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Document 31991D0272

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1991 che autorizza la Repubblica francese ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di granturco che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio e di sementi di girasole che non soddisfano ai requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio (91/272/CEE)

OJ L 135, 30.5.1991, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/272/oj

31991D0272

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1991 che autorizza la Repubblica francese ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di granturco che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio e di sementi di girasole che non soddisfano ai requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio (91/272/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 135 del 30/05/1991 pag. 0053 - 0054


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1991 che autorizza la Repubblica francese ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di granturco che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio e di sementi di girasole che non soddisfano ai requisiti della direttiva 69/208/CEE del Consiglio (91/272/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (2), in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (3), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE, in particolare l'articolo 16,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica francese,

considerando che in Francia la produzione di una determinata varietà di sementi di granturco conformi ai requisiti della direttiva 66/402/CEE è stata deficitaria nel 1990 e non permette quindi di sopperire all'approvvigionamento di tale paese;

considerando che in Francia la produzione di determinate varietà di sementi di girasole conformi ai requisiti della direttiva 69/208/CEE è stata deficitaria nel 1990 e non permette quindi di sopperire all'approvvigionamento di tale paese;

considerando che è impossibile coprire il fabbisogno con sementi provenienti da altri Stati membri, o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalle direttive summenzionate;

considerando che occorre pertanto autorizzare la Repubblica francese, per un periodo che scade il 31 maggio 1991, ad ammettere la commercializzazione di varietà che non figurano nel catalogo comune delle specie di piante agricole, né nel catalogo nazionale di detto Stato membro, né nei cataloghi nazionali delle varietà degli altri Stati membri;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che sono in grado di rifornire la Francia con sementi che non soddisfano ai requisiti delle suddette direttive ad ammetterne la commercializzazione, purché esse siano destinate alla Francia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 31 maggio 1991, la commercializzazione nel proprio territorio di un quantitativo massimo di 452 t di sementi di granturco (Zea mays L.) di varietà « Waxy », con indice FAO non superiore a 550, che non figurano nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole né nel catalogo nazionale delle varietà di detto Stato membro, né nei cataloghi nazionali delle varietà degli altri Stati membri. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione: « Destinate esclusivamente alla Francia ». Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un quantitativo massimo di 452 t di sementi di granturco di dette varietà, purché esse siano destinate esclusivamente alla Francia. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione: « Destinate esclusivamente alla Francia ». Articolo 3

La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 31 maggio 1991, la commercializzazione nel proprio territorio di un quantitativo massimo di 70 t di sementi di girasole (Helianthus annuus L.) di varietà con tenor di acido oleico non inferiore a 80 % della frazione di acido grasso, che non figurano nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, né nel catalogo nazionale delle varietà di detto Stato membro, né nei cataloghi nazionali delle varietà degli altri Stati membri. Articolo 4

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 3, la commercializzazione di un quantitativo massimo di 70 t di sementi di girasole di dette varietà, purché esse siano destinate esclusivamente alla Francia. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione: « Destinate esclusivamente alla Francia ». Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 luglio 1991, i quantitativi di sementi commercializzati nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48. (3) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

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