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Document 31991L0339

Direttiva 91/339/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

OJ L 186, 12.7.1991, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 020 P. 203 - 205
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 020 P. 203 - 205
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 298 - 299
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 298 - 299
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 298 - 299
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 298 - 299
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 298 - 299
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 298 - 299
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 298 - 299
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 298 - 299
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 298 - 299
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 010 P. 116 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 010 P. 116 - 117

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/339/oj

31991L0339

Direttiva 91/339/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 12/07/1991 pag. 0064 - 0065
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 20 pag. 0203
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 20 pag. 0203


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1991 recante undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (91/339/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 76/769/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 91/338/CEE (5), impone, nella sua versione modificata dalla direttiva 85/467/CEE (6), severe restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei PCB e PCT a motivo dei rischi che queste sostanze costituiscono per l'uomo e per l'ambiente;

considerando che sono stati sviluppati diversi sostituti dei PCB; che alcuni di questi sostituti, pur essendo meno pericolosi per l'uomo e per l'ambiente dei PCB e PCT, costituiscono un grave rischio potenziale per l'uomo e per l'ambiente;

considerando che è pertanto necessario imporre restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di detti sostituti;

considerando che la sostanza recante il nome commerciale Ugilec 141 è stata immessa sul mercato sin dal 1981; che tale sostanza o i preparati che la contengono sono usati attualmente come fluido dielettrico nei condensatori e nei trasformatori nonché quale fluido idraulico nelle miniere di carbone; che è provato che detta sostanza è meno pericolosa per l'uomo e per l'ambiente dei PCB che è destinata a sostituire;

considerando che, a causa della sua ecotossicità, della persistenza e della possibilità di una bioaccumulazione, tale sostanza rappresenta nondimeno un grave rischio per l'ambiente; che è stato comprovato un significativo inquinamento dell'ambiente in prossimità delle attività minerarie nelle quali tale sostanza è usata quale fluido idraulico; che, in caso di incendi che coinvolgano eventuali attrezzature contenenti detta sostanza, possono essere emesse sostanze fortemente tossiche; che lo smaltimento dell'Ugilec 141 richiede procedimenti speciali;

considerando che la sostanza recante il nome commerciale Ugilec 121 o Ugilec 21, essendo una sostanza nuova, è stata notificata il 15 marzo 1984 conformemente alla direttiva 79/831/CEE recante sesta modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (7) e di conseguenza può essere immessa sul mercato nella Comunità; che questa sostanza possiede proprietà e comportamento analoghi ed è destinata per usi analoghi a quelli del prodotto Ugilec 141; che successivamente il fabbricante ha ritirato spontaneamente la sostanza Ugilec 121 o Ugilec 21 dal mercato e che sono necessarie misure restrittive per assicurare che i preparati o i prodotti che contengono detta sostanza non siano reintrodotti sul mercato in futuro;

considerando che la sostanza recante il nome commerciale DBBT essendo parimenti una sostanza nuova, è stata notificata il 16 febbraio 1988 conformemente alla direttiva 79/831/CEE e che di conseguenza può essere immessa sul mercato nella Comunità; che detta sostanza è destinata ad essere usata da sola o in preparati come fluido idraulico nelle miniere di carbone; che nel frattempo è scaduta un'autorizzazione ufficiale temporanea accordata in uno Stato membro; che tale uso rende possibile un significativo inquinamento dell'ambiente; che, a causa della sua ecotossicità, persistenza e possibilità di bioaccumulazione, tale sostanza costituisce un grave rischio potenziale per l'ambiente; che devono essere introdotte misure restrittive prima che detta sostanza si affermi sul mercato comunitario;

considerando che già esistono prodotti sostitutivi idonei e soluzioni alternative adeguate che rendono superfluo l'uso ulteriore di queste tre sostanze;

considerando che le restrizioni all'uso o all'immissione sul mercato già adottate da alcuni Stati membri in merito alle sostanze sopra citate o ai preparati e prodotti che le contengono influiscono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno; che pertanto è necessario procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in questo settore e modificare in conformità l'allegato I della direttiva 76/769/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE vengono aggiunti i punti seguenti:

« 25. Monometiltetraclorodifenilmetano

Nome commerciale Ugilec 141

CAS n. 76253-60-6 A decorrere dal 18 giugno 1994 sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di detta sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono. In deroga, la presente disposizione non è applicabile: 1) agli impianti e macchinari già in servizio alla data del 18 giugno 1994 sino a quando l'impianto o il macchinario sono messi in disuso. A decorrere dal 18 giugno 1994, gli Stati membri possono tuttavia, per motivi inerenti alla protezione della salute e dell'ambiente, vietare nel proprio territorio l'utilizzazione di questi impianti o macchinari prima della loro eliminazione; 2) alla manutenzione di impianti o macchinari già in uso alla data del 18 giugno 1994. A decorrere dal 18 giugno 1994 è vietata l'immissione sul mercato dell'usato di detta sostanza, di preparati e di impianti o macchinari contenenti detta sostanza. 26. Monometildiclorodifenilmetano

Nome commerciale Ugilec 121, Ugilec 21

CAS n. sconosciuto Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono. 27. Monometildibromodifenilmetano

Nome commerciale DBBT

CAS n. 99688-47-8 Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso di questa sostanza, dei preparati e dei prodotti che la contengono. »

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 giugno 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART

(1) GU n. C 24 dell'1. 2. 1990, pag. 20. (2) GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 84 e GU n. C 129 del 20. 5. 1991. (3) GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. (5) Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU n. L 269 dell'11. 10. 1985, pag. 56. (7) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

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