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Document 31991D0274
91/274/EEC: Commission Decision of 21 May 1991 concerning a list of Community legislation referred to in Article 10 of Council Directive 90/220/EEC
91/274/CEE: Decisione della Commissione, del 21 maggio 1991, concernente un elenco dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 10 della direttiva 90/220/CEE
91/274/CEE: Decisione della Commissione, del 21 maggio 1991, concernente un elenco dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 10 della direttiva 90/220/CEE
GU L 135 del 30.5.1991, p. 56–56
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
In force
91/274/CEE: Decisione della Commissione, del 21 maggio 1991, concernente un elenco dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 10 della direttiva 90/220/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 135 del 30/05/1991 pag. 0056 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0106
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 maggio 1991 concernente un elenco dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 10 della direttiva 90/220/CEE (91/274/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 10, considerando che la Commissione deve redigere prima della fine dell'aprile 1991 un elenco dei provvedimenti legislativi concernenti una specifica valutazione del rischio ambientale, analoga a quella stabilita nella direttiva 90/220/CEE per i prodotti; considerando che la Commissione ha esaminato la legislazione comunitaria in vigore senza reperire provvedimenti legislativi di questo tipo; considerando che l'elenco sarà riesaminato periodicamente e, ove necessario, riveduto; considerando che le disposizioni della decisione hanno avuto il parere favorevole del comitato dei rappresentanti degli Stati membri, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Alla data della presente decisione, non sono in vigore provvedimenti legislativi a livello comunitario che prevedano una specifica valutazione del rischio ambientale analoga a quella prevista nella direttiva 90/220/CEE. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1991. Per la Commissione Carlo RIPA DI MEANA Membro della Commissione (1) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.