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Document 31991L0308

    Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevezione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

    GU L 166 del 28.6.1991, p. 77–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; abrogato da 32005L0060

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/308/oj

    31991L0308

    Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevezione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

    Gazzetta ufficiale n. L 166 del 28/06/1991 pag. 0077 - 0083
    edizione speciale finlandese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0068
    edizione speciale svedese/ capitolo 10 tomo 1 pag. 0068


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 10 giugno 1991 relativa alla prevezione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (91/308/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 100 A,

    vista la proposta della Commissione (1),

    in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che nel caso in cui gli enti creditizi e finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite (operazione in appresso denominata « riciclaggio ») possono risultare gravemente compromesse la solidità e la stabilità dell'ente coinvolto e la credibilità dell'intero sistema finanziario, che perderebbe di conseguenza la fiducia del pubblico;

    considerando che l'assenza di iniziative comunitarie contro il riciclaggio potrebbe indurre gli Stati membri, allo scopo di proteggere il proprio sistema finanziario, ad adottare provvedimenti che potrebbero essere in contrasto con il completamento del mercato unico; che, per facilitare le proprie attività criminose, coloro che procedono al riciclaggio potrebbero, se non si adottano alcune misure di coordinamento a livello comunitario, tentare di trarre vantaggio dalla libertà dei movimenti di capitali e dalla libera prestazione dei servizi finanziari che lo spazio finanziario integrato comporta;

    considerando che il riciclaggio incide palesemente sull'aumento della criminalità organizzata in generale e del traffico di stupefacenti in particolare; che vi è una sempre maggiore consapevolezza che la lotta al riciclaggio costituisce uno dei mezzi più efficaci per opporsi a questa attività criminosa che rappresenta una particolare minaccia per le società degli Stati membri;

    considerando che il riciclaggio deve essere combattuto prevalentemente con strumenti di natura penale e nel quadro di una cooperazione internazionale tra autorità giudiziarie e autorità di polizia, come è previsto, nel campo degli stupefacenti, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope adottata a Vienna il 19 dicembre 1988 (in appresso denominata « convenzione di Vienna ») ed estesa a sua volta a tutte le attività cirminose dalla convenzione del Consiglio d'Europa su riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi di reato, aperta alla firma l'8 novembre 1990 a Strasburgo;

    considerando che gli strumenti di natura penale non dovrebbero però costituire l'unico modo per combattere il riciclaggio, dato che il sistema finanziario può svolgere un ruolo estremamente efficace; che, in questo contesto, è opportuno far riferimento alla raccomandazione del 27 giugno 1980 del Consiglio d'Europa e alla dichiarazione di principi adottata nel dicembre 1988 a Basilea dalle autorità di vigilanza bancaria dei paesi del gruppo dei Dieci, strumenti che rappresentano entrambi progressi considerevoli in ordine alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio:

    considerando che, di norma, il riciclaggio viene effettuato a livello internazionale in modo da poter occultare meglio l'origine criminosa dei fondi; che misure adottate esclusivamente a livello nazionale, senza tenere conto del coordinamento e della cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati;

    considerando che le misure adottate in materia dalla Comunità devono essere coerenti con le altre iniziative assunte in altre istanze internazionali; che, a tal fine, ogni iniziativa della Comunità dovrebbe segnatamente tener conto delle raccomandazioni della Task Force finanziaria contro il riciclaggio, istituita nel luglio 1989 dal vertice di Parigi dei sette paesi più indistrializzati;

    considerando che il Parlamento europeo, in varie risoluzioni, ha chiesto l'elaborazione di un programma comunitario globale di lotta al traffico di stupefacenti che comprenda disposizioni sulla prevenzione del riciclaggio;

    considerando che nella presente direttiva è ripresa la definizione di riciclaggio che figura nella convenzione di Vienna; che, dato tuttavia che il fenomeno del riciclaggio riguarda non soltanto i proventi di reati connessi con il traffico di stupefacenti ma anche i proventi di altre attività criminose (quali la criminalità organizzata e il terrorismo), è auspicabile che gli Stati membri estendano, ai sensi della loro legislazione, gli effetti della direttiva ai proventi di tali attività, dal momento che essi possono dar luogo a operazioni di riciclaggio che è giustificato reprimere in quanto tali;

    considerando che il divieto di riciclaggio contenuto nella legislazione degli Stati membri, che si basa su misure adeguate e sanzioni, costituisce una condizione necessaria nella lotta contro tale fenomeno;

    considerando che è necessario garantire che gli enti creditizi e finanziari esigano l'identificazione dei clienti che allacciano rapporti di affari o eseguono operazioni che oltrepassano un certo valore onde evitare che coloro che procedono al riciclaggio approfittino dell'anonimato per svolgere le proprie attività criminose; che è necessario estendere tali disposizioni, nella misura del possibilie, a qualsiasi beneficiario;

    considerando che gli enti creditizi e finanziari devono conservare per almeno cinque anni le copie o i riferimenti dei documenti di identificazione richiesti nonché le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie di analoga forza probatoria in base al diritto nazionale concernenti le transazioni perché possano costituire elementi di prova in qualsiasi indagine in materia di riciclaggio;

    considerando che, per preservare la solidità e l'integrità del sistema finanziario e contribuire alla lotta contro il riciclaggio, è necessario provvedere a che gli enti creditizi e finanziari esaminino con particolare attenzione ogni transazione che essi considerino particolarmente atta, per la sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio; che a tal fine essi devono esaminare con particolare attenzione le operazioni con paesi terzi che non applichino norme per la prevenzione del riciclaggio comparabili a quelle stabilite dalla Comunità o ad altre norme equivalenti emanate in sedi internazionali e recepite dalla Comunità;

    considerando che a tal fine gli Stati membri possono chiedere agli enti creditizi e finanziari di esporre per iscritto i risultati delle inchieste alle quali sono tenuti e di assicurare che le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio possano accedervi;

    considerando che il compito di difendere il sistema finanziario dal riciclaggio non può essere svolto dalle autorità responsabili della lotta contro tale fenomeno senza la cooperazione degli enti creditizi e finanziari e delle loro autorità di vigilanza; che il segreto bancario deve essere abolito in tali casi; che un sistema obbligatorio di segnalazione delle operazioni sospette che assicuri la trasmissione delle informazioni alle autorità sopra menzionate senza mettere in allarme i clienti interessati è il modo più efficace per realizzare tale cooperazione; che è necessaria una particolare clausola di salvaguardia per esonerare gli enti creditizi e finanziari, i loro dipendenti e amministratori da responsabilità per la violazione del divieto di divulgare le informazioni;

    considerando che è necessario limitare unicamente alla lotta contro il riciclaggio l'uso delle informazioni ricevute dalle autorità in conformità della presente direttiva; che gli Stati membri possono tuttavia prevedere che tali informazioni siano eventualmente utilizzate ad altri fini;

    considerando che l'istituzione, da parte degli enti creditizi e finanziari, di procedure di controllo interno e di programmi di formazione in questo campo rappresenta una misura complementare senza la quale le altre misure previste dalla presente direttiva potrebbero rivelarsi inefficaci;

    considerando che, data la possibilità di procedere al riciclaggio non soltanto per il tramite di enti creditizi e finanziari, ma anche di altri tipi di attività professionali e categorie di imprese, gli Stati membri devono estendere, totalmente o parzialmente le disposizioni della presente direttiva a quelle professioni e imprese che svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio;

    considerando che è necessario che gli Stati membri vigilino in modo particolare affinché nella Comunità siano adottate misure coordinate quando, sulla base di indizi gravi, si può ritenere che professioni o attività le cui condizioni di esercizio hanno formato oggetto di armonizzazione a livello comunitario siano utilizzate a fini di riciclaggio;

    considerando che l'efficacia degli sforzi compiuti per abolire il riciclaggio dipende essenzialmente dal regolare coordinamento e dall'armonizzazione delle misure nazionali di applicazione; che un coordinamento ed un'armonizzazione del genere effettuati in vari ambiti internazionali richiedono, a livello comunitario, una concertazione tra Stati membri e Commissione nell'ambito di un comitato di contatto;

    considerando che spetta a ciascuno Stato membro adottare i provvedimenti adeguati nonché sanzionare adeguatamente le infrazioni a tali provvedimenti per garantire la completa applicazione delle disposizioni della presente direttiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Ai fini della presente direttiva si intende:

    - per « ente creditizio » un ente definito in conformità dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (5), nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, terzo trattino della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale al di fuori della Comuntià;

    - per « ente finanziario » un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva 89/646/CEE, nonché un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 90/619/CEE (7), nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; tale definizione comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale al di fuori della Comunità;

    - per « riciclaggio »: le seguente azioni commesse intenzionalmente:

    - la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

    - l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

    - l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

    - la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno di commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

    La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere accertate in base a circostanze di fatto obiettive.

    Il riciclaggio comprende anche i casi in cui le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

    - per « beni »: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o diritti sui beni medesimi;

    - per « attività criminosa »: un reato specificato nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Vienna e ogni altra attività che sia considerata tale dagli Stati membri ai fini della presente direttiva;

    - per « autorità competenti »: le autorità nazionali responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sugli enti creditizi o finanziari.

    Articolo 2

    Gli Stati membri provvedono a che il riciclaggio, quale definito nella presente direttiva, sia vietato.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi e finanziari prevedano l'identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare quando aprono un conto o libretti di deposito od offrono servizi di custodia dei beni.

    2. L'identificazione è altresì richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15 000 ecu, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora l'importo non sia noto nel momento in cui è avviata l'operazione, l'organismo in questione procederà all'identificazione non appena l'importo sia conosciuto e si constati che il limite è raggiunto.

    3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'identificazione, nei contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtù della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolgano attività che rientrano nel campo d'applicazione della stessa direttiva, non è richiesta qualora l'importo dei premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1 000 ecu o, nel caso di versamento di un premio unico, 2 500 ecu. L'identificazione deve essere effettuata, qualora successivamente il premio periodicio da versare nel corso di un anno venga(no) aumentato(i) e ecceda(no) il limite di 1 000 ecu.

    4. Gli Stati membri possono prevedere che l'identificazione non sia obbligatoria per i contratti di assicurazione-pensione sottoscritti in virtù di un contratto di lavoro o dell'attività professionale dell'assicurato, a condizione che tali contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito.

    5. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti creditizi e finanziari adottano congrue misure per ottenere informazioni sull'effettiva identità delle persone per conto delle quali questi clienti agiscono.

    6. Gli enti creditizi e finanziari sono tenuti a procedere all'identificazione anche nel caso in cui l'importo dell'operazione sia inferiore ai valori di cui sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio.

    7. Gli enti creditizi e finanziari non sono soggetti agli obblighi di identificazione previste nel presente articolo, qualora il cliente sia anch'esso un ente creditizio o finanziario cui si applichi la presente direttiva.

    8. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è soddisfatto quando è accertato che il pagamento relativo all'operazione stessa sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1.

    Articolo 4

    Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari conservino, affinché possano costituire un elemento di prova in qualsiasi indagine in materia di riciclaggio:

    - per quanto riguarda l'identificazione, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine delle relazioni con il loro cliente;

    - per quanto riguarda le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria in base al diritto nazionale, per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione delle operazioni.

    Articolo 5

    Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari esaminino con particolare attenzione ogni operazione che essi considerino particolarmente atta, per la sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio.

    Articolo 6

    Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari e i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio:

    - comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di un riciclaggio;

    - fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

    Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente che ha trasmesso le informazioni. Tale trasmissione è effettuata normalmente dalla persona o dalle persone designate dagli enti creditizi e finanziari conformemente alle procedure previste all'articolo 11, punto 1.

    Le informazioni fornite alle autorità in conformità del primo comma possono essere utilizzate esclusivamente a fini di lotta contra il riciclaggio. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che tali informazioni siano utilizzate anche ad altri fini.

    Articolo 7

    Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari si astengano dall'eseguire, prima di avere informato le autorità di cui all'articolo 6, l'operazione che sanno o sospettano abbia rapporto con il riciclaggio. Tali autorità possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione. Qualora si sospetti che l'operazione in questione concreti un'operazione di riciclaggio e detta astensione non sia possibile o rischi di impedire l'azione nei confronti dei beneficiari di un'operazione sospettata di riciclaggio, gli enti interessati comunicano l'informazione richiesta immediatamente dopo aver effettuato l'operazione in questione.

    Articolo 8

    Gli enti creditizi e finanziari, i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni alle autorità in applicazione degli articoli 6 e 7° che è in corso un'inchiesta in materia di riciclaggio.

    Articolo 9

    La comunicazione in buona fede alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio da parte di dipendenti o amministratori di un ente creditizio o finanziario delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta, per l'ente creditizio, l'ente finanziario, i loro amministratori e dipendenti, responsabilità di alcun tipo.

    Articolo 10

    Gli Stati membri provvedono a che le competenti autorità informino le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, qualora nel corso di ispezioni da esse effettuate presso enti creditizi o finanziari, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprano fatti che potrebbero costituire prova di riciclaggio.

    Articolo 11

    Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari:

    1) instaurino adeguate procedure di controllo interno e di comunicazione intese a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio;

    2) adottino misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni contenute nella presente direttiva. Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti più direttamente interessati a speciali programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

    Articolo 12

    Gli Stati membri provvedono ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.

    Articolo 13

    1. Presso la Commissione è istituito un comitato di contatto, qui di seguito denominato « comitato », con il compito di:

    a) agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, l'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione sui problemi concreti sollevati dalla sua applicazione e sui quali si giudichino opportuni scambi di opinioni;

    b) agevolare una concertazione tra gli Stati membri sulle condizioni e sugli obblighi più severi o supplementari che essi imporranno su un piano nazionale;

    c) consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi od emendamenti da apportare alla presente direttiva o sugli adattamenti giudicati necessari, in particolare per armonizzare gli effetti dell'articolo 12;

    d) esaminare l'opportunità di includere una professione o categoria di imprese nel campo di applicazione dell'articolo 12, se si constata che in uno Stato membro tale professione o categoria di imprese è stata utilizzata ai fini di un riciclaggio.

    2. Il comitato non ha il compito di valutare la fondatezza delle decisioni prese in casi singoli dalle autorità competenti.

    3. Il comitato è composto da persone designate dagli Stati membri e da rappresentanti della Commissione. Il segretariato è assicurato dai servizi della Commissione. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa di questo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.

    Articolo 14

    Ciascuno Stato membro prende le misure atte a garantire la piena applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva e, in particolare, stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della medesima.

    Articolo 15

    Gli Stati membri possono adottare o mantenere nel settore disciplinato dalla presente direttiva disposizioni più rigorose per impedire il riciclaggio di proventi di attività illecite.

    Articolo 16

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993.

    2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 17

    La Commissione elaborerà dopo un anno dalla data del 1° gennaio 1993, e in seguito quando necessario, ma comunque almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Articolo 18

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1991.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J.-C. JUNCKER

    (1) GU n. C 106 del 28. 4. 1990, pag. 6 e C 319 del 19. 12. 1990, pag. 9.

    (2) GU n. C 324 del 24. 12. 1990, pag. 264 e C 129 del 20. 5. 1991.

    (3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 86.

    (4) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

    (5) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.

    (6) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.

    (7) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50.

    Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio

    I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,

    ricordando che gli Stati membri hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze pscicotrope, adottata il 19 dicembre 1988 a Vienna;

    ricordando altresì che la maggior parte di essi ha già firmato, l'8 novembre 1990 a Strasburgo, la convenzione del Consiglio d'Europa su riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi del reato;

    consapevoli che la descrizione di riciclaggio di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE (1) è desunta dalle disposizioni corrispondenti delle convenzioni summenzionate,

    si impegnano a prendere al più tardi il 31 dicembre 1992 le misure necessarie per mettere in vigore una legislazione penale che permetta di soddisfare gli obblighi che derivano loro da detti strumenti.

    (1) Vedi pagina 77 della presente Gazzetta ufficiale.

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