza le informazioni di cui dispongono, in conformità della direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (10).

    Articolo 13

    La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 23, sulla base dei programmi menzionati al secondo comma, le regole applicabili alle importazioni di animali da macello destinati al consumo locale, nonché di animali da allevamento o da produzione in determinate parti dei territori di cui all'allegato I della direttiva 90/675/CEE per tener conto dei vincoli naturali specifici di tali territori, ed in particolare della loro lontananza rispetto alla parte continentale del territorio della Comunità.

    A tal fine, entro il 31 dicembre 1991 gli Stati membri sottopongono alla Commissione un programma che specifichi le modalità di esecuzione dei controlli all'importazione nelle regioni di cui al primo comma di animali provenienti dai paesi terzi. Tali programmi devono precisare i controlli che permettono di evitare che gli animali introdotti nei territori in

    questione o i prodotti ricavati da detti animali non vengano in nessun caso spediti nel resto del territorio della Comunità.

    Articolo 14

    Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 3 della presente direttiva, l'identificazione e la registrazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 90/425/CEE devono, eccetto per quanto riguarda gli animali da macello e degli equidi registrati, essere effettuate nel luogo di destinazione degli animali, se necessario dopo il periodo di osservazione di cui all'articolo 8, paragrafo A, punto 5) della presente direttiva.

    Le modalità di identificazione e di marcatura degli animali da macello sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

    Articolo 15

    1. Gli Stati membri provvedono a riscuotere un contributo sanitario all'importazione degli animali di cui alla presente direttiva per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli sanitari, previsti agli articoli 4, 5 e 8.

    2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata

    su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1o luglio 1992 il livello o i livelli dei contributi di cui al paragrafo 1, nonché le modalità e i principi di applicazione della presente direttiva e i casi di eccezione.

    Articolo 16

    Secondo la procedura prevista all'articolo 23 e fatti salvi i controlli del rispetto dei requisiti di benessere durante il trasporto, può essere applicata, su base di reciprocità, una frequenza ridotta di controlli di identità e/o di controlli fisici, a determinate condizioni e in particolare in funzione dei risultati dei controlli precedenti all'adozione della presente direttiva.

    Per la concessione di queste deroghe la Commissione prende in considerazione i criteri seguenti:

    a) garanzie offerte dal paese terzo per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti comunitari, in particolare di quelli previsti dalle direttive 72/462/CEE e 90/426/CEE;

    b)

    situazione sanitaria degli animali nel paese terzo;

    c)

    informazioni sulla situazione sanitaria del paese terzo;

    d)

    natura delle misure di controllo e di lotta contro le malattie applicate dal paese terzo;

    e)

    strutture e competenze del servizio veterinario;

    f)

    regolamentazione in materia di autorizzazione di talune sostanze e osservanza dei requisiti previsti all'articolo 7

    della direttiva 86/469/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (11);

    g)

    risultato delle visite di ispezione comunitaria;

    h)

    risultati dei controlli effettuati all'importazione.

    Articolo 17

    La presente direttiva non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti.

    Le decisioni prese dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione devono essere comunicate, con l'indicazione dei motivi, all'importatore o al suo mandatario.

    Se l'importatore o il suo mandatario lo chiede, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con indicazione delle vie di ricorso che la legislazione vigente nello Stato membro del posto d'ispezione frontaliero gli offre, nonché della forma e dei termini in cui i ricorsi devono essere introdotti.

    CAPITOLO II Salvaguardia

    Articolo 18

    1. Qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia prevista dalla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 diciembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità ($), una zoonosi o una malattia o causa che possa costituire un pericolo grave per gli animali o per la salute umana, oppure se qualsiasi altro motivo grave di polizia sanitaria lo giustifica, in particolare a motivo di constatazioni fatte dai suoi esperti veterinari, la Commissione prende senza indugio di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, in funzione della gravità della situazione, una delle misure seguenti:

    - sospensione delle importazioni provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso o, se del caso, del paese terzo di transito,

    - fissazione di condizioni particolari per gli animali provenienti dal territorio del paese terzo in questione o da parte di esso.

    2. Se in occasione dei controlli previsti dalla presente direttiva appare che una partita di animali può costituire un

    (;) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

    ($) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 58. Direttiva modificata,

    da ultimo, dalla decisione 90/134/CEE (GU n. L 76 del 22. 3. 1990, pag. 23).

    pericolo per la salute animale, o per la salute umana, l'autorità veterinaria competente prende immediatamente le misure seguenti:

    - sequestro e distruzione della partita in questione,

    - informazione immediata degli altri posti di ispezione frontalieri e della Commissione sulle constatazioni fatte e sull'origine degli animali e ciò conformemente all'articolo 12, paragrafo 4.

    3. Nel caso previsto al paragrafo 1, la Commissione può prendere le misure cautelari nei confronti degli animali di cui all'articolo 9.

    4. Rappresentanti della Commissione possono recarsi immediatamente sul posto.

    5. Se uno Stato membro informa ufficialmente la Commissione della necessità di prendere misure di salvaguardia e se quest'ultima non ha fatto ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3 e non ha sottoposto la questione al comitato veterinario permanente, conformemente al paragrafo 6, questo Stato membro può prendere misure cautelari nei confronti delle importazioni di animali di cui trattasi.

    Se uno Stato membro prende misure cautelari nei confronti di un paese terzo a norma del presente paragrafo, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, conformemente all'articolo 12, paragrafo 5.

    6. Entro un termine di 10 giorni lavorativi, è adito il comitato veterinario permanente, secondo le condizioni dell'articolo 22, in vista della proroga, modifica o abrogazione delle misure previste ai paragrafi 1, 3 e 5.

    7. Le decisioni di proroga, di modifica o di abrogazione delle misure decise in virtù dei paragrafi 1, 2, 3 e 6 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22.

    8. Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 23.

    CAPITOLO III Ispezione

    Articolo 19

    1. Esperti veterinari della Commissione possono, in collaborazione con le autorità nazionali competenti e nella misura necessaria per l'applicazione uniforme dei requisiti della presente direttiva, verificare che i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti e le stazioni di quarantena riconosciute conformemente agli articoli 6 e 10, rispondano ai criteri indicati rispettivamente nell'allegato A e B.

    2. Esperti veterinari della Commissione possono effettuare controlli in loco, in collaborazione con le autorità competenti.

    3. Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuata un'ispezione fornisce agli esperti veterinari della Commissione tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento della loro missione.

    4. La Commissione informa gli Stati membri sull'esito dei controlli effettuati.

    5. Ove lo ritenga giustificato in base all'esito del controllo, la Commissione effettua un esame della situazione in seno al comitato veterinario permanente. Essa può adottare le decisioni necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 22.

    6. La Commissione segue l'andamento della situazione e, secondo la procedura prevista all'articolo 22, modifica o abroga in base a tale andamento le decisioni di cui al paragrafo 5.

    7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 23.

    Articolo 20

    Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene, a seguito dei risultati dei controlli effettuati nel luogo della commercializzazione degli animali, che le disposizioni della presente direttiva non sono rispettate in un posto d'ispezione frontaliero di un altro Stato membro, essa si mette senza indugio in contatto con l'autorità nazionale competente di tale Stato.

    Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica all'autorità competente del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e i motivi delle stesse.

    Se l'autorità competente del primo Stato membro teme che queste misure non siano sufficienti, essa cerca con l'autorità competente dello Stato membro in questione le vie e i mezzi per porre rimedio alla situazione, se del caso mediante una visita in loco.

    Quando i controlli di cui al primo comma consentono di accertare un'infrazione ripetuta alle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.

    Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione o di sua propria iniziativa, la Commissione deve inviare sul posto una missione d'ispezione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti. In funzione della natura delle infrazioni constatate, tale missione può restare in loco fino alle decisioni previste nell'ultimo comma.

    In attesa delle conclusioni della Commissione, lo Stato membro messo in causa deve, a richiesta dello Stato membro di destinazione, rafforzare i controlli nel posto d'ispezione frontaliero o nella stazione di quarantena interessati.

    Lo Stato membro di destinazione può, da parte sua, intensificare i controlli sugli animali della stessa provenienza.

    A richiesta di uno dei due Stati membri interessati, se l'ispezione prevista al quinto comma conferma le infrazioni, la Commissione deve, secondo la procedura prevista all'articolo 22, prendere le misure appropriate. Queste misure devono essere confermate o riviste al più presto secondo la stessa procedura.

    Articolo 21

    1. Ciascuno Stato membro elabora un programma di scambi di personale designato per effettuare i controlli veterinari sugli animali provenienti dai paesi terzi.

    2. La Commissione procede con gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente ad un coordinamento dei programmi di cui al paragrafo 1.

    3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per consentire la realizzazione dei programmi risultanti dal coordinamento menzionato al paragrafo 2.

    4. Un esame della realizzazione dei programmi è effettuato ogni anno in seno al comitato veterinario permanente in base alle relazioni degli Stati membri.

    5. Gli Stati membri prendono in considerazione l'esperienza acquisita per migliorare e approfondire i programmi di scambi.

    6. Può essere concessa una partecipazione finanziaria della Comunità per consentire uno sviluppo efficace dei programmi di scambi. La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (12), ha fissato le modalità di questa partecipazione ed il contributo previsto a carico del bilancio delle Comunità europee.

    7. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 4 e 5 sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 23.

    CAPITOLO IV Disposizioni generali

    Articolo 22

    Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, si procede conformemente all'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE.

    (;) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 91/133/CEE (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 18).

    Articolo 23

    Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, si procede conformemente all'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

    Articolo 24

    Gli allegati della presente direttiva sono, se necessario, modificati secondo la procedura prevista all'articolo 23.

    Articolo 25

    La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi che derivano dalle normative doganali.

    Articolo 26

    1. Gli articoli 12 e 28 della direttiva 72/462/CEE sono soppressi.

    In attesa delle decisioni previste agli articoli 5 e 6, i testi adottati in applicazione dell'articolo 12 della direttiva 72/462/CEE rimangono applicabili.

    2. Gli articoli 20 e 21 della direttiva 90/426/CEE così come l'articolo 27 e l'articolo 29, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE sono soppressi.

    Articolo 27

    1. La direttiva 89/662/CEE è modificata nel modo seguente:

    a) Nell'articolo 19, paragrafo 2, la data «31 dicembre 1992» è sostituita dal «31 dicembre 1996».

    b) Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 22

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1o luglio 1992.»

    2. La direttiva 90/425/CEE è modificata nel modo seguente:

    a) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 7

    1. Gli Stati membri provvedono affinché, al momento dei controlli effettuati nei luoghi in cui possono essere introdotti nei territori definiti nell'allegato I della direttiva 90/675/CEE animali o prodotti di cui all'articolo 1 provenienti da un paese terzo, come i porti, gli aeroporti e i posti d'ispezione frontaliera con i paesi terzi, siano prese le misure seguenti:

    a) deve essere effettuata una verifica dei certificati o dei documenti che accompagnano gli animali o i prodotti;

    b)

    gli animali e i prodotti comunitari sono soggetti alle norme relative al controllo di cui all'articolo 5;

    c)

    i prodotti dei paesi terzi sono sottoposti alle regole previste nella direttiva 90/675/CEE;

    d)

    gli animali dei paesi terzi sono soggetti alle norme previste nella direttiva 91/496/CEE.

    2. Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 1993, e in deroga al paragrafo 1, tutti gli animali o prodotti trasportati con mezzi di trasporto che collegano in modo regolare e diretto due punti geografici della Comunità sono soggetti alle norme di controllo previste all'articolo 5.»

    b)

    Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 23

    Il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione corredata da eventuali proposte su cui si pronuncia a maggioranza qualificata, procede al riesame:

    - delle disposizioni dell'articolo 10 e dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), anteriormente al 1o gennaio 1993,

    - delle altre disposizioni, anteriormente al 1o gennaio 1996.»

    c)

    All'articolo 26:

    - il testo del primo comma, punto ii), è sostituito dal testo seguente:

    «ii) alle altre disposizioni della presente direttiva il 1o luglio 1992.»;

    - il secondo comma è soppresso.

    3. La direttiva 90/675/CEE è modificata nel modo seguente:

    a) Il testo dell'articolo 19, paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

    «6. Entro un termine di 10 giorni lavorativi, è adito il comitato veterinario permanente secondo le condizioni dell'articolo 23, in vista della proroga, modifica o abrogazione delle misure previste ai paragrafi 1, 3 e 5. Secondo la procedura prevista all'articolo 23 possono essere anche adottate le decisioni necessarie comprese quelle relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti ed al transito.»

    b) All'articolo 32, la data «31 dicembre 1991» è sostituita da «1o luglio 1992».

    Articolo 28

    La Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23, adottare per un periodo di tre anni le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio al nuovo regime di controllo previsto dalla presente direttiva.

    Articolo 29

    Per l'applicazione della presente direttiva, in particolare per la creazione della rete di scambi di informazioni tra i servizi veterinari e i posti frontalieri, gli Stati membri possono ricorrere all'assistenza finanziaria della Comunità prevista all'articolo 38 della decisione 90/424/CEE.

    Articolo 30

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi:

    a) alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 e degli articoli 13, 18 e 21, il 1o dicembre 1991,

    b) alle altre disposizioni della presente direttiva il 1o luglio 1992.

    Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Le modalità di applicazione della presente direttiva, in particolare quelle dell'articolo 8, lettera B sono adottate, ed il sistema previsto all'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma è messo in vigore il 1o luglio 1992.

    Se la data di cui al primo comma non può essere rispettata, le misure transitorie di cui all'articolo 28 devono essere prese a tale data.

    Articolo 31

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1991.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. BUKMAN

    (1) GU n. C 89 del 6. 4. 1991, pag. 5.(2) GU n. C 183 del 15. 7. 1991.(3) GU n. L 224, del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 91/174/CEE (GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37).(4) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.(5) GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 10.(6) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.(7) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.(8) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/266/CEE (GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 45).(9) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 34.

    ALLEGATO A

    Condizioni generali di riconoscimento dei posti di ispezione frontalieri Per poter ottenere il riconoscimento comunitario, i posti d'ispezione frontalieri devono disporre:

    1) di una corsia di accesso appositamente riservata al trasporto di animali vivi, in modo da evitare che gli animali sostino in inutile attesa,

    2) di impianti facili da pulire e da disinfettare, che permettano il carico e lo scarico dei vari mezzi di trasporto, il controllo, l'approvvigionamento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, aerazione e l'area destinata all'approvvigionamento siano proporzionate al numero di animali da controllare;

    3) di un numero sufficiente, rispetto alla quantità di animali trattati al posto d'ispezione frontaliero, di veterinari e ausiliari specificamente formati per effettuare i controlli dei documenti di accompagnamento, nonché i controlli clinici di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 della presente direttiva;

    4) di locali sufficientemente ampi compresi gli spogliatoi, le docce e i bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo veterinario;

    5) di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine previsti dalla regolamentazione comunitaria;

    6) dei servizi di un laboratorio specializzato che sia in grado di effettuare analisi speciali su campioni prelevati al posto d'ispezione di frontiera;

    7) dei servizi di un'impresa situata nelle immediate vicinanze, che disponga degli impianti e delle attrezzature atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare e, eventualmente, abbattere gli animali;

    8) di adeguati impianti che consentano, qualora tali posti siano utilizzati come punto di sosta e di trasferimento degli animali durante il trasporto, di scaricarli, abbeverarli, alimentarli, se necessario ricoverarli opportunamente, fornire le eventuali cure necessarie o, se del caso, procedere al loro abbattimento in loco in maniera tale da evitare loro inutili sofferenze;

    9) di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni con gli altri posti d'ispezione di frontiera e le competenti autorità veterinarie previsti all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;

    10) delle attrezzature e degli impianti di pulizia e disinfezione.

    ALLEGATO B

    Condizioni generali per il riconoscimento delle stazioni di quarantena 1. Valgono le disposizioni dell'allegato A, punti 2), 4), 5), 7), 9) e 10).

    2. La stazione di quarantena deve inoltre:

    - essere posta sotto il controllo permanente e la responsabilità di un veterinario ufficiale;

    - essere lontana da allevamenti o da altri luoghi dove soggiornano animali che potrebbero essere contagiati da malattia;

    - disporre di un efficace sistema di controllo che garantisca una sorveglianza adeguata degli animali.

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